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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cosenza, sentenza 18/12/2025, n. 1990 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cosenza |
| Numero : | 1990 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI COSENZA SEZIONE CONTROVERSIE DI LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Cosenza, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Vincenzo Lo Feudo, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 4379/2024 RGAC TRA
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANNAMARIA AGOSTO
ricorrente E
CP_1 convenuto contumace OGGETTO: sanzione disciplinare FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e, premesso che quest'ultimo è un proprio CP_1 dipendente, inquadrato nel livello D del CCNL di categoria con mansioni di portalettere in servizio presso il Centro di Distribuzione di Acri, deduceva che il convenuto “si è reso responsabile di un comportamento disciplinarmente rilevante emerso nel corso delle verifiche effettuate presso l'ufficio di applicazione dal 07/05/2024 al 08/05/2024 dalla Struttura FMSI per verifiche preventive sulla Lavorazione della Posta descritta e indescritta”.
“In particolare, relativamente ai controlli sul rispetto di quanto previsto in materia di dotazione dei mezzi aziendali, è stata riscontrata la mancata corrispondenza tra il codice autista riportato su alcuni scontrini dei rifornimenti effettuati e il nominativo del portalettere utilizzatore del veicolo sul foglio di marcia … Orbene, dalle verifiche effettuate, è stato accertato che il codice autista 0013 assegnato al portalettere sig. CP_1
1 risultava, in più di un'occasione, utilizzato dal dipendente
[...]
”. Parte_2
In ragione di ciò era stato, quindi, avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con l'applicazione, in data 03.09.2024, della sanzione della multa pari a due ore di retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 punto 2 lettera e) e 55 del vigente CCNL vigente;
sanzione che il dipendente ha impugnato chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione arbitrale presso l' e di cui la parte ricorrente Controparte_2 ha chiesto una declaratoria di legittimità.
non si costituiva nonostante la rituale notifica del ricorso e CP_1 veniva, pertanto, dichiarato contumace. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 17.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni. La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in data 12.12.2025, dando atto che tra le parti è intervenuta una conciliazione in sede sindacale.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 12.12.2025 risulta che vi è stata una composizione della lite attraverso la
“derubricazione” della sanzione applicata in altra meno gravosa, che il lavoratore ha accettato. Risulta, inoltre, che ha rinunciato a proseguire il Parte_1 presente giudizio, al quale nell'atto transattivo si fa espresso riferimento. La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Cosenza, 18/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
2
, in persona del legale rappresentante p.t., Parte_1 rappresentata e difesa dall'avv. ANNAMARIA AGOSTO
ricorrente E
CP_1 convenuto contumace OGGETTO: sanzione disciplinare FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso ritualmente notificato, conveniva in Parte_1 giudizio e, premesso che quest'ultimo è un proprio CP_1 dipendente, inquadrato nel livello D del CCNL di categoria con mansioni di portalettere in servizio presso il Centro di Distribuzione di Acri, deduceva che il convenuto “si è reso responsabile di un comportamento disciplinarmente rilevante emerso nel corso delle verifiche effettuate presso l'ufficio di applicazione dal 07/05/2024 al 08/05/2024 dalla Struttura FMSI per verifiche preventive sulla Lavorazione della Posta descritta e indescritta”.
“In particolare, relativamente ai controlli sul rispetto di quanto previsto in materia di dotazione dei mezzi aziendali, è stata riscontrata la mancata corrispondenza tra il codice autista riportato su alcuni scontrini dei rifornimenti effettuati e il nominativo del portalettere utilizzatore del veicolo sul foglio di marcia … Orbene, dalle verifiche effettuate, è stato accertato che il codice autista 0013 assegnato al portalettere sig. CP_1
1 risultava, in più di un'occasione, utilizzato dal dipendente
[...]
”. Parte_2
In ragione di ciò era stato, quindi, avviato un procedimento disciplinare, conclusosi con l'applicazione, in data 03.09.2024, della sanzione della multa pari a due ore di retribuzione, ai sensi degli artt. 52, 53, 54 punto 2 lettera e) e 55 del vigente CCNL vigente;
sanzione che il dipendente ha impugnato chiedendo la costituzione del collegio di conciliazione arbitrale presso l' e di cui la parte ricorrente Controparte_2 ha chiesto una declaratoria di legittimità.
non si costituiva nonostante la rituale notifica del ricorso e CP_1 veniva, pertanto, dichiarato contumace. La causa veniva, quindi, rinviata all'udienza del 17.12.2025, sostituita, ex art. 127 ter c.p.c., con il deposito di note contenenti sole istanze e conclusioni. La parte ricorrente depositava le note di trattazione scritta in data 12.12.2025, dando atto che tra le parti è intervenuta una conciliazione in sede sindacale.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, posto che dal verbale di conciliazione in sede sindacale sottoscritto dalle parti in data 12.12.2025 risulta che vi è stata una composizione della lite attraverso la
“derubricazione” della sanzione applicata in altra meno gravosa, che il lavoratore ha accettato. Risulta, inoltre, che ha rinunciato a proseguire il Parte_1 presente giudizio, al quale nell'atto transattivo si fa espresso riferimento. La natura della decisione giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Dichiara cessata la materia del contendere. Compensa le spese di lite. Cosenza, 18/12/2025 IL GIUDICE dott. Vincenzo Lo Feudo
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