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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 05/02/2025, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
05/02/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1564/2024 RG avente ad oggetto: “ sanzione disciplinare conservativa – progressione stipendiale ”
TRA
- rappresentato e difeso dall'Avvocato PAGLIARO Parte_1
EMANUELE ed elettivamente domiciliato come in ricorso,
- ricorrente
E
in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore – rappresentato e difeso dai Funzionari delegati dott. VISINI
FRANCESCA e MOCINI GUIDO ed elettivamente domiciliato in VIALE
DELL'UNIVERSITÀ 4 00185 ROMA,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 05/08/2024 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto in giudizio il resistente formulando CP_1 nei suoi confronti le seguenti conclusioni « - accertare e dichiarare che il ricorrente aveva i requisiti per il passaggio orizzontale dalla posizione III/F2 alla posizione III/F3 del CCNL Funzioni Centrali in seguito alla procedura di selezione per n. 376 posti per il passaggio all'interno della terza area alla fascia retributiva F3 di cui alla d.d. 22.11.2018 e con decorrenza dal 1.01.2018 non avendo riportato sanzioni disciplinari nel 2018 e, dunque, in possesso dei
1 requisiti previsti dall'art. 2 comma 2 del bando di selezione;
- per l'effetto condannare il resistente alla attribuzione al ricorrente della predetta CP_1 posizione F3 con decorrenza dal 1.01.2018 disapplicando la graduatoria relativa allo sviluppo economico Area III Fascia Retributiva F3 Anno 2018 nella parte in cui ha escluso il ricorrente dalla predetta qualifica e ripristinando la sua posizione di vincitore della procedura;
- in conseguenza, condannare il resistente al pagamento delle differenze retributive e contributive CP_1 maturate dal ricorrente tra la qualifica F3 e quella F2 dalla predetta data del
1.01.2018 fino al passaggio in mobilità all'Agenzia delle dogane avvenuto in data 01.09.2020 oltre interessi maturati e all'attribuzione in tale
Amministrazione della Fascia retributiva F3 avvenuto nella stessa data;
- condannare il resistente al pagamento delle spese e competenze di giudizio da liquidarsi secondo i parametri di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche ed integrazioni».
Nel costituirsi ha contestato la pretesa del Controparte_1 ricorrente e chiesto « Nel merito: 1) rigettare la domanda del ricorrente perché infondata per i motivi tutti di cui al presente atto e condannare il ricorrente alla refusione delle spese sopportate da questo per approntare la difesa CP_1 nel presente giudizio, da liquidare nella somma di 2000,00 euro, secondo i criteri offerti dall'art. 152 bis disp. att. c.p.c., oppure nella miglior somma indicata dall'Organo Giudicante in via equitativa».
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti.
*** ***
1. Deduce il ricorrente: di essere stato dipendente a tempo indeterminato del resistente presso l'Ufficio Tecnico Terr. CP_1 CP_2 di sede distaccata di Venezia con la qualifica di Funzionario CP_3 CP_4 amministrativo F2 del CCNL del Comparto Funzioni Centrali 2016/2018 (doc.
1 ric.) e successivo 2019/2021 (doc. 2 ric.), fino al suo passaggio per mobilità all' dove attualmente lavora presso Parte_2
l'Aeroporto Marco Polo di Venezia;
che con decreto del Controparte_1 del 5.06.2018 (doc. 3 ric.) gli veniva irrogata la sanzione disciplinare della
2 sospensione dal servizio e dalla retribuzione per 10 giorni;
di avere impugnato il predetto provvedimento disciplinare con ricorso depositato in data 5.10.2018 (doc. 4 ric.) all'esito del quale l'intestato Tribunale con sentenza n. 545/2019 pubblicata il 20.09.2019 (doc. 5 ric) dichiarava la nullità della sanzione disciplinare impugnata;
che avverso la predetta sentenza il resistente proponeva appello che con sentenza del 27.01.2022 CP_1
(doc. 6 ric.) veniva rigettato;
di avere, nel frattempo, inoltrato in data
28.11.2018 (doc. 7 ric.) domanda di partecipazione alla procedura di selezione per n. 376 posti per il passaggio all'interno della III Area alla fascia retributiva
F3, essendo in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di cui alla d.d.
22.11.2018 (doc. 8 ric.) e allegando alla domanda il ricorso avverso la sanzione disciplinare della sospensione di 10 giorni;
che il proprio punteggio complessivo era di 130,75 in posizione di vincitore nr. 257 della graduatoria
(doc. 9 ric.) e gli avrebbe dato diritto di conseguire il passaggio alla fascia retributiva F3 con la decorrenza dal 1.01.2018; di essere tuttavia stato escluso dalla procedura selettiva come comunicato con la nota del 28.06.2019 notificata il 2.07.2019 (doc. 10 ric.) e come da graduatoria approvata con determina datata 18.12.2018 (doc. 11 ric.) con la seguente motivazione
«destinatario di un provvedimento sanzionatorio di sospensione dal servizio
(sospensione disciplinare anno 2018) in applicazione di quanto previsto dall'art. 2 comma 2 del bando di selezione di cui alla d.d. 22.11.2018»; di aver inoltrato in data 8.10.2019 istanza di correzione volta alla rettifica del provvedimento in conseguenza della impugnativa della sanzione con giudizio concluso con sentenza favorevole, a fronte della quale il resistente CP_1 con nota del 14.10.2019 (doc. 12 ric.) ribadiva la propria decisione con la medesima motivazione;
di essere transitato nel settembre 2020 per mobilità all'Agenzia delle dogane in posizione F2 come da determina del 18.08.2020
(doc. 15 ric.) con conseguente compromissione della propria carriera;
di avere pertanto richiesto con la nota pec del 19.07.2022 (doc. 16 ric.) il formale
«annullamento del provvedimento di esclusione dalla graduatoria relativa allo sviluppo economico Area III Fascia Retributiva F3 Anno 2018 prot. M_D
GNAV_GE REG2019 0006062 28-06-2018 con conseguente ripristino del Sig.
3 in posizione di vincitore», richiesta sollecitata con successiva missiva a Pt_1 mezzo pec del 15.12.2022 (doc. 17 ric.) e nuovamente disattesa con la nota del del 18.01.2023 (doc. 18 ric.); di avere, successivamente, CP_1 partecipato, con riserva, alla procedura selettiva interna per 116 posti c/o l'Agenzia delle Dogane bandita con Determina Direttoriale del 15.12.2022
(doc. 19 ric.) con domanda di partecipazione in data 21.12.2022 (doc. 20), procedura selettiva in cui è stato riconosciuto vincitore in posizione di graduatoria nr. 30, ottenendo l'ammissione alla fascia F4, con decorrenza dal
01.01.2022 come da Determinazione dell'Agenzia delle Dogane del
29.12.2022 (doc. 21) ma con riserva e tuttora mantenuto in graduatoria senza che vi sia stata esclusione alcuna nelle more della definizione della procedura amministrativa con il precedente Ente datore di lavoro;
Controparte_1 di avere pertanto interesse alla proposizione di giudizio volto alla disapplicazione del provvedimento di esclusione dalla graduatoria relativa allo sviluppo economico Area III Fascia Retributiva F3 Anno 2018 e ripristino della sua posizione di vincitore della procedura, potendo in tal modo sciogliere anche la successiva riserva.
2. Censura dunque la decisione del di non averlo Controparte_1 inserito nella procedura selettiva per la progressione economica e di non averla poi riconosciuta una volta annullata la sanzione disciplinare.
3. Il ha confermato che il ricorrente è stato assunto CP_1 dall'Amministrazione Difesa in data 01/07/2005 con il profilo di Funzionario
Amministrativo, inquadrato nella Terza Area, Fascia retributiva F1; che in data
01/01/2010 lo stesso ha acquisito la fascia retributiva F2; che successivamente ha partecipato agli sviluppi economici 2016, 2017 e 2018; che nelle prime due occasioni non si è classificato in posizione utile per il passaggio di fascia, mentre nell'anno 2018 è stato escluso dalla graduatoria dei destinatari non avendo i requisiti previsti dal bando, ovvero essendo stato raggiunto da sanzione disciplinare.
4. Sostiene il di aver agito correttamente perché all'epoca CP_1 dell'indizione della procedura inerente gli sviluppi economici 2018 il ricorrente non aveva i requisiti per partecipare, ai sensi di quanto previsto
4 dall'art. 2, comma 2, del bando di selezione di cui al d.d. 22/11/2018; avendo il candidato presentato domanda pur nell'assenza dei requisiti, la competente commissione nella relazione del 27/05/2019, ne aveva disposto l'esclusione dalla selezione, esclusione che era stata poi regolarmente notificata all'interessato.
5. Evidenzia poi il come con la sentenza n. 545 del 2019 il CP_1
Tribunale di Venezia abbia annullato la sanzione disciplinare comminata al ricorrente nulla statuendo in ordine ad un suo eventuale reinserimento nella procedura denominata “Sviluppi economici 2018” e che con la sentenza n.
871 del 2019, la Corte d'Appello di Venezia ha respinto l'appello proposto dall'Amministrazione, confermando integralmente la sentenza di primo grado mentre il ricorrente non aveva proposto appello incidentale per contestare l'omessa pronuncia del Giudice di primo grado;
che una volta passata in giudicato la sentenza di secondo grado, con ricorso al TAR Veneto, il ricorrente ha agito per l'ottemperanza da parte del della sentenza Controparte_1 di primo grado così come confermata dalla sentenza di secondo grado, ivi compresa la ricostruzione della carriera con l'eliminazione di qualsiasi nocumento subìto dalla sanzione disciplinare dichiarata nulla, compresi gli avanzamenti economici gli oneri previdenziali ed il pagamento degli arretrati tutti comprensivi degli interessi di legge, ricorso che è stato respinto.
6. Ribadisce la correttezza delle proprie decisioni e l'infondatezza delle pretese del ricorrente in virtù del principio di legittimità dell'azione amministrativa nel momento temporale dell'esclusione dalla graduatoria, dell'interesse pubblico alla tutela della stabilità delle graduatorie e delle posizioni dei terzi ed il rispetto degli equilibri finanziari dell'Amministrazione.
7. Ciò posto, il ricorso è fondato e deve essere accolto.
8. Non vi è dubbio, alla luce delle difese delle parti, che l'unico motivo per il cui il ricorrente è stato escluso dalla procedura per la progressione economica dell'Area III da F2 a F3 del 2018 è il fatto che al momento della domanda il ricorrente è stato attinto da una sanzione disciplinare.
9. Tale sanzione, già impugnata giudizialmente (ricorso depositato il
9/10/2018) al momento della domanda di partecipazione alla procedura
5 selettiva (28/11/2018), è stata dichiarata nulla con sentenza 545/2029 pubblicata il 2079/2029, pronuncia confermata con sentenza della Corte
d'Appello di Venezia del 27/1/2022 e passata in giudicato.
10. La dichiarazione di nullità comporta l'eliminazione del negozio giuridico, il suo venir meno e il venir meno di ogni suo effetto, dunque la sanzione disciplinare per cui è causa tamquan non esset, come ben sa il che ha provveduto alla restituzione delle retribuzioni trattenute. CP_1
11. La circostanza che il Giudice del lavoro dell'intestato Tribunale non si sia espressamente pronunciato sulla ulteriore domanda di «eliminare qualsivoglia conseguenza dannosa a carico del ricorrente in ordine al trattamento retributivo di base, accessorio e relative alla mancata riqualificazione professionale» non è ostativa alla proposizione della presente domanda, proprio in quanto non vi è stata alcuna pronuncia, come infatti statuito dalla Corte d'Appello che ha qualificato quella del Giudice di primo grado come una omissione di pronuncia e non come ipotesi di assorbimento.
12. La decisione del TAR non è stata prodotta dal e quindi non è CP_1 dato comprendere su quali questioni si sia pronunciata.
13. Dunque, la dichiarazione di nullità della sanzione comporta, con effetto ora per allora, il venir meno dell'effetto ostativo alla ammissione alla procedura selettiva per la progressione economica.
14. E' pacifico, in quanto non contestato dall'Amministrazione resistente, che se non vi fosse stata la sanzione disciplinare il ricorrente si sarebbe collocato utilmente in graduatoria per conseguire la promozione alla posizione economica F3 con effetto dal 1/1/2018, avendo riportato un punteggio complessivo di 130,75 punti, quindi con posizione nr. 257 della graduatoria per n. 376 posti.
15. Al di la delle ipotesi espressamente previste dal CCNL o dalla legge,
l'ammissione con riserva alle procedure selettive è un istituto di carattere generale che consente di far fronte alle situazioni, quali quelle in esame, nelle quali uno dei requisiti per partecipare o ostativi alla partecipazione alla procedura è sub iudice, proprio perché se un requisito viene riconosciuto o
6 una ragione ostativa viene eliminata successivamente si evita di dover rimettere tutto in discussione.
16. L'Amministrazione era stata resa edotta della presentazione del ricorso, l'esclusione dalla procedura era stata contestata e il ricorrente aveva chiesto al di rivedere il proprio provvedimento, anche dopo la CP_1 pronuncia di primo grado il ricorrente aveva chiesto al di rivedere la CP_1 propria decisione, sicché al ricorrente non può essere imputato di non essersi attivato tempestivamente.
17. Qualora l'Amministrazione avesse provveduto all'ammissione con riserva il problema oggetto del presente giudizio non si sarebbe posto, le conseguenze si riverberano pertanto sull'Amministrazione la quale - essendo venuto mena la sanzione disciplinare con efficacia ex tunc - è ora in ogni caso tenuta a riconoscere ed attribuire al ricorrente la posizione economica F3 dal
1/1/2018 e a corrispondere le conseguenti differenze retributive dal dovuto al saldo effettivo, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria.
18. Atteso che non è stato convenuto in giudizio l' l'Amministrazione CP_5 resistente non può essere condannata al pagamento delle differenze retributive, che possono essere solo accertate (vd Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 14853 del
30/05/2019 sulla inammissibilità della condanna del datore di lavoro al versamento dei contributi qualora non sia evocato in giudizio l' Cass. CP_5
Sez. L - , Sentenza n. 8956 del 14/05/2020: sulla nullità della sentenza nel caso di condanna del datore di lavoro al pagamento dei contributi in favore dell' qualora questo non sia stato vocato in giudizio), nei limiti della CP_5 prescrizione quinquennale, rilevabile d'ufficio in quanto avente natura pubblicistica.
19. Deve dunque concludersi come in dispositivo anche in ordine alle spese di lite che seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM
147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 (indeterminato modesto)
7 ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che non è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali (non sussistenti).
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara che il ricorrente aveva i requisiti per il passaggio orizzontale dalla posizione III/F2 alla posizione III/F3 del in seguito alla procedura di Controparte_6 selezione per n. 376 posti per il passaggio all'interno della terza area alla fascia retributiva F3 di cui alla d.d. 22.11.2018 e con decorrenza dal 1.01.2018;
2) Per l'effetto condanna il resistente a Controparte_1 riconoscere ed attribuire al ricorrente la predetta posizione F3 con decorrenza dal 1.01.2018, ponendo in essere tutti gli adempimenti a tal fine necessari, oltre al pagamento delle differenze retributive maturate dal ricorrente tra la qualifica F3 e quella F2 dal 1/01/2018 fino al passaggio in mobilità all'Agenzia delle dogane avvenuto in data 01/09/2020 oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo effettivo;
3) Accerta il diritto del ricorrente al versamento della contribuzione maturata sulle differenze retributive di cui sopra;
4) Condanna il alla rifusione delle spese di Controparte_1 lite che liquida in € 3.000,00=per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, oltre al contributo unificato corrisposto (€ 259,00=).
Venezia, all'udienza del 05/02/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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