Sentenza 29 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 29/03/2025, n. 248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 248 |
| Data del deposito : | 29 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO
SEZIONE I CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott.ssa Barbara Cao Presidente rel. dott.ssa Alessandro Petronzi Giudice dott.ssa Martina Roberta Manenti Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 4282/2023 R.G. promossa da:
C.F.: , nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'Avv. Ernestina Lancetti ( ), con studio in Porlezza C.F._2
(Co) via Ghiacciaia 10/a
RICORRENTE contro
, C.F. , nato a [...] il [...] rappresentato Controparte_1 C.F._3
e difeso dall'Avv. Mario Cariati ( ), con studio in Como via Masaccio 24 C.F._4
RESISTENTE con l'intervento di
AVV. (C.F. ) in qualità di curatore speciale dei Controparte_2 C.F._5
minori e Per_1 Persona_2
INTERVENUTO
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il
Tribunale di Como (Visto agli atti)
INTERVENUTO
Data della decisione: 28.3.2025
CONCLUSIONI
All'udienza del 12.3.2025 la ricorrente, con note scritte, ha chiesto la pronuncia sullo scioglimento del matrimonio.
Il resistente si è rimesso sul punto alle valutazioni del Tribunale
MOTIVAZIONE
Premesso che:
- e contraevano matrimonio civile in Fes Parte_1 Controparte_1
(Marocco) in data 2.6.2010, trascritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di
Porlezza (anno 2010, atto n. 11, parte II, serie C);
- dall'unione coniugale nascevano: in data 01.11.2015, in Gravedona ed Uniti (Co) Per_1
e il 21.03.2020, sempre in Gravedona ed Uniti (Co), Persona_2
- i coniugi si separavano con accordo di negoziazione assistita ex art. 6 DL 132/2014 del
14.11.2022, trascritto al Comune di Porlezza il 3.12.2022;
- con ricorso depositato in data 20.12.2023, la moglie chiedeva che il Tribunale dichiarasse la lo scioglimento del matrimonio, l'affido condiviso dei minori, con collocazione presso di sé, la regolamentazione del diritto di visita paterno, il contributo al mantenimento della prole mediante il versamento di euro 1.000,00 mensili, oltre il 50% delle spese straordinarie;
- il resistente si costituiva in data 6.5.2024 e non si opponeva allo scioglimento del matrimonio ed alla relativa pronuncia;
- all'esito all'udienza del 12.3.2025, trattata in forma cartolare, la ricorrente insisteva nella pronuncia non definitiva sullo sc8ioglimento del matrimonio e il resistente si rimetteva sul punto alla decisione del Tribunale;
il G. D. rimetteva quindi la decisione al collegio.
Considerato che:
- sussistono le condizioni di legge per procedere alla dichiarazione di scioglimento del matrimonio contratto, dovendosi ritenere provato che e Parte_1 CP_1
vivano separati fin dalla sottoscrizione dell'accordo di separazione, raggiunto a
[...]
seguito di negoziazione assistita del 14.11.2022, separazione che prosegue tuttora: non si sono più rappacificati e non hanno ripreso neppure in via temporanea a convivere. La separazione personale dei coniugi è stata, peraltro, trascritta il 3.12.2022 dal Comune di Porlezza, e pertanto
è trascorso il prescritto termine di legge per ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto;
- quanto alle ulteriori questioni sotto il profilo economico, la causa deve proseguire come da separata ordinanza del giudice relatore;
- la regolamentazione delle spese processuali deve essere demandata alla statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio dei coniugi e Parte_1
, che hanno contratto matrimonio in Marocco in data 2.6.2010, Controparte_1
iscritto nel registro degli atti dello stato civile del Comune di Porlezza (anno 2010, atto n. 11, parte II, serie C);
2) MANDA al Cancelliere affinché trasmetta copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Porlezza, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge;
3) PROVVEDE come da separata ordinanza ai fini della prosecuzione del giudizio;
4) RISERVA alla sentenza definitiva ogni statuizione sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione I civile del TRIBUNALE ORDINARIO di Como il 28.3.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Barbara Cao