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Sentenza 3 dicembre 2024
Sentenza 3 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 03/12/2024, n. 1217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1217 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Giudice del Lavoro
Il Giudice, dott.ssa Cristina Carrara, lette le note scritte depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nella causa di lavoro n. 1189/2019 R.G. promossa da
, con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Fiorellini Parte_1
contro
con il patrocinio dell'avv. Antonino Longo CP_1
con il patrocinio dell'avv. Controparte_2
Antonino Longo
nonché
, con il patrocinio dell'avv. Manlio Galeano CP_3
avente ad oggetto: trasferimento; retribuzione
1 Motivi della decisione
Con ricorso cautelare e di merito, , premesso di Parte_1
lavorare alle dipendenze della Controparte_4
benché formalmente assunto da altra società facente capo alla medesima figura imprenditoriale - la - ha impugnato il provvedimento CP_1
con cui quest'ultima ha disposto il suo trasferimento dalla sede di CP_2
a quella di Caltanissetta.
Il ricorrente ha dedotto: di avere lavorato per la , Controparte_2
società addetta al trasporto pubblico di passeggeri su gomma, ad intermittenza nel periodo compreso tra il 14.4.2003 ed il 22.7.2005, in virtù
di contratti di lavoro interinale e a tempo determinato;
che, a far data dal
23.7.2005, egli ha seguitato a lavorare per tale società, con identiche mansioni e presso la medesima sede operativa aziendale di , CP_2
sebbene alle formali dipendenze di società addetta al lavaggio CP_1
degli automezzi;
che, in particolare, egli ha prestato la propria attività non soltanto quale operaio lavaggista, nell'ambito dell'appalto in essere tra la e la , ma ha assolto a mansioni ulteriori in favore di CP_1 CP_2
tale ultima società; segnatamente, egli è stato addetto al piazzale ed al rabbocco automezzi, allo scarico del gasolio presso le cisterne della
, ad eventuali riparazioni meccaniche, a predisporre la CP_2
turnazione dei conducenti di linea ed a tutte le incombenze di natura amministrativa;
che, con provvedimento del 26.9.2018, la formale datrice lo ha trasferito adducendo la chiusura della sede di originaria assegnazione;
che, tuttavia, presso l'autoparco di si svolge ancora CP_2
l'attività aziendale;
che il trasferimento è illegittimo per violazione dell'articolo 52 del CCNL Autorimesse, in quanto non supportato da comprovate ragioni tecniche e comunicato senza il dovuto preavviso;
che,
2 peraltro, il provvedimento impugnato viola l'articolo 33, commi 3 e 5, della
Legge n. 104/1992, atteso che egli ricorrente assiste un familiare portatore di handicap e, in quanto tale, non può essere trasferito d'ufficio ad altra sede, pure se vicina a quella di provenienza.
Tanto esposto, il lavoratore ha chiesto l'annullamento del provvedimento di trasferimento e la prosecuzione del rapporto di lavoro in capo alla
, presso la sede operativa di , previo Controparte_2 CP_2
riconoscimento di un unico centro di imputazione datoriale tra detta società e la CP_1
Il ricorrente, poi, ribadendo di avere espletato, oltre alle mansioni di lavaggista, proprie del livello C4 attribuito, svariate incombenze amministrative nell'interesse della co-datrice , ha rivendicato CP_2
un inquadramento superiore ed il pagamento, a carico delle convenute in solido, delle correlate differenze retributive. Ha affermato, in particolare, di avere svolto, dall'assunzione a tutto il 2011, mansioni di “operaio qualificato” afferenti al livello C3 e, a partire dal 2012, mansioni di “addetto amministrativo/operaio specializzato” meritevoli del livello C1, e perciò di vantare differenze per superiore inquadramento complessivamente ammontanti a € 42.869,00.
Ha dedotto, inoltre, di avere prestato un cospicuo monte ore di lavoro straordinario non retribuito, osservando i seguenti orari: dall'assunzione a tutto il 2011, dal lunedì al sabato dalle 14.00 alle 23.00 (per 54 ore settimanali); dal 2012 al 2015, dalle 5.30 alle 8.00 e dalle 14.00 alle 18.30
(per 42 ore settimanali); dal 2016 in poi, alternando, sempre per sei giorni a settimana, il turno mattutino delle 5.30/7.30 e 9.30/14.00 a quello pomeridiano delle 14.00/21.00 (per 40,5 ore settimanali). Ha richiesto,
dunque, il pagamento della retribuzione per tali ore di lavoro straordinario,
3 con le maggiorazioni da CCNL per il lavoro in turni e quello notturno, nonché per le ulteriori ore impiegate per “commesse varie”, come quantificate nel libello introduttivo, oltre regolarizzazione contributiva.
Il lavoratore ha reclamato ulteriori emolumenti non pagati (congedo matrimoniale;
indennità per vestiario non fornito;
indennità maneggio denaro;
indennità mensa;
indennità infortunio;
indennità di trasferta;
rimborso chilometrico;
ente bilaterale ex art. 10 CCNL), come quantificati in ricorso.
Ha lamentato, infine, danni da usura psicofisica per l'attività lavorativa prestata oltre il limite massimo esigibile per contratto collettivo - pari a 200
ore di straordinario - nonché un danno da demansionamento per non essere stato più assegnato, a partire dal luglio 2018, alle mansioni di addetto al piazzale sino a quel momento espletate a far data dal 2012,
invocando il risarcimento in misura equitativa.
Le società convenute, costituitesi in giudizio con un'unica memoria, preliminarmente hanno eccepito la decadenza dall'impugnativa del trasferimento ex articolo 32 L. 183/2010, non essendo la lettera d'impugnativa prodotta dal ricorrente riferibile allo stesso per mancanza di sottoscrizione;
nel merito, hanno escluso l'unicità dell'entità datoriale,
distinguendosi le due realtà imprenditoriali per assetto societario, struttura organizzativa e produttiva, sedi operative, personale dipendente ed attività
economica svolta.
Hanno esposto che, in data 23.7.2005, il è stato assunto dalla Pt_1
e subito impiegato nell'ambito dell'appalto di servizi di pulizia in CP_1
essere tra detta società e la (quale addetto al Controparte_2
lavaggio degli automezzi di tale ultima ditta presso l'autoparco di di CP_2
4 pertinenza della stessa); che, in data 1.6.2018, la committente ha comunicato alla la disdetta del servizio di pulizia a CP_2 CP_1
far data dal 1.9.2018 (in seguito differita al 15.9.2018); che, a causa della cessazione dell'appalto, la ha soppresso la posizione lavorativa CP_1
ricoperta dal ricorrente presso l'unità operativa di , comunicandogli CP_2
il trasferimento oggetto di gravame.
In punto di retribuzione, le resistenti hanno contestato tutti gli assunti di controparte, obiettando che il ha ordinariamente lavorato, alle Pt_1
dipendenze di come semplice lavaggista di livello C4, per 40 ore a CP_1
settimana, ricevendo le maggiorazioni per il lavoro straordinario notturno eccezionalmente prestato. In ogni caso, hanno eccepito la maturata prescrizione di tutti i crediti maturati sino al 3.5.2014 (cinque anni prima della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio), essendo il rapporto di lavoro - ove considerato alle dipendenze di un unico centro datoriale, il quale così assomma oltre 15 dipendenti - comunque assistito da garanzia di stabilità.
Attesa la domanda accessoria di regolarizzazione contributiva, il
CP_ contraddittorio è stato da ultimo integrato nei confronti dell' . L' CP_5
ha rilevato la prescrizione ex L. 335/1995 di tutti i contributi anteriori di oltre cinque anni rispetto alla data (15.10.2024) di notifica del ricorso per chiamata di terzo e, nel resto, si è associato alla domanda di regolarizzazione contributiva nel caso di accertata debenza di retribuzione non denunciata.
***
5 La domanda cautelare intesa ad ottenere in via urgente l'annullamento del provvedimento di trasferimento, in origine accolta - con ordinanza del
10.7.2020, annullata in sede di reclamo il 13.11.2020 - e riproposta dal lavoratore con secondo ricorso del 12.4.2021, è da ultimo andata incontro a rigetto (ordinanza del 13.7.2021), essendo il quadro probatorio sino ad allora acquisito insufficiente ad affermare l'asserita unicità del centro datoriale e, con essa, la disponibilità nell'organizzazione aziendale della
- società alle cui dipendenze figura il - del posto di CP_1 Pt_1
originaria assegnazione presso la sede di . CP_2
Esperito invano il tentativo di conciliazione, la causa è stata istruita mediante l'interrogatorio formale del legale rappresentante delle società resistenti, , e l'audizione di sei testimoni, , CP_6 Testimone_1
, per parte ricorrente (ud. del Testimone_2 Testimone_3
22.2.2021), (ud. del 24.5.2021), e Testimone_4 Testimone_5
(ud. del 3.2.2022) per parte resistente. Testimone_6
***
Il ricorso merita accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito esplicati.
1. Unicità del centro d'imputazione datoriale.
Le considerazioni sul punto espresse in seno alla seconda ordinanza cautelare vanno qui confermate, atteso che le testimonianze successivamente acquisite hanno in sostanza confermato il quadro probatorio già delineatosi.
Invero, dal tenore complessivo delle deposizioni raccolte si evince che le due società resistenti - la e la - così come Controparte_2 CP_1
altra società avente analogo assetto proprietario - la - CP_7
6 costituiscono realtà imprenditoriali distinte tra loro, aventi ad oggetto differenti - per quanto complementari - segmenti di una stessa attività produttiva. Segnatamente, l si occupa del Controparte_2
trasporto pubblico di passeggeri su gomma, mentre la e la CP_1 CP_7
curano, in virtù di contratto di appalto, rispettivamente la pulizia e la manutenzione meccanica degli automezzi di linea.
Ciascuna di esse dispone di personale proprio, addetto a differenti mansioni (rispettivamente: autisti, lavaggisti e meccanici/carrozzieri),
ancorché unica sia la sede operativa di lavoro - l'autoparco di , di CP_2
pertinenza della - per l'ovvia ragione che ivi sostano gli CP_2
autobus con cui la offre il servizio di linea e sui i quali i CP_2
lavaggisti della ed i meccanici della intervengono per le CP_1 CP_7
attività accessorie di pulizia e riparazione.
Il fatto che ciascuna società si avvale di proprio personale dipendente,
addetto a mansioni specifiche e coerenti con l'oggetto sociale, si ricava dalle testimonianze assunte: , che per un trentennio ha Testimone_4
lavorato per la , ha riferito che l'azienda “aveva in forza solo CP_2
autisti e non anche lavaggisti”, essa “si è avvalsa della per l'attività CP_1
di pulizia e lavaggio, con propri dipendenti lavaggisti”, la quale “puliva interni ed esterni dei mezzi della ”; “il meccanico che si CP_2
occupava del servizio di manutenzione non era in forza alla ”, CP_2
“i meccanici erano dipendenti della ”. Il teste, poi, ha precisato che CP_7
il “svolgeva le mansioni di lavaggista nell'ambito dell'appalto di Pt_1
servizio in essere tra le due resistenti”.
, anch'egli autista della , ha confermato che Testimone_6 CP_2
nell'organico dell'azienda non sono presenti ulteriori figure professionali,
7 [...
“meccanici e lavaggisti sono dipendenti di ditte esterne, rispettivamente
e […] So che sono stati assunti da tali ditte”. CP_7 CP_1
Vero è che le società sono riconducibili ad analogo assetto proprietario, così come narrato dal teste (“erano la stessa cosa […] Testimone_2
nel senso che il proprietario è sempre unico”, cfr. pp. 76-77) ed evincibile dalle visure storiche in atti (l' è detenuta per il 28% dalla SAIS CP_2
Trasporti S.p.a., proprietaria al 99% della . Tuttavia, come CP_1
ripetutamente affermato dalla S.C., tale elemento è di per sé insufficiente a ritenere che le due società siano un'unica realtà imprenditoriale ed un unico centro di imputazione datoriale.
Invero, per orientamento consolidato, è possibile identificare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro ogni qualvolta si riscontri una simulazione ovvero una preordinazione in frode alla legge degli atti costitutivi delle singole società ovvero l'adozione in concreto di meccanismi che (mediante interposizione fittizia o reale, ma fiduciaria)
siano volti a fare apparire frazionato in distinti rapporti un rapporto di lavoro sostanzialmente unico.
Con la conseguenza che, ove si provi che il lavoratore abbia reso le proprie prestazioni indifferentemente nell'interesse del formale datore di lavoro e al tempo stesso di altre società collegate (ipotesi nella quale di norma i poteri di gestione del rapporto di lavoro con i dipendenti vengono esercitati da uno o più soggetti determinati), potrà per ciò stesso ritenersi integrata la prova della simulazione, della frode o della interposizione, con conseguente riferibilità del rapporto di lavoro ad un centro di imputazione unitario.
8 In concreto, suole affermarsi in giurisprudenza che, appunto ai fini della riferibilità del rapporto lavorativo dipendente ad un unico centro di imputazione, la pluralità di soggetti giuridici nominalmente dotati della veste di datori di lavoro debba considerarsi del tutto apparente laddove ricorrano i seguenti indici rivelatori: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva, b) integrazione fra le attività esercitate dalle varie imprese di gruppo e correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico e amministrativo finanziario tale da permettere l'individuazione di un solo soggetto direttivo che operi allo scopo di far confluire le diverse attività
delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società
titolari delle distinte imprese. Ciò, naturalmente, ferma restando la possibilità di considerare dimostrata la suddetta unicità del centro di imputazione argomentando (anche o soltanto), di volta in volta, da circostanze ulteriori e specifiche caratterizzanti la fattispecie.
Ebbene, il lavoratore fa discendere l'unitarietà del centro datoriale,
anzitutto, dalla identità della sede legale (Palermo, via Portello n. 32/A) e del legale rappresentante ( ) delle società convenute, Persona_1
elemento che, come detto, è insufficiente ad affermare la sostanziale identità delle imprese.
Il ricorrente, poi, valorizza il fatto di avere lavorato per entrambe le resistenti (per la prima, ad intermittenza negli anni 2003- CP_2
2005, in virtù di contratti interinali e a termine;
per la dopo, in virtù CP_1
di contratto a tempo indeterminato a far data dal 23.7.2005). Ora, detti contratti di lavoro temporaneo risultano essere stati stipulati da agenzie di fornitura (Ergon Line, Worknet) per l'utilizzazione in favore di altra società,
9 la;
anche ammettendo per provato l'assunto secondo cui quei CP_7
rapporti di lavoro sono in realtà intercorsi con la , ciò non CP_2
equivale a dire, e non prova, che il abbia seguitato a lavorare Pt_1
alle effettive dipendenze della stessa , né che egli abbia CP_2
prestato la propria attività promiscuamente ed indifferentemente per l'una o l'altra impresa (ora la , ora la ora la ). CP_7 CP_1 CP_2
Come del resto neutro è il fatto che il ricorrente detenga le chiavi per aprire il cancello d'ingresso dell'autoparco ed il magazzino di deposito.
Infatti, come chiarito dal teste , “tutti coloro che Testimone_4
lavoravano all'interno dell'autoparco possedevano la chiave del cancello” ed anche “quelle del deposito, poiché ivi venivano custodite tutte le attrezzature, incluse quelle necessarie per il lavaggio”. “Le chiavi erano appese a disposizione di tutti, anche perché non c'è nulla da tenere riservato”, ha soggiunto il teste . Testimone_5
Per contro, difettano gli indici rivelatori suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità. L'unicità della struttura produttiva ed organizzativa non può risiedere, com'è ovvio, nella mera identità del luogo fisico ove le due attività imprenditoriali vengono espletate, vieppiù nel caso di specie, in cui,
come detto, i dipendenti di si trovano ad operare sugli autobus CP_1
della che sostano nell'autoparco (sito in , c/da Serra CP_2 CP_2
Roveto) di pertinenza di quest'ultima.
Il collegamento economico-funzionale tra le società, le quali si occupano di attività contigue - l'una di trasporto pubblico di passeggeri e l'altra di lavaggio degli automezzi - non è di per sé dirimente, ben potendo due realtà imprenditoriali distinte occuparsi di altrettanti segmenti, differenti e
10 tra loro complementari, della stessa attività produttiva, o di attività economiche operanti nell'ambito del medesimo settore merceologico.
Né le prove orali consentono di ritenere sussistente l'ulteriore requisito della utilizzazione promiscua, ossia di affermare che il ricorrente lavorasse indifferentemente per l'una e l'altra società, svolgendo incombenze proprie del personale di su espressa direttiva di quest'ultima. CP_2
Invero, una lettura attenta e combinata delle deposizioni testimoniali conduce a ritenere che il ha lavorato per la quale operaio Pt_1 CP_1
addetto al lavaggio dei mezzi e che, solo occasionalmente, a titolo di cortesia o per ragioni di carattere pratico, e, in ogni caso, senza che vi fosse tenuto per direttiva della , egli si è occupato Controparte_2
di incombenze ordinariamente assolte dal meccanico o dal capomovimento.
In particolare, è accaduto che il ricorrente ha provveduto al rabbocco dell'olio e ad elementari interventi manutentivi (accensione del mezzo in avaria per il freddo), e però in via meramente saltuaria e/o per sostituire il meccanico in quel momento assente e, si ribadisce, senza comprovate direttive da parte della , ma di concerto con lo stesso CP_2
meccanico nell'ottica di una generale collaborazione tra il personale impiegato presso l'autoparco.
Tanto traspare dalla testimonianza resa da , meccanico Testimone_2
della dal 2009 al 2017: al “rabbocco di olio ci pensava (il ) CP_7 Pt_1
quando non c'ero io […] accensione dei mezzi certe volte […] sostituiva
l'autobus con un altro che c'era di scorta certe volte, non sempre”; “ci siamo messi d'accordo noi lì, in quel senso, questo qua
11 dell'olio…siccome non ci sono, mettiglielo tu…” (cfr. stenotipia ud. del
22.2.2021, pp. 69-70 e 87).
Analogamente hanno deposto, nel corso della stessa udienza, i testi
, autista della dal 1978 al 2016 (“il più delle Testimone_1 CP_2
volte per il rabbocco olio se ne occupava ma in assenza di Tes_2
lo faceva lui […] all'occorrenza”, cfr. p. 55) e , Tes_2 Testimone_3
che, sempre come autista, ha lavorato dal 2012 al 2018 (il rabbocco di olio? “se ne occupava il meccanico, però se mancava il meccanico di mattina...ci pensava lui”. E accensione dei mezzi? “La mattina, quando non partivano…ma se non c'era il meccanico”, cfr. p. 104).
Di analogo contenuto è la testimonianza di : “può darsi Testimone_4
che qualche volta al rabbocco dell'olio vi abbia provveduto il ricorrente, ma solo a titolo di cortesia e su richiesta dell'autista, non era tenuto a farlo
[…] Quando il meccanico era assente, la chiamava un CP_2
esterno oppure il mezzo stava fermo. Il ricorrente non si occupava di
piccoli interventi di riparazione, al più è capitato che ha fatto riavviare il
motore con la batteria scarica” (cfr. p. 5 verbale udienza del 24.5.2021).
Vero è che il ha assolto ad incombenze di natura amministrativa Pt_1
riguardanti gli autisti, demandate al capomovimento della CP_2
(quali la consegna dei biglietti di scorta e delle buste paga, l'affissione in bacheca dei turni), e ad altre solitamente disimpegnate dal carrozziere, e tuttavia vi ha provveduto saltuariamente, per un periodo determinato e discontinuo e, soprattutto, legato all'esigenza di sostituire chi avrebbe dovuto svolgere tali attività, di concerto con quest'ultimo e non su espressa direttiva della , tantomeno perché da questa CP_2
designato quale “capomovimento vicario” o “addetto al piazzale”.
12 Tutti i testi, se da un lato hanno ammesso che il si è occupato di Pt_1
varie attività, dall'altro ne hanno circoscritto l'assolvimento ai periodi in cui l'allora capomovimento - - era poco presente nell'autoparco Persona_2
di , poiché sempre più impegnato presso la sede di Palermo, CP_2
narrando di una sostituzione “all'occorrenza”, organizzata con lo stesso ed animata da praticità e spirito di cooperazione. Tanto che, se Per_2
pure il era assente, a quella specifica incombenza, di modesta Pt_1
portata, provvedeva qualcun'altro.
In tal senso eloquenti sono le dichiarazioni del “andandosene il Tes_2
capomovimento ha dato alcune mansioni […] perché il capo movimento poi lavorava di nuovo la maggior parte a Palermo […]”; “certe volte
capitava che il ricorrente mancava qualche giorno e allora mi ci sentivo io
con il capo movimento”; la consegna agli autisti dei biglietti? “lo faceva quando mancava il capo movimento”; oppure la consegna dei piani ferie…l'affissione dei turni degli autisti? “Ma poteva capitare, ma era rarissimo”; “applicava i turni degli autisti in bacheca, poi si sentiva via telefono anche con il capo movimento che è a Palermo”; “quando se n'è andato , il carrozziere, perché c'era troppo lavoro a Palermo […] _3
caso mai ti dico quello che devi fare, vi aiutate assieme, Pt_1
vedete com'è la situazione”; “(Ferlisi) rientrava…una volta al mese…per controllare la situazione” (cfr. pp. 71-72; 96-97; 99-100 stenotipia ud. del
22.2.2021).
Ad avvalorare tale lettura concorre la deposizione del : “tutta la Tes_1
parte amministrativa è di competenza del capomovimento, da quando non
è più venuto il capo movimento, lo faceva lui”, “la figura che l'ha sostituito
è stato lui, ma no che fosse il capomovimento; lui era lavaggista e faceva i compiti del signor (cfr. pp. 40 e 61). Anche il teste Per_2 Tes_3
13 ha riferito che “ però mancava per settimane… e se ne Per_2 Pt_1
occupava…lo sostituiva di queste incombenze” (cfr. pp. 103 e 105).
Analogamente, , che per un certo periodo è stato Testimone_4
capomovimento, a proposito della consegna dei biglietti agli autisti ha riferito che “qualche volta è capitato che vi provvedesse il ricorrente in assenza del capomovimento”, soggiungendo che a ciò si adoperava il
“in quanto era in possesso delle chiavi dell'ufficio amministrativo Pt_1
ove erano custoditi i blocchetti” ed ulteriormente precisando che quest'ultimo “era in possesso di tali chiavi non perché addetto a mansioni amministrative, ma per eventuali emergenze (se si staccava l'autoclave) posto che ivi era presente il quadro generale”. Il teste ha spiegato che anche alla compilazione del registro degli oli minerali il ricorrente ha provveduto “a titolo di cortesia, nel periodo di competenza del e Per_2
comunque non credo per un periodo continuativo, mai quando sono stato
io capomovimento”.
Il teste ha infine riferito che al rifornimento di gasolio provvedevano gli autisti della , “è potuto capitare che vi provvedesse il CP_2
ricorrente a mero titolo di cortesia, ad esempio quando ero in ritardo e
dovevo recarmi in bagno”; a proposito delle schede verdi, ha esposto che
“ciascun conducente compila il proprio modulo” e che “non vi era una
persona incaricata di tale incombenza, capitava che il trovandosi Pt_1
a bordo del mezzo per il lavaggio ritirasse a fine mese la scheda lasciata dal conducente e la lasciasse nella bacheca dell'autoparco. Dopodiché chiunque poteva raccoglierle e consegnarle al capo movimento […] Il
ricorrente non era a ciò addetto, se mai lo ha fatto, solo occasionalmente e a titolo di cortesia”.
14 Coerente con tale quadro sono le deposizioni degli ultimi testi escussi:
, dipendente di , ha riferito che “il Testimone_5 CP_2
rifornimento dei mezzi veniva solitamente svolto dagli autisti e solo occasionalmente dal , quando l'autista non vi aveva già Pt_1
provveduto”, soggiungendo di conoscerlo come lavaggista, e di non sapere se ci fossero altre attività aziendali alle quali lui provvedeva;
“dello scarico del gasolio nella cisterna dell'autoparco si occupano gli stessi fornitori esterni selezionati dalla ”; sulla consegna dei CP_2
prospetti paga, ha spiegato che “le buste paga di tutti quelli che lavoravano all'interno dell'autoparco venivano lasciate all'interno degli uffici amministrativi a disposizione degli aventi diritto” e di essersene occupato lui stesso talvolta, senza però che gli venisse comandato da nessuno, “lo facevo a titolo di collaborazione”. Ha dichiarato, infine, che l'attività di rabbocco dell'olio, di manutenzione meccanica e riparazione
“sono sempre state espletate dal meccanico”; il prospetto presenze viene compilato dagli autisti;
le incombenze riguardanti gli autisti (consegna dei biglietti, compilazione del registro degli oli minerali) sono demandate al capomovimento.
Il teste ha spiegato che, in un primo momento, “il rifornimento Tes_6
veniva fatto da chi era disponibile in quel momento tra il lavaggista, il carrozziere o il meccanico” e che “l'attività è stata demandata agli autisti solo a partire dell'accordo sindacale del 2013”; l'attività di rabbocco dell'olio e di riparazione meccanica sono effettuate dai meccanici dipendenti della;
il prospetto presenze degli autisti viene compilato CP_7
da questi ultimi, autonomamente o con l'ausilio del capomovimento, e così
pure le schede verdi;
alla predisposizione dei turni dei conducenti provvede il capomovimento;
“che io sappia non ha mai svolto Pt_1
15 attività di capomovimento”; “la consegna dei blocchetti solitamente veniva effettuata dal capomovimento. In assenza di quest'ultimo, vi provvedeva
[…] Che io sappia non vi era una direttiva della Pt_1 CP_2
in tal senso, lo si faceva per spirito di collaborazione, anche perché
aveva le chiavi dell'ufficio amministrativo ove si trovavano i Pt_1
blocchetti”.
Orbene, come già argomentato nel contesto dell'ordinanza cautelare di rigetto, la circostanza per cui il ricorrente ha di fatto provveduto ad incombenze ulteriori, ordinariamente assolte da altre figure professionali impiegate presso l'autoparco (ora l'autista, ora il carrozziere, ora il capomovimento), all'occorrenza ed in via discontinua e subvalente rispetto all'attività di lavaggista, peraltro in assenza di potere direttivo e disciplinare dell' , non autorizza ad affermare che Controparte_2
egli prestasse la propria attività lavorativa indifferentemente per l'una o l'altra società.
Il quadro probatorio emerso all'esito dell'escussione di tutti i testi ha sminuito il valore indiziante dei documenti allegati al ricorso, dando atto che le ulteriori incombenze dedotte sono state svolte per un periodo limitato, a fronte della necessità di sostituire il capomovimento assente,
per mero spirito di collaborazione in essere tra tutto il personale impiegato nell'autoparco ed in assenza di specifiche direttive datoriali.
Del resto, i documenti in questione, dal ricorrente prodotti a conforto dell'asserito rapporto alle effettive dipendenze della , sono, di CP_2
per sé, di valenza probatoria limitata:
16 • la nota del 29.6.2006, a firma dal capomovimento della , CP_2
con cui si sollecita il a consegnare a fine turno i fogli Pt_1
riepilogativi dei lavaggi giornalieri effettuati sugli automezzi e di provvedere alla pulizia dei locali aziendali (all. 5 ricorso), pare rispondere all'esigenza della di verificare la puntuale CP_2
esecuzione del servizio di pulizia appaltato alla nella CP_1
disposizione di servizio di cui al medesimo allegato, è la datrice CP_1
che, lamentando diverse negligenze del , impone a Pt_1
quest'ultimo l'osservanza di determinati orari di servizio); ad ogni modo, tali documenti non contengono elementi che depongono, in termini inequivocabili, nel senso della unicità datoriale;
• come neutro è il dato per cui le schede riepilogative dei lavaggi giornalieri rechino il logo della , che, in quanto CP_2
committente del servizio di pulizia, ha ragionevolmente interesse a monitorarne la corretta esecuzione;
• il fatto che la abbia delegato il al ritiro, presso CP_2 Pt_1
l di Siracusa, di singoli atti (licenza IDC, registro Parte_2
oli minerali all. 11) non dimostra che egli fosse suo dipendente;
• la denuncia, sporta dal , di smarrimento dei biglietti della Pt_1
(all. 12) conduce a ritenere che i blocchetti fossero nella CP_2
sua disponibilità (come peraltro emerso dalle prove orali) ma non dimostra la sua qualità di dipendente dell'azienda (anzi, i testi hanno riferito che egli occasionalmente, per ovviare all'assenza del capomovimento, li consegnava agli autisti poiché in possesso delle chiavi dell'ufficio amministrativo ove erano custoditi);
• le richieste di ferie su modulo intestato alla (all. 8) sono CP_2
compilate e sottoscritte dal solo e non recano diciture né Pt_1
17 sottoscrizione riferibili alla società; per converso, l'autorizzazione di ferie di cui all'allegato 20 risulta provenire dalla CP_1
• così come provengono dalla la contestazione disciplinare di cui CP_1
all'allegato 24 e la richiesta di congedo per infortunio;
• dal verbale di accertamento unico dell'Ispettorato del Lavoro di Ragusa del 29.1.2019 si legge che “il , pur lavorando di fatto con la Pt_1
ditta ed inserito pienamente nel ciclo produttivo Controparte_4
della stessa, è risultato essere assunto alle dipendenze della ditta
Pertanto la si è limitata alla fornitura di “mere CP_1 CP_1
prestazioni lavorative”, ovvero a somministratore il lavoratore Pt_1
per la prestazione di mansioni Amministrative (sopra già meglio
descritte e superiori a quelle di operaio risultanti dal CP_8
contratto di lavoro) in violazione delle disposizioni […] in materia di
soggetti autorizzati alla somministrazione di manodopera e di appalti
“genuini” di servizi”; tuttavia, non sono specificate - né sono state versate in atti - le fonti di prova sui cui gli ispettori hanno fondato detto convincimento;
ciò che osta a riconoscere un consistente valore probatorio alle conclusioni rassegnate dall' ; CP_9
• dagli atti d'indagine relativi al procedimento penale di cui al RGNR n.
2115/2019, archiviato, può ricavarsi, al più, che il ha Pt_1
provveduto al rabbocco del carburante, in occasione del quale ha subito l'infortunio oggetto di denuncia;
circostanza, questa, già acclarata dalle prove orali ma che, per l'occasionalità e la ragione pratica sottesa di cui si è detto, non prova che il ricorrente abbia lavorato promiscuamente per entrambe le convenute;
nessuno dei testi sentito a sommarie informazioni riferisce di un un'unica realtà
imprenditoriale; piuttosto, , dichiara, in linea con le Testimone_4
18 affermazioni fatte nell'ambito del presente giudizio, che “siamo un
gruppo di aziende, tra cui la e la , e CP_1 CP_2
pertanto ci sono dipendenti assunti come i quali danno un CP_1
servizio alla o ad altre imprese quali: pulizia autobus CP_2
- meccanica etc.”;
• sono stati prodotti, infine, numerosi documenti che non contengono riferimento alcuno al e/o non sono in evidenza riferibili a Pt_1
direttive della (quali i fogli di servizio feriale dei CP_2
conducenti).
La nutrita mole di documenti offerta dal ricorrente, dunque, non contiene elementi inequivocabilmente rivelatori della asserita codatorialità, semmai elementi blandamente indizianti, che, tuttavia, vanno riletti alla luce degli ulteriori prove raccolte, e segnatamente del quadro emerso all'esito delle testimonianze, come detto insufficiente ad affermare che il abbia Pt_1
lavorato indifferentemente per l'una e l'altra società e che, quindi, queste costituiscano un'unica realtà imprenditoriale ed un unitario centro d'imputazione datoriale.
2. Trasferimento.
Va anzitutto ribadita l'infondatezza della preliminare eccezione di decadenza dall'impugnativa del trasferimento, atteso che la lettera datata
10.10.2018 prodotta dal ricorrente (all. 22), ancorché non originariamente sottoscritta dalla parte o dal suo legale, è indubbiamente riferibile al
, contenendo analitica indicazione dei soggetti interessati, dei Pt_1
rapporti di lavoro intercorsi, delle mansioni espletate dal dipendente e della comunicazione del trasferimento oggetto di causa, nonché la chiara volontà del lavoratore di impugnare detto provvedimento datoriale.
19 Nel merito, il trasferimento va ritenuto sorretto da effettive esigenze organizzative, risiedenti nella soppressione della sede operativa di CP_2
ove era assegnato il ricorrente, per avere la pacificamente CP_2
disdettato il servizio di pulizia degli automezzi affidato alla CP_1
appaltandolo ad altra impresa, la ditta individuale (all. Controparte_10
21 e 33 memoria di costituzione).
Né può sostenersi, alla luce delle suesposte risultanze istruttorie, che presso l'autoparco di abbia ancora luogo l'attività dell'azienda, CP_2
quest'ultima intesa come il centro imprenditoriale Autolinee-Prevall. Come
detto, non vi sono elementi sufficienti per potere affermare che il Pt_1
abbia lavorato indifferentemente e promiscuamente per entrambe le società e che, quindi, che egli possa rivendicare la prosecuzione del rapporto con la presso l'autoparco di con le diverse CP_2 CP_2
mansioni di “addetto al piazzale”.
Va rigettata, pertanto, la domanda intesa ad ottenere l'annullamento dell'impugnato provvedimento di trasferimento.
3. Superiore inquadramento.
Le considerazioni di cui sopra conducono a rigettare anche la domanda relativa al superiore inquadramento, non essendo emersa prova adeguata circa l'espletamento di compiti afferenti ai reclamati livelli C3 e C1 in via continuativa e prevalente rispetto alle mansioni di lavaggista proprie dell'attribuito livello C4.
Sul punto, giova rammentare che, per giurisprudenza unanime, il lavoratore che agisce per ottenere il superiore inquadramento e/o il pagamento delle relative differenze retributive, ha l'onere di allegare e provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto
20 ad indicare quali sono i profili caratterizzanti le mansioni della qualifica rivendicata, nonché a dimostrare che dette mansioni siano state di fatto espletate in misura prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e/o temporale, sì da risultare quelle maggiormente significative sul piano professionale. Infatti, “in ipotesi di svolgimento di mansioni promiscue, allo
scopo di determinare l'inquadramento spettante al lavoratore devono
considerarsi congiuntamente i dati quantitativi e quelli qualitativi, per
giungere a stabilire quali attribuzioni assumano rilievo professionale
preminente” (cfr. Cass. Civ., sez. L., n. 9/2001 e numerose successive conformi).
Nel caso di specie, il ricorrente ha allegato di meritare il livello C3
dall'assunzione al 2011 ed il livello C1 a far data dal 2012 per avere svolto, oltre alle mansioni di lavaggista, una serie articolata di incombenze
(rabbocco degli automezzi, consegna dei biglietti e dei turni ai conducenti,
compilazione delle schede verdi e del registro degli oli minerali, ecc.).
Quindi ha richiamato le declaratorie contrattuali relative a detti livelli retributivi, che contemplano, tra le figure professionali d'appartenenza, gli
“addetti amministrativi”, gli “addetti ai servizi generali”, l'”addetto alla piccola manutenzione”, il “piazzalista” (il livello C3), il “coordinatore movimento autobus”, l'”operatore addetto ad affari generali”, l'”operatore addetto all'autoparco”, l'”operatore addetto ad amministrazione personale”, l'”operatore a segreteria”, l'”operatore a supporto tecnico operativo/amministrativo e front line” (il livello C1).
Il ricorrente ha omesso di precisare gli aspetti caratterizzanti la qualifica ed il livello rivendicati, sì da potere ricondurre le mansioni in concreto espletate tra le “attività esecutive in applicazione di conoscenze
21 tecnico/pratiche acquisibili mediante addestramento al campo e/o esperienze equivalenti” (proprie del livello C3) o tra le “attività richiedenti
una professionalità necessaria per la soluzione di problemi di media
complessità in applicazione di conoscenze teoriche-pratiche, agendo anche con margini definiti di autonomia nell'ambito di procedure direttive”
(meritevoli del livello C1), facendo discendere il proprio diritto al superiore inquadramento dal dedotto svolgimento di compiti che sarebbero propri di una (ed anzi più di una) delle figure professionali sopra elencate.
Tuttavia, dalla istruttoria espletata non risulta che il abbia in Pt_1
sostanza ricoperto la funzione di addetto all'autoparco, o di piazzalista, o di operatore addetto a supporto tecnico/operativo/front line, svolgendo i compiti propri di tale figura professionale in via continuativa, e soprattutto prevalente rispetto alla attività di pulizia.
Come sopra esposto, i testimoni, se da un lato hanno confermato che il ricorrente ha assolto ad incombenze ulteriori, ordinariamente svolte ora dal meccanico ora dal capomovimento, dall'altro hanno precisato che il suo intervento era del tutto occasionale, giustificato dall'esigenza di sostituire quella figura professionale provvisoriamente assente, e che egli lavorava come lavaggista, occupandosi della pulizia degli interni ed esterni degli automezzi.
Il teste , pur riconoscendo nel la figura che ha sostituito il Tes_1 Pt_1
quando questi era impegnato presso la sede di Palermo, ha Per_2
precisato “ma no che fosse il capomovimento;
lui era lavaggista” (p. 61).
Tutte le deposizioni sono pervase da espressioni indicative di occasionalità e subvalenza, quali “certe volte”, “non sempre”, “ci siamo messi d'accordo noi lì […] siccome non ci sono, mettiglielo tu” (teste
, “in assenza lo faceva lui”, “all'occorrenza”, “qualche volta” Tes_2
22 (teste ), “se mancava il meccanico”, “quando mancava il Tes_1
capomovimento”, “se non li posteggiavamo noi, ci pensava lui” (teste
), “in assenza del capomovimento”, “e comunque non credo per un Tes_3
periodo continuativo”, “non era a ciò addetto” (teste ), Testimone_4
“solo occasionalmente”, “quando l'autista non vi aveva già provveduto”
(teste ), “veniva fatto da chi era disponibile in quel Testimone_5
momento tra il lavaggista, il carrozziere o il meccanico”, “che io sappia
non ha mai svolto attività di capomovimento” (teste ). Pt_1 Tes_6
Peraltro, non v'è prova che il , nel sostituire tali figure Pt_1
professionali, di concerto con questi ultimi, per lo svolgimento di specifiche incombenze, abbia assunto l'autonomia e la responsabilità tipiche della loro qualifica. Invero, “nel rapporto di lavoro subordinato il carattere vicario
delle mansioni svolte preclude il diritto del sostituto all'inquadramento nella
qualifica superiore (del sostituito)” anche nell'ipotesi in cui la sostituzione non abbia “comportato l'assunzione dell'autonomia e della responsabilità tipiche della qualifica stessa” (cfr., ex plurimis, Cass. Civ., sez. L., n.
4149/2011). Ciò che non è emerso dalle testimonianze raccolte;
al contrario, dalla deposizione del si evince che il capomovimento Tes_2
quando all'occorrenza delegava il ricorrente, gli forniva puntuali Per_2
istruzioni (“ti dico quello che devi fare, vi aiutate assieme, vedete com'è la situazione”) e, comunque, periodicamente “rientrava per controllare la situazione” (p. 99-100); quando pure il era assente, vi Pt_1
provvedeva lo stesso teste, ma sempre con le precise indicazioni del capomovimento (“e allora mi ci sentivo io con il capomovimento”).
In tal quadro, non vi sono elementi solidi, specifici e concreti per affermare che il ricorrente abbia espletato, in via continuativa e prevalente e con
23 assunzione di autonomia e responsabilità, mansioni inquadrabili nel superiore livello reclamato, di talché le domande sul punto non possono che essere rigettate.
4. Orario di lavoro.
Il ricorso merita accoglimento relativamente al dedotto lavoro straordinario. Invero, dalle testimonianze assunte risulta che l'impegno lavorativo del è stato quantitativamente superiore a quello di 40 Pt_1
ore settimanali pattuito in contratto e difeso dal legale rappresentante della in sede di interrogatorio formale. CP_1
In ricorso sono stati dedotti orari di lavoro particolareggiati, ripartiti su sei giorni a settimana, distinguendosi tre periodi:
• dal 23.7.2005 al 31.12.2011, dalle 14.00 alle 23.00;
• dal 2012 al 2015, dalle 5.30 alle 8.00 e dalle 14.00 alle 18.30;
• dal 2016 in poi, dalle 5.30/7.30 e dalle 9.30/14.00 oppure delle
14.00/21.00.
Mentre i testi e si sono detti ignari degli orari Testimone_5 Tes_6
di lavoro osservati dal ricorrente, il teste ha al riguardo Testimone_4
deposto in termini confusi e contraddittori (cfr. p. 3 verbale udienza del
24.5.2021), ricordando in modo sufficientemente preciso ed attendibile solo il turno pomeridiano delle 14.00/21.00 che il ha svolto, in Pt_1
alternanza a quello mattutino, a far data dal gennaio 2016 (ossia da quando è stato assunto altro lavaggista, ). Persona_4
V'è da dire, comunque, che sugli orari del terzo periodo (dal 2016 in poi) le parti concordano in toto, sia sull'alternanza tra turno mattutino e pomeridiano, sia sugli orari come sopra specificati (cfr. p. 11 ricorso e p. 6
memoria di costituzione).
24 Precise lineari ed attendibili, invece, sono le dichiarazioni in proposito rese dagli altri tre testi: il ha spiegato che “la mattina la faceva il Tes_2
signor , apriva lui alle 5.30 e stava mi sembra fino alle due…e lui _3
(il ) montava dalle due fino alle 23.00”, ciò dal lunedì al sabato;
Pt_1
“dopo che se n'è andato, lui (il ) faceva la mattina, dalle _3 Pt_1
5.30 fino alle 8.00, poi se ne andava a casa e tornava il pomeriggio dalle
14.00 alle 18.00-18.30”; infine, “ci sono stati i turni quando poi erano due lavaggisti […] uno faceva la mattina uno il pomeriggio”: “aprivano alle 5.30
e chiudevano alle 7.30 e poi dovevano tornare alle 9.00, perché alle 9.00
veniva l'autobus dalla Puglia e di Roma…tornavano questi autobus e lui li doveva pulire…fino alle due. Poi montava l'altro lavaggista fino mi sembra alle 21.00” (pp. 79-80 stenotipia udienza del 22.2.2021).
Il teste, dunque, ha sostanzialmente confermato gli orari dedotti dal lavoratore, dando atto di un primo periodo (fino a che era in servizio il
, andato via nel 2012) in cui il ha lavorato, per sei giorni _3 Pt_1
a settimana, dalle 14.00 alle 23.00, di un secondo periodo (sino all'assunzione di un altro lavaggista, pacificamente avvenuta nel gennaio
2016) in cui egli ha lavorato sia la mattina (5.30/8.00) che il pomeriggio
(14.00/18.00-18.30), e di un terzo periodo in cui egli ha alternato con il collega neoassunto il turno mattutino (5.30/7.30-9.00/14.00) a quello pomeridiano (14.00/21.00).
In senso analogo ha deposto il : “per un buon periodo, per diversi Tes_1
anni, faceva sempre la sera, quello che finiva tardi…quando rientrava
l'ultima macchina alle undici…faceva forse…dal pomeriggio alle due-due
e trenta”; poi in un secondo periodo iniziava molto presto la mattina, “alle
5.30…poi staccava mi pare alle 9.00 o alle 8.30 così e poi rientrava […] alle due-due e trenta”. Il teste non ha ricordato a che ora il Pt_1
25 terminasse di lavorare, se alle 17.00 o alle 16.30, ma ha confermato la circostanza, qui pacifica, che in un terzo periodo si alternava con “un altro signore che collaborava con lui” tra turno mattutino e pomeridiano.
Il teste , avendo lavorato presso l'autoparco dal 2012 al 2018, ha Tes_3
potuto riferire solo relativamente al secondo ed al terzo periodo,
dichiarando, in armonia con le precedenti testimonianze, che il Pt_1
“faceva dalle 5.30 di mattina alle 8.00. Poi se ne andava, veniva alle due- due e trenta…mi sembra due fino alle sei”, fino a che “è venuto un altro ragazzo […] anche lavaggista […] e quindi si alternavano con questo ragazzo, uno faceva la mattina e uno faceva il pomeriggio.
Tali ultime deposizioni sono da considerarsi attendibili, anche se provenienti da testi che hanno espletato le diverse mansioni di autista e che hanno dunque osservato orari differenti rispetto al , e ciò non Pt_1
solo perché essi hanno chiarito che, anche nei momenti di pausa dal lavoro, ovverosia di sosta del mezzo, essi rimanevano nel piazzale in attesa di riprendere il turno, non essendo conveniente rientrare a casa per poche ore, ma altresì perché le dichiarazioni sono coerenti tra loro, e non sorrette da evidenti interessi personali a deporre in senso favorevole al ricorrente.
Coniugate le allegazioni contenute in ricorso con le testimonianze acquisite e le ammissioni di parte resistente, può ragionevolmente affermarsi che il ricorrente ha osservato i seguenti orari di lavoro:
• dal 23.7.2005 al 31.12.2011, dal lunedì al sabato, dalle 14.00 alle
23.00 (orario confermato dai testi e ), per complessive Tes_2 Tes_1
26 • dal 2012 al 2015, per sei giorni a settimana, dalle 5.30 alle 8.00 e dalle
14.00 alle 18.00 (come riferito dai testi e e, in parte, Tes_2 Tes_3
anche dal . Non può riconoscersi l'orario di fine turno Tes_1
pomeridiano delle 18.30, atteso che il lo ha indicato tra le Tes_2
18.00 e le 18.30, il alle 18 in punto, mentre il non lo ha Tes_3 Tes_1
ricordato in modo puntuale, e lo ha persino retrodatato alle 16.30-
17.00), così per complessive 39 ore settimanali;
• dal 2016 al 11.9.2018 (ultimo giorno di lavoro effettivo del ricorrente,
atteso che, per il periodo successivo e senza soluzione di continuità,
egli ha fruito di congedo straordinario, per infortunio dal 12.9.2018 al
25.10.2018 ed ex L. 104/1992 dal 26.10.2018 sino alla introduzione del presente giudizio), per sei giorni a settimana, dalle 5.30/7.30 e dalle
9.30/14.00 oppure delle 14.00/21.00 (orario non oggetto di contestazione), per complessive 40,5 ore settimanali.
Al ricorrente vanno riconosciute le differenze tra la retribuzione percepita,
come risultante dalle buste paga in atti (all. 27 ricorso) e quella spettante per il monte orario lavorativo come innanzi accertato, da quantificarsi a mezzo C.T.U., avuto riguardo al CCNL Autorimesse e Noleggi
pacificamente applicato al rapporto di lavoro (all. 28) ed al livello retributivo C4 correttamente attribuito.
5. Prescrizione.
I crediti retributivi da lavoro straordinario riconosciuti al punto che precede non possono dirsi prescritti. Invero, nei rapporti di lavoro non assistiti dalla tutela reale - quale è quello intercorrente con la (sola) che dalla CP_1
visura storica in atti risulta avere 10 dipendenti (cfr. all. 1 ricorso) - il
27 termine prescrizionale decorre solo a partire dalla cessazione del rapporto, in specie non ancora intervenuta.
6. Regolarizzazione previdenziale.
Va invece dichiarata prescritta tutta la relativa contribuzione, riguardando lavoro straordinario svolto sino al 11.9.2018 ed essendo il primo atto interruttivo intervenuto soltanto il 15.10.2024 (allorché il ricorso è stato
CP_ notificato all' ), dunque oltre il termine quinquennale ex L. 335/1995,
anche considerati i periodi di sospensione, per complessivi 311 giorni,
previsti per l'emergenza pandemica.
7. Ulteriori emolumenti rivendicati.
Il ricorrente, poi, ha preteso il pagamento di plurime indennità, senza minimamente allegarne e provarne i presupposti, talvolta persino trascurando di richiamare la norma pattizia di riferimento.
In particolare:
➢ sulla indennità per congedo matrimoniale non fruito, egli si è limitato a dedurre di non avere fruito del suddetto congedo straordinario per essere stato invece collocato in ferie, astenendosi dall'offrire più
compiute allegazioni (circa il periodo, i giorni spettanti ed i criteri di calcolo, e persino di averne fatto richiesta alla datrice) e, soprattutto, elementi di prova (l'unico documento prodotto attesta il matrimonio celebrato nel settembre 2005, mentre alcun capitolo di prova testimoniale è stato articolato in proposito);
➢ altrettanto carente è l'allegazione sulla pretesa indennità per vestiario non fornito, non precisandosi quale il corredo dovuto e non fornito dall'azienda e quale la norma contrattuale violata (dagli atti d'indagine
28 penale, per converso, risulta che il era stato dotato delle Pt_1
scarpe antinfortunistiche), né richiedendosi istruttoria sul punto.
Peraltro, l'art. 45 CCNL prevede la dotazione gratuita di abbigliamento da lavoro per il solo personale di officina, garage custodia e posteggio e per i lavoratori costretti a svolgere la propria attività sotto la pioggia,
o comunque nel caso in cui sia la stessa azienda ad imporre al dipendente la tenuta di una divisa. Non risulta che il versi in Pt_1
una di dette ipotesi e, comunque, il contratto collettivo non contempla una indennità sostitutiva;
➢ analogamente è a dirsi per l'indennità di mensa, peraltro neppure riconosciuta dal CCNL applicato dalle parti. All'art. 43, infatti, si legge che l'indennità sostitutiva di mensa era prevista per il solo settore dell'autonoleggio e, comunque, è stata successivamente abolita;
➢ così pure l'indennità di lavoro in turni avvicendati, prevista dallo stesso articolo del CCNL per il solo settore delle imprese esercenti autorimesse;
➢ non v'è prova, poi, che il ricorrente abbia abitualmente maneggiato denaro per conto della datrice e che, quindi, abbia diritto alla relativa indennità. Come espressamente stabilito dall'art. 43 CCNL, l'indennità in parola spetta al personale che “normalmente ha maneggio di denaro”, e non certo a fronte di acquisti occasionali effettuati per conto dell'azienda e dalla stessa rimborsati, essendo piuttosto correlata al contatto con il denaro della datrice ed alla conseguente esposizione a responsabilità di carattere finanziario;
➢ per l'indennità di trasferta, deve ancora farsi riferimento al citato art. 43, che contempla la “indennità di uso mezzo di locomozione proprio”,
corrisposta dalla ditta al lavoratore che usa il proprio mezzo per
29 servizio, in misura mensile da concordarsi tra le parti. Anche in questo caso, il ricorrente ha trascurato di provare i presupposti del diritto invocato, non risultando dai documenti al riguardo prodotti
(vidimazione registro dogane, registro carburante, etc.) se egli abbia assolto a tali incombenze facendo uso del proprio mezzo, né se e in che misura sia stata concordata la corresponsione della relativa indennità;
➢ come del tutto assente è la prova sui chilometri percorsi per presunte esigenze di servizio, di cui il ricorrente ha apoditticamente richiesto il rimborso;
➢ generica ed indimostrata è la domanda intesa ad ottenere la remunerazione di ulteriori 265,5 ore di straordinario (non meglio temporalmente collocate) per “commesse varie”, asseritamente svolte, su delega della datrice, al di fuori dell'ordinario orario di servizio;
➢ ancora più generica è la domanda relativa ai riposi compensativi, non precisandosi quanti i giorni spettanti e non goduti, né i criteri di quantificazione, né la norma pattizia di riferimento;
➢ l'indennità infortunio è stata richiesta nella misura di € 4.923,00, quale
“integrazione non corrisposta da parte datoriale”; il difetto di più
compiute allegazioni non consente di valutare la fondatezza della domanda, anche considerata l'eccezione di pagamento in proposito formulata dalla e l'indicazione nelle buste paga relative all'anno CP_1
dell'infortunio (2018) di svariate voci d'indennità di malattia;
➢ quanto alla quota reclamata ai sensi dell'art. 10 CCNL, si osserva che tale norma pattizia prevede un obbligo di versamento contributivo in favore dell'Ente bilaterale (e non del dipendente) e che solo “le
imprese non aderenti alla bilateralità dovranno erogare al lavoratore
30 una quota di retribuzione pari a 2,00 € lordi mensili per dodici mensilità, direttamente in busta paga”. Il ricorrente neppure ha dedotto di versare in siffatta ipotesi, limitandosi a richiedere la somma di €
192,00 per “Ente bilaterale non erogato”.
Nulla, pertanto, può essere riconosciuto al ricorrente per le causali testé
elencate.
8. Risarcimento del danno da usura psicofisica e da
demansionamento.
La prima domanda risarcitoria è in evidenza infondata, sia perché il massimale di lavoro straordinario fissato dall'art. 21 CCNL in 200 ore annue non trova applicazione “al personale addetto ai lavori discontinui” -
quale è il ricorrente, che, come si è visto, ha assolto alle mansioni di lavaggista in fasce orarie intermittenti, condizionate dalle tratte e dai periodi di sosta degli autobus di linea - sia in quanto è del tutto carente la prova del danno sofferto (che non può certo ritenersi in re ipsa).
Neppure può ravvisarsi un danno da demansionamento, in difetto di prova adeguata, per quanto esposto nei primi paragrafi, in ordine al pregresso espletamento, in via abituale e prevalente, di mansioni superiori ed ulteriori a quelle di lavaggista.
***
Poste le statuizioni di cui sopra, va disposta la prosecuzione del giudizio ai fini della quantificazione delle somme spettanti al ricorrente per la riconosciuta causale (differenze retributive per lavoro straordinario).
Si rinvia ogni statuizione sulle spese processuali all'esito definitivo del giudizio.
31
P.Q.M.
Il Tribunale di Ragusa, in funzione di giudice del lavoro, non definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, difesa ed eccezione, così decide:
1) dichiara che ha lavorato, alle dipendenze di Parte_1
con mansioni di lavaggista proprie del livello C4 del CP_1
CCNL Autorimesse e Noleggi, per sei giorni a settimana, con i seguenti orari:
• dal 23.7.2005 al 31.12.2011, dalle 14.00 alle 23.00, per complessive 54 ore settimanali;
• dal 2012 al 2015, dalle 5.30 alle 8.00 e dalle 14.00 alle 18.00, per complessive 39 ore settimanali;
• dal 2016 al 11.9.2018, dalle 5.30/7.30 e dalle 9.30/14.00 oppure delle 14.00/21.00, per complessive 40,5 ore settimanali;
2) dichiara che il ricorrente ha diritto a ricevere dalla datrice la differenza tra la retribuzione percepita, come esposta nelle buste paga in atti, e quella spettante sulla base del monte orario lavorativo come accertato al punto che precede;
3) dichiara maturata la prescrizione per tutta la relativa contribuzione;
4) rigetta, nel resto, il ricorso.
Dispone sulla prosecuzione del giudizio come da separata ordinanza.
Rinvia all'esito della lite ogni statuizione sulle spese processuali.
Ragusa, 3.12.2024.
IL GIUDICE
dott.ssa Cristina Carrara
32 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
54 ore settimanali;