Sentenza 23 marzo 2004
Massime • 1
Il fatto di ricevere e detenere un'arma, sapendo che essa è stata privata del numero di matricola, configura in ogni caso il reato di ricettazione poichè la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma medesima.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 23/03/2004, n. 39648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39648 |
| Data del deposito : | 23 marzo 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LACANNA Pasquale - Presidente - del 23/03/2004
Dott. COSENTINO Giuseppe - Consigliere - SENTENZA
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - N. 619
Dott. DE CHIARA SC - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MASSERA Maurizio - Consigliere - N. 42912/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AN CE N. IL 13/06/1966;
avverso SENTENZA del 01/10/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ESPOSITO ANTONIO.
OSSERVA
AN SC ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli emessa in data 1/10/2003. Deduce i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606, lett. B) in relazione all'art. 648 C.P.. La Corte di Appello aveva erroneamente ritenuto, quale presupposto del delitto di ricettazione, l'abrasione dell'arma "tout court", apoditticamente ritenuta di provenienza illecita. Richiama in proposito Giurisprudenza di questa Corte di legittimità secondo cui "...l'ambito dei delitti presupposti va limitato a quelli che, sia pure indirettamente, offendono il patrimonio pubblico e privato. Ne consegue che non possono costituire presupposti del reato di ricettazione ne' l'abrasione del numero di matricola (o degli altri segni distintivi) di un'arma comune da sparo, ne' la cessione di un'arma del genere già prevista di tali segni" (Cass. Sez. 1^ 15/01/92, n. 5413 RV 190291; Cass. Sez. 1^ 7/11/1995 n. 11980). 2) Violazione dell'art. 606, lett. B) ed E) in relazione all'art. 5 L. 897/74 I giudici di appello avevano errato nel ritenere non concedibile l'attenuante della lieve entità del fatto sull'inesatto presupposto che il delitto di cui all'art. 23 L. 110/75 risulterebbe del tutto incompatibile con l'art. 5 L. 897/74. Chiede, pertanto, il ricorrente l'annullamento dell'impugnata sentenza sotto entrambi i profili esposti.
Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato. Quanto al primo motivo di ricorso si osserva che l'art. 11 della legge 18 aprile 1975, n. 110 prescrive che sulle armi comuni da sparo sia impresso in maniera indelebile il numero di matricola idoneo all'identificazione e al controllo di esse. Chiunque detenga un'arma deve, dunque, sincerarsi dell'esistenza dei segni distintivi, il cui difetto è penalmente sanzionato e non può trincerarsi dietro l'ignoranza della loro cancellazione. Pertanto, il cessionario possessore di un'arma a meno che non voglia attribuirsi la paternità dell'abrasione della matricola, risponde di ricettazione, poiché la cancellazione del segno distintivo è sufficiente a provare la consapevolezza nell'agente della provenienza delittuosa dell'arma stessa, in quanto non posseduta legittimamente dal cedente. È, invero, principio assolutamente prevalente che "il fatto di ricevere e detenere un'arma, sapendo che essa è stata privata del numero di matricola, configura, in ogni caso il reato di ricettazione, perché la provenienza da delitto dell'arma stessa è "in re ipsa", costituendo delitto tanto la cancellazione del numero di matricola, di cui l'agente non può non avere coscienza in quanto palese, come il suo possesso". (Cass. Sez. 6^ 21/11/1989, n. 16135; Cass. Sez. 1^, 27/9/1990 n. 12928; id. 11/6/1992 n. 6925; id. 15/10/1992 n. 3058;
sez. 5^ 18/1/1973, n. 339; sez. 1^, 29/12/1995 n. 12788) Cass. Sez. 2^, 5/9/1991 n. 8846; sez. 1^ 13/11/1991 n. 11395. Il primo motivo è, pertanto, infondato.
Quanto al secondo, osserva questa Corte che correttamente i Giudici di appello hanno ritenuto che "tenuto conto della clandestinità dell'arma non era configurabile l'attenuante della lieve entità del fatto". Ha fatto così la corte di merito corretta applicazione del principio costantemente affermato che questo Supremo Collegio secondo cui "la circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 5 L. n. 895/67 non è applicabile ai reati in materia di armi clandestine di cui all'art. 23 L. 18/4/1975 n. 110, in quanto essa è stata prevista espressamente dalla L. del 1967 con riferimento ai reati indicati negli artt.
1-4 della stessa legge e dunque per i principi di legalità e tassatività vigenti. Anche in materia di circostanze di reato, non può essere applicata a delitti previsti da legge successive (Cass. Sez. 1^ 9/5/1992 n. 5434;
id. 29/4/1993 n. 4149; id. 7/7/1994 n. 2568; id. 4/12/1995 n. 11849). Il motivo di ricorso è dunque infondato.
Al rigetto del ricorso segUe pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Suprema Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 23 marzo 2003. Depositato in Cancelleria il 11 ottobre 2004