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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 24/03/2025, n. 805 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 805 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Registro Generale Appello n. 2996 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa ANNA MARIA PIZZI Presidente dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a New York (USA) il 2.7.1968 CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in Rue des Sugits 7, 21114 Fleurier (CH), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti Paola Silvia Colombo e Gabriele Schuffi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano Piazza Castello 2
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...] CF , residente in Controparte_1 C.F._2
Milano via Carlo Torre 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Simeone del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano viale NC Maria n. 33, pagina 1 di 14 APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 10.2.2022 nella causa civile n. 6910/2021 R.G. per modifica delle condizioni di divozio.
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano, in conformità ai principi della Corte di Cassazione nella sentenza n.18843/2024 pubblicata in data 10.7.2024 nella causa iscritta al NRG 7383/2023 in riforma del decreto reso inter partes della Corte di Appello di Milano n.30/2023 del 10.1.2023 ed in accoglimento del reclamo proposto dal sig. avverso il decreto emesso nel procedimento Parte_1
di primo grado: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, previa concessione di un termine per note difensive ex art 473 bis 34 II comma cpc in via principale: accertare e dichiarare che nessuna somma è più dovuta alla signora CP_1
a titolo di assegno divorzile e per l'effetto revocare dalla data della domanda l'obbligo del
[...] signor di corrispondere alla signora l'assegno divorzile posto a suo carico;
Pt_1 CP_1
in via istruttoria: dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e/o generici e/o valutativi e comunque non ammettere i 33 capitoli di prova formulati da parte resistente nella memoria difensiva depositata il 15 gennaio 2025, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Parte appellata ha svolto le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare e istruttoria:
a)ordinare a ex art 210 cpc l'esibizione in giudizio della seguente Parte_1
documentazione, munita di traduzione asseverata qualora non redatta in lingua italiana: dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta dal 2018 al 2024, con annessa documentazione relativa al all'ammontare delle imposte versate;
di tutte le buste paga riferite agli anni 2023 e 2024;
pagina 2 di 14 di tutta la documentazione attestante la percezione del bonus indicato nel contratto allegato sub doc.11 in primo grado;
del contratto di lavoro concluso con (contratto ante 2021); Controparte_2
della documentazione attestante le indennità maturate dal ricorrente per effetto della risoluzione del contratto di lavoro concluso con;
Controparte_2
del contratto di lavoro attualmente in essere relativo a Parte_1 della documentazione attestante la compravendita dell'immobile di;
CP_3
nel merito: respingere il ricorso avversario, giacché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto 10/28 febbraio 2022 del Tribunale di Milano;
condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, anche ai sensi dell'art 96 cpc;
in via incidentale subordinata e condizionata: qualora la Corte intendesse giudicare anche sulla scrittura privata depositata sub doc 4 del fascicolo di primo grado del ricorrente: rideterminare l'assegno divorzile in € 8.000 lordi mensili ovvero nella diversa somma, comunque non inferiore ad € 7.000 lordi mensili, ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli di prova dedotti in primo grado con la comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 8 settembre 2021, che di seguito si riportano:
1. Vero che nel 1995 la sig.ra ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato presso la CP_1
NC Yacht percependo uno stipendio mensile di 1.500.000 lire, oltre a benefit aziendali, tra cui l'utilizzo di un appartamento in Milano via Masceroni 29
A teste: Testimone_1
2. Vero che nel 1995 la sig.ra si è recata presso la gioielleria Villa di Milano, via Manzoni 23, CP_1
ove ha venduto uno zaffiro di sette carati per 70.000.000 Lire
A teste: Testimone_2
3.Vero che nel 1995 il sig. si è recato ad un'asta organizzata da Finarte ove ha venduto una Pt_1
scrivania di barocchetto napoletano di proprietà della sig.ra per 35.000.000 lire CP_1
A teste: Testimone_1
4. Vero che nel 1996 la sig.ra si è recata presso un negozio Compro Oro di Ravenna e ha CP_1 venduto al peso due bracciali d'oro e brillanti di per 4.500.000 Lire Parte_2
pagina 3 di 14 A teste: IS NC, IS NC
5.Vero che nel 1996 il sig. si è recato ad un'asta organizzata da ove ha venduto un Pt_1 CP_4 bracciale e un paio di orecchini d'oro con forgia in bamboo di Cartier di proprietà della sig.ra CP_1
per 55.000.000 lire
A teste: NC, IS NC Email_1
6.Vero che nel 2004 a seguito della successione del padre della sig.ra quest'ultima ha CP_1 ricevuto circa € 300.000,00 a titolo di successione oltre a € 60.000,00 a titolo di liquidazione del marchio “NC T”
A teste: IS NC, IS NC
7. Vero che nel 2006 il sig. TR ha venduto un quadro di di proprietà della sig.ra Controparte_5 per € 5.000,00 CP_1
A teste: IS NC, IS NC
8.Vero che il ricavato di cui ai precedenti capitoli da n.2 a n.7 è stato depositato sul conto svizzero UBS intestato unicamente al sig. Pt_1
A teste: NC, IS NC Tes_1
9.Vero che nel dicembre 1997 e, quindi, pochi giorni dopo la nascita della figlia NC, il sig. TR si è recato in Asia per alcune settimane
A teste: Testimone_3
10.Vero che dal 1997 al 2000 il sig trascorreva la maggior parte del tempo all'estero per lavoro Pt_1
A teste: e Tes_3 Testimone_4
11.Vero che la sig.ra quando risiedeva a Neuchatel e ad Annecy, sentiva giornalmente e CP_1
incontrava settimanalmente la sig.ra Persona_1
a teste: Persona_1
12.Vero che, in occasione di una cena a Neuchatel nel 2002, la sig.ra ha Persona_1 presentato al sig. i signori e , proprietari dell'azienda CH Pt_1 CP_6 Persona_2
A teste: Persona_1
13.Vero che, a seguito della cena di cui al capitolo 12), veniva offerto un lavoro al sig. presso Pt_1
CH accessori nella città di Ginevra
A teste: Persona_1
14.Vero che dal 2002 al 2006 il sig. che lavorava da CH nel settore accessori, portava a Pt_1
casa la sera le tavole di colori deitessuti (come da doc. 7 che si rammostra al teste)
pagina 4 di 14 A teste: Testimone_5
15. Vero che il sig. ha utilizzato come fantasia di una linea di foulard di CH un disegno Pt_1
rappresentante elefanti realizzato dalla sig.ra come da documento che si rammostra al teste CP_1
doc.8)
A teste: Testimone_5
16.Vero che il sig. è daltonico dalla nascita Pt_1
A teste: NC TR, RI OR TR
17. Vero che in costanza di matrimonio la sig.ra riceveva dalle 7 alle 10 chiamate al giorno CP_1
dal marito, il quale le chiedeva consigli di natura professionale
A teste: NC TR, TR, NC Tes_6 Tes_7
18. Vero che la sig.ra partecipava al colloquio con gli insegnati di e NC CP_1 Tes_6
A teste: DI HL Testimone_8
19. Vero che alle visite mediche per NC e partecipava la sig.ra Tes_6 CP_1
A teste: NC TR, RI OR TR, Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11
Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14
20. Vero che la sig.ra organizzava l'intero menage familiare CP_1
A teste: e , Testimone_15 Testimone_16 Tes_17 Persona_3 Tes_18 Tes_19 Persona_4
Testimone_20 Tes_21
21. Vero che in costanza di matrimonio il sig. viaggiava con cadenza mensile per lavoro, Pt_1 mentre la sig.ra con l'accordo del marito, si occupava dell'organizzazione del menage CP_1
domestico
A teste: , , , Testimone_20 Tes_22 Tes_21 Testimone_23 Testimone_24 Tes_25
[...]
22. Vero che in costanza di matrimonio la sig,ra accompagnava i figli a scuola, li andava a CP_1
riprendere, li accompagnava ai corsi sportivi, di musica, faceva la spesa per tutta la famiglia
A teste: , Testimone_15 Testimone_16 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e
[...] Tes_17 Persona_3 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_9 Testimone_8 Parte_11
23. Vero che i traslochi dell'intera famiglia da Milano a Ravenna (1996), da Ravenna a Neuchatel
(2000), da Neuchatel ad Annecy (2002), da Annecy a Firenze (2006), da Firenze a Milano (2013, erano organizzati e gestiti unicamente dalla sig.ra CP_1
pagina 5 di 14 A teste: Testimone_26
24. Vero che le abitazioni ove la famiglia ha vissuto a Ravenna, a Neuchatel, d'Annecy, a Firenze e a
Milano sono state tutte individuate dalla sig.ra CP_1
A teste: Testimone_15 Testimone_16 Testimone_1 Tes_27 Tes_28
25. Vero che nel 2006, mentre il sig. TR era iscritto al corso di Scienze Politiche dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, il Prof , relatore di tesi, si interfacciava direttamente anche Persona_5
con la sig.ra in merito alla tesi del marito CP_1
A teste: Prof. Persona_5
26. Vero che in data 17 luglio 2006 il signor (o apriva un conto di risparmio Pt_1 Per_6
Gioventù UBS per la figlia NC ed uno per il figlio per assicurare ai figli denari per la Tes_6
gestione del loro futuro
A teste: Testimone_15 Testimone_16 Testimone_20
27. Vero che al compimento dei 18 anni di NC il padre ha chiuso il conto di risparmio Gioventù
UBS n. 0247-702761.M1L allo stesso intestato e le ha consegnato il relativo saldo attivo ammontante a circa 100.00 CHF
A teste: NC TR, RI OR TR
28.Vero che al compimento dei 18 anni di il padre ha chiuso il conto di risparmio Gioventù Tes_6
UBS n. 0247-702762.M1L allo stesso intestato e ha tenuto per sé il saldo attivo ammontante a circa
100.00 CHF, destinato al figlio
A teste: NC TR, RI OR TR
29.Vero che nel 2013 la sig.ra ha intrapreso una terapia psicologica dal dott. CP_1 Persona_7
a causa del rapporto con il marito
A teste: dott. Persona_7
30.Vero che in costanza di matrimonio la sig.ra invitava a cena con cadenza mensile i CP_1
colleghi del marito con le rispettive famiglie
A teste: e Tes_3 Testimone_4 Testimone_29 Testimone_23 Testimone_20
, e Tes_21 Tes_30 Testimone_31
31. Vero che la sig.ra dal 2006 al 2013, quando l'intera famiglia risiedeva a Firenze, CP_1
organizzava concerti ed eventi sponsorizzati da CH
A teste: , Testimone_32 Parte_10 Tes_33 Testimone_34
32. Vero che ho redatto e sottoscritto il documento che mi si rammostra (doc.15)
pagina 6 di 14 A teste: Testimone_8
33. Vero che ho redatto e sottoscritto il documento che mi si rammostra (doc. 27)
A teste: dott. Persona_7
B)Non ammettere i mezzi istruttori ex adverso dedotti e nel caso ammettere la resistete alla prova contraria con i testi sopra indicati.
C)Dichiarare l'inammissibilità dei documenti 3 e 4 ex adverso prodotti in sede di riassunzione;
con ogni più ampia riserva”
Il P.G ha dedotto il non interesse a concludere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , a mezzo di Ricorso ex art 392 cpc, iscritto a ruolo il 30.10.2024, ha Parte_1 tempestivamente riassunto il procedimento di appello in esito alla sentenza della Corte Cassazione Sez.
I Civile n. 18843/2024 emessa il 28.6.2024 nel procedimento di legittimità RG 7383/2023, depositata il
10.7.2024 che ha annullato con rinvio il decreto n. 30/2023 emessa dalla Corte di Appello di Milano
Sezione V e pubblicato il 10.1.2023 a definizione del procedimento RG 629/2022.
Con l'appello di cui al procedimento RG 629/2022 il sig. ha impugnato il decreto Parte_1 emesso dal Tribunale Milano n. 3632/2022 emesso il 21.2.2022 nel procedimento RGVG 6901/2021 avente ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio promossa da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
In data 14.5.2021 il sig. presentava ricorso per le modifiche delle condizioni di divorzio per Pt_12 chiedere la revoca dell'assegno per il figlio autosufficiente economicamente e dell'assegno divorzile, nonchè delle obbligazioni assunte in sentenza e nell'accordo a latere, avendo la moglie lasciato l'abitazione di Milano Corso Magenta 5 ed intrapreso una stabile convivenza, con condanna della moglie alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
in subordine ha chiesto la riduzione dell'assegno divorzile ad € 500,00 mensili per la sola parte compensativa/perequativa, stabilendo che la convivenza con altrui compagno fa venir meno la componente assistenziale.
La sig.ra si è costituita chiedendo il rigetto, confermando di convivere con il nuovo CP_1 compagno e di vivere presso la sua abitazione.
Il Tribunale di Milano con decreto 21.2.2022 ha revocato l'assegno indiretto del figlio maggiorenne con efficacia dalla mensilità di deposito del ricorso (maggio 2021); revocato il contributo Tes_6 annuale di € 16.000,00 posto a carico del ricorrente a titolo di rimborso per il menage domestico, con efficacia pro-quota mensile, dalla mensilità di deposito del ricorso (maggio 2021); ha rideterminato l'assegno divorzile già di € 3500,00 ad € 3000,00 mensili, con efficacia dalla mensilità di deposito del ricorso (maggio 2021), tenuto conto della stabile convivenza intrapresa dalla signora CP_1 escludendo la sola parte assistenziale e l'obbligo della sig.ra di dar prova di aver diritto alla CP_1
pagina 7 di 14 parte compensativa;
ha condannato parte ricorrente alla rifusione a favore di parte resistente delle spese di lite nella misura di ½ pari ad € 1.350,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, compensando la restante parte.
Avverso tale decreto proponeva tempestivo Reclamo il sig. e la Corte di Appello Parte_1
di Milano con decreto n. 30/2023 lo rigettava, con condanna di parte reclamante alla rifusione delle spese in favore di parte reclamata liquidate in € 2.225,00 oltre spese generali, Cap e Iva.
In sede di reclamo, il sig. a parziale riforma del decreto de quo chiedeva di: Parte_1 revocare, dalla data della domanda, l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra il Pt_1 CP_1 contributo integrativo di € 2500,00 mensili posto a suo carico in forza della scrittura privata a latere;
rideterminare la misura dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella somma non CP_1 superiore ad € 500,00 mensili, ovvero in quell'altra somma ritenuta congrua;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio.
Si costituiva la sig.ra la quale chiedeva il rigetto del reclamo con condanna del Controparte_1
reclamante alle spese di lite del grado;
in via incidentale subordinata e condizionata, qualora la Corte intendesse giudicare anche sulla scrittura privata, rideterminare l'assegno divorzile in € 8.000,00 lordi mensili ovvero nella diversa somma non inferiore ad € 7.000,00.
La Corte di Appello accertava che fosse corretta la valutazione operata dal Tribunale circa la consistenza reddituale delle parti e l'inidoneità della minime modifiche del patrimonio della a CP_1 comportare la revoca dell'assegno di divorzio e di essere precluso al giudice di entrare nel merito del negozio privato concluso tra le parti, non trasportato nella sentenza di divorzio, essendo espressione dell'autonomia privata delle stesse;
nel caso in cui l'assegno sia già stato riconosciuto in sede di divorzio, la parte beneficiaria che ha instaurato una convivenza non sarebbe obbligata a provare di aver diritto a percepire l'assegno essendo i presupposti già stati valutati in sede di divorzio e il considerevole contributo fornito dal sig. alla sarebbe già di per prova dell'apporto dato dalla stessa Pt_12 CP_1 alla vita famigliare come componente compensativa perequativa dell'assegno. Il reclamo veniva rigettato con condanna di parte reclamante alla rifusione a parte reclamata delle spese di lite del grado liquidate in € 2225,00 oltre spese generali, Cap e Iva.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano il sig. ha proposto Ricorso Parte_1
in Cassazione che è stato accolto con Sentenza depositata il 10.7.2024 n. 1843/2024 (RG 7383/2023), con la quale è stato annullato con rinvio il decreto n. 30/2023 della Corte di Appello di Milano Sezione
V pubblicato il 10.1.2023 a definizione del procedimento RG 629/2022., in accoglimento dei seguenti motivi: violazione dell'art 360 n.3 cpc e dell'art 9 co.1 L. 898/1970 per avere la Corte di Appello ritenuto di non potersi pronunciare sulla modifica dell'obbligo assunto dal TR con la stipula di scrittura pagina 8 di 14 privata, coeva a quella poi trasfusa nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale, pur trattandosi della medesima obbligazione economica;
violazione dell'art 360 n.3 cpc e degli artt. 115,116 cpc e 2697 c.c. per avere la Corte erroneamente rideterminato l'assegno divorzile a carico del ricorrente in € 3.000,00 mensili, ritenendo che detto importo, unitamente a quello di € 2.500,00 mensili previsto nella scrittura privata, rappresentasse la componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile di cui la aveva diritto a CP_1
continuare a beneficiare senza dover fornire la prova anche del contributo offerto alla vita familiare.
La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza de qua che la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto, ai fini della revisione dell'assegno divorzile, una volta accertata la sopravvenienza di una convivenza, dei patti aggiuntivi all'accordo congiunto di divorzio espressamente qualificato come patto ad integrazione al contributo al mantenimento, tanto da doversi ritenere innegabilmente come accordo integrativo ad altri accordi, rientranti a pieno titolo nel giudizio divorzile, in quanto espressamente diretti ad integrare l'assegno divorzile;
la revisione dell'assegno va effettuata tenuto conto alla permanenza del diritto di natura perequativa- compensativa che doveva essere valutata e quantificata anche tenuto conto della pattuizione a latere (somma di € 2500 mensile aggiuntiva all'assegno divorzile originario di € 3500).
La Corte di Cassazione ha pertanto disposto la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
In sede di riassunzione il sig. chiede la revoca integrale dell'assegno divorzile Parte_13 asserendo che in sentenza di divorzio e patto congiunto aveva funzione prettamente assistenziale (per far fronte ai canoni di locazione dell'immobile in cui viveva che costava € 40.000 all'anno, vita sociale, vacanze), tutti costi che ora data la convivenza sono venuti meno;
sostiene che la prova del diritto all'assegno di natura compensativa/perequativa deve essere rigorosamente fornita dalla sig.ra non sussiste né il diritto all'assegno assistenziale né di natura compensativa/perequitiva. CP_1
Si è costituita in data 15.1.2025 svolgendo le seguenti difese: Controparte_1 inammissibile la domanda di revoca ovvero che nessuna somma è più dovuta alla sig.ra in CP_1 quanto la Corte di Cassazione ha disposto che l'accordo da patto aggiunto non può in alcun modo essere modificato, respingendo la domanda;
quanto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile: inammissibile perché nel giudizio di reclamo cassato il ricorrente ha ammesso il diritto all'assegno divorzile a favore della CP_1 nel merito la Cassazione ha stabilito che l'assegno deve solo essere rimodulato nella misura esclusivamente compensativa/perequativa, tenendo conto degli impegni assunti dal marito nei confronti della moglie in modo spontaneo con l'assistenza del difensore a conferma dell'apporto fornito dalla moglie durante il matrimonio;
il fatto che non sia stato provato l'apporto familiare è nuovo mai dedotto prima e non ha invece provato che l'accordo integrativo era per gli onerosi canoni;
i suoi redditi sono equivalenti al tempo del divorzio e ininfluenti per la componente compensativa
/perequativa;
pagina 9 di 14 il sig. ha aumentato i propri redditi: anni 2020/2021 € 491.000- anni 2018/2019 € 257.000; Pt_1 nel corso del giudizio di modifica lei si è offerta di provare il suo contributo familiare e le circostanze allegate non sono mai state contestate. Chiede rigetto;
in via incidentale subordinata e condizionata qualora la Corte ritenesse di giudicare anche sulla scrittura privata rideterminare l'assegno divorzile in € 8000 mensili o diversa somma non inferiore ad € 7000 mensili;
chiede ammissione di prova per interpello e testi sui capitoli dedotti in primo grado sul suo contributo alla famiglia;
non ammettere i mezzi istruttori di controparte;
dichiarare inammissibili i doc 3 e 4 prodotti in sede di riassunzione (visura catastale Archetto srl, visura Registro Imprese NC Francesca.
In data 15.1.2025 parte appellante ha depositato la copia delle dichiarazioni fiscali ultimi tre anni: Red 2021 – lordo 163.736 Red 2022 franchi lordo 119.583 Red 2023 franchi lordo 48.163
Parte appellante con Nota di trattazione 18.2.2025 sostiene che sia ammissibile la domanda di revoca dell'assegno in quanto strettamente collegata al principio fissato dalla Corte di Cassazione che dice che la componente perequativa/compensativa deve essere verificata e quantificata, stante l'importo non modificale della somma di € 2.500 mensili di cui alla scrittura privata a latere;
non è vero che in sede di reclamo abbia confermato il diritto della circa l'an dell'assegno; non è vi prova del diritto CP_1 all'assegno compensativo/perequativo; la situazione della ora è migliorata possedendo CP_1 immobili;
richiama la domanda di revoca dell'assegno e chiede rigetto istanze istruttorie di controparte.
Parte appellata con Nota di Trattazione 18.2.2025 allega che il Taxler non ha depositato i redditi 2021e richiama le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 20.2.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta in forza di decreto di questo Corte del 5.11.2024, verificato il deposito da parte dell'appellante e dell'appellata della Nota di Trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione.
***
Preliminarmente la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellata ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
Nel merito, in conformità al principio fissato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18843/2024, il reclamo è fondato nei seguenti limiti.
Il caso di specie attiene al reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale di Milano del 21.2.2022 che, a seguito della instaurata convivenza da parte della sig.ra ha ridotto ad € Controparte_1
3.000 l'assegno divorzile concordato in divorzio in € 3.500, andandovi ad escludere la parte assistenziale.
pagina 10 di 14 Gli accordi divorzile assunti dalle parti e trasfusi in sentenza di divorzio sono stati integrati con una pattuizione a latere contenuta nella scrittura privata 4.10.2019, redatta tra le medesime contestualmente al deposito del ricorso congiunto di divorzio, che ha previsto la corresponsione da parte del sig. Pt_1 alla sig.ra dell'ulteriore somma mensile di € 2500,00 a decorrere dal mese di ottobre 2019, CP_1 contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento previsto alla condizione sub.4 della sentenza di divorzio congiunto.
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassizione con la sentenza di annullamento con rinvio de qua: trattasi di accordo congiunto espressamente qualificato come patto “ad integrazione del contributo di mantenimento” sicchè la natura di accordo integrativo degli altri accordi, coevi anche se non contestuali, ascrivibile a tale patto risulta innegabile, con la conseguenza che ai fini della revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art 9 L.898/1970, la Corte d'Appello, pur non potendo intervenire direttamente sull'accordo contrattuale a latere rimesso alla libera determinazione negoziale delle parti, deve tenerne conto una volta accertata l'esistenza di una sopravvenienza costituita dalla convivenza della già moglie con altra persona;
non viene in tale modo ad essere direttamente modificato quell'accordo negoziale, ma la quantificazione del nuovo assegno divorzile, spettante alla ex moglie, ormai nella sua sola componente compensativa a seguito della intrapresa nuova stabile convivenza da parte della stessa, fermo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2021 della Suprema Corte, deve essere operata tenendo conto di quanto complessivamente il è obbligato a versare alla sulla base dei Pt_1 CP_1 provvedimenti contenuti nella sentenza di divorzio che ha recepito l'accordo delle parti e degli obblighi assunti nell'accordo contestuale a latere di carattere integrativo;
una volta ritenuta la sopravvenienza di un fatto idoneo alla revisione dell'assegno, la Corte di Appello deve verificare, alla luce delle Sezioni Unite del 2021, la permanenza del diritto all'assegno divorzile, in relazione alla componente perequativa-compensativa, che deve essere quantificata anche tenendo conto della pattuizione a latere.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite con la sentenza n.32198/2021 ha stabilito che, se la convivenza con altra persona sia instaurata dall'ex coniuge dopo che l'assegno divorzile è già stato stabilito in sede giudiziaria e debba essere soltanto revisionato, parte richiedente non è tenuta a dare la prova del suo apporto contributivo alla formazione della famiglia e del relativo patrimonio.
Ritenuta la sussistenza del fatto sopravvenuto data dalla intrapresa convivenza della sig.ra CP_1 con altra persona e, pertanto, la sussistenza del presupposto di cui all'art 9 L.898/70 che legittima la revisione dell'assegno divorzile, questa Corte di Appello, accerta la permanenza in essere delle condizioni per riconoscere il diritto della sig.ra a vedersi confermare l'assegno divorzile di CP_1 natura perequativa-compensativa, in considerazione altresì della domanda svolta dal sig. nel Pt_1 Reclamo proposto nel procedimento RG 629/2022, consistente nella richiesta di riduzione ad € 500,00 dell'assegno stesso ed in conformità agli arresti giurisprudenziali tra cui infra:
pagina 11 di 14 Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Pertanto, esclusa la componente assistenziale dell'assegno di divorzio, venuta meno per la intrapresa convivenza della ex moglie con altra persona, tanto che il Tribunale di Milano ha revocato il versamento di € 16.000 annui da pagarsi in 12 rate mensili contenuto nell'accordo riportato in sentenza di divorzio per contributo al menage domestico, la componente perequativa/compensativa si ritiene permanere anche considerato: la durata del matrimonio contratto il 18.11.1995; il contributo reso dalla sig.ra alla formazione della famiglia e alla crescita dei due figli, nonché ad aver seguito gli CP_1 spostamenti lavorativi del marito nei vari periodi della loro vita insieme e in esito alla consistente capacità reddituale dell'ex marito che si evince dalle dichiarazioni dei redditi agli atti e da come le parti hanno gestito consensualmente sia la separazione che il divorzio dal punto di vista economico.
Va, infatti, osservato che il sig. si è obbligato a corrispondere alla sig.ra un Pt_1 CP_1 consistente contributo economico volto a conservare alla stessa il soddisfacimento di ogni suo fabbisogno ivi compreso il tenore di vita, circostanza che non può non evincersi dagli accordi divorzili di natura giudiziaria ed a latere che hanno comportato il versamento alla sig.ra di somme CP_1 mensili di € 3.500 (assegno divorzio), € 1.333 (quota mensile dell'importo di € 16.000 per costi mesage casa, di cui alla sentenza di divorzio) e la somma di € 2.500 di cui alla scrittura privata a latere, pari a pagina 12 di 14 complessivi € 7.333 mensili. Tale disponibilità è significativa del riconoscimento da parte del sig. di un evidente contributo reso dalla ex moglie alla vita familiare. Pt_1
In merito al quantum dell'assegno divorzile la Corte, ritenuta prevalente nella previsione del quantum iniziale di € 3.500 mensili, la componente assistenziale unitamente all'importo di € 16.000 annuii specificamente destinati al menage domestico, importo già revocato dal Tribunale di Milano considerato che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale andando a convivere con il suo CP_1 compagno, ne dispone la riduzione tenuta in debita considerazione il patto a latere assunto tra le parti che obbliga il sig. a pagare alla sig.ra la somma di € 2.500,00 mensili, patto che Pt_1 CP_1 questa Corte non può sottoporre al suo vaglio di giudizio, come richiesto da parte reclamante.
In esito alle sovraesposte considerazioni, ritenuta che la parte compensativa-perequativa dell'assegno di divorzio sia integrata dalla somma di € 2500,00 mensili di cui alla scrittura privata a latere, la Corte valuta congruo ridurre l'assegno divorzile ad € 1.000,00 mensili, considerato che l'apporto economico di complessivi € 3.500 mensili del sig. possa esprimere la corretta applicazione dei criteri Pt_1 valutativi espressi dalla Suprema Corte nelle sovraesposte pronunce.
Stante il paziale accoglimento del reclamo la sentenza di primo grado va riformata in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Stante l'esito del presente procedimento di rinvio la Corte in esito particolarità della questione trattata ed alla reciproca soccombenza delle parti rispetto ai vari gradi di giudizio, dispone ex art 92 cpc la compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio e dei due precedenti gradi di merito oltre a quello di legittimità
pagina 13 di 14
P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo in riassunzione proposto da avverso il decreto RGVG 6910/2021 emesso dal Tribunale di Milano, il Parte_1
10.2.2022 nella causa civile, così dispone:
1. ridetermina l'assegno divorzile a carico del sig. ed a favore di Parte_1 [...]
in € 1000,00 mensili;
CP_1
conferma nel resto il decreto impugnato;
2. compensa tra le parti le spese di giudizio dei tre giudizi di merito e di quello di legittimità avanti avanti la Corte di Cassazione.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Anna Maria Pizzi.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
SEZIONE DELLE PERSONE, DEI MINORI e DELLA FAMIGLIA
riunita in camera di consiglio nelle persone dei Signori Magistrati dott.ssa ANNA MARIA PIZZI Presidente dott.ssa ANNA FERRARI Consigliere dott.ssa ANTONELLA GIOBELLINA Consigliere ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello promossa da:
, nato a New York (USA) il 2.7.1968 CF , Parte_1 CodiceFiscale_1
residente in Rue des Sugits 7, 21114 Fleurier (CH), rappresentato e difeso, anche disgiuntamente, dagli
Avv.ti Paola Silvia Colombo e Gabriele Schuffi del Foro di Milano ed elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in Milano Piazza Castello 2
APPELLANTE
contro
, nata a [...] il [...] CF , residente in Controparte_1 C.F._2
Milano via Carlo Torre 28, rappresentata e difesa dall'Avv. Alessandro Simeone del Foro di Milano presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Milano viale NC Maria n. 33, pagina 1 di 14 APPELLATA
e con l'intervento del PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO di
MILANO avverso il decreto emesso dal Tribunale di Milano il 10.2.2022 nella causa civile n. 6910/2021 R.G. per modifica delle condizioni di divozio.
Parte appellante ha svolto le seguenti conclusioni:
“Piaccia alla Corte di Appello di Milano, in conformità ai principi della Corte di Cassazione nella sentenza n.18843/2024 pubblicata in data 10.7.2024 nella causa iscritta al NRG 7383/2023 in riforma del decreto reso inter partes della Corte di Appello di Milano n.30/2023 del 10.1.2023 ed in accoglimento del reclamo proposto dal sig. avverso il decreto emesso nel procedimento Parte_1
di primo grado: disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione avversaria, previa concessione di un termine per note difensive ex art 473 bis 34 II comma cpc in via principale: accertare e dichiarare che nessuna somma è più dovuta alla signora CP_1
a titolo di assegno divorzile e per l'effetto revocare dalla data della domanda l'obbligo del
[...] signor di corrispondere alla signora l'assegno divorzile posto a suo carico;
Pt_1 CP_1
in via istruttoria: dichiarare inammissibili e/o irrilevanti e/o inconferenti e/o generici e/o valutativi e comunque non ammettere i 33 capitoli di prova formulati da parte resistente nella memoria difensiva depositata il 15 gennaio 2025, per tutti i motivi di cui in narrativa.
Parte appellata ha svolto le seguenti conclusioni:
“Voglia la Corte di Appello, respinta ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione, in via preliminare e istruttoria:
a)ordinare a ex art 210 cpc l'esibizione in giudizio della seguente Parte_1
documentazione, munita di traduzione asseverata qualora non redatta in lingua italiana: dichiarazioni fiscali relative agli anni di imposta dal 2018 al 2024, con annessa documentazione relativa al all'ammontare delle imposte versate;
di tutte le buste paga riferite agli anni 2023 e 2024;
pagina 2 di 14 di tutta la documentazione attestante la percezione del bonus indicato nel contratto allegato sub doc.11 in primo grado;
del contratto di lavoro concluso con (contratto ante 2021); Controparte_2
della documentazione attestante le indennità maturate dal ricorrente per effetto della risoluzione del contratto di lavoro concluso con;
Controparte_2
del contratto di lavoro attualmente in essere relativo a Parte_1 della documentazione attestante la compravendita dell'immobile di;
CP_3
nel merito: respingere il ricorso avversario, giacché infondato in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto 10/28 febbraio 2022 del Tribunale di Milano;
condannare il ricorrente alla rifusione delle spese del presente procedimento e del procedimento dinanzi alla Corte di Cassazione, anche ai sensi dell'art 96 cpc;
in via incidentale subordinata e condizionata: qualora la Corte intendesse giudicare anche sulla scrittura privata depositata sub doc 4 del fascicolo di primo grado del ricorrente: rideterminare l'assegno divorzile in € 8.000 lordi mensili ovvero nella diversa somma, comunque non inferiore ad € 7.000 lordi mensili, ritenuta di giustizia;
in via istruttoria: ammettere la prova per interpello e per testi sui capitoli di prova dedotti in primo grado con la comparsa di costituzione depositata telematicamente in data 8 settembre 2021, che di seguito si riportano:
1. Vero che nel 1995 la sig.ra ha lavorato come dipendente a tempo indeterminato presso la CP_1
NC Yacht percependo uno stipendio mensile di 1.500.000 lire, oltre a benefit aziendali, tra cui l'utilizzo di un appartamento in Milano via Masceroni 29
A teste: Testimone_1
2. Vero che nel 1995 la sig.ra si è recata presso la gioielleria Villa di Milano, via Manzoni 23, CP_1
ove ha venduto uno zaffiro di sette carati per 70.000.000 Lire
A teste: Testimone_2
3.Vero che nel 1995 il sig. si è recato ad un'asta organizzata da Finarte ove ha venduto una Pt_1
scrivania di barocchetto napoletano di proprietà della sig.ra per 35.000.000 lire CP_1
A teste: Testimone_1
4. Vero che nel 1996 la sig.ra si è recata presso un negozio Compro Oro di Ravenna e ha CP_1 venduto al peso due bracciali d'oro e brillanti di per 4.500.000 Lire Parte_2
pagina 3 di 14 A teste: IS NC, IS NC
5.Vero che nel 1996 il sig. si è recato ad un'asta organizzata da ove ha venduto un Pt_1 CP_4 bracciale e un paio di orecchini d'oro con forgia in bamboo di Cartier di proprietà della sig.ra CP_1
per 55.000.000 lire
A teste: NC, IS NC Email_1
6.Vero che nel 2004 a seguito della successione del padre della sig.ra quest'ultima ha CP_1 ricevuto circa € 300.000,00 a titolo di successione oltre a € 60.000,00 a titolo di liquidazione del marchio “NC T”
A teste: IS NC, IS NC
7. Vero che nel 2006 il sig. TR ha venduto un quadro di di proprietà della sig.ra Controparte_5 per € 5.000,00 CP_1
A teste: IS NC, IS NC
8.Vero che il ricavato di cui ai precedenti capitoli da n.2 a n.7 è stato depositato sul conto svizzero UBS intestato unicamente al sig. Pt_1
A teste: NC, IS NC Tes_1
9.Vero che nel dicembre 1997 e, quindi, pochi giorni dopo la nascita della figlia NC, il sig. TR si è recato in Asia per alcune settimane
A teste: Testimone_3
10.Vero che dal 1997 al 2000 il sig trascorreva la maggior parte del tempo all'estero per lavoro Pt_1
A teste: e Tes_3 Testimone_4
11.Vero che la sig.ra quando risiedeva a Neuchatel e ad Annecy, sentiva giornalmente e CP_1
incontrava settimanalmente la sig.ra Persona_1
a teste: Persona_1
12.Vero che, in occasione di una cena a Neuchatel nel 2002, la sig.ra ha Persona_1 presentato al sig. i signori e , proprietari dell'azienda CH Pt_1 CP_6 Persona_2
A teste: Persona_1
13.Vero che, a seguito della cena di cui al capitolo 12), veniva offerto un lavoro al sig. presso Pt_1
CH accessori nella città di Ginevra
A teste: Persona_1
14.Vero che dal 2002 al 2006 il sig. che lavorava da CH nel settore accessori, portava a Pt_1
casa la sera le tavole di colori deitessuti (come da doc. 7 che si rammostra al teste)
pagina 4 di 14 A teste: Testimone_5
15. Vero che il sig. ha utilizzato come fantasia di una linea di foulard di CH un disegno Pt_1
rappresentante elefanti realizzato dalla sig.ra come da documento che si rammostra al teste CP_1
doc.8)
A teste: Testimone_5
16.Vero che il sig. è daltonico dalla nascita Pt_1
A teste: NC TR, RI OR TR
17. Vero che in costanza di matrimonio la sig.ra riceveva dalle 7 alle 10 chiamate al giorno CP_1
dal marito, il quale le chiedeva consigli di natura professionale
A teste: NC TR, TR, NC Tes_6 Tes_7
18. Vero che la sig.ra partecipava al colloquio con gli insegnati di e NC CP_1 Tes_6
A teste: DI HL Testimone_8
19. Vero che alle visite mediche per NC e partecipava la sig.ra Tes_6 CP_1
A teste: NC TR, RI OR TR, Testimone_9 Testimone_10 Testimone_11
Testimone_12 Testimone_13 Testimone_14
20. Vero che la sig.ra organizzava l'intero menage familiare CP_1
A teste: e , Testimone_15 Testimone_16 Tes_17 Persona_3 Tes_18 Tes_19 Persona_4
Testimone_20 Tes_21
21. Vero che in costanza di matrimonio il sig. viaggiava con cadenza mensile per lavoro, Pt_1 mentre la sig.ra con l'accordo del marito, si occupava dell'organizzazione del menage CP_1
domestico
A teste: , , , Testimone_20 Tes_22 Tes_21 Testimone_23 Testimone_24 Tes_25
[...]
22. Vero che in costanza di matrimonio la sig,ra accompagnava i figli a scuola, li andava a CP_1
riprendere, li accompagnava ai corsi sportivi, di musica, faceva la spesa per tutta la famiglia
A teste: , Testimone_15 Testimone_16 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Pt_6
e
[...] Tes_17 Persona_3 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10
Parte_9 Testimone_8 Parte_11
23. Vero che i traslochi dell'intera famiglia da Milano a Ravenna (1996), da Ravenna a Neuchatel
(2000), da Neuchatel ad Annecy (2002), da Annecy a Firenze (2006), da Firenze a Milano (2013, erano organizzati e gestiti unicamente dalla sig.ra CP_1
pagina 5 di 14 A teste: Testimone_26
24. Vero che le abitazioni ove la famiglia ha vissuto a Ravenna, a Neuchatel, d'Annecy, a Firenze e a
Milano sono state tutte individuate dalla sig.ra CP_1
A teste: Testimone_15 Testimone_16 Testimone_1 Tes_27 Tes_28
25. Vero che nel 2006, mentre il sig. TR era iscritto al corso di Scienze Politiche dell'Università
Cattolica del Sacro Cuore, il Prof , relatore di tesi, si interfacciava direttamente anche Persona_5
con la sig.ra in merito alla tesi del marito CP_1
A teste: Prof. Persona_5
26. Vero che in data 17 luglio 2006 il signor (o apriva un conto di risparmio Pt_1 Per_6
Gioventù UBS per la figlia NC ed uno per il figlio per assicurare ai figli denari per la Tes_6
gestione del loro futuro
A teste: Testimone_15 Testimone_16 Testimone_20
27. Vero che al compimento dei 18 anni di NC il padre ha chiuso il conto di risparmio Gioventù
UBS n. 0247-702761.M1L allo stesso intestato e le ha consegnato il relativo saldo attivo ammontante a circa 100.00 CHF
A teste: NC TR, RI OR TR
28.Vero che al compimento dei 18 anni di il padre ha chiuso il conto di risparmio Gioventù Tes_6
UBS n. 0247-702762.M1L allo stesso intestato e ha tenuto per sé il saldo attivo ammontante a circa
100.00 CHF, destinato al figlio
A teste: NC TR, RI OR TR
29.Vero che nel 2013 la sig.ra ha intrapreso una terapia psicologica dal dott. CP_1 Persona_7
a causa del rapporto con il marito
A teste: dott. Persona_7
30.Vero che in costanza di matrimonio la sig.ra invitava a cena con cadenza mensile i CP_1
colleghi del marito con le rispettive famiglie
A teste: e Tes_3 Testimone_4 Testimone_29 Testimone_23 Testimone_20
, e Tes_21 Tes_30 Testimone_31
31. Vero che la sig.ra dal 2006 al 2013, quando l'intera famiglia risiedeva a Firenze, CP_1
organizzava concerti ed eventi sponsorizzati da CH
A teste: , Testimone_32 Parte_10 Tes_33 Testimone_34
32. Vero che ho redatto e sottoscritto il documento che mi si rammostra (doc.15)
pagina 6 di 14 A teste: Testimone_8
33. Vero che ho redatto e sottoscritto il documento che mi si rammostra (doc. 27)
A teste: dott. Persona_7
B)Non ammettere i mezzi istruttori ex adverso dedotti e nel caso ammettere la resistete alla prova contraria con i testi sopra indicati.
C)Dichiarare l'inammissibilità dei documenti 3 e 4 ex adverso prodotti in sede di riassunzione;
con ogni più ampia riserva”
Il P.G ha dedotto il non interesse a concludere.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il sig. , a mezzo di Ricorso ex art 392 cpc, iscritto a ruolo il 30.10.2024, ha Parte_1 tempestivamente riassunto il procedimento di appello in esito alla sentenza della Corte Cassazione Sez.
I Civile n. 18843/2024 emessa il 28.6.2024 nel procedimento di legittimità RG 7383/2023, depositata il
10.7.2024 che ha annullato con rinvio il decreto n. 30/2023 emessa dalla Corte di Appello di Milano
Sezione V e pubblicato il 10.1.2023 a definizione del procedimento RG 629/2022.
Con l'appello di cui al procedimento RG 629/2022 il sig. ha impugnato il decreto Parte_1 emesso dal Tribunale Milano n. 3632/2022 emesso il 21.2.2022 nel procedimento RGVG 6901/2021 avente ad oggetto la domanda di modifica delle condizioni di divorzio promossa da Parte_1
contro
[...] Controparte_1
In data 14.5.2021 il sig. presentava ricorso per le modifiche delle condizioni di divorzio per Pt_12 chiedere la revoca dell'assegno per il figlio autosufficiente economicamente e dell'assegno divorzile, nonchè delle obbligazioni assunte in sentenza e nell'accordo a latere, avendo la moglie lasciato l'abitazione di Milano Corso Magenta 5 ed intrapreso una stabile convivenza, con condanna della moglie alla restituzione delle somme indebitamente percepite;
in subordine ha chiesto la riduzione dell'assegno divorzile ad € 500,00 mensili per la sola parte compensativa/perequativa, stabilendo che la convivenza con altrui compagno fa venir meno la componente assistenziale.
La sig.ra si è costituita chiedendo il rigetto, confermando di convivere con il nuovo CP_1 compagno e di vivere presso la sua abitazione.
Il Tribunale di Milano con decreto 21.2.2022 ha revocato l'assegno indiretto del figlio maggiorenne con efficacia dalla mensilità di deposito del ricorso (maggio 2021); revocato il contributo Tes_6 annuale di € 16.000,00 posto a carico del ricorrente a titolo di rimborso per il menage domestico, con efficacia pro-quota mensile, dalla mensilità di deposito del ricorso (maggio 2021); ha rideterminato l'assegno divorzile già di € 3500,00 ad € 3000,00 mensili, con efficacia dalla mensilità di deposito del ricorso (maggio 2021), tenuto conto della stabile convivenza intrapresa dalla signora CP_1 escludendo la sola parte assistenziale e l'obbligo della sig.ra di dar prova di aver diritto alla CP_1
pagina 7 di 14 parte compensativa;
ha condannato parte ricorrente alla rifusione a favore di parte resistente delle spese di lite nella misura di ½ pari ad € 1.350,00 oltre spese generali 15%, Iva e Cpa, compensando la restante parte.
Avverso tale decreto proponeva tempestivo Reclamo il sig. e la Corte di Appello Parte_1
di Milano con decreto n. 30/2023 lo rigettava, con condanna di parte reclamante alla rifusione delle spese in favore di parte reclamata liquidate in € 2.225,00 oltre spese generali, Cap e Iva.
In sede di reclamo, il sig. a parziale riforma del decreto de quo chiedeva di: Parte_1 revocare, dalla data della domanda, l'obbligo del sig. di versare alla sig.ra il Pt_1 CP_1 contributo integrativo di € 2500,00 mensili posto a suo carico in forza della scrittura privata a latere;
rideterminare la misura dell'assegno divorzile in favore della sig.ra nella somma non CP_1 superiore ad € 500,00 mensili, ovvero in quell'altra somma ritenuta congrua;
con vittoria delle spese di lite di entrambi i gradi giudizio.
Si costituiva la sig.ra la quale chiedeva il rigetto del reclamo con condanna del Controparte_1
reclamante alle spese di lite del grado;
in via incidentale subordinata e condizionata, qualora la Corte intendesse giudicare anche sulla scrittura privata, rideterminare l'assegno divorzile in € 8.000,00 lordi mensili ovvero nella diversa somma non inferiore ad € 7.000,00.
La Corte di Appello accertava che fosse corretta la valutazione operata dal Tribunale circa la consistenza reddituale delle parti e l'inidoneità della minime modifiche del patrimonio della a CP_1 comportare la revoca dell'assegno di divorzio e di essere precluso al giudice di entrare nel merito del negozio privato concluso tra le parti, non trasportato nella sentenza di divorzio, essendo espressione dell'autonomia privata delle stesse;
nel caso in cui l'assegno sia già stato riconosciuto in sede di divorzio, la parte beneficiaria che ha instaurato una convivenza non sarebbe obbligata a provare di aver diritto a percepire l'assegno essendo i presupposti già stati valutati in sede di divorzio e il considerevole contributo fornito dal sig. alla sarebbe già di per prova dell'apporto dato dalla stessa Pt_12 CP_1 alla vita famigliare come componente compensativa perequativa dell'assegno. Il reclamo veniva rigettato con condanna di parte reclamante alla rifusione a parte reclamata delle spese di lite del grado liquidate in € 2225,00 oltre spese generali, Cap e Iva.
Avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano il sig. ha proposto Ricorso Parte_1
in Cassazione che è stato accolto con Sentenza depositata il 10.7.2024 n. 1843/2024 (RG 7383/2023), con la quale è stato annullato con rinvio il decreto n. 30/2023 della Corte di Appello di Milano Sezione
V pubblicato il 10.1.2023 a definizione del procedimento RG 629/2022., in accoglimento dei seguenti motivi: violazione dell'art 360 n.3 cpc e dell'art 9 co.1 L. 898/1970 per avere la Corte di Appello ritenuto di non potersi pronunciare sulla modifica dell'obbligo assunto dal TR con la stipula di scrittura pagina 8 di 14 privata, coeva a quella poi trasfusa nel ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio e nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale, pur trattandosi della medesima obbligazione economica;
violazione dell'art 360 n.3 cpc e degli artt. 115,116 cpc e 2697 c.c. per avere la Corte erroneamente rideterminato l'assegno divorzile a carico del ricorrente in € 3.000,00 mensili, ritenendo che detto importo, unitamente a quello di € 2.500,00 mensili previsto nella scrittura privata, rappresentasse la componente compensativa-perequativa dell'assegno divorzile di cui la aveva diritto a CP_1
continuare a beneficiare senza dover fornire la prova anche del contributo offerto alla vita familiare.
La Corte di Cassazione ha stabilito con la sentenza de qua che la Corte di Appello avrebbe dovuto tener conto, ai fini della revisione dell'assegno divorzile, una volta accertata la sopravvenienza di una convivenza, dei patti aggiuntivi all'accordo congiunto di divorzio espressamente qualificato come patto ad integrazione al contributo al mantenimento, tanto da doversi ritenere innegabilmente come accordo integrativo ad altri accordi, rientranti a pieno titolo nel giudizio divorzile, in quanto espressamente diretti ad integrare l'assegno divorzile;
la revisione dell'assegno va effettuata tenuto conto alla permanenza del diritto di natura perequativa- compensativa che doveva essere valutata e quantificata anche tenuto conto della pattuizione a latere (somma di € 2500 mensile aggiuntiva all'assegno divorzile originario di € 3500).
La Corte di Cassazione ha pertanto disposto la cassazione del decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Milano, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
In sede di riassunzione il sig. chiede la revoca integrale dell'assegno divorzile Parte_13 asserendo che in sentenza di divorzio e patto congiunto aveva funzione prettamente assistenziale (per far fronte ai canoni di locazione dell'immobile in cui viveva che costava € 40.000 all'anno, vita sociale, vacanze), tutti costi che ora data la convivenza sono venuti meno;
sostiene che la prova del diritto all'assegno di natura compensativa/perequativa deve essere rigorosamente fornita dalla sig.ra non sussiste né il diritto all'assegno assistenziale né di natura compensativa/perequitiva. CP_1
Si è costituita in data 15.1.2025 svolgendo le seguenti difese: Controparte_1 inammissibile la domanda di revoca ovvero che nessuna somma è più dovuta alla sig.ra in CP_1 quanto la Corte di Cassazione ha disposto che l'accordo da patto aggiunto non può in alcun modo essere modificato, respingendo la domanda;
quanto alla domanda di revoca dell'assegno divorzile: inammissibile perché nel giudizio di reclamo cassato il ricorrente ha ammesso il diritto all'assegno divorzile a favore della CP_1 nel merito la Cassazione ha stabilito che l'assegno deve solo essere rimodulato nella misura esclusivamente compensativa/perequativa, tenendo conto degli impegni assunti dal marito nei confronti della moglie in modo spontaneo con l'assistenza del difensore a conferma dell'apporto fornito dalla moglie durante il matrimonio;
il fatto che non sia stato provato l'apporto familiare è nuovo mai dedotto prima e non ha invece provato che l'accordo integrativo era per gli onerosi canoni;
i suoi redditi sono equivalenti al tempo del divorzio e ininfluenti per la componente compensativa
/perequativa;
pagina 9 di 14 il sig. ha aumentato i propri redditi: anni 2020/2021 € 491.000- anni 2018/2019 € 257.000; Pt_1 nel corso del giudizio di modifica lei si è offerta di provare il suo contributo familiare e le circostanze allegate non sono mai state contestate. Chiede rigetto;
in via incidentale subordinata e condizionata qualora la Corte ritenesse di giudicare anche sulla scrittura privata rideterminare l'assegno divorzile in € 8000 mensili o diversa somma non inferiore ad € 7000 mensili;
chiede ammissione di prova per interpello e testi sui capitoli dedotti in primo grado sul suo contributo alla famiglia;
non ammettere i mezzi istruttori di controparte;
dichiarare inammissibili i doc 3 e 4 prodotti in sede di riassunzione (visura catastale Archetto srl, visura Registro Imprese NC Francesca.
In data 15.1.2025 parte appellante ha depositato la copia delle dichiarazioni fiscali ultimi tre anni: Red 2021 – lordo 163.736 Red 2022 franchi lordo 119.583 Red 2023 franchi lordo 48.163
Parte appellante con Nota di trattazione 18.2.2025 sostiene che sia ammissibile la domanda di revoca dell'assegno in quanto strettamente collegata al principio fissato dalla Corte di Cassazione che dice che la componente perequativa/compensativa deve essere verificata e quantificata, stante l'importo non modificale della somma di € 2.500 mensili di cui alla scrittura privata a latere;
non è vero che in sede di reclamo abbia confermato il diritto della circa l'an dell'assegno; non è vi prova del diritto CP_1 all'assegno compensativo/perequativo; la situazione della ora è migliorata possedendo CP_1 immobili;
richiama la domanda di revoca dell'assegno e chiede rigetto istanze istruttorie di controparte.
Parte appellata con Nota di Trattazione 18.2.2025 allega che il Taxler non ha depositato i redditi 2021e richiama le conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 20.2.2025, tenutasi con modalità di trattazione scritta in forza di decreto di questo Corte del 5.11.2024, verificato il deposito da parte dell'appellante e dell'appellata della Nota di Trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a decisione.
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Preliminarmente la Corte rigetta le istanze istruttorie riproposte da parte Appellata ritenuta la causa ben istruita in primo grado ed il fascicolo completo di quanto occorre per pervenire alla decisione.
Nel merito, in conformità al principio fissato dalla Corte di Cassazione con sentenza n. 18843/2024, il reclamo è fondato nei seguenti limiti.
Il caso di specie attiene al reclamo proposto avverso il decreto del Tribunale di Milano del 21.2.2022 che, a seguito della instaurata convivenza da parte della sig.ra ha ridotto ad € Controparte_1
3.000 l'assegno divorzile concordato in divorzio in € 3.500, andandovi ad escludere la parte assistenziale.
pagina 10 di 14 Gli accordi divorzile assunti dalle parti e trasfusi in sentenza di divorzio sono stati integrati con una pattuizione a latere contenuta nella scrittura privata 4.10.2019, redatta tra le medesime contestualmente al deposito del ricorso congiunto di divorzio, che ha previsto la corresponsione da parte del sig. Pt_1 alla sig.ra dell'ulteriore somma mensile di € 2500,00 a decorrere dal mese di ottobre 2019, CP_1 contestualmente al versamento dell'assegno di mantenimento previsto alla condizione sub.4 della sentenza di divorzio congiunto.
Come stabilito dalla Suprema Corte di Cassizione con la sentenza di annullamento con rinvio de qua: trattasi di accordo congiunto espressamente qualificato come patto “ad integrazione del contributo di mantenimento” sicchè la natura di accordo integrativo degli altri accordi, coevi anche se non contestuali, ascrivibile a tale patto risulta innegabile, con la conseguenza che ai fini della revisione dell'assegno divorzile, ai sensi dell'art 9 L.898/1970, la Corte d'Appello, pur non potendo intervenire direttamente sull'accordo contrattuale a latere rimesso alla libera determinazione negoziale delle parti, deve tenerne conto una volta accertata l'esistenza di una sopravvenienza costituita dalla convivenza della già moglie con altra persona;
non viene in tale modo ad essere direttamente modificato quell'accordo negoziale, ma la quantificazione del nuovo assegno divorzile, spettante alla ex moglie, ormai nella sua sola componente compensativa a seguito della intrapresa nuova stabile convivenza da parte della stessa, fermo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite nel 2021 della Suprema Corte, deve essere operata tenendo conto di quanto complessivamente il è obbligato a versare alla sulla base dei Pt_1 CP_1 provvedimenti contenuti nella sentenza di divorzio che ha recepito l'accordo delle parti e degli obblighi assunti nell'accordo contestuale a latere di carattere integrativo;
una volta ritenuta la sopravvenienza di un fatto idoneo alla revisione dell'assegno, la Corte di Appello deve verificare, alla luce delle Sezioni Unite del 2021, la permanenza del diritto all'assegno divorzile, in relazione alla componente perequativa-compensativa, che deve essere quantificata anche tenendo conto della pattuizione a latere.
La Corte di Cassazione Sezioni Unite con la sentenza n.32198/2021 ha stabilito che, se la convivenza con altra persona sia instaurata dall'ex coniuge dopo che l'assegno divorzile è già stato stabilito in sede giudiziaria e debba essere soltanto revisionato, parte richiedente non è tenuta a dare la prova del suo apporto contributivo alla formazione della famiglia e del relativo patrimonio.
Ritenuta la sussistenza del fatto sopravvenuto data dalla intrapresa convivenza della sig.ra CP_1 con altra persona e, pertanto, la sussistenza del presupposto di cui all'art 9 L.898/70 che legittima la revisione dell'assegno divorzile, questa Corte di Appello, accerta la permanenza in essere delle condizioni per riconoscere il diritto della sig.ra a vedersi confermare l'assegno divorzile di CP_1 natura perequativa-compensativa, in considerazione altresì della domanda svolta dal sig. nel Pt_1 Reclamo proposto nel procedimento RG 629/2022, consistente nella richiesta di riduzione ad € 500,00 dell'assegno stesso ed in conformità agli arresti giurisprudenziali tra cui infra:
pagina 11 di 14 Cassazione civile sez. I, 02/08/2022, n.23997 “Il riconoscimento dell'assegno divorzile richiede una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, che tenga conto del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto, condotto sulla scorta di un percorso motivazionale logico
e specifico, che si fondi, anche nelle parti in cui è svolto attraverso un rinvio "per relationem" alla sentenza di primo grado, sui motivi di impugnazione proposti.
Cassazione civile sez. I, 23/11/2023, n.32610 “Il riconoscimento dell'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge, cui deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi della l. n. 898 del 1970, art. 5, comma 6 richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equi ordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno; ed hanno soggiunto che il giudizio deve essere espresso, in particolare, alla luce di una valutazione comparativa delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, in considerazione del contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune, nonché di quello personale di ciascuno degli ex coniugi, in relazione alla durata del matrimonio ed all'età dell'avente diritto”.
Cassazione civile sez. I, 16/09/2024, n.24795 “In tema di scioglimento del matrimonio, l'assegno divorzile, avendo una funzione compensativo-perequativa, va adeguato all'apporto fornito dal coniuge richiedente che, pur in mancanza di prova della rinuncia a realistiche occasioni professionali- reddituali, dimostri di aver contribuito in maniera significativa alla vita familiare, facendosi carico in via esclusiva o preminente della cura e dell'assistenza della famiglia e dei figli, anche mettendo a disposizione, sotto qualsiasi forma, proprie risorse economiche, come il rilascio di garanzie, o proprie risorse personali e sociali, al fine di soddisfare i bisogni della famiglia e di sostenere la formazione del patrimonio familiare e personale dell'altro coniuge, restando di conseguenza assorbito l'eventuale profilo prettamente assistenziale”.
Pertanto, esclusa la componente assistenziale dell'assegno di divorzio, venuta meno per la intrapresa convivenza della ex moglie con altra persona, tanto che il Tribunale di Milano ha revocato il versamento di € 16.000 annui da pagarsi in 12 rate mensili contenuto nell'accordo riportato in sentenza di divorzio per contributo al menage domestico, la componente perequativa/compensativa si ritiene permanere anche considerato: la durata del matrimonio contratto il 18.11.1995; il contributo reso dalla sig.ra alla formazione della famiglia e alla crescita dei due figli, nonché ad aver seguito gli CP_1 spostamenti lavorativi del marito nei vari periodi della loro vita insieme e in esito alla consistente capacità reddituale dell'ex marito che si evince dalle dichiarazioni dei redditi agli atti e da come le parti hanno gestito consensualmente sia la separazione che il divorzio dal punto di vista economico.
Va, infatti, osservato che il sig. si è obbligato a corrispondere alla sig.ra un Pt_1 CP_1 consistente contributo economico volto a conservare alla stessa il soddisfacimento di ogni suo fabbisogno ivi compreso il tenore di vita, circostanza che non può non evincersi dagli accordi divorzili di natura giudiziaria ed a latere che hanno comportato il versamento alla sig.ra di somme CP_1 mensili di € 3.500 (assegno divorzio), € 1.333 (quota mensile dell'importo di € 16.000 per costi mesage casa, di cui alla sentenza di divorzio) e la somma di € 2.500 di cui alla scrittura privata a latere, pari a pagina 12 di 14 complessivi € 7.333 mensili. Tale disponibilità è significativa del riconoscimento da parte del sig. di un evidente contributo reso dalla ex moglie alla vita familiare. Pt_1
In merito al quantum dell'assegno divorzile la Corte, ritenuta prevalente nella previsione del quantum iniziale di € 3.500 mensili, la componente assistenziale unitamente all'importo di € 16.000 annuii specificamente destinati al menage domestico, importo già revocato dal Tribunale di Milano considerato che la sig.ra ha lasciato la casa coniugale andando a convivere con il suo CP_1 compagno, ne dispone la riduzione tenuta in debita considerazione il patto a latere assunto tra le parti che obbliga il sig. a pagare alla sig.ra la somma di € 2.500,00 mensili, patto che Pt_1 CP_1 questa Corte non può sottoporre al suo vaglio di giudizio, come richiesto da parte reclamante.
In esito alle sovraesposte considerazioni, ritenuta che la parte compensativa-perequativa dell'assegno di divorzio sia integrata dalla somma di € 2500,00 mensili di cui alla scrittura privata a latere, la Corte valuta congruo ridurre l'assegno divorzile ad € 1.000,00 mensili, considerato che l'apporto economico di complessivi € 3.500 mensili del sig. possa esprimere la corretta applicazione dei criteri Pt_1 valutativi espressi dalla Suprema Corte nelle sovraesposte pronunce.
Stante il paziale accoglimento del reclamo la sentenza di primo grado va riformata in punto spese di lite, dovendo il giudice dell'appello procedere ad un nuovo regolamento delle spese processuali in conformità a quanto disposto dalla Suprema Corte come infra riportato:
Cassazione civile sez. II, 23/02/2022, n. 5890 "Il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte
la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata,
ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente
l'esito complessivo della lite poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione
delle spese, in base ad un criterio unitario e globale, mentre, in caso di conferma della sentenza
impugnata, la decisione sulle spese può essere modificata soltanto se il relativo capo della sentenza
abbia costituito oggetto di specifico motivo d'impugnazione".
Stante l'esito del presente procedimento di rinvio la Corte in esito particolarità della questione trattata ed alla reciproca soccombenza delle parti rispetto ai vari gradi di giudizio, dispone ex art 92 cpc la compensazione delle spese legali del presente grado di giudizio e dei due precedenti gradi di merito oltre a quello di legittimità
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P.Q.M.
la Corte di Appello di Milano, definitivamente pronunciando sul reclamo in riassunzione proposto da avverso il decreto RGVG 6910/2021 emesso dal Tribunale di Milano, il Parte_1
10.2.2022 nella causa civile, così dispone:
1. ridetermina l'assegno divorzile a carico del sig. ed a favore di Parte_1 [...]
in € 1000,00 mensili;
CP_1
conferma nel resto il decreto impugnato;
2. compensa tra le parti le spese di giudizio dei tre giudizi di merito e di quello di legittimità avanti avanti la Corte di Cassazione.
Milano, così deciso nella Camera di Consiglio del 20 febbraio 2025
Il Giudice Ausiliario rel. Il Presidente
dott.ssa Antonella Giobellina dott.ssa Anna Maria Pizzi.
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