Sentenza 21 ottobre 2003
Massime • 1
La preclusione dettata dall'art. 627, comma quarto, cod. proc. pen. - per la quale nel giudizio di rinvio non si possono dedurre nullità, anche assolute, o inammissibilità, verificatesi nei precedenti giudizi - riguarda anche l'ipotesi in cui nel giudizio di rinvio si eccepisca l'inammissibilità, per intempestiva proposizione, del ricorso in sede di legittimità a seguito del quale sia stato disposto l'annullamento con rinvio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 21/10/2003, n. 48265 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48265 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri:
Dott. MARRONE FRANCO - PRESIDENTE -
1. Dott. CALABRESE RENATO LUIGI - CONSIGLIERE -
2. Dott. PIZZUTI GIUSEPPE "
3. Dott. MARINI PIER FRANCESCO "
4. Dott. FUMO MAURIZIO "
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ET GI N. IL 07/11/1969;
avverso SENTENZA del 01/04/2003 CORTE APPELLO di NAPOLI;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
Udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere CALABRESE RENATO LUIGI;
sentito il Procuratore Generale in persona del dr. Antonio Albano che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
OSSERVA
Con sentenza 17 febbraio 1998 il Gip presso il tribunale di Nola proscioglieva GI ET dalla imputazione ex artt. 582-583 c.p. perché non punibile ai sensi dell'art. 52 c.p..
Su ricorso del P.G. di Napoli la Corte di cassazione annullava tale decisione mandando ad altro gip presso lo stesso tribunale, il quale disponeva il rinvio a giudizio dell'imputato.
Seguiva sentenza di condanna, pronunciata dal tribunale di Nola il 21 settembre 2001, confermata in appello da quella indicata in epigrafe, ora impugnata.
Per quel che qui interessa, va detto che i giudici del merito hanno ritenuto di non poter riesaminare l'ammissibilità del ricorso del P.G., indicato dal difensore come intempestivo.
Lo stesso tema è riproposto in questa sede, denunciandosi violazione dell'art. 606 lett.c) c.p.p. in relazione all'art. 591 comma 4 c.p.p.. Il ricorso non merita accoglimento.
Nel giudizio di rinvio non possono proporsi nullità, anche assolute, o inammissibilità verificatesi nei precedenti giudizi o nel corso delle indagini.
Tanto dispone l'art. 627 comma 4 c.p.p., cui hanno fatto riferimento i giudici del merito.
Ad analoga conclusione si era pervenuti anche alla stregua del vecchio codice, pur in difetto di una norma espressa (v., per l'inammissibilità, Cass. Sez. III, 14 febbraio 1975, C.; Sez. V, 16 ottobre 1968, C.). La regola preclusiva è una conseguenza della inoppugnabilità delle sentenze della Corte di cassazione, che coprono il dedotto ed il deducibile e, quindi, dell'implicita decisione negativa sulla sussistenza della nullità o dell'inammissibilità. A dire il vero il principio della inoppugnabilità non è stato consacrato espressamente in una disposizione 'ad hoc' del tipo di quella dell'art. 552 c.p.p.abr.; ma ciò è accaduto in quanto esso si ricava comunque dal sistema. Ha perspicuamente rilevato in proposito il giudice delle leggi che "è connaturale al sistema delle impugnazioni ordinarie che vi sia una pronuncia terminale - identificabile positivamente in quella della Cassazione per il ruolo di supremo giudice di legittimità ad essa affidato dalla stessa Costituzione (art. III, c.7) - la quale definisca, nei limiti del giudicato, ogni questione dedotta o deducibile al fine di dare certezza alle situazioni giuridiche controverse e che, quindi, non sia suscettibile di ulteriore sindacato ad opera di un giudice diverso" (C. cost. ord. 17 novembre 2000, n. 501. Di contro, non appaiono decisive le avversanti argomentazioni esibite a sostegno del ricorso.
È errato ritenere che "la portata dell'art. 591 comma 4 c.p.p. esula completamente da quella dell'art. 627 comma 4 c.p.p.",come pure priva di valido substrato logico-normativo si palesa l'affermazione che quest'ultima disposizione fa riferimento a nullità e inammissibilità di carattere "endoprocessuali" (in quanto verificatesi "nei precedenti giudizi"), mentre la disciplina relativa al sistema dell'impugnazione delle sentenze riguarderebbe effetti giuridici di portata superiore che si riflettono "all'esterno" del processo. Vero è, invece, come sostenuto unanimemente anche in dottrina, che l'art. 627 comma 4 costituisce, più semplicemente, deroga, per l'appunto, all'art.591 comma 4, e, laddove parla di inammissibilità, intende riferirsi anche a quelle collegate allo spirare del termine utile per la proposizione dell'impugnazione: ciò che, diversamente da quanto pure si è dedotto dal ricorrente, non contrasta minimamente con la Costituzione (v. C. cost., ord. n. 501/00 cit., e sent. 4 febbraio 1982, n. 21). Inconferente è, poi, il richiamo al nuovo istituto del ricorso straordinario per errore materiale o di fatt (art. 625 bis c.p.p.), cui non può di certo attribuirsi pregnanza tale da comportare l'abrogazione della norma di cui all'art. 627 comma 4, e che comunque riguarda situazioni diverse, non solo sotto il profilo fattuale ma anche temporale;
e così pure il riferimento al principio enunciato da questa Corte, per il quale l'art. 648 c.p.p. fissa il momento del passaggio in giudicato della sentenza solo in senso formale, mentre, per quanto attiene al giudicato in senso sostanziale, deve aversi riguardo all'insorgenza della causa di inammissibilità, che opera "automaticamente" con l'inutile decorso dei termini per impugnare, così che una eventuale impugnativa rappresenterebbe "un simulacro di gravame": concetti che, come è di tutta evidenza, attengono ad una tematica del tutto distinta da quella offerta dal combinato disposto degli art. 627 e 591 del codice di rito.
Non appare conclusivo, infine, il riferimento a Cass. Sez. II, 5 dicembre 1994, Marzo, che abilita il giudice di rinvio a rilevare la sopravvenuta carenza dell'interesse a impugnare: tra l'altro la suddetta decisione tiene a precisare che la causa di inammissibilità dell'impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse agisce nel processo in maniera del tutto particolare rispetto alle altre indicate nell'art. 591 c.p.p.". Il ricorso va pertanto rigettato.
Sono a carico del ricorrente le ulteriori spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.
Così deciso in Roma, il 21 ottobre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 DICEMBRE 2003.