Sentenza 7 marzo 2006
Massime • 1
In tema di misure cautelari personali, è inammissibile, per difetto di interesse, il ricorso per cassazione dell'indagato avverso l'ordinanza del tribunale del riesame, che ha dichiarato la cessazione della misura cautelare, volto ad ottenerne l'annullamento nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di colpevolezza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2006, n. 13494 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13494 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SANSONE Luigi - Presidente - del 07/03/2006
Dott. ROMANO Francesco - Consigliere - SENTENZA
Dott. LEONASI Raffaele - Consigliere - N. 00682
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. COLLA Giorgio - Consigliere - N. 020573/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NE AN, N. IL 26/11/1951;
avverso L'ORDINANZA del 14/07/2004 TRIB. LIBERTÀ di POTENZA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. ROMANO FRANCESCO;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. FEBBRARO G., che richiede il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ordinanza 14 luglio 2004 il Tribunale di Potenza, in accoglimento della richiesta di riesame presentata da AR TO avverso l'ordinanza 28/6/2004 del G.I.P. dello stesso tribunale, ordinava l'immediata cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, applicata nei suoi confronti per il reato di corruzione per atto contrario ai doveri di ufficio.
Avverso detta ordinanza il AR ha proposto ricorso per Cassazione. In estrema sintesi denunzia erronea valutazione circa la sussistenza di gravi indizi di colpevolezza (per quanto appreso appare superfluo occuparsi delle censure mosse) chiedendo di "... annullare senza rinvio l'impugnata ordinanza nella parte in cui sono stati ritenuti sussistenti gravi indizi di colpevoleza per il reato di cui all'art. 319 c.p.". Osserva il Collegio che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ai sensi del disposto degli artt. 568 c.p.p., comma 4 e art. 591 c.p.p., comma 1, lettera a), per carenza di interesse, venuto meno con il provvedimento impugnato che ha disposto, come si è detto, la cessazione della misura cautelare degli arresti domiciliari.
La giurisprudenza di legittimità ha già affrontato, pervenendo a conclusioni pienamente condivise da questo Collegio,il problema in discorso.
La sentenza (Sez. 2^, 3/10/94, Bisignani) rileva che "...l'interesse diretto ad ottenere, dopo la cessazione della custodia, una pronuncia giudiziaria ai fini della riparazione per l'ingiusta detenzione deve essere connotato, ai sensi dell'art. 568 c.p.p., comma 4, dalla concretezza ed attualità"; tale interesse, inoltre, essendo collegato ad un diritto di natura civilistica, deve essere espressamente o comunque inequivocabilmente manifestato e fatto valere, non potendosi sottrarre tale diritto alla ratio dell'onere della domanda ai sensi dell'art. 99 c.p.c.; ne consegue che è escluso un potere del giudice di procedere d'ufficio all'accertamento della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ai soli effetti di cui all'art. 314 c.p.p.". Ne consegue che)non essendo stato nel caso in esame prospettato neanche implicitamente l'interesse in discorso, al giudice non è consentito di procedere d'ufficio per la tutela di tale interesse. Del resto, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (ex plurimis Sez. 6^ 30/3/93, giugno;
Conf. Sez. 6^, 5 marzo 1993, Sbraga;
Conf. Sez. 6^, 4 marzo 1993, De Salvo) "In tema di procedimento incidentale de libertate deve escludersi il permanere dell'interesse al gravame dell'inquisito che abbia riacquistato la libertà. Un tale interesse non potrebbe comunque essere individuato nell'ambito della procedura per la riparazione per l'ingiusta detenzione. Infatti, mentre il riesame è finalizzato ad assicurare un controllo immediato sui provvedimenti che incidono sulla libertà personale e la relativa decisione non implica alcun giudizio sulla fondatezza dell'accusa, non pone preclusioni assolute alla reiterabilità delle misure cautelari e va considerata come provvedimento allo stato, l'istituto della riparazione per l'ingiusta detenzione è collegato ad una decisione di merito divenuta irrevocabile, del tutto indipendente (sia nel caso previsto dal primo comma sia nel caso previsto dall'art. 314 c.p.p., comma 2) dalla pronunzia a suo tempo emessa dal giudice del riesame. Il tutto senza contare che il giudizio di riesame verrebbe caricato di oneri estranei alla sua natura, confliggendo con la ristrettezza dei tempi che lo caratterizza, imponendo decisioni che non attengono strettamente allo status libertatis e che le ulteriori emergenze processuali possono rendere inadeguate ai fini patrimoniali cui dovrebbero servire da supporto.
Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, tenuto conto della natura dei motivi, della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2006