Articolo 6 della Legge 25 novembre 1971, n. 1079
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 gennaio 1972
Art. 6. (Pensione per i lavoratori in miniera)

Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'eta' prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:
1) abbiano una anzianita' contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;
2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta';
3) siano stati addetti, anche se con discontinuita', a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.
Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, e' determinato in base all'anzianita' contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di eta' dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.
Entrata in vigore il 4 gennaio 1972