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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 24/12/2025, n. 342 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 342 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 321/2024 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 P.IVA_1
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti SAVA DANILO e SAVA MARIA CRISTINA
contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO CP_1 P.IVA_2
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 19 4 24 Parte_1 Pt_1
e evocavano in giudizio per essa,
[...] Parte_1 Controparte_2 quale mandataria, chiedendo: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere, inaudita altera parte, ex art. 624 c.p.c. la procedura esecutiva avviata con l'Atto di Precetto notificato alla società e ai soci e Parte_1 Parte_1 Parte_1 fondato sul contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e Per_1 racc. 29.142, registrato il 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T e sul Decreto Ingiuntivo n. 167/2023 (R.G.n. 536/2023) dichiarato parzialmente provvisoriamente esecutivo;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità parziale dell'Atto di Precetto ovvero disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e per l'effetto svincolare tutti i beni immobili di proprietà personale dei soci non ipotecati in favore della perché in violazione del disposto di cui Controparte_3 all'art. 2304 c.c.. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: pagina 1 di 6 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ovvero la carenza del diritto sostanziale della società mandante della per tutte le ragioni dedotte in atti, Controparte_2 CP_1 con ogni conseguente declaratoria di ogni atto connesso e consequenziale;
accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità e/o inammissibilità e/o nullità parziale dell'Atto di Precetto notificato alla società e al sig. fondato sul Parte_1 Parte_1 Parte_1 contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, Per_1 registrato il 8.6.2015 al n. 1683, e di ogni atto connesso e consequenziale per tutti i motivi sopra esposti. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.
Si costituiva la convenuta, chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, così GIUDICARE IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dall'opponente, siccome infondate per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il precetto opposto;
IN SUBORDINE per l'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, accertare la piena validità del titolo e del precetto, limitatamente all'importo di euro 165.978,99, E COMUNQUE: accertare che il credito di nei confronti della nonché dei soci Controparte_2 Parte_1 amministratori, signor e signor , è pari al complessivo 257.652,87 (importo Parte_1 Parte_1 precettato) e per l'effetto condannarli al pagamento in favore di del detto Controparte_2 importo (al netto di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo) ovvero della diversa maggiore o minore somma risultanda all'esito dell'istruttoria, quale somma dovuta in forza del contratto di mutuo per notar del 25 maggio 2015 (nn. repertorio e raccolta 126.949 e 29.142); Persona_2 IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Per l'ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario, ferma la superiore domanda di accertamento e condanna dell'opponente, condannare la Parte_1 nonché i soci amministratori, signor e signor , alla restituzione a favore
[...] Parte_1 Parte_1 della dell'importo di euro 84.057,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_2 maturati e maturandi dalla data di erogazione sino al saldo, ferma la validità e la debenza degli importi precettati in forza del decreto ingiuntivo. Con il favore delle spese e compensi dell'atto di precetto e del giudizio di opposizione ex D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità parziale dell'Atto di Precetto ovvero disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e per l'effetto svincolare tutti i beni immobili di proprietà personale dei soci non ipotecati in favore della perché in violazione del Controparte_3 disposto di cui all'art. 2304 c.c..
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE Come da foglio di precisazione delle conclusioni rassegnate:
- sospendere ex artt. 624 e 615 c.p.c. la procedura esecutiva avviata con l'Atto di Precetto notificato alla società e ai soci e fondata sul contratto di Parte_1 Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 6 mutuo fondiario concesso con atto del 25.05.2015 a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, Per_1 registrato a il 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T e sul Decreto Ingiuntivo n. 167/2023 - R.G. 536/2023, per CP_3 tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;
- sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento civile per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In ragione della sopravvenuta Ordinanza del 15.5.2025 e delle risultanze della CTU svolta in sede di Opposizione a Decreto Ingiuntivo (n. 718/2023 R.G.): come da Ordinanza del 15.5.2025, accertare e dichiarare l'inefficacia/sospensione dell'Atto di precetto impugnato per sopravvenuta sospensione del titolo esecutivo opposto, ovvero del Decreto Ingiuntivo n. 167/2023 (RGN 536/2023) e in ogni caso, ridurre l'importo precettato in forza del suddetto titolo esecutivo nella minor somma di € 125.416,87 come accertato dalla CTU svolta in sede di Opposizione a Decreto Ingiuntivo;
accertare e dichiarare la non debenza dell'importo precettato di € 84.057,99 derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, registrato in Per_1 data 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T, per sopravvenuta inesistenza del credito in ragione delle risultanze della CTU svolta in sede di Opposizione a Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto, ordinare la cancellazione dell'ipoteca trascritta sull'immobile di proprietà del sig. , presso l'Agenzia delle Entrate, Parte_1 Direzione Provinciale di , Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in CP_3 data 8.6.2015 (reg. gen. 5682; reg. part. 684), esonerando il Conservatore da ogni responsabilità. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ovvero la carenza del diritto sostanziale della società
[...]
mandante della per tutte le ragioni dedotte in atti, con ogni Controparte_2 CP_1 conseguente declaratoria di ogni atto connesso e consequenziale;
accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità e/o inammissibilità e/o nullità parziale dell'Atto di Precetto notificato alla società Parte_1
e al sig. fondato sul contratto di mutuo fondiario concesso con atto
[...] Parte_1 Parte_1 a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, registrato il 8.6.2015 al n. 1683, e di ogni atto Per_1 connesso e consequenziale per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.
Per parte convenuta: e per essa reitera le domande, eccezioni Controparte_2 CP_1
e argomentazioni già dedotte negli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO respingere la domanda avanzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale con cui gli opponenti chiedono di accertare e dichiarare la non debenza dell'importo precettato di € 84.057,99 derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito notaio dott.
n. rep. 126.949 e racc. 29.142, registrato in data 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T, per sopravvenuta Per_1 inesistenza del credito in ragione delle risultanze della CTU svolta in sede di Opposizione a Decreto
Ingiuntivo siccome inammissibile perché domanda nuova e introdotta tardivamente.
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO respingere la domanda avanzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale con cui gli opponenti chiedono di accertare e dichiarare la non debenza dell'importo precettato di € 84.057,99 derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito pagina 3 di 6 notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, registrato in data 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T, per Per_1 sopravvenuta inesistenza del credito in ragione delle risultanze della CTU svolta in sede di Opposizione a
Decreto Ingiuntivo in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dall'opponente, siccome infondate per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il precetto opposto;
IN SUBORDINE per l'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, accertare la piena validità dei titoli e del precetto, limitatamente per quanto riguarda il decreto ingiuntivo all'importo di euro 125.461,87 come da ordinanza del 15 maggio 2025 e condannarli al pagamento in favore di del detto importo, Controparte_2
E COMUNQUE: accertare che il credito di nei confronti della Controparte_2 [...] nonché dei soci amministratori, signor e signor Parte_1 Parte_1 Pt_1
, è pari a complessivi € 216.501,75 (importo precettato al netto di € 34.925,93) e per l'effetto condannarli
[...] al pagamento in favore di del detto importo ovvero della diversa maggiore o Controparte_2 minore somma risultanda all'esito dell'istruttoria, quale somma dovuta anche in forza del contratto di mutuo per notar del 25 maggio 2015 (nn. repertorio e raccolta 126.949 e 29.142); Persona_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Per l'ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario, ferma la superiore domanda di accertamento e condanna degli opponenti, condannare la nonché i soci amministratori, signor e Parte_1 Parte_1 signor , alla restituzione a favore della dell'importo di euro Parte_1 Controparte_2
84.057,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla data di erogazione sino al saldo, ferma la validità e la debenza degli importi rideterminati in forza del decreto ingiuntivo come da ordinanza del 15 maggio 2025.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina 4 di 6 L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alla legittimazione passiva della convenuta, si evidenzia come la stessa abbia stipulato con la
[...]
– oggi –un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli Controparte_3 CP_1 effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, come risulta dall'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, n. 151 del 21 dicembre 2021. L'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. 2, Pt_2 sufficiente al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, purché il documento consenta di individuare con certezza i crediti oggetto della cessione in blocco. Di tale cessione è stata data comunicazione, per gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. (richiamato dall'art. 58, secondo e quarto comma T.U.B.) nelle forme prescritte dalla normativa speciale applicabile e cioè, mediante:
- pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti pro-soluto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 151 del 21 dicembre 2021, nonché - pubblicazione nel Registro delle Imprese.
L'operazione di finanziamento realizzata con il contratto di mutuo fondiario costituisce valido titolo esecutivo anche se la somma erogata è stata utilizzata integralmente per ripianare passività pregresse della parte mutuataria, posto che in presenza della quietanza rilasciata è preclusa la contestazione dell'avvenuta consegna della somma di denaro concessa a mutuo. Si condivide l'interpretazione della Suprema Corte a Sezioni Unite “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025). La questione della validità del titolo esecutivo quale quello qui in esame ha subito contrasti giurisprudenziali ai quali ha dato soluzione la pronuncia della Cassazione Sezioni Unite n. 5968 del 06.03.2025, che ha espresso il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Quanto al giudizio pendente presso questo Tribunale, rubricato R.G. n. 718/2023 si osserva che il saldo del conto corrente n. 2546 è l'unico azionato con l'atto di precetto, essendo la provvisoria esecutorietà limitata a tale importo poi ulteriormente rideterminato, mentre la residua parte del credito ingiunto (relativa al saldo debitore del c/c/ n. 2160) non è stata inclusa nella somma precettata, in attesa di definizione del giudizio di opposizione.
La società convenuta, inoltre, non ha ancora avviato, ad oggi, alcuna azione esecutiva nei confronti della società attrice e dei soci, onde non vi è motivo di ridurre il pignoramento o di cancellare trascrizioni.
So osserva infine che il precetto per cui è causa è stato notificato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 603 c.p.c. sia al signor nella sua qualità terzo datore di ipoteca a garanzia delle obbligazioni Parte_1 derivanti dal contratto di finanziamento erogato tramite l'apertura di credito in conto corrente n. 2546 del 21 aprile 2011 sia al signor nella sua qualità di terzo datore di ipoteca a garanzia delle Parte_1 obbligazioni derivanti dal mutuo fondiario del 25 maggio 2015, onde l'art. 2304 c.c. e l'art. 496 c.p.c. non trovano applicazione.
pagina 5 di 6 L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro
14.103,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 24 12 25
Il Giudice
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Sondrio
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr.ssa Barbara Licitra ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 321/2024 promossa da
(c.f./p.iva , Parte_1 P.IVA_1
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._1
(c.f./p.iva ), Parte_1 C.F._2 con il patrocinio degli avv.ti SAVA DANILO e SAVA MARIA CRISTINA
contro
(c.f./p.iva ), con il patrocinio dell'avv. CATAVELLO GIANCARLO CP_1 P.IVA_2
OGGETTO: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.)
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con atto di citazione 19 4 24 Parte_1 Pt_1
e evocavano in giudizio per essa,
[...] Parte_1 Controparte_2 quale mandataria, chiedendo: CP_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE:
- sospendere, inaudita altera parte, ex art. 624 c.p.c. la procedura esecutiva avviata con l'Atto di Precetto notificato alla società e ai soci e Parte_1 Parte_1 Parte_1 fondato sul contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e Per_1 racc. 29.142, registrato il 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T e sul Decreto Ingiuntivo n. 167/2023 (R.G.n. 536/2023) dichiarato parzialmente provvisoriamente esecutivo;
- accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità parziale dell'Atto di Precetto ovvero disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e per l'effetto svincolare tutti i beni immobili di proprietà personale dei soci non ipotecati in favore della perché in violazione del disposto di cui Controparte_3 all'art. 2304 c.c.. IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: pagina 1 di 6 accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ovvero la carenza del diritto sostanziale della società mandante della per tutte le ragioni dedotte in atti, Controparte_2 CP_1 con ogni conseguente declaratoria di ogni atto connesso e consequenziale;
accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità e/o inammissibilità e/o nullità parziale dell'Atto di Precetto notificato alla società e al sig. fondato sul Parte_1 Parte_1 Parte_1 contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, Per_1 registrato il 8.6.2015 al n. 1683, e di ogni atto connesso e consequenziale per tutti i motivi sopra esposti. IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.
Si costituiva la convenuta, chiedendo: Voglia l'Ill.mo Tribunale di Sondrio, ogni contraria domanda, eccezione, deduzione respinta, così GIUDICARE IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dall'opponente, siccome infondate per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il precetto opposto;
IN SUBORDINE per l'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, accertare la piena validità del titolo e del precetto, limitatamente all'importo di euro 165.978,99, E COMUNQUE: accertare che il credito di nei confronti della nonché dei soci Controparte_2 Parte_1 amministratori, signor e signor , è pari al complessivo 257.652,87 (importo Parte_1 Parte_1 precettato) e per l'effetto condannarli al pagamento in favore di del detto Controparte_2 importo (al netto di quanto dovuto in forza del decreto ingiuntivo) ovvero della diversa maggiore o minore somma risultanda all'esito dell'istruttoria, quale somma dovuta in forza del contratto di mutuo per notar del 25 maggio 2015 (nn. repertorio e raccolta 126.949 e 29.142); Persona_2 IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Per l'ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario, ferma la superiore domanda di accertamento e condanna dell'opponente, condannare la Parte_1 nonché i soci amministratori, signor e signor , alla restituzione a favore
[...] Parte_1 Parte_1 della dell'importo di euro 84.057,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi Controparte_2 maturati e maturandi dalla data di erogazione sino al saldo, ferma la validità e la debenza degli importi precettati in forza del decreto ingiuntivo. Con il favore delle spese e compensi dell'atto di precetto e del giudizio di opposizione ex D.M. 55/2014 e successivi aggiornamenti.
Così incardinatosi il contraddittorio, la causa veniva istruita a mezzo acquisizione documentale ed infine trattenuta in decisione sulle conclusioni delle parti.
Per parte attrice.
accertare e dichiarare l'inefficacia e/o nullità parziale dell'Atto di Precetto ovvero disporre la riduzione del pignoramento ex art. 496 c.p.c. e per l'effetto svincolare tutti i beni immobili di proprietà personale dei soci non ipotecati in favore della perché in violazione del Controparte_3 disposto di cui all'art. 2304 c.c..
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis: IN VIA PRELIMINARE Come da foglio di precisazione delle conclusioni rassegnate:
- sospendere ex artt. 624 e 615 c.p.c. la procedura esecutiva avviata con l'Atto di Precetto notificato alla società e ai soci e fondata sul contratto di Parte_1 Parte_1 Parte_1 pagina 2 di 6 mutuo fondiario concesso con atto del 25.05.2015 a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, Per_1 registrato a il 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T e sul Decreto Ingiuntivo n. 167/2023 - R.G. 536/2023, per CP_3 tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;
- sospendere ex art. 295 c.p.c. il presente procedimento civile per tutte le ragioni esposte nei propri scritti difensivi;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO: In ragione della sopravvenuta Ordinanza del 15.5.2025 e delle risultanze della CTU svolta in sede di Opposizione a Decreto Ingiuntivo (n. 718/2023 R.G.): come da Ordinanza del 15.5.2025, accertare e dichiarare l'inefficacia/sospensione dell'Atto di precetto impugnato per sopravvenuta sospensione del titolo esecutivo opposto, ovvero del Decreto Ingiuntivo n. 167/2023 (RGN 536/2023) e in ogni caso, ridurre l'importo precettato in forza del suddetto titolo esecutivo nella minor somma di € 125.416,87 come accertato dalla CTU svolta in sede di Opposizione a Decreto Ingiuntivo;
accertare e dichiarare la non debenza dell'importo precettato di € 84.057,99 derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, registrato in Per_1 data 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T, per sopravvenuta inesistenza del credito in ragione delle risultanze della CTU svolta in sede di Opposizione a Decreto Ingiuntivo e, per l'effetto, ordinare la cancellazione dell'ipoteca trascritta sull'immobile di proprietà del sig. , presso l'Agenzia delle Entrate, Parte_1 Direzione Provinciale di , Ufficio Provinciale – Territorio, Servizio di Pubblicità Immobiliare, in CP_3 data 8.6.2015 (reg. gen. 5682; reg. part. 684), esonerando il Conservatore da ogni responsabilità. accertare e dichiarare il difetto di legittimazione ad agire ovvero la carenza del diritto sostanziale della società
[...]
mandante della per tutte le ragioni dedotte in atti, con ogni Controparte_2 CP_1 conseguente declaratoria di ogni atto connesso e consequenziale;
accertare e dichiarare l'inefficacia e/o invalidità e/o inammissibilità e/o nullità parziale dell'Atto di Precetto notificato alla società Parte_1
e al sig. fondato sul contratto di mutuo fondiario concesso con atto
[...] Parte_1 Parte_1 a rogito notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, registrato il 8.6.2015 al n. 1683, e di ogni atto Per_1 connesso e consequenziale per tutti i motivi esposti nei propri scritti difensivi.
IN OGNI CASO: Con vittoria di spese e competenze di giudizio, oltre spese generali, CPA e IVA.
Per parte convenuta: e per essa reitera le domande, eccezioni Controparte_2 CP_1
e argomentazioni già dedotte negli scritti difensivi e insiste per l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE E IN RITO respingere la domanda avanzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale con cui gli opponenti chiedono di accertare e dichiarare la non debenza dell'importo precettato di € 84.057,99 derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito notaio dott.
n. rep. 126.949 e racc. 29.142, registrato in data 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T, per sopravvenuta Per_1 inesistenza del credito in ragione delle risultanze della CTU svolta in sede di Opposizione a Decreto
Ingiuntivo siccome inammissibile perché domanda nuova e introdotta tardivamente.
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO respingere la domanda avanzata per la prima volta in sede di comparsa conclusionale con cui gli opponenti chiedono di accertare e dichiarare la non debenza dell'importo precettato di € 84.057,99 derivante dal contratto di mutuo fondiario concesso con atto a rogito pagina 3 di 6 notaio dott. n. rep. 126.949 e racc. 29.142, registrato in data 8.6.2015, al n. 1683, serie 1T, per Per_1 sopravvenuta inesistenza del credito in ragione delle risultanze della CTU svolta in sede di Opposizione a
Decreto Ingiuntivo in quanto infondata per le ragioni esposte in narrativa.
IN VIA PRINCIPALE e NEL MERITO respingere le domande ed eccezioni tutte formulate dall'opponente, siccome infondate per le ragioni esposte in narrativa, e per l'effetto confermare il precetto opposto;
IN SUBORDINE per l'ipotesi di accoglimento anche solo parziale delle domande avversarie, accertare la piena validità dei titoli e del precetto, limitatamente per quanto riguarda il decreto ingiuntivo all'importo di euro 125.461,87 come da ordinanza del 15 maggio 2025 e condannarli al pagamento in favore di del detto importo, Controparte_2
E COMUNQUE: accertare che il credito di nei confronti della Controparte_2 [...] nonché dei soci amministratori, signor e signor Parte_1 Parte_1 Pt_1
, è pari a complessivi € 216.501,75 (importo precettato al netto di € 34.925,93) e per l'effetto condannarli
[...] al pagamento in favore di del detto importo ovvero della diversa maggiore o Controparte_2 minore somma risultanda all'esito dell'istruttoria, quale somma dovuta anche in forza del contratto di mutuo per notar del 25 maggio 2015 (nn. repertorio e raccolta 126.949 e 29.142); Persona_2
IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE Per l'ipotesi in cui dovesse essere dichiarata la nullità del contratto di mutuo fondiario, ferma la superiore domanda di accertamento e condanna degli opponenti, condannare la nonché i soci amministratori, signor e Parte_1 Parte_1 signor , alla restituzione a favore della dell'importo di euro Parte_1 Controparte_2
84.057,99, oltre rivalutazione monetaria ed interessi maturati e maturandi dalla data di erogazione sino al saldo, ferma la validità e la debenza degli importi rideterminati in forza del decreto ingiuntivo come da ordinanza del 15 maggio 2025.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
pagina 4 di 6 L'opposizione non appare meritevole di accoglimento.
Quanto alla legittimazione passiva della convenuta, si evidenzia come la stessa abbia stipulato con la
[...]
– oggi –un contratto di cessione di crediti pecuniari ai sensi e per gli Controparte_3 CP_1 effetti degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione, come risulta dall'avviso di cessione di crediti pro-soluto pubblicato nella G.U. della Repubblica Italiana, Parte seconda, n. 151 del 21 dicembre 2021. L'allegazione dell'avviso di cessione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58, co. 2, Pt_2 sufficiente al cessionario per dimostrare in giudizio l'avvenuto trasferimento del credito in proprio favore, purché il documento consenta di individuare con certezza i crediti oggetto della cessione in blocco. Di tale cessione è stata data comunicazione, per gli effetti previsti dall'art. 1264 c.c. (richiamato dall'art. 58, secondo e quarto comma T.U.B.) nelle forme prescritte dalla normativa speciale applicabile e cioè, mediante:
- pubblicazione dell'avviso di cessione di crediti pro-soluto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Parte Seconda n. 151 del 21 dicembre 2021, nonché - pubblicazione nel Registro delle Imprese.
L'operazione di finanziamento realizzata con il contratto di mutuo fondiario costituisce valido titolo esecutivo anche se la somma erogata è stata utilizzata integralmente per ripianare passività pregresse della parte mutuataria, posto che in presenza della quietanza rilasciata è preclusa la contestazione dell'avvenuta consegna della somma di denaro concessa a mutuo. Si condivide l'interpretazione della Suprema Corte a Sezioni Unite “Il perfezionamento del contratto di mutuo, con la conseguente nascita dell'obbligo di restituzione a carico del mutuatario, si verifica nel momento in cui la somma mutuata, ancorché non consegnata materialmente, sia posta nella disponibilità giuridica del mutuatario medesimo, attraverso l'accredito su conto corrente, non rilevando in contrario che le somme stesse siano immediatamente destinate a ripianare pregresse esposizioni debitorie nei confronti della banca mutuante, costituendo tale destinazione frutto di atti dispositivi comunque distinti ed estranei alla fattispecie contrattuale. Anche ove si verifichi tale destinazione, il contratto di mutuo (c.d. mutuo solutorio), in presenza dei requisiti previsti dall'art. 474 cod. proc. civ., costituisce valido titolo esecutivo” (sentenza n. 5841 del 05 marzo 2025). La questione della validità del titolo esecutivo quale quello qui in esame ha subito contrasti giurisprudenziali ai quali ha dato soluzione la pronuncia della Cassazione Sezioni Unite n. 5968 del 06.03.2025, che ha espresso il seguente principio di diritto: “il contratto di mutuo integra titolo esecutivo a favore del mutuante in tutti i casi in cui la somma mutuata sia stata effettivamente, quand'anche con mera operazione contabile, messa a disposizione del mutuatario e questi abbia assunto l'obbligazione – univoca, espressa ed incondizionata – di restituirla. Pertanto, costituisce valido titolo esecutivo, di per sé solo e senza che occorra un nuovo atto pubblico o scrittura privata autenticata che attesti l'erogazione dell'avvenuto svincolo, anche quando vi sia contestualmente pattuizione di costituzione della somma mutuata in deposito o pegno irregolari e assunzione dell'obbligazione della mandante di svincolarla direttamente al verificarsi di quanto convenuto”.
Quanto al giudizio pendente presso questo Tribunale, rubricato R.G. n. 718/2023 si osserva che il saldo del conto corrente n. 2546 è l'unico azionato con l'atto di precetto, essendo la provvisoria esecutorietà limitata a tale importo poi ulteriormente rideterminato, mentre la residua parte del credito ingiunto (relativa al saldo debitore del c/c/ n. 2160) non è stata inclusa nella somma precettata, in attesa di definizione del giudizio di opposizione.
La società convenuta, inoltre, non ha ancora avviato, ad oggi, alcuna azione esecutiva nei confronti della società attrice e dei soci, onde non vi è motivo di ridurre il pignoramento o di cancellare trascrizioni.
So osserva infine che il precetto per cui è causa è stato notificato anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 603 c.p.c. sia al signor nella sua qualità terzo datore di ipoteca a garanzia delle obbligazioni Parte_1 derivanti dal contratto di finanziamento erogato tramite l'apertura di credito in conto corrente n. 2546 del 21 aprile 2011 sia al signor nella sua qualità di terzo datore di ipoteca a garanzia delle Parte_1 obbligazioni derivanti dal mutuo fondiario del 25 maggio 2015, onde l'art. 2304 c.c. e l'art. 496 c.p.c. non trovano applicazione.
pagina 5 di 6 L'opposizione viene pertanto respinta con conseguente statuizione in ordine alle spese, in base al principio della soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
rigetta l'opposizione, condanna parte opponente alla rifusione delle spese di lite di parte convenuta opposta, liquidate in euro
14.103,00, oltre spese generali, accessori di legge e successive.
Sondrio, 24 12 25
Il Giudice
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