Sentenza 10 aprile 2013
Massime • 1
La preclusione dettata dall'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. - per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi - riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 10/04/2013, n. 28499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28499 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARASCA Gennaro - Presidente - del 10/04/2013
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - SENTENZA
Dott. ZAZA Carlo - Consigliere - N. 1171
Dott. DE MARZO Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LIGNOLA Ferdinando - rel. Consigliere - N. 38184/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
FÙ NG N. IL 14/11/1972;
avverso la sentenza n. 3589/2011 CORTE APPELLO di BRESCIA, del 11/04/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO LIGNOLA;
Il Procuratore generale della Corte di cassazione, Dr. Izzo Gioacchino, ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;
per il ricorrente è presente l'avv. Infuso Carmelo, il quale chiede l'accoglimento del ricorso e dei motivi aggiunti.
RITENUTO IN FATTO
1. RF AN era condannato con sentenza dell'11 giugno 2010 dal G.U.P. presso il Tribunale di Brescia, in esito a giudizio abbreviato, per i delitti di illegale detenzione di un fucile e ricettazione dello stesso, in quanto cosa proveniente da reato, perché con le canne mozzate ed il calciolo modificato.
2. La Corte di Appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza, assolveva l'imputato dal reato di ricettazione, perché il fatto non sussiste e determinava la pena per la residua imputazione di illegale detenzione in anni uno di reclusione ed Euro 300 di multa, con conferma nel resto. Essendo emerso in grado d'appello che l'arma (perfettamente integra e senza alcuna alterazione, giusta la dichiarazione del venditore) era stata acquistata nel 2003 dal defunto padre del RF per Euro 500 da tale SS e che pertanto era pervenuta all'imputato per eredità, la Corte territoriale assolveva l'imputato dal delitto di ricettazione.
3. Ricorrevano per cassazione, avverso la confermata condanna, la difesa dell'imputato (28/3/11) e, dal carcere, l'imputato personalmente (1/4/11), nonché avverso l'assoluzione, il PG presso la Corte di Appello (14/4/11).
In particolare il PG deduceva violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata condanna per ricettazione: una volta assodato che il RF era venuto nel possesso dell'arma quando questa era già stata modificata, ne derivava che nel momento in cui egli aveva acquisito il bene per eredità, con quelle caratteristiche di evidente manomissione, doveva rispondere anche del reato di ricettazione.
4. Con sentenza della Prima Sezione di questa Corte era accolto il ricorso della parte pubblica ed erano rigettati quelli proposti nell'interesse dell'imputato, con conseguente annullamento della sentenza impugnata limitatamente al reato di ricettazione, poiché la circostanza che il fucile manomesso fosse pervenuto all'imputato per successione ereditaria non ne scriminava la sua condotta, perché ai fini della sussistenza dell'elemento oggettivo del reato il titolo della ricezione del bene non aveva alcuna rilevanza.
5. In sede di rinvio la Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 11 aprile 2012, rigettava con ordinanza l'istanza difensiva di acquisizione di documenti, di audizioni di un teste e di espletamento di perizia e, ritenuta la responsabilità dell'imputato anche per il delitto di ricettazione dell'arma illecitamente alterata, confermava la sentenza di primo grado anche in punto di determinazione della pena in anni 1 e mesi 8 di reclusione ed Euro 500 di multa.
6. Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione i difensori dell'imputato, separatamente, con atti del 6 luglio 2012 (avv. Carmelo Infuso) e del 25 luglio 2012 (avv. Patrizia Scalvi).
6.1 Con il ricorso dell'avv. Scalvi viene dedotta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. D, in relazione alla mancata rinnovazione dell'istruttoria, con espletamento di perizia e acquisizione di documenti, con i quali poteva dimostrarsi che l'imputato non è mai stato legittimamente erede: la motivazione del diniego è basata unicamente sulla circostanza che ci si trovava in sede di rinvio e che, avendo trovato definizione il procedimento con rito abbreviato, il giudizio dovesse ritenersi adeguatamente istruito. Secondo il ricorrente la perizia era indispensabile, perché rappresentava l'unico strumento in grado di dimostrare che l'accorciamento non aveva superato la c.d. soglia di tolleranza.
6.2 Con il ricorso dell'avv. Infuso vengono dedotti quattro motivi:
1) violazione e disapplicazione dell'art. 441 c.p.p., comma 5, da parte di entrambe le sezioni della corte d'appello di Brescia, per non aver raccolto le istanze difensive di rinnovazione dell'Istruttoria dibattimentale, acquisendo documenti ed assumendo la prova testimoniale mediante l'escussione di RA AN, madre dell'imputato, in ordine alla denuncia di possesso del fucile, presentata con raccomandata del 18 febbraio 2009;
2) violazione dell'art. 495 c.p.p., comma 2, per violazione del diritto alla prova a discarico;
3) violazione dell'art. 27 Cost., perché avendo rinunciato all'eredità del padre l'imputato non acquisì mai la proprietà del fucile per eredità, ma solamente la detenzione in nome di altri;
4) errata applicazione dell'art. 648 c.p., per insussistenza sia del possesso del fucile, sia dell'elemento soggettivo del dolo specifico, sia del delitto presupposto, non essendo stata provata l'alterazione.
6.3 Con memoria del difensore avv. Carmelo Infuso, depositata il 22 marzo 2013, vengono proposti due motivi nuovi:
1) inammissibilità del ricorso per cassazione, proposto dal Procuratore generale di Brescia contro la prima sentenza della Corte di appello, per mancato rispetto del termine di 15 giorni dalla comunicazione dell'avviso di deposito, dovendosi applicare le regole prescritte dall'art. 585, comma 2, lett. D: i termini decorrevano dal 18 marzo 2011, sicché l'atto di impugnazione del 14 aprile 2011 doveva ritenersi tardivo. Tale inammissibilità può essere dichiarata in ogni stato e grado del procedimento;
2) inammissibilità del ricorso del Procuratore generale di Brescia, sotto altro profilo, per mancata attestazione della data di deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Brescia, poiché alla data del 14 aprile 2011, indicata nel ricorso, non corrisponde un'attestazione di deposito.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso presentato dall'avv. Scalvi, incentrato sostanzialmente sul mancato espletamento della perizia sull'arma, è infondato. La Corte territoriale ha rigettato l'istanza di riapertura dell'istruttoria, con acquisizione di documenti, espletamento di testimonianza e di perizia sull'arma, osservando che, trattandosi di giudizio di rinvio a seguito di annullamento della Cassazione su specifico punto e avendo trovato definizione il procedimento in primo grado tramite il rito abbreviato, il giudizio doveva ritenersi adeguatamente istruito. Le doglianze si rivelano infondate.
1.1 Va innanzi tutto considerato che il vizio previsto dall'art. 606 c.p.p., lett. D, è configurabile quando non sia stato ammesso un mezzo di prova che, in astratto, poteva determinare una diversa valutazione da parte del giudice, inficiando il giudizio formulato. Va però rilevato, nel caso in esame, che la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione esclude che la perizia possa farsi rientrare nel concetto di prova decisiva fatto proprio dall'art. 606. La lett. D citata contiene infatti un esplicito riferimento all'art.495 c.p.p., comma 2 e, pertanto, si riferisce alle prove a discarico,
mentre la perizia non può essere considerata tale, stante il suo carattere per così dire "neutro", sottratto alla disponibilità delle parti e sostanzialmente rimesso alla discrezionalità del giudice (Sez. 4, n. 4981 del 05/12/2003, P.G. in proc. Ligresti, Rv. 229665).
La mancata effettuazione di un accertamento peritale non può quindi essere dedotta con la censura in esame;
ferma restando la possibilità di dedurre il vizio di motivazione ove il giudice di merito fondasse la ricostruzione dei fatti su indimostrate affermazioni o su pareri tecnici legalmente acquisiti al processo ma non valutati criticamente.
1.2 Più in generale va ricordato che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, ex art. 603 c.p.p., comma 2, è doverosa in caso di nuove prove sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado, salvo il limite costituito da richieste di prove vietate dalla legge o manifestamente superflue o irrilevanti;
diversamente, nell'ipotesi contemplata dall'art. 603 c.p.p., comma 1, la rinnovazione è subordinata alla condizione che il giudice ritenga, nell'ambito della propria discrezionalità, che i dati probatori già acquisiti siano incerti e che l'incombente processuale richiesto rivesta carattere di decisività (Sez. 2, n. 31065 del 10/05/2012, Lo Bianco, Rv. 253526;
Sez. 2, n. 3458 del 01/12/2005, Di Gloria, Rv. 233391). E la rigorosa condizione cui è subordinato l'abbandono del principio di oralità vigente nel giudizio di appello, che è procedimento critico avente per oggetto la sentenza di primo grado, è stata motivatamente esclusa dalla Corte territoriale, che ha evidenziato la superfluità delle ulteriori prove richieste (Sez. 2, n. 8106 del 26/04/2000 - Accettola, Rv. 216532). Recentemente si è anche osservato che mentre la rinnovazione deve essere specificamente motivata, occorrendo dare conto dell'uso del potere discrezionale derivante dalla acquisita consapevolezza di non potere decidere allo stato degli atti, nel caso, viceversa, di rigetto, la relativa motivazione può essere anche implicita nella stessa struttura argomentativa posta a base della pronuncia di merito, che evidenzi la sussistenza di elementi sufficienti per una valutazione in senso positivo o negativo sulla responsabilità, con la conseguente mancanza di necessità di rinnovare il dibattimento (Sez. 5, n. 15320 del 10/12/2009, Pacini, Rv. 246859; Sez. 3, n. 24294 del 07/04/2010, D. S. B., Rv. 247872).
1.3 Va ancora ricordato sul punto che l'imputato, presentando richiesta di rito abbreviato, ha accettato che il procedimento si svolgesse sulla base degli elementi istruttori acquisiti al fascicolo del Pubblico Ministero, per cui non si può dolere della mancata assunzione di nuova prova sopravvenuta e decisiva, richiesta ex art.603 c.p.p., comma 3 (tra le ultime, Cass., Sez. 2, n. 25659 del
18/06/2009, Rv. 244163); infatti, se è sempre possibile, da parte dell'imputato che abbia richiesto il rito abbreviato allo stato degli atti, sollecitare il giudice di appello all'esercizio del potere di ufficio di cui all'art. 603 c.p.p., comma 3, la non incompatibilità del rito speciale con le assunzioni probatorie (Cass., Sez. 6, 1 ottobre 1998 n. 397, ric. Palomba) - in virtù del rinvio dell'art.443 c.p.p., comma 4 all'art. 599 c.p.p. e, quindi, al comma 3 di questo articolo, che a sua volta rinvia al successivo art. 603 c.p.p. - comporta che all'assunzione d'ufficio di nuove prove o alla riassunzione delle prove già acquisite agli atti si proceda solo quando e nei limiti in cui il giudice di appello lo ritenga assolutamente necessario ai fini della decisione (Cass., Sez. 6, 24 novembre 1993 n. 1944, ric. De Carolis). Pertanto deve ritenersi escluso che la parte conservi un diritto proprio a prove, alla cui acquisizione ha rinunciato per effetto della scelta del giudizio abbreviato, con la conseguenza che deve escludersi che il mancato esercizio da parte del giudice d'appello dei poteri d'ufficio sollecitati possa tradursi in un vizio deducibile mediante ricorso per cassazione (Sez. 6, n. 7485 del 16/10/2008, Monetti, Rv. 242905) e che deve ulteriormente negarsi un obbligo per il giudice di motivare il diniego di tale richiesta (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249161).
1.4 Deve ancora escludersi, per concludere su questo motivo, la denunciata violazione dell'art. 627 c.p.p., comma 2, che disciplina la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale nel giudizio di rinvio: la giurisprudenza di questa Corte ha più volte affermato che il giudice di appello, in sede di rinvio, non è tenuto a disporre la rinnovazione del dibattimento ogni volta che le parti ne facciano richiesta, in quanto i suoi poteri, anche in ordine alla rinnovazione stessa - sempre che il rinvio non sia stato disposto proprio a tal fine - risultano identici a quelli che aveva il giudice la cui sentenza è stata annullata, con l'ulteriore limite che la prova da assumersi nella eccezionale ipotesi di nuova istruttoria dibattimentale, oltre a dover essere indispensabile per la decisione, ai sensi dell'art. 603 c.p.p., deve essere anche rilevante, come prescritto dall'art. 627 c.p.p., comma 2, ultima parte, (Sez. 4, n. 30422 del 21/06/2005, Poggi, Rv. 232020). È ben vero d'altra parte, che il giudizio di rinvio presenta, rispetto all'ordinario giudizio di appello, la indubbia particolarità derivante dalla pronuncia rescindente, che costituisce, ad un tempo, la fonte di investitura per il giudice e la "perimetrazione" dell'area del devoluto:
cosicché, è solo con riferimento all'oggetto di tale devoluzione che possono in concreto misurarsi le attribuzioni (ed i vincoli) del giudice del rinvio. Ma è pur sempre vero che, dovendosi i poteri di quel giudice conformare a quelli ordinariamente attribuiti al giudice la cui sentenza è stata annullata (è infatti "quel" giudizio a dover essere rinnovato a seguito dell'annullamento), la previsione di un incondizionato potere probatorio delle parti in caso di "regressione" in appello, risulterebbe davvero eccentrica, tanto sul piano del sistema (il giudizio di rinvio, infatti, si configurerebbe sempre, agli effetti del diritto alla prova, come se fosse un giudizio di primo grado), che sul versante degli equilibri processuali (qualsiasi decadenza dalla prova sarebbe inspiegabilmente rimossa). D'altra parte, ed in chiave non poco restrittiva, la giurisprudenza di questa Corte ha anche avuto modo di affermare che l'obbligo del giudice del rinvio di attenersi alle direttive impartite dalla Cassazione riguarda esclusivamente il principio di diritto enunciato, con la conseguenza che quando l'annullamento è stato determinato dalla omessa valutazione di una richiesta di assunzione di prova reputata decisiva, il giudice del rinvio non è vincolato nelle modalità di assunzione della prova, comunque rimesse alla sua piena discrezionalità. Principio, questo, affermato con riferimento ad una ipotesi nella quale la Corte di Cassazione ha rilevato che, essendo la richiesta di parte finalizzata all'espletamento di una indagine peritale, il giudice di rinvio conserva piena autonomia nella individuazione dei dati utili per la ricostruzione del fatto, potendoli desumere anche aliunde ed escludendosi che l'indagine peritale rientrasse nel novero delle prove in senso proprio (Sez. 2, n. 35616 del 13/07/2007, Acampora, Rv. 237165).
2. Anche il ricorso presentato dall'avv. Infuso è infondato e, per molti aspetti, inammissibile.
2.1 In ordine ai primi due motivi, relativi alla mancata rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ed alla violazione del diritto alla prova a discarico, ci si richiama a quanto già affermato in ordine al ricorso firmato dall'avv. Scavi, poiché le censure son sovrapponibili.
2.2 Il terzo e quarto motivo sono invece inammissibili, poiché attinenti a circostanze di fatto (il possesso del fucile da parte dell'imputato e l'avvenuta alterazione dell'arma), adeguatamente motivate dal giudice di appello ed incensurabili in questa sede.
2.3 Con riferimento al primo aspetto non ci possono essere dubbi in ordine alla piena disponibilità del fucile da parte dell'imputato, atteso che lo stesso fu rinvenuto in un comodino nella sua abitazione, ove abitava egli esclusivamente;
che fu rinvenuto anche il fodero originale del fucile, di dimensione pari a quella delle canne originarie (prima dell'accorciamento); che aveva reso una dichiarazione in cui si diceva consapevole della presenza dell'arma nella propria abitazione;
che risultava documentalmente che la madre risiedeva in altra regione (in Sicilia, a Gela) da tempo. Del resto in ordine alla condanna per la detenzione illegale dell'arma (capo A dell'originaria imputazione) si è formato il giudicato, poiché non vi è stato annullamento della Prima Sezione di questa Corte sul punto, per cui in questa sede non è ulteriormente contestabile l'elemento materiale del delitto di ricettazione.
Deve rilevarsi, a riguardo, che ai fini della sussistenza del delitto di ricettazione, l'azione della ricezione, che ne costituisce l'elemento materiale, è comprensiva di qualsiasi conseguimento di possesso della cosa proveniente da delitto, anche a mero titolo di compiacenza (Sez. 2, n. 2534 del 27/02/1997, Della Ciana, Rv. 207304), posto che la lesione del bene protetto (tutela del patrimonio) è dal legislatore espressamente ritenuta non solo per effetto dell'acquisto ma anche in conseguenza della semplice ricezione delle cose provenienti da delitto (Sez. 2, n. 17718 del 07/04/2011, Conte, Rv. 250156) e sussiste l'elemento materiale del reato a prescindere dal luogo di rinvenimento della cosa, essendo sufficiente che essa sia stata riposta in luogo in disponibilità immediata ed esclusiva dell'imputato (Sez. 2, n. 10695 del 01/03/1986, Delfino, Rv. 173906). Il possesso di un'arma clandestina, in mancanza di elementi che possano indurre a ritenere il possessore autore del reato di cui l'arma è oggetto, è fatto poi di per sè idoneo a costituire elemento probatorio del delitto di ricettazione (Sez. 2, n. 39648 del 23/03/2004, Divano, Rv. 230051).
2.4 Quanto al reato presupposto, questo è stato correttamente individuato in quello previsto dalla L. n. 110 del 1975, art. 3, che sussiste in caso di trasformazione di un'arma lunga in arma corta, anche solo mediante la sostituzione dell'impugnatura, dando luogo ad una rilevante alterazione delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni originarie dell'arma denunziata, idonea a renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento" (Sez. 1, n. 19345 del 28/04/2009, Tonetta, Rv. 244065). Nel caso di specie, oltre all'evidente taglio delle canne, va considerata la modifica del calciolo, che appunto rendeva l'arma di più agevole porto. Non assume alcun rilievo, poi, la libera e legale reperibilità sul mercato delle armi comuni da sparo del tipo di arma corta, che sia frutto dell'eseguita alterazione, laddove il possesso della stessa, come modificata, non sia oggetto di specifica denunzia all'autorità di p.s. competente per il controllo delle armi sul relativo territorio, come nel caso di specie.
3. Per concludere occorre prendere in esame i motivi nuovi, depositati con memoria del 22 marzo 2013 dalla difesa dell'imputato. Con entrambi i motivi si deduce l'inammissibilità dell'originario ricorso per Cassazione presentato dal Procuratore generale di Brescia, per vizi formali (omessa attestazione della data di deposito) e per tardi vita.
3.1 Ebbene, entrambe le censure sono inammissibili, atteso il chiaro disposto dell'art. 627 c.p.p., comma 4, per il quale "non possono rilevarsi nel giudizio di rinvio nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini preliminari", disposizione che riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità, a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio (Sez. 5, n. 48265 del 21/10/2003, Vetrano, Rv. 227574). La regola preclusiva è una conseguenza della inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, che coprono il dedotto ed il deducibile e, quindi, dell'implicita decisione negativa sulla sussistenza della nullità o dell'inammissibilità. A dire il vero il principio della inoppugnabilità non è stato consacrato espressamente in una disposizione "ad hoc" del tipo di quella dell'art. 552 c.p.p. abr.;
ma ciò è accaduto in quanto esso si ricava comunque dal sistema. Ha perspicuamente rilevato in proposito il giudice delle leggi che "è connaturate al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Cassazione per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. 111 Cost., comma 7) - la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso" (C. cost., ord. 17 novembre 2000, n. 501).
4. In conclusione i ricorsi dell'imputato vanno rigettati, con conseguente condanna al pagamento delle spese processuali, a norma dell'art. 616 c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 10 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013