Art. 6. (Pensione per i lavoratori in miniera)
Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'eta' prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:
1) abbiano una anzianita' contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;
2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta';
3) siano stati addetti, anche se con discontinuita', a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.
Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, e' determinato in base all'anzianita' contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di eta' dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.
Gli iscritti al Fondo maturano il diritto alla pensione di vecchiaia anche prima del compimento dell'eta' prevista dall'articolo 5, primo comma, lettere b) e c) della presente legge, sempre che possano far valere i seguenti requisiti:
1) abbiano una anzianita' contributiva presso il Fondo non inferiore a quindici anni;
2) abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di eta';
3) siano stati addetti, anche se con discontinuita', a lavori di sotterraneo in miniera per almeno quindici anni.
Il trattamento di pensione per i lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma, da liquidarsi a domanda e in ogni caso dopo la cessazione dal servizio, e' determinato in base all'anzianita' contributiva maggiorata di un periodo pari a quello compreso tra la data di decorrenza della pensione anticipata ed il compimento del sessantesimo anno di eta' dell'iscritto, con un massimo di trentacinque anni.