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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 07/10/2025, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 1733/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di NE, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1733/2023 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Fabio Bellora, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti ATTORE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Proietti, come da procura in atti CONVENUTA E CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. Maria Cristina Ottaviis, come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di NE, contrariis reiectis, dichiarare la società (p.i. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante, con sede legale P.IVA_2 in Roma 00198, Via Po 20, PEC:
nonché il sig. Email_1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il
[...] C.F._2
22/03/1992 e residente in [...], responsabili in solido per i danni tutti lamentati dal sig. per le causali per Parte_1 cui è causa e per gli effetti condannarli, in virtù dell'art. 2054 c.c. dichiarandolo applicabile alla fattispecie in questione, al pagamento in suo favore del 50% della somma richiesta pari ad Euro 159.027,51, ovvero di quella somma che riterrà più idonea l'Ill.mo Sig. Giudice
1 adito, all'esito delle vicende processuali, nonché in riferimento alla documentazione agli atti, anche in riferimento all'applicabilità dell'art. 2054 c.c.. Vinti gli onorari, i diritti e le spese di difesa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via istruttoria A) Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: a) Vero che, nella mia qualità di Comandante Vice Ispettore Capo della Polizia Stradale di NE Sottosezione di Bra –ho redatto i documenti n. 1 e n. 2, che mi si rammostrano;
b) Vero che nello svoglimento delle operazioni di rilievo – (di cui al doc. 2 pagina 9 punto 6.2 che mi si rammostra) - ho rilevato la presenza di tracce scalfitture sulla pavimentazione interessata dalla collisione, riferite alla vettura IA UL tg. EA641JT; c) Vero che l'incidente, avvenuto il 13 gennaio 2022 in NE, si è verificato a causa dell'invasione della carreggiata da parte del signor CP_1
d) Vero che, a causa dell'invasione di carreggiata, imputabile al signor il signor Pt_1
è stato costretto ad una manovra di emergenza di sterzo a sinistra;
CP_1
e) Vero che, la collisione tra i due veicoli si è verificata perché il signor ha Pt_1 invaso la corsia di marcia percorsa dal signor CP_1
f) Vero che le scalfitture prodotte sull'asfalto e la posizione di quiete dei veicoli – di cui alle foto che mi si rammostrano (cfr. pagine 7 e 8 della comparsa di costituzione di sono riconducibili al veicolo del signor che Controparte_2 Pt_1 invadeva la corsia di marcia percorsa dal veicolo del signor CP_1
g) Vero che la velocità di marcia del sognor nell'evento era superiore a quella Pt_1 prevista per il tratto stradale percorso Si indicano a teste:
- dott. Comandante Vice Ispettore Capo della Polizia Stradale di NE Persona_1
Sottosezione di Bra su tutti i capitoli dedotti da lettera a) a lettera g);
- Agenti verbalizzanti Polstrada di Bra su capitoli deodtti da lettera b) a lettera g). B) Disporsi, se del caso, consulenza medico legale sulla persona dell'attore, affidando al CTU il seguente quesito:”Accerti il CTU sulla base di tutta la documentazione in atti, visitando il signor e procedendo ad ogni altro accertamento diagnostico ritenuto Parte_1 opportuno, la natura e l'entità delle lesioni riportate dal medesimo nell'evento descritto in atti e specificando se possa sussistere nesso di causalità tra le conseguenze lesive rilevate e le modalità dell'evento risultante in atti, nonché con il corretto uso dei mezzi di ritenuta da parte del periziando, Provveda altresì il CTU a: i) indicare i trattamenti praticati e gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento del sinistro e la loro eventuale incidenza nella patologia residuata;
2 ii) accertare se, dall'evento, siano derivati postumi di invalidità permanente costituente compromissione della validità psico-fisica del soggetto indicandone in caso affermativo i criteri di determinazione e l'incidenza percentuale, descrivendo tipo e natura della menomazione e conseguenze della patologia stessa sulle funzioni vitali su cui si estrinseca l'efficienza psicofisica del danneggiato, nonché entità e durata dell'eventuale invalidità temporanea;
iii) precisare se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi precisandone natura e difficoltà, costo e possibilità di gratuito conseguimento ad onere del S.S.N.: in caso affermativo stabilire la riduzione della percentuale del grado di invalidità permanente che presumibilmente ne deriverebbe e l'entità dei postumi non emendabili che residuerebbero;
iv) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
v) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future"; vi) accertare, sulla base di tutti gli elementi in atti, e quindi delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, dei rilievi effettuati dagli operanti intervenuti sul luogo del sinistro e delle dichiarazioni in atti rese dalle persone informate sui fatti, l'utilizzo da parte del signor Pt_1 dei sistemi di ritenuta e se il mancato utilizzo possa aver avuto una rilevanza causale
[...] ai fini dell'esito del sinistro per cui è causa”. In via principale Assolvere da tutte le domande formulate nei suoi confronti Controparte_2 perché infondate e non meritevoli di accoglimento, in fatto e diritto, per i motivi già esposti in atti;
Respingere perché inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, la domanda riconvenzionale proposta dal signor per i motivi già esposti in atti. CP_1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio nei confronti del Parte_1 convenuto e della compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito in occasione di un sinistro stradale, verificatosi il 13 gennaio 2022, nei presso dello svincolo autostradale della A/33, in direzione Boves, quando, alla guida del proprio autoveicolo IA UL, di proprietà della moglie , era stato urtato sulla parte anteriore Controparte_3 sinistra, dal veicolo OL OL, di proprietà e condotta dal convenuto CP_1
che, oltrepassando la linea continua, aveva invaso la corsia di marcia dell'attore.
[...]
1.1. A seguito del sinistro, l'attore aveva subito gravi lesioni che avevano comportato il trasporto con elisoccorso presso l'Ospedale di NE. La Polizia Stradale intervenuta sul posto, in assenza di testimoni, aveva escusso i due conducenti del veicolo, che avevano rilasciato dichiarazioni contraddittorie. Non era pertanto possibile ricostruire la dinamica del sinistro. L'attore aveva pertanto vanamente richiesto il risarcimento di tutti
3 i danni alla compagnia assicuratrice del veicolo del convenuto del convenuto conducente del veicolo;
assumendo pertanto la responsabilità paritaria ai sensi dell'art. 2054 c.c., ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per le lesioni subite, per l'importo complessivo di euro 159.027,51. 2. Si è costituito il convenuto contestando la domanda attorea. Controparte_1
Secondo la prospettazione del convenuto, il veicolo attoreo, procedendo a velocità elevata, aveva invaso la propria corsia di marcia, andando a collidere con il veicolo OL OL;
a seguito del sinistro, il era stato ricoverato presso l'Ospedale CP_1
TA CR e LE di NE in gravi condizioni e sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura di tibia fibula e dimesso il successivo 24 gennaio 2022. Il convenuto aveva pertanto inviato diffida alle compagnie dei veicoli coinvolti nel sinistro, chiedendo la nomina di medico-legale per la quantificazione dei danni conseguenti alle lesioni e di un perito per la quantificazione dei danni materiali, al contempo sporgendo denuncia-querela nei confronti del er lesioni personali colpose. Pt_1
2.1. La propria compagnia non aveva dato luogo al risarcimento, Controparte_2 trattandosi di lesioni con postumi superiori al 9%, al contempo formulando offerta per i danni materiali per l'importo di euro 9.000,00 oltre euro 900,00 per spese legali, assumendo il concorso di colpa dei conducenti in misura paritaria e con riserva di valutare la richiesta per il maggior danno all'esito dell'accertamento della dinamica del sinistro. La compagnia Unipol aveva altresì sottoposto a visita medico-legale il convenuto, liquidando la somma di euro 33.000,00, parimenti assumendo la responsabilità concorrente dei conducenti al 50%. Entrambe le somme sono state trattenute in acconto di maggior avere dal convenuto che, ritenendo unico responsabile del sinistro il e previamente eccependo la improcedibilità della domanda per il Pt_1 mancato esperimento della negoziazione assistita, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna della propria compagnia, altra convenuta, al risarcimento del danno materiale subito, per l'importo di euro 12.405,20 per danni, riservando di agire nei confronti della compagnia del veicolo attoreo per il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite nell'incidente.
3. Si è altresì costituita la società compagnia assicuratrice del Controparte_2 veicolo del convenuto, contestando la prospettazione attorea e richiamando il verbale redatto dagli agenti della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, secondo cui il avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, costringendo il ad una brusca Pt_1 CP_1 sterzata al fine di evitare l'impatto, con conseguente esclusiva responsabilità del Pt_1 nella causazione del sinistro, contestando altresì il quantum risarcitorio richiesto e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
4. Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., con memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., la convenuta compagnia ha contestato l'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta nei propri confronti dal , in ogni caso chiedendone il rigetto in quanto infondata CP_1
e priva di idoneo supporto probatorio. All'udienza fissata per la trattazione, parte attrice ha chiesto l'acquisizione del materiale probatorio del procedimento penale incardinato nei suoi confronti. Il convenuto ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, così CP_1
4 come la convenuta in particolare nell'ammissione della CTU Controparte_2 dinamica. Al contempo, parte convenuta ha dichiarato di voler rinunciare agli CP_1 atti del giudizio, in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno da parte della compagnia chiedendo l'estromissione del giudizio. La causa è stata istruita con CP_4 ctu volta ad accertare la dinamica del sinistro. All'esito, rigettati gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti, la causa è stata rinviata per discussione orale con assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c., e trattenuta in decisione all'esito. 5. Occorre premettere che, per quanto prospettato dalle parti, alla fattispecie di cui trattasi è applicabile pacificamente la disciplina dell'art. 2054 c.c. che, al comma 2, prevede, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, sul presupposto del mancato accertamento in concreto della dinamica del sinistro;
in tal senso, pertanto, il conducente può superare tale presunzione fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La presunzione di pari responsabilità ha pertanto natura sussidiaria e opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche quanto non sia possibile determinare con certezza la dinamica del sinistro (C. Civ. n. 7061/2020), 5.1. Più di recente, la giurisprudenza ha altresì precisato che “l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di responsabilità, di cui all'art. 2054 comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (C. Civ. n. 29927/2024), ovvero se l'altro conducente, pur esonerato dall'onere di vincere tale presunzione, avesse tenuto o meno una condotta di guida corretta (C. Civ. n. 7479/2020). In altri termini, per vincere la presunzione di pari corresponsabilità, cioè, non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile e che, quindi, sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. 6. Nel caso di specie, la questione controversa attiene alla individuazione della responsabilità nella causazione del sinistro, poiché parte attrice invoca la pari responsabilità ex art. 2054 c.c., mentre la convenuta ritiene l'attore responsabile esclusivo del sinistro. È pacifico, per quanto risulta dalla comune prospettazione delle parti e dalla documentazione in atti che il giorno 13 gennaio 2022, alle ore 12.45 circa, l'attore stava percorrendo lo svincolo autostradale della A/33 in direzione di Boves, alla guida del veicolo IA UL di proprietà della moglie, quando, all'altezza del km A+850, aveva impattato contro il veicolo Volkwagen OL, di proprietà e condotto dal convenuto
, che a suo dire, aveva invaso la corsia di marcia sulla quale Controparte_5 procedeva il veicolo attoreo, provocando l'incidente. Entrambi i conducenti erano stati ricoverati presso l'Ospedale TA CR e LE di NE in gravi condizioni, per le
5 lesioni subite nell'impatto. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Bra, che avevano redatto rapporto dell'incidente, dando atto degli ingenti danni riportati dai veicoli e delle lesioni subite da entrambi i conducenti (doc. 1 fascicolo parte attrice).
6.1. Nel dettaglio, il verbalizzante, Comandante , aveva accertato che il Per_1 sinistro si era verificato presso lo svincolo autostradale di NE Est, in tratto costituito da “…unica carreggiata a due corsie, una per ogni senso di marcia, delimitate da striscia longitudinale continua di mezzeria e sul quale vige il divieto di sorpasso ed il limite di velocità di km/h 50”. Il verbalizzante aveva altresì raccolto le contrastanti dichiarazioni dei conducenti dei veicoli: il aveva affermato di viaggiare sulla propria corsia, notando il veicolo CP_1 attoreo procedere in senso opposto ma nella sua stessa corsia, il quale, nonostante l'avvertimento con il clacson, non si era avveduto del veicolo del convenuto che, per evitare l'impatto, aveva infine bruscamente sterzato a sinistra. Al contempo l'attore aveva sterzato a destra e tuttavia i conducenti non erano riusciti ad evitare l'impatto. Il Pt_1 aveva invece dichiarato di non ricordare cosa fosse successo, affermando di aver avuto uno scontro violento con un altro veicolo che si era spostato dalla propria corsia di marcia venendogli incontro.
6.2. All'esito degli accertamenti eseguiti anche con l'ausilio dei filmati tratti dalle telecamere presenti sul tratto autostradale, il verbalizzante, Comandante
[...]
, aveva concluso ritenendo non possibile la ricostruzione della dinamica del Per_1 sinistro;
per l'effetto, l'attore ritiene applicabile la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti in misura paritaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2054 c.c.. La ricostruzione attorea è stata fermamente contestata dalla convenuta, che invece addebita all'attore la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro. Tale essendo la questione controversa, è stata ammessa in corso di causa ctu volta a determinare la dinamica del sinistro.
6.3. Sul punto, occorre premettere rilevare che il verbalizzante, all'esito degli accertamenti svolti, aveva così riportato: “…OL , solo a bordo, alla guida CP_1 dell'autovettura OL OL … proveniente dalla strada provinciale 3, si immetteva in A/33 Asti-NE, dallo svincolo denominato NE Est … per dirigersi verso RI … giunto alla progressiva chilometrica CNE A+850, ove il tracciato plano-altimetrico si presenta leggermente discendente, asfaltato asciutto e prive di anomalie, al termine di un tratto curvilineo a sinistra entrava in collisione con l'autovettura IA UL … condotta da solo a bordo, che Parte_2 percorreva lo svincolo in questione per uscire dal territorio autostradale e dirigersi verso la S.P. 3…”. A seguito del violento urto, i veicoli avevano effettuato una rotazione, la OL in senso antiorario di 180 gradi, fermandosi in direzione opposta a quella iniziale di marcia, e la in senso orario di più di 90 gradi, fermandosi contro il guard-rail. Il punto Pt_3
d'urto è stato individuato dagli accertatori nella corsia di pertinenza dell'autovettura OL OL, in prossimità della striscia di mezzeria.
6.4. Pur non potendo ricostruire l'esatta dinamica, particolarmente significative risultano le osservazioni del verbalizzante: “…pochi sono i dubbi che l'impatto ebbe a verificarsi nelle immediate vicinanze della striscia longitudinale continua di mezzeria – significative in tal senso le scalfitture prodotte sull'asfalto da parti metalliche dei veicoli antagonisti rilevate sulla corsia di pertinenza
6 dell'autovettura VW OL, in prossimità della striscia longitudinale di mezzeria – e che le tracce di scarrocciamento, lasciate dai veicoli in conseguenza dell'impatto, siano nella corsia di pertinenza percorsa dall'autovettura IA UL…”. In tal senso, in base alle tracce rivenute sul manto stradale, il verbalizzante ha ritenuto compatibili le dichiarazioni rese dal , quanto CP_1 al tentativo di sterzata, mentre non ha ritenuto compatibile quelle del che peraltro Pt_1 aveva dichiarato di non ricordare con precisione cosa fosse successo.
6.5. Conclude pertanto il verbalizzante che “…qualora il avesse effettivamente Pt_1 viaggiato sul margine destro della carreggiata l'urto si sarebbe chiaramente verificato sulla corsia di propria pertinenza…”, valorizzando altresì le dichiarazioni rese da tale , Testimone_1 escusso nell'immediatezza del fatto, che non aveva assistito all'incidente, essendo intervenuto poco dopo, chiamando i soccorsi. Nondimeno, il aveva dichiarato di Tes_1 aver raccolto, a sua volta, le dichiarazioni del , che aveva riferito di essersi CP_1 trovato la contromano, provando a schivarla, ma non riuscendo ad evitare Pt_3
l'impatto. Il verbalizzante ha pertanto concluso: “…si ritiene che il non potesse avere la CP_1 convinzione che il tratto da egli percorso fosse a senso unico di marcia considerato che … alcune centinaia di metri prima il verificarsi del sinistro, risultava avere incrociato un veicolo pesante proveniente dall'opposto senso di marcia”.
6.6. Sono invece di segno contrario le valutazioni espresse del perito nominato dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale a carico del che, nel valutare le risultanze documentali, costituite dal Pt_1 rapporto della Polizia Stradale e dalla documentazione fotografica allegata, aveva in particolare valorizzato la fotografia ritraente lo stato di quiete dei veicoli subito dopo l'incidente, ritenendo trattarsi di una collisione a centro strada provocata dal CP_1 che, se avesse tenuto la destra sulla propria carreggiata, non avrebbe provocato l'incidente. Conclude difatti il perito che “…l'incidente stradale in argomento trova la sua genesi nella mancata applicazione da parte del conducente della OL della norma di cui all'art. 143/1 C.d.S….”; in altri termini, secondo le valutazioni del perito, il aveva invaso la CP_1 corsia opposta di marcia, nonostante disponesse di un ampio margine a destra della propria carreggiata, ritenendo pertanto il sinistro imputabile alla esclusiva responsabilità del . CP_1
7. Alla luce di tali elementi, desumibili dalla documentazione appena richiamata, l'attore pretende l'applicazione della responsabilità concorrente di entrambi i conducenti in misura paritaria. La impossibilità di pervenire ad una esatta ricostruzione del sinistro, anche in ragione della discordanza emergente dagli elementi rivenienti dalla documentazione appena innanzi esaminata, hanno indotto all'ammissione della ctu espletata in corso di causa, i cui risultati, occorre premettere, vanno integralmente recepiti e condivisi, in quanto l'elaborato si presenta esente da vizi logici e di motivazione, pienamente rispondente ai quesiti e rispettoso del contraddittorio, avendo il CTU puntualmente e specificamente replicato alle osservazioni dei consulenti delle parti, in modo estremamente puntuale e tecnico.
5.1. Il CTU, all'esito del sopralluogo, valutata la documentazione acquisita al processo, ha elaborato planimetria del luogo con i rilievi e le misure;
in base alla
7 posizione dei veicoli dopo il sinistro, ha preliminarmente concluso che le scalfitture presenti sull'asfalto sono state prodotte dalla IA UL in transito contromano prima dell'urto, nel tentativo di di rientrare nella propria corsia di destra per uscire dall'autostrada. Aggiunge il CTU: “…ciò è confermato sia dai filmati della telecamera in cui risulta che la OL procedeva verso l'ingresso dell'autostrada nella propria corsia di pertinenza, sia dalla posizione finale delle vetture con la OL presente nella propria corsia di marcia ruotata in senso opposto e la diretta verso destra contro il guardrail. Le direzioni sono individuate dalle tracce lasciate dai Pt_3 veicoli dopo l'urto…”. Il CTU ha quindi concluso che “…il giorno 13.01.2022 alle ore 12.45, il sig. alla guida della OL OL transitava sullo svincolo autostradale in Controparte_1 direzione del casello di NE. In direzione opposta proveniva il sig. alla guida Parte_2 della IA UL transitando in contromano sulla corsia di sinistra. In prossimità di una curva ad ampio raggio i due mezzi entravano in visibilità reciproca ed il sig. vedendo la propria corsia CP_1 occupata tentò di avvertire l'altro veicolo quindi deviò verso sinistra senza poter evitare l'impatto. Il sig. a sua volta cercò di rientrare nella propria corsia ma impattò con l'altro veicolo al centro della Pt_1 carreggiata. In quel tratto vige il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 50 km/h. Entrambi i mezzi procedevano a velocità simili superiori al limite. Non è noto il motivo per cui il sig. viaggiasse Pt_1 nella corsia opposta, forse allargò la curva andando contromano a seguito di abbagliamento solare a quell'ora molto basso sull'orizzonte o per distrazione”.
5.2. Tale ricostruzione è confermata anche tenendo conto delle repliche del CTU alle osservazioni delle parti;
correlativamente, il CTU ha altresì rilevato la erroneità delle valutazioni espresse dal Perito del Pubblico Ministero. Nel dettaglio, quanto alle osservazioni del CT di parte convenuta secondo cui l'incidente Controparte_2 sarebbe stato imprevedibile e repentino, il CTU osserva che il avrebbe avuto CP_1 sufficiente spazio per accostarsi maggiormente sul margine destro della propria carreggiata, lasciando nella propria corsia spazio sufficiente per il passaggio della
. Quanto alle osservazioni del CT di parte attrice, questi condivide le valutazioni Pt_3 del Perito del Pubblico Ministero, in ordine alla responsabilità del per CP_1
l'invasione della carreggiata opposta e rilevando come non sia possibile attribuire ad uno dei due mezzi le tracce presenti sull'asfalto.
5.3. Il CTU, congruamente motivando, risponde con precisione alle osservazioni formulate. Quanto alle scalfitture sull'asfalto, il CTU non ha dubbi nel ritenere che le stesse fossero state prodotte dalla : “…non può essere attribuita alla poiché Pt_3 CP_6 Con per produrla la : a) doveva scendere contromano da destra verso sinistra, ovvero avrebbe transitato nella corsia opposta di marcia fino al PPU per rientrare nella sua corsia e ciò non è vero;
b) CP_ doveva risalire da sinistra verso destra respinta dalla Anche ciò non è possibile poiché la VW venne respinta all‟indietro nella propria corsia e non verso destra. La traccia dimostra che la IA UL nell‟intento di raggiungere la corsia di destra impattò sulla linea di mezzeria e proseguì verso la propria corsia andando ad urtare il guardrail. In foto C a pag. 14 della bozza la direzione CP_ della scalfittura corrisponde con la traiettoria post urto della confermata dalle tracce di olio. Si vedono più innanzi le tracce lasciate sull‟asfalto dalla OL respinta in rotazione antioraria. La ricostruzione rappresentata dal CTP è errata in quanto a seguito dell'impatto le tracce di olio
8 sarebbero state diverse e la IA sarebbe ruotata in senso antiorario giungendo alla posizione di quiete con verso opposto a quello rinvenuto”. Il CTU ha pertanto confermato le conclusioni rassegnate nella bozza.
5.4. Le conclusioni rassegnate dal CTU non consentono pertanto di ascrivere una pari responsabilità a entrambi i conducenti, nella misura del 50%, come richiesto da parte attrice. IO sul punto richiamare le coordinate interpretative espresse dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in via generale, “in tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente” (C. Civ. n. 31163/2022).
5.5. In applicazione di tali principi, è di tutta evidente che la condotta di guida assolutamente imprudente, tenuta dal si sia posta come causa esclusiva del Pt_1 sinistro, avendo il medesimo invaso la corsia di marcia sulla quale stava transitando il
. E né a tal fine può essere valorizzata la circostanza che entrambi i veicoli CP_1 procedessero a velocità superiore a quella prevista su tale tratto di strada, non potendo nemmeno ritenersi, alla luce delle risultanze della CTU, che la velocità superiore ai limiti consentiti, sia stata pur occasione del sinistro. Del pari, non può assumere rilievo la circostanza che il avrebbe avuto spazio per procedere sul margine destro della CP_1 propria carreggiata: il contegno del non appare difatti censurabile, non CP_1 risultando che lo stesso avesse invaso la corsia di marcia opposta, con la conseguenza che, in conformità alle richiamate coordinate interpretative, la condotta di guida del gravemente colposa, si pone senz'altro come causa esclusiva del sinistro. Pt_1
5.6. In altri termini, le puntuali e motivate conclusioni rese dal CTU sono idonee a superare, come già innanzi rilevato, le valutazioni del Perito del Pubblico Ministero, che aveva ascritto la responsabilità al e su cui sostanzialmente il fonda CP_1 Pt_1
l'addebito di responsabilità al convenuto nella misura del 50%. Coerenti con tali conclusioni sono altresì i riscontri rivenienti dagli accertamenti eseguiti dal Comandante della Polizia Stradale di Bra, che parimenti aveva ritenuto che il avesse invaso la Pt_1 corsia di marcia opposta, considerando peraltro attendibili le dichiarazioni del e CP_1 considerato altresì che l'attore aveva dichiarato di “non ricordare” cosa fosse successo. Per tutto quanto fin qui osservato, si deve pertanto concludere che la condotta di guida tenuta dal imprudente e gravemente colposa, abbia assunto efficacia causale Pt_1 assorbente nella causazione del sinistro. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata, con assorbimento di ogni questione relativa al quantum risarcitorio richiesto. 6. Il convenuto , previo accertamento della esclusiva responsabilità CP_1 dell'attore, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti della propria compagnia altra convenuta, chiedendo il pagamento dell'importo dovuto a titolo Controparte_2 di danni materiali occorsi al veicolo, in parte già corrisposto e trattenuto in acconto dal convenuto, per l'importo di euro 12.405,20. Nondimeno, il convenuto ha depositato istanza fuori udienza, dichiarando di rinunciare agli atti, con contestuale “estromissione
9 dal giudizio”. Alla successiva udienza, in occasione del conferimento incarico CTU, sono stati richiesti chiarimenti in ordine a tale istanza, posto che la rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c. e diversamente dalla rinuncia all'azione, richiede la accettazione delle altre parti, oltre all'espressa facoltà contemplata nella procura alle liti, al contempo dando atto che l'estromissione del giudizio è consentita unicamente nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 c.p.c.
6.1. Ciononostante, il convenuto ha di fatto abbandonato il giudizio, non comparendo alle successive udienze e omettendo il deposito degli scritti conclusivi. Sul punto, l'altra convenuta ha contestato l'ammissibilità di tale domanda, ritenendola non applicabile al presente giudizio e in ogni caso infondata in quanto sfornita di sufficienti riscontri probatori. Sul punto occorre premettere che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'altra convenuta è qualificabile senz'altro come domanda trasversale, che soggiace alle medesime decadenze della domanda riconvenzionale e, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede il differimento dell'udienza previsto per la chiamata in causa del terzo (C. Civ. n. 9441/2022).
6.2. Come già innanzi osservato, il convenuto ha successivamente manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, in ragione della sopravvenuta erogazione dell'indennizzo da parte della compagnia Unipol, garante del veicolo attoreo, chiedendo al contempo l'estromissione del giudizio. A ciò ha fatto seguito un contegno assolutamente inerziale da parte del convenuto nel prosieguo del giudizio. Sennonchè la rinuncia, in tal modo formulata, non può dar luogo alla estinzione del rapporto processuale tra i convenuti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., posto che a tal fine è necessaria l'accettazione dell'altra parte, né alla conseguente pretesa “estromissione” dal giudizio, che ricorre nei soli casi previsti dal codice di rito, come già rilevato all'udienza del 26 marzo 2024. 6.3. La dichiarazione di parte convenuta può pertanto essere qualificata come rinuncia all'azione, che, diversamente dalla rinuncia agli atti, comporta la declaratoria di cessata materia del contendere, in considerazione del venir meno dell'interesse a coltivare la domanda e a proseguire il giudizio, e tanto vieppiù considerando che il convenuto ha dichiarato di esser stato soddisfatto, nella sua pretesa, dall'importo offerto dalla compagnia a titolo risarcitorio per i danni materiali subiti nel sinistro. La CP_4 cessazione della materia del contendere, come è noto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituisce fattispecie terminativa del giudizio ordinario creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quante volte non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (in tal senso, C. Civ. n. 26849/2023; C. Civ., 4167/2020 e, tra le pronunce di merito, Trib. Bari n. 3500/2018).
6.4. Le spese di lite vanno invece regolate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale. Sul punto, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal
10 provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (C. Civ. n. 17256/2023).
6.5. La domanda formulata dal convenuto nei confronti della compagnia
[...] aveva ad oggetto il risarcimento dei danni materiali occorsi al veicolo in CP_2 conseguenza del sinistro. In sede stragiudiziale, il convenuto aveva richiesto l'importo risarcitorio alla propria compagnia assicurativa, che aveva proposto offerta risarcitoria di euro 9.000,00 a titolo di danno materiale ed euro 900,00 per spese legali. Tali somme erano state accettate in acconto dal convenuto, che pertanto ha agito per ottenere la residua somma di euro 12.405,20, oltre interessi legali e spese stragiudiziali pari ad euro 2.896,35, come da nota depositata in atti. A sostegno della propria pretesa, l'attore ha richiamato documentazione attestante il valore commerciale del veicolo al momento dell'acquisto e il certificato attestante la copertura assicurativa del veicolo per un importo di euro 21.500,00.
6.6. La documentazione in esame doveva ritenersi assolutamente insufficiente ai fini della prova dei danni materiali occorsi al veicolo. Si deve difatti premettere che, secondo gli ordinari principi in tema di riparto dell'onere probatorio, incombe sul danneggiato l'onere di fornire rigorosa prova dei fatti materiali che assume essere stati fonte di danno e delle conseguenze dannose che siano concretamente ed effettivamente derivate dall'evento dannoso. Nel caso di specie, il convenuto si è limitato ad allegare il valore commerciale del veicolo al momento dell'acquisto; nulla ha prodotto in ordine agli effettivi esborsi sostenuti in conseguenza dell'incidente, posto che, peraltro, deduce di aver corrisposto la somma di euro 805,20 per la rottamazione del veicolo, allegazione rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio. A ciò consegue pertanto che, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, la domanda attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della domanda, tenuto conto dell'esito della lite, con il rigetto della domanda attorea e, ai fini della soccombenza virtuale, con il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'altra convenuta. Per l'effetto, tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite, che l'attore dovrà rifondere alla convenuta in Controparte_2 complessivi euro 14.103,00 per compensi del presente giudizio;
in considerazione del contegno del tutto inerziale manifestato dal convenuto , si ritengono Controparte_1 sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite quanto al rapporto processuale tra il medesimo e l'attore. Il convenuto è tenuto altresì alla CP_1
11 rifusione delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice in Controparte_2 ragione della richiamata soccombenza virtuale, spese che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore soccombente.
PQM
Il Tribunale di NE definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta integralmente la domanda dell'attore Parte_1 dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'altra convenuta Controparte_1 [...]
Controparte_2 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta compagnia spese che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e il convenuto;
Controparte_1 condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 Controparte_2 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore. NE, 24 settembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
12
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CUNEO Sezione Civile Il Tribunale di NE, in persona del Giudice Monocratico Dott. Ruggiero Berardi, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa nrg. 1733/2023 avente ad oggetto responsabilità extracontrattuale – risarcimento danni per lesioni da sinistro stradale, promossa DA
), con il patrocinio dell'Avv. Fabio Bellora, Parte_1 C.F._1 come da procura in atti ATTORE CONTRO
) con il patrocinio dell'Avv. Laura Controparte_1 C.F._2
Proietti, come da procura in atti CONVENUTA E CONTRO
in persona del legale rappresentante Controparte_2 P.IVA_1
p.t., con il patrocinio dell'Avv. Maria Cristina Ottaviis, come da procura in atti CONVENUTA
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE
“Piaccia all'Ill.mo Sig. Giudice del Tribunale di NE, contrariis reiectis, dichiarare la società (p.i. Controparte_2
), in persona del suo legale rappresentante, con sede legale P.IVA_2 in Roma 00198, Via Po 20, PEC:
nonché il sig. Email_1 CP_1
(C.F. ), nato a [...] il
[...] C.F._2
22/03/1992 e residente in [...], responsabili in solido per i danni tutti lamentati dal sig. per le causali per Parte_1 cui è causa e per gli effetti condannarli, in virtù dell'art. 2054 c.c. dichiarandolo applicabile alla fattispecie in questione, al pagamento in suo favore del 50% della somma richiesta pari ad Euro 159.027,51, ovvero di quella somma che riterrà più idonea l'Ill.mo Sig. Giudice
1 adito, all'esito delle vicende processuali, nonché in riferimento alla documentazione agli atti, anche in riferimento all'applicabilità dell'art. 2054 c.c.. Vinti gli onorari, i diritti e le spese di difesa.
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA Controparte_2
Voglia il Tribunale Ill.mo, Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, In via istruttoria A) Ammettersi i seguenti capitoli di prova per testi: a) Vero che, nella mia qualità di Comandante Vice Ispettore Capo della Polizia Stradale di NE Sottosezione di Bra –ho redatto i documenti n. 1 e n. 2, che mi si rammostrano;
b) Vero che nello svoglimento delle operazioni di rilievo – (di cui al doc. 2 pagina 9 punto 6.2 che mi si rammostra) - ho rilevato la presenza di tracce scalfitture sulla pavimentazione interessata dalla collisione, riferite alla vettura IA UL tg. EA641JT; c) Vero che l'incidente, avvenuto il 13 gennaio 2022 in NE, si è verificato a causa dell'invasione della carreggiata da parte del signor CP_1
d) Vero che, a causa dell'invasione di carreggiata, imputabile al signor il signor Pt_1
è stato costretto ad una manovra di emergenza di sterzo a sinistra;
CP_1
e) Vero che, la collisione tra i due veicoli si è verificata perché il signor ha Pt_1 invaso la corsia di marcia percorsa dal signor CP_1
f) Vero che le scalfitture prodotte sull'asfalto e la posizione di quiete dei veicoli – di cui alle foto che mi si rammostrano (cfr. pagine 7 e 8 della comparsa di costituzione di sono riconducibili al veicolo del signor che Controparte_2 Pt_1 invadeva la corsia di marcia percorsa dal veicolo del signor CP_1
g) Vero che la velocità di marcia del sognor nell'evento era superiore a quella Pt_1 prevista per il tratto stradale percorso Si indicano a teste:
- dott. Comandante Vice Ispettore Capo della Polizia Stradale di NE Persona_1
Sottosezione di Bra su tutti i capitoli dedotti da lettera a) a lettera g);
- Agenti verbalizzanti Polstrada di Bra su capitoli deodtti da lettera b) a lettera g). B) Disporsi, se del caso, consulenza medico legale sulla persona dell'attore, affidando al CTU il seguente quesito:”Accerti il CTU sulla base di tutta la documentazione in atti, visitando il signor e procedendo ad ogni altro accertamento diagnostico ritenuto Parte_1 opportuno, la natura e l'entità delle lesioni riportate dal medesimo nell'evento descritto in atti e specificando se possa sussistere nesso di causalità tra le conseguenze lesive rilevate e le modalità dell'evento risultante in atti, nonché con il corretto uso dei mezzi di ritenuta da parte del periziando, Provveda altresì il CTU a: i) indicare i trattamenti praticati e gli eventuali precedenti morbosi interessanti la salute del periziando al momento del sinistro e la loro eventuale incidenza nella patologia residuata;
2 ii) accertare se, dall'evento, siano derivati postumi di invalidità permanente costituente compromissione della validità psico-fisica del soggetto indicandone in caso affermativo i criteri di determinazione e l'incidenza percentuale, descrivendo tipo e natura della menomazione e conseguenze della patologia stessa sulle funzioni vitali su cui si estrinseca l'efficienza psicofisica del danneggiato, nonché entità e durata dell'eventuale invalidità temporanea;
iii) precisare se i postumi siano suscettibili di miglioramento mediante terapie o interventi precisandone natura e difficoltà, costo e possibilità di gratuito conseguimento ad onere del S.S.N.: in caso affermativo stabilire la riduzione della percentuale del grado di invalidità permanente che presumibilmente ne deriverebbe e l'entità dei postumi non emendabili che residuerebbero;
iv) la durata dell'inabilità temporanea, sia assoluta che relativa, precisando quali attività della vita quotidiana siano state precluse o limitate;
v) la necessità e la congruità delle spese mediche occorse e documentate, la necessità di eventuali spese mediche future"; vi) accertare, sulla base di tutti gli elementi in atti, e quindi delle allegazioni e dei documenti prodotti dalle parti, dei rilievi effettuati dagli operanti intervenuti sul luogo del sinistro e delle dichiarazioni in atti rese dalle persone informate sui fatti, l'utilizzo da parte del signor Pt_1 dei sistemi di ritenuta e se il mancato utilizzo possa aver avuto una rilevanza causale
[...] ai fini dell'esito del sinistro per cui è causa”. In via principale Assolvere da tutte le domande formulate nei suoi confronti Controparte_2 perché infondate e non meritevoli di accoglimento, in fatto e diritto, per i motivi già esposti in atti;
Respingere perché inammissibile ed infondata, in fatto e in diritto, la domanda riconvenzionale proposta dal signor per i motivi già esposti in atti. CP_1
Con il favore delle spese ed onorari di giudizio
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO E IN DIRITTO 1. L'attore ha promosso il presente giudizio nei confronti del Parte_1 convenuto e della compagnia assicuratrice Controparte_1 Controparte_2 chiedendo la condanna dei convenuti al risarcimento del danno subito in occasione di un sinistro stradale, verificatosi il 13 gennaio 2022, nei presso dello svincolo autostradale della A/33, in direzione Boves, quando, alla guida del proprio autoveicolo IA UL, di proprietà della moglie , era stato urtato sulla parte anteriore Controparte_3 sinistra, dal veicolo OL OL, di proprietà e condotta dal convenuto CP_1
che, oltrepassando la linea continua, aveva invaso la corsia di marcia dell'attore.
[...]
1.1. A seguito del sinistro, l'attore aveva subito gravi lesioni che avevano comportato il trasporto con elisoccorso presso l'Ospedale di NE. La Polizia Stradale intervenuta sul posto, in assenza di testimoni, aveva escusso i due conducenti del veicolo, che avevano rilasciato dichiarazioni contraddittorie. Non era pertanto possibile ricostruire la dinamica del sinistro. L'attore aveva pertanto vanamente richiesto il risarcimento di tutti
3 i danni alla compagnia assicuratrice del veicolo del convenuto del convenuto conducente del veicolo;
assumendo pertanto la responsabilità paritaria ai sensi dell'art. 2054 c.c., ha chiesto la condanna dei convenuti al risarcimento del danno per le lesioni subite, per l'importo complessivo di euro 159.027,51. 2. Si è costituito il convenuto contestando la domanda attorea. Controparte_1
Secondo la prospettazione del convenuto, il veicolo attoreo, procedendo a velocità elevata, aveva invaso la propria corsia di marcia, andando a collidere con il veicolo OL OL;
a seguito del sinistro, il era stato ricoverato presso l'Ospedale CP_1
TA CR e LE di NE in gravi condizioni e sottoposto a intervento chirurgico per la riduzione della frattura di tibia fibula e dimesso il successivo 24 gennaio 2022. Il convenuto aveva pertanto inviato diffida alle compagnie dei veicoli coinvolti nel sinistro, chiedendo la nomina di medico-legale per la quantificazione dei danni conseguenti alle lesioni e di un perito per la quantificazione dei danni materiali, al contempo sporgendo denuncia-querela nei confronti del er lesioni personali colpose. Pt_1
2.1. La propria compagnia non aveva dato luogo al risarcimento, Controparte_2 trattandosi di lesioni con postumi superiori al 9%, al contempo formulando offerta per i danni materiali per l'importo di euro 9.000,00 oltre euro 900,00 per spese legali, assumendo il concorso di colpa dei conducenti in misura paritaria e con riserva di valutare la richiesta per il maggior danno all'esito dell'accertamento della dinamica del sinistro. La compagnia Unipol aveva altresì sottoposto a visita medico-legale il convenuto, liquidando la somma di euro 33.000,00, parimenti assumendo la responsabilità concorrente dei conducenti al 50%. Entrambe le somme sono state trattenute in acconto di maggior avere dal convenuto che, ritenendo unico responsabile del sinistro il e previamente eccependo la improcedibilità della domanda per il Pt_1 mancato esperimento della negoziazione assistita, ha concluso chiedendo il rigetto della domanda attorea e, in via riconvenzionale, la condanna della propria compagnia, altra convenuta, al risarcimento del danno materiale subito, per l'importo di euro 12.405,20 per danni, riservando di agire nei confronti della compagnia del veicolo attoreo per il risarcimento dei danni derivanti dalle lesioni subite nell'incidente.
3. Si è altresì costituita la società compagnia assicuratrice del Controparte_2 veicolo del convenuto, contestando la prospettazione attorea e richiamando il verbale redatto dagli agenti della Polizia Stradale intervenuta sul luogo del sinistro, secondo cui il avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, costringendo il ad una brusca Pt_1 CP_1 sterzata al fine di evitare l'impatto, con conseguente esclusiva responsabilità del Pt_1 nella causazione del sinistro, contestando altresì il quantum risarcitorio richiesto e concludendo per il rigetto della domanda attorea.
4. Assegnati i termini ex art. 171 ter c.p.c., con memoria n. 1 ex art. 171 ter c.p.c., la convenuta compagnia ha contestato l'ammissibilità della domanda riconvenzionale svolta nei propri confronti dal , in ogni caso chiedendone il rigetto in quanto infondata CP_1
e priva di idoneo supporto probatorio. All'udienza fissata per la trattazione, parte attrice ha chiesto l'acquisizione del materiale probatorio del procedimento penale incardinato nei suoi confronti. Il convenuto ha insistito nelle proprie istanze istruttorie, così CP_1
4 come la convenuta in particolare nell'ammissione della CTU Controparte_2 dinamica. Al contempo, parte convenuta ha dichiarato di voler rinunciare agli CP_1 atti del giudizio, in considerazione dell'avvenuto risarcimento del danno da parte della compagnia chiedendo l'estromissione del giudizio. La causa è stata istruita con CP_4 ctu volta ad accertare la dinamica del sinistro. All'esito, rigettati gli ulteriori mezzi istruttori richiesti dalle parti, la causa è stata rinviata per discussione orale con assegnazione di termini ex art. 189 c.p.c., e trattenuta in decisione all'esito. 5. Occorre premettere che, per quanto prospettato dalle parti, alla fattispecie di cui trattasi è applicabile pacificamente la disciplina dell'art. 2054 c.c. che, al comma 2, prevede, nel caso di scontro tra veicoli, la presunzione di pari responsabilità dei conducenti coinvolti nel sinistro, sul presupposto del mancato accertamento in concreto della dinamica del sinistro;
in tal senso, pertanto, il conducente può superare tale presunzione fornendo la prova liberatoria di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. La presunzione di pari responsabilità ha pertanto natura sussidiaria e opera non soltanto quando non sia possibile stabilire il grado di colpa dei conducenti, ma anche quanto non sia possibile determinare con certezza la dinamica del sinistro (C. Civ. n. 7061/2020), 5.1. Più di recente, la giurisprudenza ha altresì precisato che “l'accertamento in concreto d'una condotta di guida gravemente colposa da parte di uno dei conducenti coinvolti in un sinistro stradale solleva l'altro dall'onere di vincere la presunzione di responsabilità, di cui all'art. 2054 comma 2, c.c., solo in un caso: quando la colpa concreta dell'uno sia stata tale da rendere teoricamente impossibile qualunque manovra salvifica da parte dell'altro. È pertanto falsamente applicato l'art. 2054, comma 2, c.c., se il giudice attribuisca l'intera responsabilità ad uno solo dei conducenti, nonostante non possa stabilire in concreto se l'altro conducente abbia avuto la possibilità almeno teorica di evitare la collisione” (C. Civ. n. 29927/2024), ovvero se l'altro conducente, pur esonerato dall'onere di vincere tale presunzione, avesse tenuto o meno una condotta di guida corretta (C. Civ. n. 7479/2020). In altri termini, per vincere la presunzione di pari corresponsabilità, cioè, non basta dimostrare che l'altro conducente abbia tenuto una condotta colposa, ma occorre dimostrare che l'altrui condotta colposa fosse anche imprevedibile od inevitabile e che, quindi, sia stata talmente grave da costituire la causa esclusiva del sinistro. 6. Nel caso di specie, la questione controversa attiene alla individuazione della responsabilità nella causazione del sinistro, poiché parte attrice invoca la pari responsabilità ex art. 2054 c.c., mentre la convenuta ritiene l'attore responsabile esclusivo del sinistro. È pacifico, per quanto risulta dalla comune prospettazione delle parti e dalla documentazione in atti che il giorno 13 gennaio 2022, alle ore 12.45 circa, l'attore stava percorrendo lo svincolo autostradale della A/33 in direzione di Boves, alla guida del veicolo IA UL di proprietà della moglie, quando, all'altezza del km A+850, aveva impattato contro il veicolo Volkwagen OL, di proprietà e condotto dal convenuto
, che a suo dire, aveva invaso la corsia di marcia sulla quale Controparte_5 procedeva il veicolo attoreo, provocando l'incidente. Entrambi i conducenti erano stati ricoverati presso l'Ospedale TA CR e LE di NE in gravi condizioni, per le
5 lesioni subite nell'impatto. Sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Bra, che avevano redatto rapporto dell'incidente, dando atto degli ingenti danni riportati dai veicoli e delle lesioni subite da entrambi i conducenti (doc. 1 fascicolo parte attrice).
6.1. Nel dettaglio, il verbalizzante, Comandante , aveva accertato che il Per_1 sinistro si era verificato presso lo svincolo autostradale di NE Est, in tratto costituito da “…unica carreggiata a due corsie, una per ogni senso di marcia, delimitate da striscia longitudinale continua di mezzeria e sul quale vige il divieto di sorpasso ed il limite di velocità di km/h 50”. Il verbalizzante aveva altresì raccolto le contrastanti dichiarazioni dei conducenti dei veicoli: il aveva affermato di viaggiare sulla propria corsia, notando il veicolo CP_1 attoreo procedere in senso opposto ma nella sua stessa corsia, il quale, nonostante l'avvertimento con il clacson, non si era avveduto del veicolo del convenuto che, per evitare l'impatto, aveva infine bruscamente sterzato a sinistra. Al contempo l'attore aveva sterzato a destra e tuttavia i conducenti non erano riusciti ad evitare l'impatto. Il Pt_1 aveva invece dichiarato di non ricordare cosa fosse successo, affermando di aver avuto uno scontro violento con un altro veicolo che si era spostato dalla propria corsia di marcia venendogli incontro.
6.2. All'esito degli accertamenti eseguiti anche con l'ausilio dei filmati tratti dalle telecamere presenti sul tratto autostradale, il verbalizzante, Comandante
[...]
, aveva concluso ritenendo non possibile la ricostruzione della dinamica del Per_1 sinistro;
per l'effetto, l'attore ritiene applicabile la responsabilità concorrente di entrambi i conducenti in misura paritaria, in conformità a quanto stabilito dall'art. 2054 c.c.. La ricostruzione attorea è stata fermamente contestata dalla convenuta, che invece addebita all'attore la responsabilità esclusiva nella causazione del sinistro. Tale essendo la questione controversa, è stata ammessa in corso di causa ctu volta a determinare la dinamica del sinistro.
6.3. Sul punto, occorre premettere rilevare che il verbalizzante, all'esito degli accertamenti svolti, aveva così riportato: “…OL , solo a bordo, alla guida CP_1 dell'autovettura OL OL … proveniente dalla strada provinciale 3, si immetteva in A/33 Asti-NE, dallo svincolo denominato NE Est … per dirigersi verso RI … giunto alla progressiva chilometrica CNE A+850, ove il tracciato plano-altimetrico si presenta leggermente discendente, asfaltato asciutto e prive di anomalie, al termine di un tratto curvilineo a sinistra entrava in collisione con l'autovettura IA UL … condotta da solo a bordo, che Parte_2 percorreva lo svincolo in questione per uscire dal territorio autostradale e dirigersi verso la S.P. 3…”. A seguito del violento urto, i veicoli avevano effettuato una rotazione, la OL in senso antiorario di 180 gradi, fermandosi in direzione opposta a quella iniziale di marcia, e la in senso orario di più di 90 gradi, fermandosi contro il guard-rail. Il punto Pt_3
d'urto è stato individuato dagli accertatori nella corsia di pertinenza dell'autovettura OL OL, in prossimità della striscia di mezzeria.
6.4. Pur non potendo ricostruire l'esatta dinamica, particolarmente significative risultano le osservazioni del verbalizzante: “…pochi sono i dubbi che l'impatto ebbe a verificarsi nelle immediate vicinanze della striscia longitudinale continua di mezzeria – significative in tal senso le scalfitture prodotte sull'asfalto da parti metalliche dei veicoli antagonisti rilevate sulla corsia di pertinenza
6 dell'autovettura VW OL, in prossimità della striscia longitudinale di mezzeria – e che le tracce di scarrocciamento, lasciate dai veicoli in conseguenza dell'impatto, siano nella corsia di pertinenza percorsa dall'autovettura IA UL…”. In tal senso, in base alle tracce rivenute sul manto stradale, il verbalizzante ha ritenuto compatibili le dichiarazioni rese dal , quanto CP_1 al tentativo di sterzata, mentre non ha ritenuto compatibile quelle del che peraltro Pt_1 aveva dichiarato di non ricordare con precisione cosa fosse successo.
6.5. Conclude pertanto il verbalizzante che “…qualora il avesse effettivamente Pt_1 viaggiato sul margine destro della carreggiata l'urto si sarebbe chiaramente verificato sulla corsia di propria pertinenza…”, valorizzando altresì le dichiarazioni rese da tale , Testimone_1 escusso nell'immediatezza del fatto, che non aveva assistito all'incidente, essendo intervenuto poco dopo, chiamando i soccorsi. Nondimeno, il aveva dichiarato di Tes_1 aver raccolto, a sua volta, le dichiarazioni del , che aveva riferito di essersi CP_1 trovato la contromano, provando a schivarla, ma non riuscendo ad evitare Pt_3
l'impatto. Il verbalizzante ha pertanto concluso: “…si ritiene che il non potesse avere la CP_1 convinzione che il tratto da egli percorso fosse a senso unico di marcia considerato che … alcune centinaia di metri prima il verificarsi del sinistro, risultava avere incrociato un veicolo pesante proveniente dall'opposto senso di marcia”.
6.6. Sono invece di segno contrario le valutazioni espresse del perito nominato dal Pubblico Ministero nel corso delle indagini preliminari, nell'ambito del procedimento penale a carico del che, nel valutare le risultanze documentali, costituite dal Pt_1 rapporto della Polizia Stradale e dalla documentazione fotografica allegata, aveva in particolare valorizzato la fotografia ritraente lo stato di quiete dei veicoli subito dopo l'incidente, ritenendo trattarsi di una collisione a centro strada provocata dal CP_1 che, se avesse tenuto la destra sulla propria carreggiata, non avrebbe provocato l'incidente. Conclude difatti il perito che “…l'incidente stradale in argomento trova la sua genesi nella mancata applicazione da parte del conducente della OL della norma di cui all'art. 143/1 C.d.S….”; in altri termini, secondo le valutazioni del perito, il aveva invaso la CP_1 corsia opposta di marcia, nonostante disponesse di un ampio margine a destra della propria carreggiata, ritenendo pertanto il sinistro imputabile alla esclusiva responsabilità del . CP_1
7. Alla luce di tali elementi, desumibili dalla documentazione appena richiamata, l'attore pretende l'applicazione della responsabilità concorrente di entrambi i conducenti in misura paritaria. La impossibilità di pervenire ad una esatta ricostruzione del sinistro, anche in ragione della discordanza emergente dagli elementi rivenienti dalla documentazione appena innanzi esaminata, hanno indotto all'ammissione della ctu espletata in corso di causa, i cui risultati, occorre premettere, vanno integralmente recepiti e condivisi, in quanto l'elaborato si presenta esente da vizi logici e di motivazione, pienamente rispondente ai quesiti e rispettoso del contraddittorio, avendo il CTU puntualmente e specificamente replicato alle osservazioni dei consulenti delle parti, in modo estremamente puntuale e tecnico.
5.1. Il CTU, all'esito del sopralluogo, valutata la documentazione acquisita al processo, ha elaborato planimetria del luogo con i rilievi e le misure;
in base alla
7 posizione dei veicoli dopo il sinistro, ha preliminarmente concluso che le scalfitture presenti sull'asfalto sono state prodotte dalla IA UL in transito contromano prima dell'urto, nel tentativo di di rientrare nella propria corsia di destra per uscire dall'autostrada. Aggiunge il CTU: “…ciò è confermato sia dai filmati della telecamera in cui risulta che la OL procedeva verso l'ingresso dell'autostrada nella propria corsia di pertinenza, sia dalla posizione finale delle vetture con la OL presente nella propria corsia di marcia ruotata in senso opposto e la diretta verso destra contro il guardrail. Le direzioni sono individuate dalle tracce lasciate dai Pt_3 veicoli dopo l'urto…”. Il CTU ha quindi concluso che “…il giorno 13.01.2022 alle ore 12.45, il sig. alla guida della OL OL transitava sullo svincolo autostradale in Controparte_1 direzione del casello di NE. In direzione opposta proveniva il sig. alla guida Parte_2 della IA UL transitando in contromano sulla corsia di sinistra. In prossimità di una curva ad ampio raggio i due mezzi entravano in visibilità reciproca ed il sig. vedendo la propria corsia CP_1 occupata tentò di avvertire l'altro veicolo quindi deviò verso sinistra senza poter evitare l'impatto. Il sig. a sua volta cercò di rientrare nella propria corsia ma impattò con l'altro veicolo al centro della Pt_1 carreggiata. In quel tratto vige il divieto di sorpasso e il limite di velocità di 50 km/h. Entrambi i mezzi procedevano a velocità simili superiori al limite. Non è noto il motivo per cui il sig. viaggiasse Pt_1 nella corsia opposta, forse allargò la curva andando contromano a seguito di abbagliamento solare a quell'ora molto basso sull'orizzonte o per distrazione”.
5.2. Tale ricostruzione è confermata anche tenendo conto delle repliche del CTU alle osservazioni delle parti;
correlativamente, il CTU ha altresì rilevato la erroneità delle valutazioni espresse dal Perito del Pubblico Ministero. Nel dettaglio, quanto alle osservazioni del CT di parte convenuta secondo cui l'incidente Controparte_2 sarebbe stato imprevedibile e repentino, il CTU osserva che il avrebbe avuto CP_1 sufficiente spazio per accostarsi maggiormente sul margine destro della propria carreggiata, lasciando nella propria corsia spazio sufficiente per il passaggio della
. Quanto alle osservazioni del CT di parte attrice, questi condivide le valutazioni Pt_3 del Perito del Pubblico Ministero, in ordine alla responsabilità del per CP_1
l'invasione della carreggiata opposta e rilevando come non sia possibile attribuire ad uno dei due mezzi le tracce presenti sull'asfalto.
5.3. Il CTU, congruamente motivando, risponde con precisione alle osservazioni formulate. Quanto alle scalfitture sull'asfalto, il CTU non ha dubbi nel ritenere che le stesse fossero state prodotte dalla : “…non può essere attribuita alla poiché Pt_3 CP_6 Con per produrla la : a) doveva scendere contromano da destra verso sinistra, ovvero avrebbe transitato nella corsia opposta di marcia fino al PPU per rientrare nella sua corsia e ciò non è vero;
b) CP_ doveva risalire da sinistra verso destra respinta dalla Anche ciò non è possibile poiché la VW venne respinta all‟indietro nella propria corsia e non verso destra. La traccia dimostra che la IA UL nell‟intento di raggiungere la corsia di destra impattò sulla linea di mezzeria e proseguì verso la propria corsia andando ad urtare il guardrail. In foto C a pag. 14 della bozza la direzione CP_ della scalfittura corrisponde con la traiettoria post urto della confermata dalle tracce di olio. Si vedono più innanzi le tracce lasciate sull‟asfalto dalla OL respinta in rotazione antioraria. La ricostruzione rappresentata dal CTP è errata in quanto a seguito dell'impatto le tracce di olio
8 sarebbero state diverse e la IA sarebbe ruotata in senso antiorario giungendo alla posizione di quiete con verso opposto a quello rinvenuto”. Il CTU ha pertanto confermato le conclusioni rassegnate nella bozza.
5.4. Le conclusioni rassegnate dal CTU non consentono pertanto di ascrivere una pari responsabilità a entrambi i conducenti, nella misura del 50%, come richiesto da parte attrice. IO sul punto richiamare le coordinate interpretative espresse dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in via generale, “in tema di sinistro stradale e concorso di colpa, occorre una valutazione della condotta di entrambi i soggetti coinvolti ai fini della sua possibile sussistenza;
l'infrazione pur grave commessa da uno di questi non dispensa il giudice dal verificare anche il comportamento dell'altro, ben potendo la condotta di uno dei due, comunque colpevole, non portare ad alcuna forma di concorso quando l'efficacia eziologica della condotta dell'altro risulti assorbente” (C. Civ. n. 31163/2022).
5.5. In applicazione di tali principi, è di tutta evidente che la condotta di guida assolutamente imprudente, tenuta dal si sia posta come causa esclusiva del Pt_1 sinistro, avendo il medesimo invaso la corsia di marcia sulla quale stava transitando il
. E né a tal fine può essere valorizzata la circostanza che entrambi i veicoli CP_1 procedessero a velocità superiore a quella prevista su tale tratto di strada, non potendo nemmeno ritenersi, alla luce delle risultanze della CTU, che la velocità superiore ai limiti consentiti, sia stata pur occasione del sinistro. Del pari, non può assumere rilievo la circostanza che il avrebbe avuto spazio per procedere sul margine destro della CP_1 propria carreggiata: il contegno del non appare difatti censurabile, non CP_1 risultando che lo stesso avesse invaso la corsia di marcia opposta, con la conseguenza che, in conformità alle richiamate coordinate interpretative, la condotta di guida del gravemente colposa, si pone senz'altro come causa esclusiva del sinistro. Pt_1
5.6. In altri termini, le puntuali e motivate conclusioni rese dal CTU sono idonee a superare, come già innanzi rilevato, le valutazioni del Perito del Pubblico Ministero, che aveva ascritto la responsabilità al e su cui sostanzialmente il fonda CP_1 Pt_1
l'addebito di responsabilità al convenuto nella misura del 50%. Coerenti con tali conclusioni sono altresì i riscontri rivenienti dagli accertamenti eseguiti dal Comandante della Polizia Stradale di Bra, che parimenti aveva ritenuto che il avesse invaso la Pt_1 corsia di marcia opposta, considerando peraltro attendibili le dichiarazioni del e CP_1 considerato altresì che l'attore aveva dichiarato di “non ricordare” cosa fosse successo. Per tutto quanto fin qui osservato, si deve pertanto concludere che la condotta di guida tenuta dal imprudente e gravemente colposa, abbia assunto efficacia causale Pt_1 assorbente nella causazione del sinistro. La domanda attorea deve pertanto essere rigettata, con assorbimento di ogni questione relativa al quantum risarcitorio richiesto. 6. Il convenuto , previo accertamento della esclusiva responsabilità CP_1 dell'attore, ha formulato domanda riconvenzionale nei confronti della propria compagnia altra convenuta, chiedendo il pagamento dell'importo dovuto a titolo Controparte_2 di danni materiali occorsi al veicolo, in parte già corrisposto e trattenuto in acconto dal convenuto, per l'importo di euro 12.405,20. Nondimeno, il convenuto ha depositato istanza fuori udienza, dichiarando di rinunciare agli atti, con contestuale “estromissione
9 dal giudizio”. Alla successiva udienza, in occasione del conferimento incarico CTU, sono stati richiesti chiarimenti in ordine a tale istanza, posto che la rinuncia agli atti, ex art. 306 c.p.c. e diversamente dalla rinuncia all'azione, richiede la accettazione delle altre parti, oltre all'espressa facoltà contemplata nella procura alle liti, al contempo dando atto che l'estromissione del giudizio è consentita unicamente nei casi previsti dagli artt. 108 e 109 c.p.c.
6.1. Ciononostante, il convenuto ha di fatto abbandonato il giudizio, non comparendo alle successive udienze e omettendo il deposito degli scritti conclusivi. Sul punto, l'altra convenuta ha contestato l'ammissibilità di tale domanda, ritenendola non applicabile al presente giudizio e in ogni caso infondata in quanto sfornita di sufficienti riscontri probatori. Sul punto occorre premettere che la domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'altra convenuta è qualificabile senz'altro come domanda trasversale, che soggiace alle medesime decadenze della domanda riconvenzionale e, in conformità all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, non richiede il differimento dell'udienza previsto per la chiamata in causa del terzo (C. Civ. n. 9441/2022).
6.2. Come già innanzi osservato, il convenuto ha successivamente manifestato la volontà di rinunciare agli atti del giudizio, in ragione della sopravvenuta erogazione dell'indennizzo da parte della compagnia Unipol, garante del veicolo attoreo, chiedendo al contempo l'estromissione del giudizio. A ciò ha fatto seguito un contegno assolutamente inerziale da parte del convenuto nel prosieguo del giudizio. Sennonchè la rinuncia, in tal modo formulata, non può dar luogo alla estinzione del rapporto processuale tra i convenuti ai sensi dell'art. 306 c.p.c., posto che a tal fine è necessaria l'accettazione dell'altra parte, né alla conseguente pretesa “estromissione” dal giudizio, che ricorre nei soli casi previsti dal codice di rito, come già rilevato all'udienza del 26 marzo 2024. 6.3. La dichiarazione di parte convenuta può pertanto essere qualificata come rinuncia all'azione, che, diversamente dalla rinuncia agli atti, comporta la declaratoria di cessata materia del contendere, in considerazione del venir meno dell'interesse a coltivare la domanda e a proseguire il giudizio, e tanto vieppiù considerando che il convenuto ha dichiarato di esser stato soddisfatto, nella sua pretesa, dall'importo offerto dalla compagnia a titolo risarcitorio per i danni materiali subiti nel sinistro. La CP_4 cessazione della materia del contendere, come è noto, secondo la giurisprudenza ormai consolidata, costituisce fattispecie terminativa del giudizio ordinario creata dalla prassi giurisprudenziale da pronunciare con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, quante volte non si possa far luogo alla definizione del giudizio per rinuncia alla pretesa sostanziale o per il venir meno dell'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio stesso (in tal senso, C. Civ. n. 26849/2023; C. Civ., 4167/2020 e, tra le pronunce di merito, Trib. Bari n. 3500/2018).
6.4. Le spese di lite vanno invece regolate secondo il principio della c.d. soccombenza virtuale. Sul punto, giova rilevare che, secondo la giurisprudenza di legittimità “…la cessazione della materia del contendere, che sopravviene nel corso del processo, non esonera il giudice dal
10 provvedere sulle spese dell'intero giudizio, anche in mancanza di istanza di parte, valutando, al riguardo, se sussistano giusti motivi di totale o parziale compensazione, sui quali il giudicante deve adeguatamente motivare, ovvero addossando dette spese all'una o all'altra parte secondo il criterio della soccombenza virtuale. Orbene, in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente, per derogare il principio della soccombenza, il mero riferimento alla peculiarità della materia del contendere” (C. Civ. n. 17256/2023).
6.5. La domanda formulata dal convenuto nei confronti della compagnia
[...] aveva ad oggetto il risarcimento dei danni materiali occorsi al veicolo in CP_2 conseguenza del sinistro. In sede stragiudiziale, il convenuto aveva richiesto l'importo risarcitorio alla propria compagnia assicurativa, che aveva proposto offerta risarcitoria di euro 9.000,00 a titolo di danno materiale ed euro 900,00 per spese legali. Tali somme erano state accettate in acconto dal convenuto, che pertanto ha agito per ottenere la residua somma di euro 12.405,20, oltre interessi legali e spese stragiudiziali pari ad euro 2.896,35, come da nota depositata in atti. A sostegno della propria pretesa, l'attore ha richiamato documentazione attestante il valore commerciale del veicolo al momento dell'acquisto e il certificato attestante la copertura assicurativa del veicolo per un importo di euro 21.500,00.
6.6. La documentazione in esame doveva ritenersi assolutamente insufficiente ai fini della prova dei danni materiali occorsi al veicolo. Si deve difatti premettere che, secondo gli ordinari principi in tema di riparto dell'onere probatorio, incombe sul danneggiato l'onere di fornire rigorosa prova dei fatti materiali che assume essere stati fonte di danno e delle conseguenze dannose che siano concretamente ed effettivamente derivate dall'evento dannoso. Nel caso di specie, il convenuto si è limitato ad allegare il valore commerciale del veicolo al momento dell'acquisto; nulla ha prodotto in ordine agli effettivi esborsi sostenuti in conseguenza dell'incidente, posto che, peraltro, deduce di aver corrisposto la somma di euro 805,20 per la rottamazione del veicolo, allegazione rimasta priva di qualsivoglia riscontro probatorio. A ciò consegue pertanto che, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, la domanda attorea non avrebbe potuto trovare accoglimento.
7. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate ai sensi del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, in base allo scaglione determinato dal valore della domanda, tenuto conto dell'esito della lite, con il rigetto della domanda attorea e, ai fini della soccombenza virtuale, con il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'altra convenuta. Per l'effetto, tenuto conto della complessiva attività svolta e delle questioni affrontate, si ritiene congruo liquidare le spese di lite, che l'attore dovrà rifondere alla convenuta in Controparte_2 complessivi euro 14.103,00 per compensi del presente giudizio;
in considerazione del contegno del tutto inerziale manifestato dal convenuto , si ritengono Controparte_1 sussistenti gravi motivi per disporre la compensazione delle spese di lite quanto al rapporto processuale tra il medesimo e l'attore. Il convenuto è tenuto altresì alla CP_1
11 rifusione delle spese di lite in favore della compagnia assicuratrice in Controparte_2 ragione della richiamata soccombenza virtuale, spese che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 per compensi, oltre accessori di legge. Spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore soccombente.
PQM
Il Tribunale di NE definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza ed eccezione disattesa ed assorbita, così dispone: rigetta integralmente la domanda dell'attore Parte_1 dichiara cessata la materia del contendere quanto alla domanda riconvenzionale formulata dal convenuto nei confronti dell'altra convenuta Controparte_1 [...]
Controparte_2 condanna l'attore alla rifusione delle spese di lite in favore della convenuta compagnia spese che si liquidano in complessivi euro 14.103,00 per Controparte_2 compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
compensa integralmente le spese di lite tra l'attore e il convenuto;
Controparte_1 condanna il convenuto alla rifusione delle spese di lite in favore della Controparte_1 convenuta spese che si liquidano in complessivi euro 6.000,00 Controparte_2 per compensi, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, definitivamente a carico dell'attore. NE, 24 settembre 2025 Il Giudice Dott. Ruggiero Berardi
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