Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3794
CASS
Sentenza 29 gennaio 2026

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  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità

    Il ricorso è inammissibile in quanto chiede una rivalutazione del merito probatorio senza individuare vizi logici manifesti e decisivi nella motivazione della Corte territoriale. La Corte ha ritenuto provato che il ricorrente abbia agito per ottenere una copertura di facciata alla falsa dichiarazione e che la qualità di socio della società emittente la fattura non fosse immediatamente percepibile dall'amministrazione.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo del reato

    Il motivo è inammissibile perché tardivo e manifestamente infondato. Le ragioni dell'assoluzione per malversazione non interferiscono con la ricostruzione dell'attività decettiva per la truffa.

  • Inammissibile
    Violazione di legge e vizio di motivazione per travisamento di prove testimoniali

    Il motivo è inammissibile in quanto richiede una rinnovata valutazione della capacità dimostrativa delle testimonianze, senza individuare criticità decisive nella motivazione della sentenza. La condanna si basa essenzialmente su prove documentali e sulla testimonianza di LI.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della confisca per equivalente

    Il motivo è manifestamente infondato. Il ruolo di 'angel investor' non esclude l'illiceità del profitto ottenuto tramite l'attività decettiva. Inoltre, sono state introdotte doglianze di merito non allegate con la prima impugnazione.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla valutazione del principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio

    Il motivo è manifestamente infondato. I giudici di merito hanno esaminato dettagliatamente le allegazioni difensive e valutato la tesi alternativa proposta dalla difesa, ritenendola destituita di fondamento. La motivazione della Corte territoriale è ritenuta persuasiva e aderente alle emergenze processuali.

  • Rigettato
    Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio e alla mancata concessione della non menzione

    Il motivo è manifestamente infondato. La pena è stata ritenuta congrua dalla Corte d'appello e il beneficio della non menzione è stato richiesto in modo generico con la prima impugnazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 29/01/2026, n. 3794
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 3794
    Data del deposito : 29 gennaio 2026

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