Sentenza 14 aprile 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 14/04/2004, n. 7052 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7052 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MENSITIERI Alfredo - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. CIOFFI Carlo - Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO NN, RO AF, RO VA, RO MA, RO GI, elettivamente domiciliati in ROMA VIA GIUTURNA 61, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPINA LA PROVA, difesi dall'avvocato ANTONIO ZARONE, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
ZI IS, ZI VA, ZI CONCETTA;
- intimati -
avverso la sentenza n. 911/00 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/04/00;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 17/12/03 dal Consigliere Dott. Emilio MALPICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del 23.9.1982 MA MI propose al Tribunale di S. MA C.V. istanza di divisione dell'asse ereditario relitto da IS MI deceduto in Teano il 10.10.1920, del quale erano eredi essa attrice, IS, NN e NC MI, anche per successione ad RE RS, NN MI e SA MI che avevano a loro volta ereditato da IS MI. Il tribunale, con sentenza 16 novembre- 30 dicembre 1992 procedette alla divisione secondo il progetto predisposto dal consulente tecnico d'ufficio.
Avverso la sentenza propose appello MA MI nei confronti di IS, NN e NC MI per chiedere che, in riforma della sentenza, si procedesse a diversa divisione secondo un nuovo progetto da predisponi da altro c.t.u., dolendosi della erroneità del primo elaborato peritale che aveva adottato il criterio di attribuire a ciascun condividente i cespiti da lui posseduti, senza determinare esattamente il valore delle diverse quote formate e quello dei cespiti che le costituivano.
La Corte d'appello di Napoli, con sentenza 3 marzo 2000, dichiarò la inammissibilità del gravame.
Osservò la Corte napoletana che la MI era priva di interesse ad impugnare, difettando in lei la qualità di soccombente, atteso che il tribunale aveva condiviso integralmente le sue istanze attribuendo le quote a ciascun erede secondo il progetto predisposto dal c.t.u., progetto che l'appellante stessa aveva approvato, sia pure non in maniera immediata ed esplicita (avendo concluso per l'accoglimento della domanda) sì da costringere il giudice istruttore a procedere ai sensi dell'art. 187 c.p.c., ma nella comparsa del 16.4.1992, con la esplicita richiesta di attribuzione delle quote secondo il progetto redatto dal c.t.u..
Rilevò la Corte d'appello che l'appellante poteva al più addurre che il giudice istruttore non avesse esperito il tentativo per la definizione non contenziosa del giudizio, procedendo ai sensi dell'art. 187 c.p.c., ma la stessa non aveva motivo di dolersi della supposta irregolarità che non aveva viziato il giudizio, in quanto - sia pure attraverso l'emissione della sentenza - era stato deciso alla stregua di quello stesso progetto che - eventualmente - avrebbe dovuto essere approvato ex art. 789 comma terzo, prima parte, c.p.c.. Spiegò inoltre la Corte che la conclusione del giudizio alla stregua dell'art. 187 c.p.c., era da ascrivere proprio al fatto che la appellante, a differenza degli altri condividenti, non aveva esplicitamente approvato il progetto, provocando inevitabilmente l'invito del giudice istruttore a precisare le conclusioni. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso, affidato a due motivi, SS NNno, RA, NN e IG, tutti eredi di MI MA, deceduta nelle more del processo;
gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli artt. 323 e 339 e seguenti, c.p.c..
Assumono, innanzitutto, i ricorrenti che la Corte territoriale, nel dichiarare inammissibile il gravame sul presupposto che l'appellante non fosse soccombente, ha violato il disposto degli artt. 323 e ss. c.p.c., il quale non subordina l'appellabilità delle sentenze alla effettiva soccombenza.
Rilevano poi che la Corte territoriale è pervenuta a negare che l'appellante fosse stata soccombente in primo grado sulla base di una frase estrapolata dalla comparsa conclusionale, frase frutto di un lapsus determinato dalla convinzione generale che il c.t.u. avesse nel proprio progetto previsto un'attribuzione delle quote riproducente la situazione di possesso attuale, ma tale affermazione non poteva valere a modificare la domanda come formulata in citazione.
Ne concludono i ricorrenti che sussisteva l'interesse ad impugnare per l'appellante e a maggior ragione sussiste l'interesse di essi eredi all'impugnazione in questa sede, essendo rimasti estranei alle prime due fasi del giudizio.
Il motivo è infondato.
È pacifico che la difesa di IO MA espresse piena adesione nella comparsa conclusionale al progetto redatto dal c.t.u.. Orbene, il fatto che tale adesione possa essere stata frutto di un "lapsus" - come sostengono i ricorrenti - è del tutto irrilevante, ne' può sostenersi che detta ammissione era inidonea a modificare la domanda. Va invero considerato che nel giudizio di divisione l'adesione al progetto redatto dal consulente, così come la richiesta di assegnazione, non incidono sul contenuto della domanda - che è quella di ottenere lo scioglimento della comunione - bensì sulle sole modalità di concreta attuazione di tale scioglimento. Ciò è produttivo di molti effetti, perché una modifica delle modalità prospettate (per esempio una richiesta di procedere alla vendita del bene indivisibile, sostituita successivamente dalla richiesta di assegnazione) non costituisce indebita modifica della domanda, con la conseguenza che è pienamente ammissibile in qualunque fase essa sia prospettata.
Nella specie, il fatto che non vi si stata l'adesione unanime nell'apposita udienza (rimanendo ininfluente che ciò sia da ascrivere al tatto che l'udienza suddetta non sia mai stata tenuta) e che uno dei condividenti (l'odierna ricorrente) abbia concluso in manieri difforme dagli altri, ha reso necessaria la definizione della causa ex art. 187 c.p.c.; tuttavia non potrebbe contestarsi la legittimità della decisione del tribunale che, nello statuire in ordine alla divisione, abbia tenuto conto della sia pure "tardiva" adesione al progetto anche dell'unica dissenziente, facendo proprio il progetto stesso come contenuto della sentenza.
Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 789 c.p.c., nonché omessa, carente e contraddittoria motivazione. Assumono i ricorrenti che la Corte di merito, con argomentazioni illogiche e intrinsecamente contraddittorie, ha affermato che l'appellante non potesse dolersi del fatto che il giudice istruttore non aveva convocato le parti per discutere il progetto perché il giudizio avrebbe avuto lo stesso esito. In tal modo, ad avviso dei ricorrenti, la Corte territoriale non ha colto che lo strumento della convocazione delle parti e finalizzato a consentire alle stesse di valutare appieno se aderire o meno al progetto.
Il motivo è infondato. La Corte territoriale ha rilevato - avendo il tribunale fatto proprio il progetto di divisione sulla base delle adesioni unanimi delle parti - che l'appellante non poteva dolersi della mancata convocazione perché nulla sarebbe cambiato in ordine alle statuizioni concernenti la divisione. Infatti, se l'odierna ricorrente fosse stata consenziente, la soluzione sarebbe stata quella di rendere esecutivo il progetto, e quindi sarebbe stata conforme a quanto statuito con la sentenza;
se, al contrario, non vi fosse stata adesione unanime, la decisione avrebbe dovuto essere comunque assunta con sentenza. Correttamente la Corte di merito rileva che - una volta espresso il consenso al progetto nella comparsa conclusionale - il tribunale non avrebbe potuto adottare una statuizione diversa, pienamente aderente alle richieste dell'appellante che, pertanto, non poteva considerarsi interessata a proporre impugnazione.
Da quanto precede discende che la dante causa degli odierni ricorrenti non poteva qualificarsi come soccombente nel giudizio di primo grado, perché la sua domanda, integrata dall'adesione al progetto divisorio del c.t.u., era stata totalmente accolte. Non ha pregio l'assunto dei ricorrenti secondo cui la Corte avrebbe subordinato il diritto di appellare ad un elemento, quale la soccombenza, non previsto dal codice di rito, posto che la mancanza di soccombenza (e, quindi, l'integrale accoglimento della domanda) di traduce nel difetto dell'interesse ad impugnare, che è individuabile nella possibilità di ottenere dalla riforma della decisione una qualche utilità giuridica con riferimento alla originaria domanda proposta e al suo non integrale accoglimento.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
Nulla per le spese, perché gli intimati non hanno svolto difese in questa sede.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 14 aprile 2004