Sentenza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 07/06/2025, n. 864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 864 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo - Sezione Terza Civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dott. Antonino Liberto Porracciolo Presidente
Dott.ssa Cristina Midulla Consigliere
Dott. Giuseppe De Gregorio Consigliere dei quali il terzo relatore ed estensore, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 70/2020 del R.G. di questa Corte di Appello, vertente tra
(C.F. ), in proprio quale erede di Parte_1 C.F._1
e , rappresentata e difesa dall'avv. CASCINA GIUSEPPE Persona_1 Persona_2
Appellante nei confronti di già (C.F. ), in persona del Controparte_1 Controparte_2 P.IVA_1
legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. MICELI TIZIANA
Appellata
Oggetto: Contratti bancari
CONCLUSIONI DELLE PARTI E
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con sentenza n. 3952/2019 del 12.9.2019, il Tribunale di Palermo ha parzialmente accolto la domanda di accertamento negativo di credito proposta dalla correntista
[...]
nonché dai suoi fideiussori – , Parte_2 Persona_1 Persona_2 Pt_1
e – rideterminando il saldo del conto corrente n. 40744980 in €
[...] Controparte_3
72.333,74 a debito del correntista.
Avverso tale decisione, in proprio e nella qualità di erede di Parte_1 Per_2
e ha proposto gravame con atto di citazione del 7.1.2020 per la
[...] Persona_1
Costituendosi, ha contestato le censure prospettate dall'appellante, Controparte_2
chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata. Nelle more del giudizio, è intervenuta rappresentando che con atto di fusione del Controparte_1
24/11/2022, l'appellata era stata incorporata alla medesima. Controparte_2
Senza incombenti istruttori, con note di trattazione scritta ex art. 127ter c.p.c. sostitutive dell'udienza di precisazione delle conclusioni, le parti hanno così concluso: appellante: “si riporta ai contenuti della nota di trattazione scritta del 02 dicembre
2020 i cui contenuti devono intendersi integralmente ripetuti e trascritti”; appellata: “in via preliminare, ritenere e dichiarare l'inammissibilità dell'appello proposto soltanto dai due fideiussori della questa oggi Parte_3
parte non appellante nonostante le domande azionate - gradatamente: ritenere e dichiarare la nullità dell'atto di citazione introduttivo del presente giudizio e, comunque di tutte le domande avversarie. Nel merito: atteso comunque il difetto di idonea allegazione e la nullità parziale della CTU per essere stata espletata, in punto di verifica della normativa antiusura, sulla base di documentazione (i.e. D.M. di rilevazione dei tassi soglia) non regolarmente acquisita agli atti del giudizio, dalle parti, nei termini di rito, rigettare le domande tutte in fatto e in diritto;
- in ogni caso ritenere e dichiarare, comunque, inammissibili, prescritte, infondate in fatto ed in diritto, nonché sfornite di prova tutte le ultronee domande riproposte in atto di appello, confermando la sentenza per la parte che invece dichiara a debito le odierne parte in causa e con l'importo dovuto in favore della i fini istruttori: ci si oppone alla chiesta CTU, meramente esplorativa CP_2
e non supportata da idonee contestazioni. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Indi, giusta ordinanza del 10/1/2025 la causa è stata posta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti difensivi conclusionali.
***
Così compendiate le diverse allegazioni, il gravame deve essere disatteso, per le
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 2 seguenti sintetiche considerazioni.
Preliminarmente, con riguardo alla questione dell'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c., sollevata dall'appellata, la stessa non può accogliersi, giacché l'impugnazione contiene (come richiesto dalla Cassazione nell'interpretazione dello stesso art. 342, sia prima sia successivamente alla novella contenuta nell'art. 54 Dl 83/2012; si vedano le pronunce 8926/2004, 9244/2007, 1832/2016 e 27199/2017) tanto il profilo argomentativo
(e cioè l'esposizione delle ragioni per le quali il Tribunale avrebbe dovuto accogliere anche le altre censure di nullità) quanto quello volitivo (ovvero la conseguente richiesta di riforma della sentenza di primo grado).
Ancora, destituita di fondamento è la doglianza circa l'invalidità della procura alle liti, considerato che e avevano in ogni caso rilasciato mandato Persona_2 Persona_1
anche per l'eventuale giudizio di impugnazione, difatti, “il principio dell'ultrattività del mandato alla lite consente al procuratore, originariamente munito di procura estesa agli ulteriori gradi di giudizio, di proporre impugnazione in rappresentanza della parte che nelle more sia divenuta incapace o sia deceduta”(Cass. ord. 8953/2018).
Quanto, infine, alla censura avente ad oggetto l'inammissibilità dell'appello poiché proposto esclusivamente dai fideiussori, deve rilevarsi che il carattere accessorio dell'obbligazione del fideiussore rispetto a quella gravante sul debitore principale implica che le vicende estintive che interessano il rapporto principale si ripercuotono sull'obbligazione secondaria. Dunque, i fideiussori conservano pieno interesse all'impugnazione della sentenza che fa stato nei loro confronti a prescindere dall'autonoma azione della correntista, per la quale la sentenza non impugnata comporta il passaggio in giudicato.
Accedendo al merito, con un unico articolato motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto infondate le censure sulla capitalizzazione trimestrale. Ritiene che sia stata pattuita sin dall'origine del rapporto una fittizia reciprocità della capitalizzazione, considerato che il tasso creditore indicato è pari allo 0,010%. Ancora, rileva l'indeterminatezza della CMS e la mancanza della relativa
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 3 causa negoziale, ed eccepisce la mancata regolamentazione dell'apertura di credito, con conseguente applicazione della disciplina di cui all'art. 117 TUB, nonché il superamento della soglia del tasso usura. Infine, censura la sentenza per omessa pronuncia circa il risarcimento per illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi.
Quanto ai diversi tassi di interesse attinti dalla capitalizzazione, va osservato che, secondo condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, la reciprocità del periodo di calcolo degli interessi ai fini dell'anatocismo non richiede affatto che i tassi a favore della banca siano identici a quelli a favore del correntista o comunque da questi non significativamente distanti. Si precisa che “la previsione di un tasso attivo minimo di 0,01
% nominale annuo non rende il tasso equivalente a zero. È infatti ovvio, nella sua evidenza matematica, che 0,01 non è zero. Inoltre, sebbene nella misura minima del tasso, l'effetto accrescitivo dell'anatocismo non è escluso in casi simili, perché l'anatocismo in favore del cliente non si annulla affatto in semplice dipendenza della minor rilevanza (e della fissità) del tasso percentuale”; l'accrescimento è infatti conseguenza diretta della capitalizzazione dell'interesse, quale ne sia il tasso, mentre la circostanza che il tasso a credito non ottenga nel tempo alcun significativo incremento non ha incidenza sul fenomeno anatocistico in sé considerato, per cui è da considerare “errato il profilo sottinteso alla censura, in quanto il concetto di progressivo accrescimento resta comunque correlato alla capitalizzazione;
mentre, dal lato passivo, l'asimmetria non discende dall'anatocismo ma dalla variazione del tasso debitore, che però dipende dall'incremento dell'indebitamento” (Cass. n.
11014/2024).
Per tali ragioni, quanto statuito sul punto dal giudice di prime cure trova conferma in questa sede, tenuto conto che la capitalizzazione trimestrale è stata validamente pattuita e riveste il carattere della pari periodicità.
Ancora, avuto riguardo alle doglianze sulla commissiona di massimo scoperto (o CMS), in primo luogo, deve essere disattesa la doglianza concernente la nullità della commissione per insussistenza di causa. Infatti, la giurisprudenza di legittimità ha sostanzialmente riconosciuto alla commissione di massimo scoperto funzione “remunerativa” dell'obbligo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 4 della di tenere a disposizione del cliente una somma di denaro per un determinato CP_2
periodo di tempo, indipendentemente dal suo effettivo utilizzo (Cass. n. 11772 del 2002).
Siffatto ultimo indirizzo è stato ribadito dalla Corte di Cassazione con sentenza n.
870/2006 che ha definitivamente chiarito che la CMS è “remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma”. Inoltre, con l'intervento del legislatore del 2009, seguito dall'introduzione dell'art. 117 bis TUB (d.l. n. 201/2011, convertito in l.
22.12.2011 n. 214), si è stabilita la legittimità della CMS;
e “può dirsi che la nuova norma, pure omettendo ogni definizione più puntuale della cms, abbia effettuato una ricognizione dell'esistente con l'effetto sostanziale di sancire definitivamente la legittimità di siffatto onere e, per tale via, di sottrarla alle censure di legittimità sotto il profilo della mancanza di causa” (Cass. n. 12965/2016). Quindi, pur essendo collegata agli interessi, la CMS opera su un piano diverso avendo la funzione di costituire la controprestazione per il rischio crescente che la banca si assume in proporzione dell'ammontare dell'utilizzo dei fondi. In ordine, invece, all'indeterminatezza della detta commissione, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, deve ritenersi che la stessa sia stata validamente pattuita considerato che è individuata sia la misura percentuale nello 1,000% sia la base di calcolo trimestrale. Prive di pregio sono le censure circa l'indeterminatezza di tale ultimo dato, posto che il CTU ha accertato l'applicazione del saggio convenzionale sul massimo saldo dare verificatosi nel trimestre. Pertanto, la CMS non può ritenersi nulla per indeterminatezza, ciò anche alla luce del principio espresso da ultimo dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui la commissione non è nulla per indeterminatezza qualora, nonostante le parti non abbiano esplicitamente individuato la periodicità di applicazione, quest'ultima sia desumibile dai canoni ermeneutici (Cass. n. 1373/2024). La Suprema
Corte, richiamando i principi di cui al precedete n. 19825/2022, precisa che la CMS può ritenersi nulla solo nel caso di indeterminatezza «effettiva e radicale», non riscontrabile ove i canoni ermeneutici consentano all'interprete di individuare il periodo di riferimento.
Per quanto concerne, poi, la doglianza circa la mancanza del contratto di apertura di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 5 credito, questa è priva di pregio. In punto di diritto, giova premettere che la giurisprudenza di legittimità ha preso definitivamente posizione circa la previsione delle condizioni dell'apertura di credito in seno al contratto di conto corrente, e della non necessarietà di un distinto ed autonomo contratto che la regolarizzi. Segnatamente, la Corte statuisce che “il contratto di apertura di credito, qualora risulti già previsto e disciplinato da un contratto di conto corrente stipulato per iscritto, non deve a sua volta, in forza della delibera del
C.I.C.R. del 4 marzo 2003, essere stipulato per iscritto a pena di nullità, dato che il D.Lgs.
n. 385 del 1993, art. 117, comma 2, stabilisce che il C.I.C.R., mediante apposite norme di rango secondario, possa prevedere che particolari contratti bancari, per motivate ragioni tecniche, siano stipulati in forma diversa da quella scritta” (ex multis Cass. n.
29794/2024). La Corte sancisce la facoltà per le autorità creditizie di settore di stabilire la non necessità della forma scritta per particolari contratti, “in esecuzione di previsioni contenute in contratti redatti per iscritto”. Tale principio non comporta una radicale soppressione della forma scritta, ma solo un relativo alleggerimento della stessa che salvaguardi l'indicazione nel “contratto madre” delle condizioni economiche cui andrà assoggettato il “contratto figlio”. Dunque, l'adeguata regolamentazione formale dell'affidamento non necessita della predisposizione di un documento contrattuale autonomo e dedicato, ben potendo essere inserita all'interno del contratto di conto corrente di corrispondenza che deve tuttavia comporsi di clausole esplicitamente destinate a regolare il rapporto.
Nel caso di specie, a fronte delle generiche censure dell'odierna appellante, vale richiamare la relazione del consulente contabile, il quale ha riscontrato l'effettiva regolamentazione dell'apertura di credito nell'accertamento dell'applicazione della CMS, evidenziando che, a far data dal terzo trimestre 2009, la commissione è stata calcolata
“sempre con aliquota unica, su un importo corrispondente al fido accordato” (cfr. pag. 4 consulenza). Pertanto, anche sul punto, la sentenza di prime cure deve essere confermata.
Quanto all'usura genetica, deve rilevarsi che il consulente ha escluso il superamento del tasso soglia, prendendo correttamente in riferimento il tasso previsto nel I trimestre 2004,
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 6 essendo il contratto stato concluso in data 5.2.2004. A ciò si aggiunga che, stante la genericità della contestazione, non si coglie il precipuo riferimento alle voci di costo e commissioni, che l'appellante sostiene dovrebbero essere considerate ai fini del calcolo dell'usura. A fortiori, concludendo, si evidenza che il consulente in risposta alle osservazioni sulla medesima questione, nella relazione integrativa, esclude il superamento del tasso soglia, specificamente rappresentando che “ove, attraverso uno sforzo interpretativo, si volesse intendere l'affermazione nel senso che la commissione debba essere annualizzata moltiplicando per quattro la percentuale trimestrale dell'1%, si giungerebbe ad un risultato che non modifica nella sostanza le conclusioni rese dal CTU poiché il tasso così ottenuto rientrerebbe sempre nel limite soglia” (cfr. pag. 6 consulenza integrativa).
Per ciò che concerne, l'usura sopravvenuta, anche questa solo appena invocata dall'appellante, devesi rammentare che, con noto arresto del 2017 n. 24675, le Sezioni
Unite della Corte di Cassazione hanno escluso la sussistenza dell'usura sopravvenuta rilevando che: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
È stata, quindi, esclusa la nullità sopravvenuta della clausola contrattuale di determinazione degli interessi che, originariamente sottosoglia, avessero superato in corso di esecuzione del contratto di mutuo il tasso soglia dell'usura; secondo la Corte le clausole di determinazione del tasso di interesse sarebbero pienamente legittime e l'esercizio dei diritti che discendono dal contratto non potrebbe configurare violazione del canone di
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 7 buona fede. Tale decisione sancita dalle Sezioni Unite della Cassazione solo con riferimento al contratto di mutuo, è stata successivamente considerata un principio generale in materia di usura, derivante da un'interpretazione sistematica degli artt. 644 c.p. e 1815, comma 2, c.c. Pertanto, tanto nei rapporti di mutuo chee in quelli di conto corrente, l'unico momento rilevante sia ai fini della integrazione della fattispecie di cui all'art. 644 c.p. sia per l'applicazione della sanzione civile disposta dall'art. 1815, comma 2, c.c., sarebbe quello della stipula del contratto, con la conseguenza che le successive variazioni dei tassi operate dalla banca sarebbe irrilevante ai fini della nullità previste dalla legge. Per tali ragioni, le doglianze circa l'asserita usurarietà sopravvenuta non possono essere accolte.
Infine, quanto alla domanda risarcitoria per illegittima segnalazione alla Centrale dei
Rischi, devesi evidenziare che la giurisprudenza di legittimità è unanime nel ritenere che il danno da illegittima segnalazione al CRIF, sotto forma di “perdita” ovvero di “mancato guadagno”, eziologicamente riconducibile alla condotta della non è configurabile CP_2
come danno in re ipsa e deve essere provato in termini diretti. In particolar modo, una generica dichiarazione di compromissione dell'accesso al credito, in assenza della prova dell'effettivo pregiudizio patrimoniale subito, non può essere meritevole di tutela risarcitoria (ex multiis Cass. 5 marzo 2015, n. 4443 e Cass. 25 gennaio 2017, n. 1931).
Pertanto, seppur è ammessa la prova presuntiva, si deve tuttavia rilevare che, nel caso in esame, gli appellanti non hanno fornito alcun elemento al fine di provare le eventuali perdite economiche subite dalla correntista o di essi stessi fideiussori. Da ciò consegue senz'altro che la mancata produzione di elementi di fatto da cui desumere l'esistenza del danno, da parte di colui che ne richiede ristoro, non consente un puntuale apprezzamento dello stesso e dunque una sua idonea liquidazione.
In merito al danno non patrimoniale, da ultimo, la Corte di Cassazione chiarisce che il danno all'immagine e alla reputazione, in quanto costituente “danno conseguenza”, non può ritenersi sussistente in re ipsa, dovendo essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento (Cass. Ord. n. 7594/2018). Anche sotto questo profilo nulla viene dedotto e dimostrato in ordine all'effettiva lesione della reputazione commerciale della società e ad
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 8 eventuali concrete conseguenze dannose dell'indebita segnalazione sulla reputazione nei rapporti con il ceto bancario. Sarebbe stato onere della parte istante allegare fatti idonei a dimostrare la percezione da parte di terzi dell'illegittima segnalazione e le conseguenze negative in termini di credibilità e di reputazione, di percezione distorta della figura nel circuito bancario in punto di esposizione debitoria e solvibilità, di deterioramento delle relazioni commerciali, di effettivo discredito al buon nome dell'impresa.
Conclusivamente, il gravame, infondato, deve essere disatteso, con conferma della impugnata statuizione.
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza;
la liquidazione come indicato in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Sezione III civile, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, così provvede: rigetta l'appello proposto da - anche quale erede di e Parte_1 Persona_1
di -, con atto di citazione del 07/1/2020, avverso la sentenza n. 3952/2019 Persona_2
resa il 12/9/2019 dal Tribunale di Palermo.
Condanna - anche quale erede di e di - Parte_1 Persona_1 Persona_2
alla rifusione delle spese processuali sostenute da , liquidate in € Controparte_1
3.600,00 per compensi, oltre rimborso forfettario, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Si dà atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo di pagare ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello corrisposto per l'impugnazione, giusta l'art. 13
DPR 115/2002 (come modificato dall'art. 1 commi 17 e 18 della L. 228/2012).
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Terza sezione civile, il 29 maggio 2025.
Il Cons. est. Il Presidente
Giuseppe De Gregorio Antonino Liberto Porracciolo
Corte di Appello di Palermo Sezione III Civile 9