Sentenza breve 22 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. II, sentenza breve 22/04/2026, n. 771 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 771 |
| Data del deposito : | 22 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00771/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2026, proposto da:
TA NE, rappresentata e difesa dall'avvocato Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Vietri Sul Mare, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
a – della ordinanza dirigenziale n. 13/2026 in data 10.02.2026 con la quale il Responsabile del Settore Urbanistica – Ed. Priv. Pianificativa e Manutentiva del Comune di Vietri sul Mare ha disposto la demolizione di arredi mobili e di opere murarie sull’attività commerciale alla Via C. Colombo 60 della Frazione Marina;
b – della nota dell’UTC di Vietri sul Mare n. 5166 asseritamente redatta in data 1.04.2026, non conosciuta;
c - di tutti gli atti istruttori, non conosciuti, collegati, connessi e consequenziali;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 la dott.ssa AE NA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
TT e RI
La ricorrente epigrafata è comproprietaria di un’unità immobiliare commerciale, destinata a Ristorante-Bar, nel Comune di Vietri Sul Mare, sulla quale erano state realizzate, in assenza di titolo edilizio, nel tempo, alcune opere murarie ed installate due tettoie mobili aperte sui lati, non stabilmente infisse al suolo.
Con nota, n. 579 del 1986, ai sensi della L. 47/1985, era presentata istanza di condono edilizio per opere murarie (ingresso).
Con nota del 25.11.2021, era presentata SCIA ai sensi dell’art. 37 d.p.r. 380/2001, per le tettoie.
Con ordinanza dirigenziale n. 13 del 10.02.2026, si intimava la rimozione di una serie di opere edilizie: tenda ombreggiante su struttura metallica; ingresso in muratura composta da pilastri e copertura in cls; struttura in aggetto dal fabbricato esistente con copertura in tegole ed infissi.
Avverso l’atto de quo insorge la parte ricorrente, mediante gravame di annullamento, ritualmente notificato e depositato, sorretto da una serie di censure di illegittimità, variamente scandite nei diversi motivi di ricorso.
Non resiste in giudizio il Comune intimato.
Nell’udienza camerale del 22 aprile 2026, la causa è introitata per la decisione.
Sussistono le condizioni per la definizione della controversia mediante sentenza in forma semplificata ex art. 60 cpa.
Va dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Com’è noto, l’art. 34, comma 5, cpa statuisce che “qualora nel corso del giudizio la pretesa del ricorrente risulti pienamente soddisfatta, il giudice dichiara cessata la materia del contendere”; l’art. 35 contempla espressamente l’ipotesi dell’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse.
Nelle ricostruzioni giurisprudenziali, la soddisfazione dell'interesse del ricorrente, all'esito della vicenda amministrativa oggetto di contenzioso, si atteggia diversamente a seconda che abbia il carattere della pienezza e della esaustività, per cui il sopravvenuto difetto di interesse opera quando il nuovo provvedimento non soddisfa integralmente il ricorrente, determinando una nuova conformazione dell'assetto del rapporto tra la Pubblica Amministrazione e l'amministrato; mentre, la cessazione della materia del contendere si determina quando l'operato successivo della parte pubblica si rivela integralmente satisfattivo dell'interesse azionato (T.A.R. Napoli, sez. V, 09/08/2016, n.4051; Tar Bari, Sez. I, 07.07.2016, n. 869; TAR Roma, Sez. III, 31.05.2016, n. 6410).
Ed invero, traslando le coordinate ermeneutiche e normative, è incontestabile la soddisfazione dell’interesse sostanziale fatto valere dalla parte ricorrente.
Agli atti, risulta che con ordinanza dirigenziale, n. 33 del 31.03.2026, il Comune ha disposto l’annullamento d’ufficio del provvedimento impugnato.
E tanto basta al Collegio.
Sussistono valide ragioni per compensare le spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania - sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 22 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI DU, Presidente
AE NA, Primo Referendario, Estensore
Michele Di Martino, Primo Referendario
| L'SO | IL PRESIDENTE |
| AE NA | NI DU |
IL SEGRETARIO