Sentenza 13 luglio 2007
Massime • 6
In tema di invito a presentarsi per rendere interrogatorio, il rinvio ad altra data dell'espletamento dell'atto, per astensione dei difensori dalle partecipazione alle udienze proclamata dagli organismi di categoria, non comporta la necessità che, per la nuova data, sia assicurato all'indagato il termine di comparizione previsto dalla legge.
In tema di giudizio di rinvio, le parti, nel caso di annullamento di una sentenza d'appello, non hanno un diritto incondizionato alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, perché il giudice dispone in merito degli stessi poteri di quello la cui sentenza è stata annullata, e quindi è tenuto alla rinnovazione sempre che la prova sia indispensabile per la decisione, con l'ulteriore condizione che sia anche rilevante.
In tema di giudizio di rinvio, i poteri del giudice di accertamento e di valutazione del fatto sono limitati dal giudicato parziale formatosi su un diverso capo della sentenza soltanto in relazione agli elementi che compongono il fatto storico e non anche in relazione alle modalità in cui è strutturato il capo di imputazione, in cui possono comparire elementi descrittivi della condotta che restano irrilevanti ai fini dell'operatività del divieto del "ne bis in idem". (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la violazione del giudicato parziale sul presupposto che l'individuazione ad opera del giudice d'appello di una precisa somma di denaro - £ 400.000.000 - come parte del compenso di un episodio di corruzione diverso da quello nella cui imputazione detta somma era indicata, non impedisse una rivalutazione ed una rilettura nell'ambito dell'accertamento dei fatti dell'altro episodio di corruzione di quello specifico aspetto, l'incremento delle disponibilità finanziarie dell'imputato per £ 400.000.000, in quanto elemento probatorio del fatto reato e non invece porzione qualificante ed essenziale del fatto coperto dal giudicato parziale).
La previsione che le notificazioni all'imputato interdetto o infermo di mente si eseguono presso il tutore non riguarda l'imputato al quale sia stata applicata la pena accessoria dell'interdizione legale.
Il registro utilizzato dalle cancellerie giudiziarie per l'annotazione del deposito delle minute delle sentenze, benché sia un registro sussidiario e quindi non obbligatorio, è atto pubblico fidefaciente e quindi ha valore di prova documentale.
In tema di azione civile nel processo penale, l'imputato legalmente interdetto ha piena capacità e legittimazione processuale per resistere alla domanda restitutoria e/o risarcitoria proposta nei suoi confronti dalla parte civile.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/07/2007, n. 35616 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35616 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2007 |
Testo completo
La
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
ITALGIUREWEB
sentenza richiesta è in fase di valutazione per oscuramento