Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 03/04/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Santa Maria Capua Vetere
PRIMA SEZIONE CIVILE
r.g. n. 1302 /2023
All'udienza non partecipata di cui all'art. 127 ter c.p.c. tenutasi in data 03/04/2025 ; tenuto conto che con decreto del 4.7.2024 le parti erano state invitate al deposito di note di trattazione scritta;
in particolare, stante la modalità decisoria di cui all'art. 281-sexies c.p.c., le parti venivano invitate alla discussione mediante scambio di note di trattazione scritta;
Il Giudice, lette le note depositate dal difensore di parte attrice che si intendono sinteticamente riportate nel presente verbale;
si ritira in Camera di Consiglio riservando all'esito la lettura della sentenza di seguito riportata per esteso, che si intende pubblicata con la sottoscrizione del presente verbale.
Il Giudice
Dott.ssa Renata Russo
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Sezione Prima Civile in persona del giudice unico dott.ssa Renata Russo ha pronunziato ex art. 281-sexies c.p.c. all'esito dell'udienza del 3.4.2025 in assenza delle parti la seguente
SENTENZA nel procedimento portante il numero 1302 del Registro Generale dell'anno 2023 , vertente tra:
, nato ad [...] il [...] e residente in [...]
XXIII Cod. Fisc. quale titolare della omonima ditta individuale e gestore della C.F._1
Stazione Distribuzione Carburante per autotrazione, sita in ST NO (CE) alla Via Domiziana km 38-850 N. Rea CE 77240 P.IVA PEC: rappresentato e difeso P.IVA_1 Email_1 dagli avv.ti Gaetano Pastena (Cod. Fisc. PEC: C.F._2
e Vincenzo Pastena (Cod. Fisc. ; PEC Email_2 C.F._3
, e con loro elettivamente domiciliato in Succivo alla via Virgilio n. Email_3
34 presso lo Studio Legale Pastena giusta procura in atti;
attore
E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rapp.te p.t., Via Santa Chiara n 44 – 81100; P.IVA_2 convenuto contumace avente ad oggetto “altri istituti e leggi speciali”,
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione e ritualmente notificato, , quale titolare della omonima ditta Parte_1 individuale e gestore della Stazione Distribuzione Carburante, premettendo:
- che l' di in data 17/11/2020, emetteva un provvedimento di diniego in Controparte_1 CP_1 riscontro ad una istanza presentata in data 10/08/2020 dall'attore inerente la richiesta del pagamento del contributo a fondo perduto ex art. 25 del Dl 34/2020, indicato nella domanda presentata;
- che la richiesta del contributo a fondo perduto fu effettuata in data 10/08/2020 e riportava il fatturato ed i corrispettivi riferiti ad operazioni attive realizzate nei mesi di Aprile 2019 ed Aprile 2020;
- che in data 17/11/2020 il sistema dell'Agenzia delle Entrate produceva ricevuta telematica di scarto riportante quale motivazione del mancato pagamento l'“incoerenza dei dati contabili indicati nell'istanza con le informazioni desumibili dalle dichiarazioni presentate”; - che la società contribuente notificava una istanza in autotutela unitamente alla quale produceva copia dei registri corrispettivi per i mesi di aprile 2019 ed aprile 2020 corredate da corrispettivi per i mesi indicati e dall'esame dei quali era riscontrabile il rappresentato calo di fatturato;
- di seguito, alcun provvedimento veniva emesso da parte dell'ufficio territoriale competente;
tanto premesso, chiedeva la società ricorrente dichiarare nullo o disapplicare l'atto impugnato per illegittimità ed infondatezza dell'addebito poiché emesso in violazione e falsa applicazione della legge, dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui agli artt. 23
e 97 della Costituzione nonché per violazione dell'art 6 della legge 212/2000 e riconoscere come dovuto il contributo richiesto per l'intero ammontare indicato in domanda.
La non si costituiva nonostante rituale notifica e veniva dichiarata contumace Controparte_1 all'udienza del 04/07/2024.
All'udienza del 3.4.2025 il Giudice decideva la causa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c.
La giurisdizione del Giudice Ordinario
1. Il ricorrente afferma la sussistenza della giurisdizione ordinaria sulla domanda, evidenziando che la norma richiama, quanto alle controversie sull'atto di recupero, le disposizioni di cui al d.lgs. n. 546/1992.
Ebbene, sul punto si condivide l'assunto secondo cui nella specie viene in rilievo controversia che attiene alla erogazione di contribuzioni pubbliche, esulante da quelle rientranti, ex art. 2 d.l.gs. 546/92, nella giurisdizione tributaria.
In subiecta materia, il riparto della giurisdizione risulta costantemente risolto sulla base della natura della situazione soggettiva che viene in rilievo e, quindi, sostanzialmente, sulla base della assenza
/presenza di poteri discrezionali della Amministrazione procedente.
Occorre dare atto che con la recente sentenza n. 34851 del 13 dicembre 2023, le Sezioni Unite civili hanno stabilito che il contributo a fondo perduto per i soggetti esercenti attività d'impresa, lavoro autonomo o reddito agrario, titolari di partita IVA, previsto dall'art. 25 del d.l. n. 34 del 19 maggio 2020,
a fronte dell'emergenza Covid-19, non riveste natura tributaria;
la norma, conseguentemente, deve essere interpretata restrittivamente in quanto il richiamo operato dal comma 12 della predetta disposizione – che riconosce un contributo a fondo perduto a fonte dell'emergenza Covid-19 – alla disciplina processual-tributaria di cui al d.lgs. n. 546/1992 rileva esclusivamente per le controversie relative alle impugnazioni degli atti di recupero adottati dall' , senza essere Controparte_1 suscettibile di estensione.
Dovendo nella specie qualificarsi la situazione soggettiva del privato aspirante al contributo in termini di diritto soggettivo – per la assenza in capo alla Amministrazione, nella fase “concessoria”, di poteri discrezionali, risultando il riconoscimento del contributo subordinato a requisiti soggettivi ed oggettivi predeterminati- la controversia deve intendersi devoluta, secondo i principi generali, al G.O.
Il merito
2. Nel caso di specie, il ricorrente ha richiesto nei confronti dell' dichiarare nullo Controparte_1
o disapplicare l'atto impugnato per illegittimità ed infondatezza del provvedimento di rigetto poiché emesso in violazione e falsa applicazione della legge, dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento della Pubblica amministrazione di cui agli artt. 23 e 97 della Costituzione nonché per assenza di motivazione in ordine alle ragioni del rigetto nonché per violazione dell'art 6 della legge 212/2000 e riconoscere come dovuto il contributo richiesto per l'intero ammontare indicato in domanda.
A fronte dell'istanza in autotutela, l'amministrazione resistente è rimasta inerte, tra l'altro non avendo fatto la stessa richiesta di integrazione documentale contabile al contribuente.
In diritto va premesso che con l'articolo 25 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (di seguito, «Decreto rilancio»), nell'ambito del Titolo II dedicato al «Sostegno all'impresa e all'economia», è stato introdotto un contributo a fondo perduto, erogato direttamente dall' e destinato ai soggetti colpiti Controparte_1 dall'emergenza epidemiologica "Covid 19". In particolare, il predetto articolo prevede che «è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e di reddito agrario, titolari di partita IVA, di cui al testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, di seguito testo unico delle imposte sui redditi» (di seguito, contributo a fondo perduto COVID-19). Il menzionato articolo 25 individua ai commi 2 e 3 le condizioni che devono sussistere ai fini dell'accesso al contributo a fondo perduto COVID-19. In particolare, è necessario che:
1. nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto (1 gennaio
2019 - 31 dicembre 2019 per i soggetti il cui periodo d'imposta coincide con l'anno solare), l'ammontare dei ricavi derivanti dalla gestione caratteristica, di cui all'articolo 85, comma 1, lettere a) e b), del TUIR,
o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni, di cui all'articolo 54, comma 1, del medesimo
TUIR, non siano superiori a 5 milioni di euro;
2. l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 sia inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile
2019.
Ciò premesso, riguardo la fattispecie in esame a seguito della compiuta e puntuale la verifica delle condizioni da parte del Tribunale, vi è sussistenza in capo al contribuente di tutti i requisiti previsti dalla legge e la motivazione addotta dalla Amministrazione deve ritenersi illegittima, non avendo motivato in ordine alle ragioni del diniego né considerato gli elementi dedotti dal contribuente.
Invero, l'attore ha dato prova dei fatti costitutivi del diritto, come attestato e riscontrato altresì dalla relazione a cura del dott. depositata agli atti, il fatturato di Aprile 2019 ammontava ad € Per_1
262.007,00 e Ricavi/Compensi dell'intero 2019 ammontavano ad euro 1.725.000,00 a fronte del fatturato di Aprile 2020 che ammontava ad € 59.456,00 ( inferiore ai due terzi), con derivante Delta tra i due mesi di aprile 2019/2020 del -77,31% e susseguente diritto all'applicazione della aliquota del 10%, come contributo Covid-19 .
Sussiste, quindi, il diritto dell'attore alla percezione delle somme di cui al contributo a fondo perduto in applicazione dell'art. 25 del D.L del 19/05/2020 n. 34 della maggiore percentuale di sconto;
pertanto, la , in persona del direttore pro tempore, Controparte_1 va condannata al pagamento di euro € 20.255,00 in favore di parte attrice.
3. Quanto alle spese processuali, le stesse seguono la soccombenza come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona del giudice designato, dott.ssa Renata Russo, definitivamente pronunciando,
- accerta il diritto di , nella qualità di titolare e gestore della Stazione Distributore Parte_1
Carburante per autotrazione sita in ST NO (CE) alla Via Domiziana km 38-850, alla erogazione del contributo a fondo perduto previsto per legge DL 19/05/2020 n. 34 e per l'effetto condanna l'
[...]
, in persona del direttore pro tempore, al pagamento di euro Controparte_1 CP_1
€ 20.255,00 in favore di parte attrice;
- condanna l , in persona del direttore pro Controparte_1 tempore, al pagamento delle spese del presente giudizio che si liquidano in euro 2.120,00 per onorari , oltre rimborso forfettario, iva e cpa se dovute come per legge, con attribuzione ai procuratori costituiti per averne fatto anticipo.
Si comunichi.
Santa Maria Capua Vetere, 3.4.2025
IL GIUDICE
dott.ssa Renata Russo