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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3794 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3794 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: FA DO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 19/05/2025 della Corte d'appello di Ancona Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ND HI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BI IC che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'Avv. Giovanni Dolcini, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona confermava la condanna di DO FA per il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. perché, in qualità di amministratore unico della “GSA srls”, nonché di delegato a presentare la domanda di partecipazione al bando n. 59/ACF del 31 maggio 2016 della Regione Marche (bando funzionale a selezionare le imprese destinatarie di contributi regionali per il rilancio delle attività produttive sul territorio marchigiano) comunicava (a) di avere attivato una unità locale in Fabriano in via Serraloggia, sede rivelatasi fittizia, (b) di avere utilizzando la fattura 1/19 del 4 novembre 2019 dell'importo di euro 240.000 emessa dalla “ISEAF”, della quale il FA deteneva il 95% delle quote, violando il divieto previsto dall'art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3794 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/01/2026 2 15, lett. r) del bando (che escludeva che per ottenere il contributo potessero essere allegate fatture emesse da imprese nella cui compagine fossero presenti, come nel caso di specie i soci e gli amministratori dell'impresa beneficiaria). Con tali condotte induceva in errore la Regione Marche sull'esistenza delle condizioni per l'erogazione dei fondi e si procurava l'ingiusto profitto di centoventimila euro, con corrispondente danno della Regione Marche. Il FA veniva assolto in primo grado dal reato di malversazione previsto dall'art. 316-bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di DO FA che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: si deduceva: (a) con riferimento alla presunta fittizietà della sede di Fabriano, la mancata considerazione dei documenti (tra i quali un bonifico di cinquemila euro effettuato da LI in favore della “GSA srls”) che dimostrerebbero l'effettiva esistenza di un comodato relativo all’immobile di via Serraloggia (circostanza confermata dal teste NZ TT che avrebbe riferito che il LI si era vantato dei corsi di formazione espletati presso quei locali); si allegava, altresì, che il FA aveva assunto la carica di amministratore unico della “GSA srls” il 10 luglio 2017, ovvero otto mesi dopo la presentazione della domanda per il contributo;
(b) con riguardo alla presentazione della fattura della “ISEAF”, che non sarebbe stato considerato quanto argomentato con la prima impugnazione sulla legittimità della spesa, che troverebbe la sua giustificazione nell'acquisto da parte della “ISEAF” del know how da parte di “Gsa srls”. In conclusione, si deduceva che non sarebbe stata provata la sussistenza di una condotta fraudolenta in quanto non sarebbe stato dimostrato in che modo erano stati tratti in inganno i funzionari regionali, anche tenuto conto del fatto che la Regione Marche aveva avuto a disposizione diversi mesi per effettuare le verifiche ed aveva comunque certificato l'assenza di conflitti di interesse;
2.2. violazione di legge (art. 640-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: la condanna per la truffa sarebbe in contraddizione con la assoluzione per il reato di malversazione;
in sede d'appello sarebbe stato documentato che il FA avrebbe immesso nella società liquidità personale per circa cinquecentomila euro e che aveva ricevuto il pagamento di compensi professionali per circa diciasettemila euro, circostanze che avrebbero dovuto condurre, tra l’altro, ad una contrazione dell’ammontare del profitto in relazione al quale era stata disposta la confisca per equivalente;
si deduceva, inoltre, che non sarebbe stato violato l'art. 15 3 lett. r) del bando in quanto il ruolo del FA sarebbe stato noto alla Regione mentre non sarebbe stata provata la sussistenza di alcuna volontà decettiva in quanto il ricorrente avrebbe agito come professionista incaricato senza alcun interesse diretto all'ottenimento del contributo;
2.3.violazione di legge e vizio di motivazione: diverse prove testimoniali sarebbero state travisate;
il travisamento avrebbe riguardato in particolare (a) la testimonianza di RL LI, che dichiarava di non aver conosciuto la “GSA srls” e di non avere mai concesso l'utilizzo dei locali per attività di formazione in contrasto con quanto dichiarato dal TT, (b) la testimonianza di ER IL che sarebbe entrato in contraddizione sulla titolarità dei locali e sui rapporti con gli enti formativi;
il teste avrebbe fornito versioni diverse e inconciliabili sui tempi e sulle modalità di utilizzo dei locali da parte di terzi;
(c) la testimonianza del luogotenente FA che, pur dichiarando di non avere mai effettuato un sopralluogo all'interno dei locali di via Serraloggia, avrebbe contraddittoriamente affermato di non avere reperito alcuna documentazione;
2.4. violazione di legge (art. 640-quater cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca per equivalente: il FA non avrebbe lucrato alcunché, ma anzi avrebbe finanziato “GSA srls” mediante versamenti in conto capitale per un importo complessivo di cinquecentomila euro, sicché la confisca avrebbe colpito un investitore che avrebbe subito una perdita patrimoniale superiore al profitto rilevato. Si deduceva, inoltre, che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità che deve informare la applicazione di vincoli reali. In sintesi, si deduceva che il FA non avrebbe conseguito alcun vantaggio economico ed avrebbe rivestito la qualità di Angel Investor (come emergerebbe dalla visura della “GSA srls” del 3 marzo 2016): non sarebbe identificabile, pertanto, il “profitto” necessario per giustificare la confisca per equivalente;
2.5. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del principio dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”: le prove raccolte avrebbero dimostrato (a) l'esistenza di un comodato d'uso, (b) l'effettivo svolgimento dei corsi di formazione. Per confermare la condanna la Corte avrebbe invece effettuato una valutazione “selettiva” delle dichiarazioni testimoniali violando il canone di valutazione previsto dall’art. 546 cod. proc. pen.; 2.6. violazione di legge (artt. 133 e 175 cod. pen.) e vizio di motivazione sia in ordine (a) alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivo e non giustificato con motivazione adeguata, (b) alla negazione del beneficio della non menzione nonostante la sussistenza di tutti i requisiti per 4 concederlo. 2.7 Le ragioni del ricorso veniva ribadite con motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla Corte territoriale, limitandosi a riproporre le doglianze avanzate con l’appello, accuratamente esaminate dal Giudice della prima impugnazione. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). 1.2.Nel dettaglio il ricorrente ha contestato la sussistenza dei due elementi che sono stati posti dai giudici di merito a fondamento della condanna, ovvero (a) l’allegazione di un inesistente contratto di comodato d'uso presso il seminario sito in via Serraloggia a Fabriano, (b) la legittimità della allegazione della fattura di 240.000 euro emessa dalla ISEAF, società della quale il ricorrente deteneva il 95% delle quote. Sul primo punto il ricorrente insisteva nel ritenere la sussistenza del comodato gratuito, allegando il travisamento delle testimonianze del TT e del LI;
sul secondo punto deduceva l'irrilevanza della allegazione dato che la fattura sarebbe riferibile all’attuazione di un progetto organizzativo precedente alla assunzione da parte del FA della carica di amministratore unico della “GSA srls”. 1.3. Quanto alla sussistenza del comodato la Corte ha rilevato, in primo luogo, che non poteva in alcun modo provarsi l'utilizzo dei locali del seminario sulla base di atti provenienti esclusivamente dal ricorrente ed, in secondo luogo, che tali allegazioni erano state smentite non solo dalla testimonianza del LI, ma anche dalle emergenze documentali. Le censure rivolte nei confronti della credibilità dei contenute accusatori riversati nel processo dal LI relativi ad un'ipotetica contraddizione sui rapporti con la “GSA srls” si configurano, del pari, manifestamente infondate: il 5 ricorrente ha valorizzato una dichiarazione del tutto marginale rispetto al nucleo accusatorio della testimonianza che, invece, si presenta costante ed inequivoca e trova puntuale conferma nei contenuti delle e-mail (la Corte ha infatti rilevato che non poteva sostenersi che una conferma della sussistenza del contratto fosse rinvenibile nell’atteggiamento di disponibilità del LI e che la frase rivolta alla segretaria circa la necessità di “conservare traccia delle comunicazioni del FA” doveva considerarsi indicativa di una precauzione funzionale a contrastare ulteriori pressioni indebite: pag. 8 della sentenza impugnata). Le valutazioni della Corte d'appello hanno confermato l'analitica ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado che, a sua volta, aveva rilevato, che le e-mail di LI avevano un significato inequivocabile e preconizzavano le informazioni rese nel corso del processo (pag. 12 della sentenza di primo grado). La Corte di merito, contrariamente a quanto dedotto, ha analizzato anche la dichiarazione del teste TT rilevando che il fatto che lo stesso avesse dichiarato che “non era contrario alla sottoscrizione del comodato”, non fosse sufficiente a destrutturare il solido e convergente compendio probatorio (pag. 7 della sentenza impugnata); quanto all’allegazione relativa al fatto che LI si fosse vantato dei corsi di formazione tenuti presso il seminario, il Collegio rileva che si tratta di una dichiarazione generica, non specificamente riferita alle attività formative in ipotesi gestite dal FA che è stata legittimamente svalutata dalla Corte di appello. In conclusione, con motivazione persuasiva ed aderente alle emergenze processuali la Corte di appello ha ritenuto provato il fatto che il FA avesse agito per ottenere da LI “una copertura di facciata” alla falsa dichiarazione inoltrata alla Regione;
inoltre nella sentenza impugnata è stato persuasivamente rilevato che, ove il comodato gratuito fosse stato effettivamente concesso, e ove l'attività di formazione fosse stata effettivamente svolta, il corredo di testimoni disponibile a favore della tesi difensiva sarebbe stato ben più ampio di quello allegato (pag. 8 della sentenza impugnata). 1.4. Con specifico riguardo alla allegazione per ottenere il contributo della fattura di 200.000 euro della ISEAF, società della quale il FA deteneva il 95% delle quote, la Corte di appello, in modo persuasivo, ha ritenuto che il fatto che il FA fosse divenuto amministratore unico della “GSA srls” successivamente alla presentazione della domanda e, quindi, dopo la redazione del progetto che avrebbe previsto l'acquisto del know how della ISEAF, non era una circostanza idonea ad eliminare la portata decettiva della allegazione;
invero preso atto della accertata violazione di un divieto - quello previsto dall’art. 15, lett. r) del bando per la concessione dei contributi - la idoneità 6 fraudolenta della condotta era incontestabile in quanto la qualità di socio della ISEAF del FA non era immediatamente percepibile dalla amministrazione che, peraltro, secondo la valutazione ineccepibile della Corte, non poteva immaginare una violazione «così clamorosa» dei requisiti previsti dal bando (pag. 9 della sentenza impugnata. Si tratta di una valutazione che ha confermato quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado che aveva, a sua volta, rilevato che il FA all'epoca della presentazione della domanda era commercialista della “GSA srls” ed acceleratore del progetto, sicché non avrebbe dovuto assumere l'incarico di legale rappresentante come invece aveva consapevolmente fatto senza peraltro astenersi dalla presentazione della fattura contestata (pag. 13 della sentenza di primo grado). Si rileva, da ultimo, che la fattura in contestazione era riferita ad un periodo successivo a quello in cui il FA aveva assunto l'incarico di amministratore unico della “GSA srls” dato che la stessa era stata emessa il 4 novembre del 2019. 1.5. In sintesi ed in conclusione, il Collegio ritiene che con il primo motivo il ricorrente si sia limitato a reiterare doglianze già proposte con la prima impugnazione ed accuratamente vagliate dalla Corte d'appello oltre che oggetto di un’analitica disamina anche nel corso del giudizio di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso che contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla dimostrazione dell'elemento soggettivo, segnalando la ipotetica inconciliabilità dell’assoluzione dal reato di malversazione con la condanna per il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità sia perché tardivamente proposto con il ricorso per Cassazione, sia perché manifestamente infondato;
infatti le ragioni che il Tribunale ha posto a fondamento della assoluzione dal reato di malversazione si identificano nel rinvenimento di precise causali alla ricezione denaro entrato nella disponibilità del ricorrente e non interferiscono in alcun modo sulla ricostruzione dell’attività decettiva funzionale alla percezione di un profitto illecito conseguenze che caratterizza la condotta di truffa descritta nel primo capo di imputazione. 3. Il terzo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve in una rinnovata richiesta di valutazione della capacità dimostrativa dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni testimoniali senza individuare “decisive” criticità del compendio motivazionale integrato posto a fondamento della condanna. Il ricorrente contesta (a) la legittimità della valutazione delle dichiarazioni 7 di LI senza entrare in relazione con le precise argomentazioni della Corte d'appello che ha ritenuto che, contrariamente a quanto allegato, le stesse fossero confermate dal compendio documentale e dalle e-mail prodotte, (b) la capacità dimostrativa delle dichiarazioni di ER IL e del luogotenente Fascioni, che sono del tutto marginali (al punto che la Corte di appello non ne ha fatto cenno) essendo la condanna fondata essenzialmente sulle prove documentali e sulla testimonianza del LI. 4. Il motivo che contesta la legittimità della confisca è manifestamente infondato. Invero la circostanza che il FA abbia svolto il ruolo di “angel investor” nulla toglie all’illiceità del profitto lucrato attraverso l'attività decettiva accertata che ha consentito allo stesso di lucrare la somma indicata nel primo capo di imputazione, ovvero 120.000 euro. Peraltro con il ricorso sono state introdotte doglianze di merito (quelle relative all’inconciliabilità del ruolo di angel investor con la sussistenza del profitto) non allegate con la prima impugnazione con la quale si era limitato a chiedere una riduzione della confisca a causa della pendenza di un procedimento amministrativo per il recupero del contributo erogato (la doglianza, come configurata, è stata ritenuta “generica” dalla Corte di appello: pag. 12 della sentenza impugnata). 5. Non può essere accolto a causa della manifesta infondatezza il quinto motivo che contesta la violazione del canone di valutazione de “l'al di là di ogni ragionevole dubbio”. 5.1. Il Collegio ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), 8 su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Tale limitazione del perimetro di deducibilità del vizio di motivazione impedisce alla Cassazione la valutazione alternativa delle prove, essendo consentita solo la valutazione della “tenuta” del ragionamento posto alla base dell’accertamento di responsabilità. La motivazione, tuttavia, deve rispettare le regole di valutazione previste dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna anche quella del rispetto del “criterio generalissimo” del superamento di ogni “ragionevole dubbio”, ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi Sez. U. n. 18620 del 19 gennaio 2017, Patalano;
Sez. U n. 14800 del 21 dicembre 2017, dep. 3 aprile 2018, Troise). La dottrina ha ritenuto che il criterio valutativo in questione segni il superamento del principio del principio del “libero convincimento del giudice” e, quindi, della necessità che la condanna sia fondata sulla valorizzazione delle prove assunte in contraddittorio le quali, per rispettare il canone valutativo, devono avere una capacità dimostrativa sufficiente a neutralizzare la valenza antagonista delle tesi alternative. Condividendo tale apprezzabile tentativo di positivizzazione della formula b.a.r.d. il Collegio riafferma che il criterio in questione non possa tradursi nella valorizzazione di uno “stato psicologico” del giudicante, invero soggettivo ed imperscrutabile, ma sia indicativo della necessità che il giudice effettui un serrato confronto con gli elementi emersi nel corso della progressione processuale e, nei casi in cui decida su un’impugnazione a struttura devolutiva, anche con gli argomenti di critica proposti dall’appellante oltre che con le ragioni poste a sostegno della prima decisione. Ricondotta la formula dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” alla necessità di considerare le tesi antagoniste deve essere affermato che ogni provvedimento di “secondo grado” deve infatti necessariamente confrontarsi con gli argomenti spesi dal primo giudice (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225564), oltre che con i motivi di impugnazione. 9 In conclusione si ritiene che non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce infatti in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo “manifesta”, ma anche “decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo della condanna e si risolva in una illegittima svalutazione delle tesi alternative allegate, in modo specifico e puntuale dalla difesa (tra le altre: Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). 5.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto i Giudici di merito, si sono fatti carico in modo dettagliato ed accurato di tutte le allegazioni difensive valutando con accuratezza la tesi alternativa proposta dalla difesa che, tuttavia veniva tuttavia ritenuta destituita di fondamento. 6. E’, infine, manifestamente infondato l’ultimo motivo di ricorso (a) sia nella parte in cui ha contestato la legittimità del trattamento sanzionatorio, dato che a pag. 11 della sentenza impugnata la Corte d'appello ha ritenuto che la pena quantificata dal primo giudice fosse “congrua” dato che la stessa era stata definita partendo dal minimo edittale con l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, (b) sia nella parte in cui ha allegato l’illegittimità della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna previsto dall’art. 175 cod. pen. dato che lo stesso era stato richiesto in modo del tutto “generico” con la prima impugnazione;
sul punto il Collegio rileva che è consolidato l’orientamento secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Abbati, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399, 3/10/1990, Pacetti, Rv. 185996). 7. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
10 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND HI LO PU
udita la relazione svolta dal Consigliere ND HI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale BI IC che ha concluso chiedendo la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. L'Avv. Giovanni Dolcini, ha concluso chiedendo l’accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di appello di Ancona confermava la condanna di DO FA per il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. perché, in qualità di amministratore unico della “GSA srls”, nonché di delegato a presentare la domanda di partecipazione al bando n. 59/ACF del 31 maggio 2016 della Regione Marche (bando funzionale a selezionare le imprese destinatarie di contributi regionali per il rilancio delle attività produttive sul territorio marchigiano) comunicava (a) di avere attivato una unità locale in Fabriano in via Serraloggia, sede rivelatasi fittizia, (b) di avere utilizzando la fattura 1/19 del 4 novembre 2019 dell'importo di euro 240.000 emessa dalla “ISEAF”, della quale il FA deteneva il 95% delle quote, violando il divieto previsto dall'art. Penale Sent. Sez. 2 Num. 3794 Anno 2026 Presidente: CAPUTO ANGELO Relatore: RECCHIONE SANDRA Data Udienza: 20/01/2026 2 15, lett. r) del bando (che escludeva che per ottenere il contributo potessero essere allegate fatture emesse da imprese nella cui compagine fossero presenti, come nel caso di specie i soci e gli amministratori dell'impresa beneficiaria). Con tali condotte induceva in errore la Regione Marche sull'esistenza delle condizioni per l'erogazione dei fondi e si procurava l'ingiusto profitto di centoventimila euro, con corrispondente danno della Regione Marche. Il FA veniva assolto in primo grado dal reato di malversazione previsto dall'art. 316-bis cod. pen. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di DO FA che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 640-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità: si deduceva: (a) con riferimento alla presunta fittizietà della sede di Fabriano, la mancata considerazione dei documenti (tra i quali un bonifico di cinquemila euro effettuato da LI in favore della “GSA srls”) che dimostrerebbero l'effettiva esistenza di un comodato relativo all’immobile di via Serraloggia (circostanza confermata dal teste NZ TT che avrebbe riferito che il LI si era vantato dei corsi di formazione espletati presso quei locali); si allegava, altresì, che il FA aveva assunto la carica di amministratore unico della “GSA srls” il 10 luglio 2017, ovvero otto mesi dopo la presentazione della domanda per il contributo;
(b) con riguardo alla presentazione della fattura della “ISEAF”, che non sarebbe stato considerato quanto argomentato con la prima impugnazione sulla legittimità della spesa, che troverebbe la sua giustificazione nell'acquisto da parte della “ISEAF” del know how da parte di “Gsa srls”. In conclusione, si deduceva che non sarebbe stata provata la sussistenza di una condotta fraudolenta in quanto non sarebbe stato dimostrato in che modo erano stati tratti in inganno i funzionari regionali, anche tenuto conto del fatto che la Regione Marche aveva avuto a disposizione diversi mesi per effettuare le verifiche ed aveva comunque certificato l'assenza di conflitti di interesse;
2.2. violazione di legge (art. 640-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato: la condanna per la truffa sarebbe in contraddizione con la assoluzione per il reato di malversazione;
in sede d'appello sarebbe stato documentato che il FA avrebbe immesso nella società liquidità personale per circa cinquecentomila euro e che aveva ricevuto il pagamento di compensi professionali per circa diciasettemila euro, circostanze che avrebbero dovuto condurre, tra l’altro, ad una contrazione dell’ammontare del profitto in relazione al quale era stata disposta la confisca per equivalente;
si deduceva, inoltre, che non sarebbe stato violato l'art. 15 3 lett. r) del bando in quanto il ruolo del FA sarebbe stato noto alla Regione mentre non sarebbe stata provata la sussistenza di alcuna volontà decettiva in quanto il ricorrente avrebbe agito come professionista incaricato senza alcun interesse diretto all'ottenimento del contributo;
2.3.violazione di legge e vizio di motivazione: diverse prove testimoniali sarebbero state travisate;
il travisamento avrebbe riguardato in particolare (a) la testimonianza di RL LI, che dichiarava di non aver conosciuto la “GSA srls” e di non avere mai concesso l'utilizzo dei locali per attività di formazione in contrasto con quanto dichiarato dal TT, (b) la testimonianza di ER IL che sarebbe entrato in contraddizione sulla titolarità dei locali e sui rapporti con gli enti formativi;
il teste avrebbe fornito versioni diverse e inconciliabili sui tempi e sulle modalità di utilizzo dei locali da parte di terzi;
(c) la testimonianza del luogotenente FA che, pur dichiarando di non avere mai effettuato un sopralluogo all'interno dei locali di via Serraloggia, avrebbe contraddittoriamente affermato di non avere reperito alcuna documentazione;
2.4. violazione di legge (art. 640-quater cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca per equivalente: il FA non avrebbe lucrato alcunché, ma anzi avrebbe finanziato “GSA srls” mediante versamenti in conto capitale per un importo complessivo di cinquecentomila euro, sicché la confisca avrebbe colpito un investitore che avrebbe subito una perdita patrimoniale superiore al profitto rilevato. Si deduceva, inoltre, che sarebbe stato violato il principio di proporzionalità che deve informare la applicazione di vincoli reali. In sintesi, si deduceva che il FA non avrebbe conseguito alcun vantaggio economico ed avrebbe rivestito la qualità di Angel Investor (come emergerebbe dalla visura della “GSA srls” del 3 marzo 2016): non sarebbe identificabile, pertanto, il “profitto” necessario per giustificare la confisca per equivalente;
2.5. violazione di legge (art. 546 cod. proc. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del principio dell'“al di là di ogni ragionevole dubbio”: le prove raccolte avrebbero dimostrato (a) l'esistenza di un comodato d'uso, (b) l'effettivo svolgimento dei corsi di formazione. Per confermare la condanna la Corte avrebbe invece effettuato una valutazione “selettiva” delle dichiarazioni testimoniali violando il canone di valutazione previsto dall’art. 546 cod. proc. pen.; 2.6. violazione di legge (artt. 133 e 175 cod. pen.) e vizio di motivazione sia in ordine (a) alla definizione del trattamento sanzionatorio, che sarebbe eccessivo e non giustificato con motivazione adeguata, (b) alla negazione del beneficio della non menzione nonostante la sussistenza di tutti i requisiti per 4 concederlo. 2.7 Le ragioni del ricorso veniva ribadite con motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.Il ricorso è inammissibile. 1.1.Il primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di una rivalutazione della capacità dimostrativa delle prove e non individua vizi logici manifesti e decisivi del percorso motivazionale tracciato dalla Corte territoriale, limitandosi a riproporre le doglianze avanzate con l’appello, accuratamente esaminate dal Giudice della prima impugnazione. In materia di estensione dei poteri della Cassazione in ordine alla valutazione della legittimità della motivazione si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di “merito” in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate – o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,O., Rv. 262965). 1.2.Nel dettaglio il ricorrente ha contestato la sussistenza dei due elementi che sono stati posti dai giudici di merito a fondamento della condanna, ovvero (a) l’allegazione di un inesistente contratto di comodato d'uso presso il seminario sito in via Serraloggia a Fabriano, (b) la legittimità della allegazione della fattura di 240.000 euro emessa dalla ISEAF, società della quale il ricorrente deteneva il 95% delle quote. Sul primo punto il ricorrente insisteva nel ritenere la sussistenza del comodato gratuito, allegando il travisamento delle testimonianze del TT e del LI;
sul secondo punto deduceva l'irrilevanza della allegazione dato che la fattura sarebbe riferibile all’attuazione di un progetto organizzativo precedente alla assunzione da parte del FA della carica di amministratore unico della “GSA srls”. 1.3. Quanto alla sussistenza del comodato la Corte ha rilevato, in primo luogo, che non poteva in alcun modo provarsi l'utilizzo dei locali del seminario sulla base di atti provenienti esclusivamente dal ricorrente ed, in secondo luogo, che tali allegazioni erano state smentite non solo dalla testimonianza del LI, ma anche dalle emergenze documentali. Le censure rivolte nei confronti della credibilità dei contenute accusatori riversati nel processo dal LI relativi ad un'ipotetica contraddizione sui rapporti con la “GSA srls” si configurano, del pari, manifestamente infondate: il 5 ricorrente ha valorizzato una dichiarazione del tutto marginale rispetto al nucleo accusatorio della testimonianza che, invece, si presenta costante ed inequivoca e trova puntuale conferma nei contenuti delle e-mail (la Corte ha infatti rilevato che non poteva sostenersi che una conferma della sussistenza del contratto fosse rinvenibile nell’atteggiamento di disponibilità del LI e che la frase rivolta alla segretaria circa la necessità di “conservare traccia delle comunicazioni del FA” doveva considerarsi indicativa di una precauzione funzionale a contrastare ulteriori pressioni indebite: pag. 8 della sentenza impugnata). Le valutazioni della Corte d'appello hanno confermato l'analitica ricostruzione effettuata dal giudice di primo grado che, a sua volta, aveva rilevato, che le e-mail di LI avevano un significato inequivocabile e preconizzavano le informazioni rese nel corso del processo (pag. 12 della sentenza di primo grado). La Corte di merito, contrariamente a quanto dedotto, ha analizzato anche la dichiarazione del teste TT rilevando che il fatto che lo stesso avesse dichiarato che “non era contrario alla sottoscrizione del comodato”, non fosse sufficiente a destrutturare il solido e convergente compendio probatorio (pag. 7 della sentenza impugnata); quanto all’allegazione relativa al fatto che LI si fosse vantato dei corsi di formazione tenuti presso il seminario, il Collegio rileva che si tratta di una dichiarazione generica, non specificamente riferita alle attività formative in ipotesi gestite dal FA che è stata legittimamente svalutata dalla Corte di appello. In conclusione, con motivazione persuasiva ed aderente alle emergenze processuali la Corte di appello ha ritenuto provato il fatto che il FA avesse agito per ottenere da LI “una copertura di facciata” alla falsa dichiarazione inoltrata alla Regione;
inoltre nella sentenza impugnata è stato persuasivamente rilevato che, ove il comodato gratuito fosse stato effettivamente concesso, e ove l'attività di formazione fosse stata effettivamente svolta, il corredo di testimoni disponibile a favore della tesi difensiva sarebbe stato ben più ampio di quello allegato (pag. 8 della sentenza impugnata). 1.4. Con specifico riguardo alla allegazione per ottenere il contributo della fattura di 200.000 euro della ISEAF, società della quale il FA deteneva il 95% delle quote, la Corte di appello, in modo persuasivo, ha ritenuto che il fatto che il FA fosse divenuto amministratore unico della “GSA srls” successivamente alla presentazione della domanda e, quindi, dopo la redazione del progetto che avrebbe previsto l'acquisto del know how della ISEAF, non era una circostanza idonea ad eliminare la portata decettiva della allegazione;
invero preso atto della accertata violazione di un divieto - quello previsto dall’art. 15, lett. r) del bando per la concessione dei contributi - la idoneità 6 fraudolenta della condotta era incontestabile in quanto la qualità di socio della ISEAF del FA non era immediatamente percepibile dalla amministrazione che, peraltro, secondo la valutazione ineccepibile della Corte, non poteva immaginare una violazione «così clamorosa» dei requisiti previsti dal bando (pag. 9 della sentenza impugnata. Si tratta di una valutazione che ha confermato quanto già ritenuto dalla sentenza di primo grado che aveva, a sua volta, rilevato che il FA all'epoca della presentazione della domanda era commercialista della “GSA srls” ed acceleratore del progetto, sicché non avrebbe dovuto assumere l'incarico di legale rappresentante come invece aveva consapevolmente fatto senza peraltro astenersi dalla presentazione della fattura contestata (pag. 13 della sentenza di primo grado). Si rileva, da ultimo, che la fattura in contestazione era riferita ad un periodo successivo a quello in cui il FA aveva assunto l'incarico di amministratore unico della “GSA srls” dato che la stessa era stata emessa il 4 novembre del 2019. 1.5. In sintesi ed in conclusione, il Collegio ritiene che con il primo motivo il ricorrente si sia limitato a reiterare doglianze già proposte con la prima impugnazione ed accuratamente vagliate dalla Corte d'appello oltre che oggetto di un’analitica disamina anche nel corso del giudizio di primo grado. 2. Il secondo motivo di ricorso che contesta la contraddittorietà della motivazione della sentenza impugnata in relazione alla dimostrazione dell'elemento soggettivo, segnalando la ipotetica inconciliabilità dell’assoluzione dal reato di malversazione con la condanna per il reato previsto dall'art. 640-bis cod. pen. non supera la soglia di ammissibilità sia perché tardivamente proposto con il ricorso per Cassazione, sia perché manifestamente infondato;
infatti le ragioni che il Tribunale ha posto a fondamento della assoluzione dal reato di malversazione si identificano nel rinvenimento di precise causali alla ricezione denaro entrato nella disponibilità del ricorrente e non interferiscono in alcun modo sulla ricostruzione dell’attività decettiva funzionale alla percezione di un profitto illecito conseguenze che caratterizza la condotta di truffa descritta nel primo capo di imputazione. 3. Il terzo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve in una rinnovata richiesta di valutazione della capacità dimostrativa dei contenuti accusatori provenienti dalle dichiarazioni testimoniali senza individuare “decisive” criticità del compendio motivazionale integrato posto a fondamento della condanna. Il ricorrente contesta (a) la legittimità della valutazione delle dichiarazioni 7 di LI senza entrare in relazione con le precise argomentazioni della Corte d'appello che ha ritenuto che, contrariamente a quanto allegato, le stesse fossero confermate dal compendio documentale e dalle e-mail prodotte, (b) la capacità dimostrativa delle dichiarazioni di ER IL e del luogotenente Fascioni, che sono del tutto marginali (al punto che la Corte di appello non ne ha fatto cenno) essendo la condanna fondata essenzialmente sulle prove documentali e sulla testimonianza del LI. 4. Il motivo che contesta la legittimità della confisca è manifestamente infondato. Invero la circostanza che il FA abbia svolto il ruolo di “angel investor” nulla toglie all’illiceità del profitto lucrato attraverso l'attività decettiva accertata che ha consentito allo stesso di lucrare la somma indicata nel primo capo di imputazione, ovvero 120.000 euro. Peraltro con il ricorso sono state introdotte doglianze di merito (quelle relative all’inconciliabilità del ruolo di angel investor con la sussistenza del profitto) non allegate con la prima impugnazione con la quale si era limitato a chiedere una riduzione della confisca a causa della pendenza di un procedimento amministrativo per il recupero del contributo erogato (la doglianza, come configurata, è stata ritenuta “generica” dalla Corte di appello: pag. 12 della sentenza impugnata). 5. Non può essere accolto a causa della manifesta infondatezza il quinto motivo che contesta la violazione del canone di valutazione de “l'al di là di ogni ragionevole dubbio”. 5.1. Il Collegio ribadisce che il sindacato del giudice di legittimità deve essere volto a verificare che quest'ultima: a) sia "effettiva", ovvero realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", perché sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente "contraddittoria", ovvero esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso) in misura tale da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Rv. 251516); segnatamente: non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), 8 su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965). Tale limitazione del perimetro di deducibilità del vizio di motivazione impedisce alla Cassazione la valutazione alternativa delle prove, essendo consentita solo la valutazione della “tenuta” del ragionamento posto alla base dell’accertamento di responsabilità. La motivazione, tuttavia, deve rispettare le regole di valutazione previste dal codice, tra le quali, è compresa, nel caso di condanna anche quella del rispetto del “criterio generalissimo” del superamento di ogni “ragionevole dubbio”, ovvero del parametro indicato dal legislatore del 2006 come guida ineludibile per il giudizio che si risolve in una condanna, la cui matrice costituzionale è stata rinvenuta nella presunzione di innocenza (cosi Sez. U. n. 18620 del 19 gennaio 2017, Patalano;
Sez. U n. 14800 del 21 dicembre 2017, dep. 3 aprile 2018, Troise). La dottrina ha ritenuto che il criterio valutativo in questione segni il superamento del principio del principio del “libero convincimento del giudice” e, quindi, della necessità che la condanna sia fondata sulla valorizzazione delle prove assunte in contraddittorio le quali, per rispettare il canone valutativo, devono avere una capacità dimostrativa sufficiente a neutralizzare la valenza antagonista delle tesi alternative. Condividendo tale apprezzabile tentativo di positivizzazione della formula b.a.r.d. il Collegio riafferma che il criterio in questione non possa tradursi nella valorizzazione di uno “stato psicologico” del giudicante, invero soggettivo ed imperscrutabile, ma sia indicativo della necessità che il giudice effettui un serrato confronto con gli elementi emersi nel corso della progressione processuale e, nei casi in cui decida su un’impugnazione a struttura devolutiva, anche con gli argomenti di critica proposti dall’appellante oltre che con le ragioni poste a sostegno della prima decisione. Ricondotta la formula dell’”oltre ogni ragionevole dubbio” alla necessità di considerare le tesi antagoniste deve essere affermato che ogni provvedimento di “secondo grado” deve infatti necessariamente confrontarsi con gli argomenti spesi dal primo giudice (Sez. 2, n. 15756 del 12/12/2002, dep. 2003, Contrada, Rv. 225564), oltre che con i motivi di impugnazione. 9 In conclusione si ritiene che non ogni “dubbio” sulla ricostruzione probatoria fatta propria dalla Corte di merito si traduce infatti in una “illogicità manifesta”, essendo necessario che sia rilevato un vizio logico che incrini, in modo severo, la tenuta della motivazione, evidenziando una frattura logica non solo “manifesta”, ma anche “decisiva”, in quanto essenziale per la tenuta del ragionamento giustificativo della condanna e si risolva in una illegittima svalutazione delle tesi alternative allegate, in modo specifico e puntuale dalla difesa (tra le altre: Sez. 2, n. 28957 del 03/04/2017, D'Urso, Rv. 270108). 5.2. Nel caso in esame, contrariamente a quanto dedotto i Giudici di merito, si sono fatti carico in modo dettagliato ed accurato di tutte le allegazioni difensive valutando con accuratezza la tesi alternativa proposta dalla difesa che, tuttavia veniva tuttavia ritenuta destituita di fondamento. 6. E’, infine, manifestamente infondato l’ultimo motivo di ricorso (a) sia nella parte in cui ha contestato la legittimità del trattamento sanzionatorio, dato che a pag. 11 della sentenza impugnata la Corte d'appello ha ritenuto che la pena quantificata dal primo giudice fosse “congrua” dato che la stessa era stata definita partendo dal minimo edittale con l'applicazione delle attenuanti generiche nella massima estensione, (b) sia nella parte in cui ha allegato l’illegittimità della mancata concessione del beneficio della non menzione della condanna previsto dall’art. 175 cod. pen. dato che lo stesso era stato richiesto in modo del tutto “generico” con la prima impugnazione;
sul punto il Collegio rileva che è consolidato l’orientamento secondo cui la inammissibilità dell'impugnazione non rilevata dal giudice di secondo grado deve essere dichiarata dalla Cassazione, quali che siano state le determinazioni cui detto giudice sia pervenuto nella precedente fase processuale, atteso che, non essendo le cause di inammissibilità soggette a sanatoria, esse devono essere rilevate, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento Sez. 3, n. 35715 del 17/09/2020, Riccardi, Rv. 280694; Sez. 2, n. 40816 del 10/07/2014, Abbati, Rv. 260359; Sez. 4, n. 16399, 3/10/1990, Pacetti, Rv. 185996). 7. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P. Q. M.
10 Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 20 gennaio 2026. Il Consigliere estensore Il Presidente ND HI LO PU