Sentenza 19 febbraio 2002
Massime • 1
Le sentenze del giudice di pace, in tutti i casi in cui le controversie siano di valore indeterminato o la competenza gli sia attribuita ex art.7, comma terzo, cod. proc. civ. (qualunque ne sia il valore), dovendo essere decise secondo diritto, devono essere impugnate con l'ordinario mezzo dell'appello ex art. 339 cod. cit. e non mediante ricorso per cassazione ; e ciò anche quando il giudice di pace abbia permesso alle parti di stare in giudizio personalmente.
Commentario • 1
- 1. La competenza civile del giudice di pacehttps://www.studiocataldi.it/
Una monografia di Raffaele Vairo Scarica questa monografia in PDF Sommario: 1. Premessa - 2. Concetto di giurisdizione - 3. La giurisdizione ordinaria - 4. La competenza - 5. La competenza del giudice di pace - 6. Competenza per valore - 6.1. Determinazione del valore - 7. Competenza per materia - 7.1. Apposizione di termine.- 7.2. Distanze delle piante - 7.3. Misura e modalità di uso dei servizi condominiali - 7.4. Immissioni - 8. Competenza per territorio - 8.1.Foro generale delle persone fisiche 8.2. Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute - 8.3. Foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazione - 8.4. Foro del luogo dove …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/02/2002, n. 2394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2394 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO CALFAPIETRA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - Consigliere -
Dott. GIOVANNI SETTIMJ - Consigliere -
Dott. UMBERTO GOLDONI - Consigliere -
Dott. GIOVANNA SCHERILLO - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC NA, RU AD, F.LL SC IO & NI NC IN PERSONA, del suo legale rapp.te Sig. SC Antonio, domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso LA CORTE DI CASSAZIONE, difesi dall'avvocato PONTE GIOVANNI, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
CR RA, MA NA, NA TA, IN G. TT;
- intimati -
avverso la sentenza n. 889/98 del Tribunale di BERGAMO, depositata il 07/07/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/09/01 dal Consigliere Dott. Giovanna SCHERILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Guido RAIMONDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con domanda verbale proposta personalmente in data 18/6/96 PI IS, quale condomina dell'edificio sito alla Via Gramsci 87 di Lovere, chiedeva al Giudice di pace della stessa città che ordinasse ad MI GI, quale proprietario dell'immobile sito nell'adiacente Piazza Martiri 13, destinato a pizzeria, la cessazione delle immissioni di fumi e di odori eccedenti la normale tollerabilità provenienti dal camino della pizzeria. Chiedeva, inoltre, la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, quantificati in lire 100.000.
Con separata domanda, sempre proposta oralmente, NA RI e SO G. IS chiesero anch'essi al Giudice di pace la condanna dell'MI alla cessazione delle immissioni.
Nel giudizio promosso dalla IS interveniva volontariamente di persona MA IN, che proponeva analoga domanda. L'MI contestava la domanda eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva in quanto l'immobile era di proprietà dei genitori MI DO e RU MA. Precisava che egli era conduttore degli immobili posti al secondo e terzo piano, di proprietà della s.p.a. PB AS.
Le due cause venivano riunite.
La IS estendeva le proprie richieste nei confronti della PB AS. Comparivano poi, a mezzo di MI GI, da essi delegato, MI DO, RU MA e PB AS chiedendo il rigetto delle domande.
Interveniva anche la società EL PR che eccepiva l'incompetenza per materia del giudice adito trattandosi di immissioni provenienti da immobile adibito a pubblico esercizio e non a civile abitazione. Sosteneva, inoltre, di avere acquisito per usucapione il diritto a scaricare fumi ed odori attraverso il contestato camino.
Con sentenza 2/4/97 il Giudice di pace condannava MI DO, RU MA e la PB AS a far cessare le immissioni di fumo provenienti dal camino posto sul tetto e a risarcire il danno nella misura di 500.000, rigettando invece le domande della EL PR.
Contro la sentenza proponevano appello la PB e, in via incidentale, MI DO, RU MA e EL PR, censurando la sentenza sia nella parte in cui aveva rigettato l'eccezione di incompetenza che nel merito.
Con sentenza 7/7/98 il Tribunale di Bergamo dichiarava inammissibili entrambi i gravami, perché proposti avverso una sentenza pronunziata secondo equità ai sensi del secondo comma dell'art. 113 c.p.c., dovendosi il valore della causa ritenere,
secondo il giudice d'appello, di valore inferiore a due milioni e, precisamente, pari a un milione di lire, altrimenti ne' gli attori nè l'intervenuta MA IN avrebbero potuto stare in giudizio di persona, così come era invece avvenuto.
Contro tale sentenza hanno proposto ricorso per cassazione MI DO, RU MA e EL PR per due motivi. Nessuna attività difensiva hanno svolto gli intimati. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo si denuncia violazione di legge con riferimento agli artt. 10 n. 3, 7 n. 3 e 339 c.p.c. per avere la sentenza ritenuto inammissibile l'appello in relazione al valore della causa, determinato in base alla condotta processuale delle parti, anziché in base ai criteri oggettivi fissati dall'art. 10 e segg. c.p.c. Secondo i ricorrenti, il fatto che il Giudice di pace avesse consentito alle parti di stare in giudizio di persona ex art. 82 c.p.c. non costituiva un criterio per determinare il valore della causa, così come ritenuto dalla sentenza impugnata, la quale da tale fatto aveva fatto discendere, come conseguenza, che la causa era di valore inferiore a due milioni e che, pertanto, la sentenza del giudice di pace era stata pronunziata secondo equità ed era perciò inappellabile.
Col secondo motivo si denuncia ancora violazione di legge con riferimento agli artt.7, 10 e 339 c.p.c. per avere la sentenza omesso di considerare che l'oggetto della causa concerneva non solo la domanda di risarcimento ma anche la domanda di cessazione delle immissioni e la contrapposta eccezione di usucapione sollevata da parte convenuta, per cui, vertendosi in tema di servitù ed essendo stata sollevata specifica eccezione di incompetenza per materia, doveva farsi riferimento al criterio di determinazione della competenza fissato dall'art. 15 c. p. c. Le censure, che possono essere esaminate congiuntamente perché connesse, meritano accoglimento.
Al fine di stabilire l'ammissibilità dell'appello il Tribunale avrebbe dovuto fare riferimento all'intera domanda, che concerneva anzitutto la richiesta di cessazione delle immissioni, oltre che la dipendente domanda di risarcimento danni.
Sulla prima domanda il giudice di pace era competente per materia ai sensi dell'art.7 n.3 c.p.c. Di conseguenza la relativa pronunzia non poteva essere che secondo diritto (Cass. 2687/2000), anche attesa l'eccezione di usucapione sollevata da una dei convenuti. Il valore della causa, stante la pluralità di domande, doveva essere stabilito in base al cumulo delle stesse, per cui, essendo quella relativa alle immissioni al valore indeterminato, il valore non poteva che essere superiore a due milioni. Disapplicando i tassativi criteri di determinazione della competenza per valore, la sentenza ha erroneamente determinato il valore della causa al di sotto dei due milioni facendone discendere, come conseguenza, anch'essa erronea, che l'appello era inammissibile perché proposto avverso una sentenza pronunziata secondo equità. In accoglimento del ricorso l'impugnata sentenza va, pertanto, cassata con rinvio allo stesso giudice, altra sezione, per nuovo giudizio.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione del Tribunale di Bergamo.
Così deciso in Roma, il 28 settembre 2001.
Depositato in Cancelleria il 19 febbraio 2002