Sentenza 28 aprile 2009
Massime • 1
Integra il reato di cui all'art. 3 L. n. 110 del 1975 la radicale trasformazione di un'arma lunga in arma corta, mediante la sostituzione dell'impugnatura, dando luogo ad una rilevante alterazione delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni originarie dell'arma denunziata, idonea a renderne più agevole il porto, l'uso e l'occultamento.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 28/04/2009, n. 19345 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19345 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SILVESTRI Giovanni - Presidente - del 28/04/2009
Dott. CANZIO Giovanni - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO MA - Consigliere - N. 406
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PIRACCINI Paola - Consigliere - N. 005238/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) ON SS, N. IL 04/04/1975;
avverso SENTENZA del 28/11/2008 CORTE APPELLO di TRENTO;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. CANZIO GIOVANNI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dr. GIALANELLA Antonio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - La Corte d'appello di Trento, con sentenza del 28/11/2008, confermava quella del G.u.p. del Tribunale di Rovereto che aveva dichiarato TA MA colpevole del reato, ex L. n. 110 del 1975, art. 3, di alterazione di un fucile Thompson regolarmente denunciato (mediante la sostituzione dell'originale calcio con un'impugnatura a pistola, riducendo la lunghezza dell'arma da mm. 740 a mm. 514,3 così da comportare la trasformazione del fucile in pistola e rendere più agevole il porto, l'uso e l'occultamento dell'arma, il cui uso non è consentito nell'esercizio venatorio) e lo aveva condannato alla pena di mesi 5 e giorni 20 di reclusione ed Euro 300,00 di multa, così ridotta per il rito abbreviato. Osservava la Corte territoriale che, a fronte della macroscopica alterazione dell'arma originaria da fucile in pistola al fine non consentito di caccia (l'arma corta era nascosta dentro lo zaino dell'imputato, che venne sorpreso dalla polizia forestale mentre era a caccia di volpi, pur consapevole del relativo divieto), le circostanze della presenza nel catalogo Thompson dell'impugnatura a pistola come accessorio in libera vendita e dell'iscrizione sia del fucile che della pistola nel catalogo nazionale delle armi comuni da sparo non rilevavano ai fini della pretesa non configurabilità della fattispecie delittuosa, poiché la norma incriminatrice non persegue l'acquisto e il possesso illegale di armi, bensì l'esigenza di controllo che le armi esistenti sul territorio e regolarmente denunciate non siano alterate nelle caratteristiche originarie. La Corte respingeva altresì la richiesta difensiva di applicazione della pena sostitutiva in considerazione della gravità del fatto e della precedente condanna dell'imputato per violazione della disciplina in materia di armi.
Ha proposto ricorso per Cassazione il difensore dell'imputato, deducendo l'erronea applicazione della L. n. 110 del 1975, art. 3, nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione con riferimento sia all'elemento oggettivo che all'elemento soggettivo del reato, tenuto conto dell'inserimento dell'impugnatura corta, applicata al fucile in luogo del calcio originario, come accessorio seriale nel catalogo delle armi Thompson.
Il ricorrente ha altresì censurato l'illogicità della motivazione a fondamento del diniego di applicazione della sanzione pecuniaria in sostituzione di quella detentiva.
2. - Il ricorso è manifestamente infondato per entrambi i profili di gravame.
Ritiene il Collegio che, alla luce della ratio incriminatrice della L. n. 110 del 1975, art. 3, non possa seriamente dubitarsi che la radicale trasformazione di un'arma lunga in arma corta, mediante la sostituzione dell'impugnatura, costituisce rilevante alterazione delle caratteristiche strutturali e delle dimensioni originarie dell'arma denunziata, idonea a renderne certamente più agevole il porto, l'uso e l'occultamento, soprattutto in contesti - come, nella specie, quello di caccia - in cui il relativo uso è addirittura vietato.
Non assume alcun rilievo, per contro, la libera e legale reperibilità sul mercato delle armi comuni da sparo del tipo di arma corta, che sia frutto dell'eseguita alterazione, laddove il possesso della stessa, come modificata, non sia oggetto di specifica denunzia all'autorità di p.s. competente per il controllo delle armi sul relativo territorio;
così come non rileva la circostanza che essa possa essere facilmente riportata alle condizioni originarie. Quanto agli ulteriori motivi di gravame, riguardanti la pretesa "buona fede" dell'imputato derivante dall'inclusione della pistola nel novero delle anni inserite nel catalogo Thompson e il diniego di applicazione della pena sostitutiva, asseritamente privo di giustificazione, rileva il Collegio che le generiche doglianze del ricorrente, il quale si è limitato a ribadire le ragioni dell'appello sollecitando un inammissibile riesame nel merito della decisione impugnata, sono improponibili in sede di legittimità, avendo la Corte territoriale esplicitamente e adeguatamente motivato in ordine agli elementi fattuali che ostavano al riconoscimento di un comportamento "incolpevole" e ad un più mite trattamento sanzionatorio.
Il ricorso dev'essere pertanto dichiarato inammissibile con le conseguenze di legge.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 aprile 2009. Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2009