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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5158 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 4789/2025
REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4789/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
De Notaris Adele, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Conte Francesco, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 16.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 4789/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 27.06.2025 [nata Parte_1
a TI (SA) il 23.04.1974 (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 20.06.1998 in TI (SA) con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ], dal
[...] C.F._2 quale erano nati i figli (14.11.2000) e (27.12.2007), ha Per_1 Persona_2 chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso di sé e regolamentazione libera del diritto di visita del padre;
2) l'assegnazione della casa familiare in suo favore con obbligo a carico del resistente di sostenere le spese ordinarie, comprensive del mutuo, relative alla stessa;
3) la determinazione a carico del resistente di un assegno di mantenimento crescente nel tempo da euro 1.000,00 ad euro 1.500,00 (dal 2028) di cui 150,00 in suo favore e la restante parte in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 100% delle spese straordinarie;
4) la percezione integrale dell'assegno unico universale;
5) l'assunzione da parte del resistente di tutte le spese relative all'automobile in suo possesso.
Con comparsa del 19.11.2025 si costituiva , il quale aderiva Controparte_1 integralmente alle richieste formulate dalla ricorrente.
Alla udienza del 16.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato telematicamente in data 11.12.2025), chiedevano dichiararsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove ritengano la propria residenza, con reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e con consenso congiunto per l'eventuale espatrio del minore.
2. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, che parteciperanno Persona_2 direttamente ed attivamente alla sua vita, assumendo entrambi la responsabilità della sua educazione, istruzione e mantenimento, con collocazione presso la madre con la quale vivrà. Il padre avrà il più ampio diritto di visita e potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, tenuto conto degli impegni di entrambi e compatibilmente con le esigenze e la volontà del minore.
2 Proc. R.G. n. 4789/2025
3. La casa familiare, di proprietà comune dei coniugi , sita in Parte_2
TI (SA) alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 12/A, con ogni arredo ed accessorio, è assegnata a , che vi abiterà unitamente ai figli e Parte_1 Per_1
si dà atto che il sig ha già lasciato l'immobile, Persona_2 Controparte_1 prelevando i propri beni personali.
4. Tutte le imposte e le tasse relative alla casa familiare saranno a carico del sig.
, così come le residue rate del mutuo gravante sull'immobile fino Controparte_1 al 14.11.2027 (o comunque fino alla sua naturale conclusione), la cui rata mensile
è pari all'attualità a circa €. 600,00. Le spese straordinarie relative alla casa familiare, invece, saranno a carico di ciascun coniuge al 50%. A carico d CP_1 resteranno, inoltre, le utenze relative all'energia elettrica e al servizio
[...] idrico, ivi incluse quelle anticipate da nei mesi febbraio/aprile 2025, Parte_1 mentre saranno a carico d le spese ordinarie di condominio e le utenze Parte_1 relative al servizio telefonico e alla somministrazione del gas.
5. Il sig si obbliga a corrispondere alla sig.r , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno dieci di ogni mese, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato o in contanti, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima e dei figli (maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) un assegno mensile di €. 1.000,00 (euro mille/00) Persona_2
a decorrere dal 01.03.2025 al 31.12.2025, di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00) a decorrere dal 01.01.2026 al 31.12.2027 e di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
a decorrere dal 01.01.2028, di cui €. 150,00 in favore della moglie;
tali importi sono da rivalutare annualmente e automaticamente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, pubblicati dall'ISTAT in relazione all'anno precedente.
6. Il padre, inoltre, si obbliga a contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie per entrambi i figli, ivi ricomprendendo per le spese Persona_2 mediche, di istruzione e formazione e per il tempo libero e pe le sole spese Per_1 mediche e per il tempo libero, in quanto per le spese di istruzione e formazione la medesima ha a disposizione il prestito personale di complessivi €. 30.000,00, a tasso 0,00, erogato dall (gi - Filiale Controparte_2 Controparte_3
3 Proc. R.G. n. 4789/2025
di Eboli, da restituire in n. 240 rate mensili di €. 125,00 cadauna, a decorrere dal
01.01.2026 che il sig si obbliga a pagare alle scadenze previste, Controparte_1 restituendo pertanto l'intero prestito erogato. Per detto prestito, Per_1 comunicherà al padre l'estratto conto trimestrale e, in caso di eventuali diverse esigenze di utilizzo delle somme ivi disponibili, lo informerà preventivamente.
7. L'assegno unico e universale e tutte le detrazioni fiscali per i figli a carico sono di esclusiva spettanza di , in quanto coniuge affidataria/collocataria, Parte_1 anche se percepiti o goduti d che pertanto, in tale eventualità, Controparte_1 si obbliga a versarli mensilmente alla moglie.
8. Il sig. infine, assume su di sé tutte le spese relative Controparte_1 all'assicurazione e alla tassa di possesso della Fiat 500 X - tg. FR634 LG, a lui intestata ma nel possesso d che ne ha l'utilizzo esclusivo, nonché il fitto Parte_1 per il posto auto scoperto, pari ad €. 70,00, nel piazzale adiacente alla casa familiare”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
4 Proc. R.G. n. 4789/2025
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] il Parte_1
23.04.1974 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
TI (SA) il 01.11.1972 (C.F. ]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione depositate telematicamente in data
11.12.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di TI
(SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano TRIBUNALE di SALERNO
Il Tribunale di Salerno – I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice relatore
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4789/2025 R.G. avente ad oggetto: separazione giudiziale vertente
TRA
(C.F. ), rapp.ta e difesa come in atti dall'Avv. Parte_1 C.F._1
De Notaris Adele, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
(C.F. , rapp.to e difeso come in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Conte Francesco, elett.te domiciliato come in atti, in virtù di procura in atti
RESISTENTE C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da note di udienza del 16.12.2025 da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte.
1 Proc. R.G. n. 4789/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 473-bis. 47 c.p.c. depositato in data 27.06.2025 [nata Parte_1
a TI (SA) il 23.04.1974 (C.F. )], premesso di aver C.F._1 contratto matrimonio in data 20.06.1998 in TI (SA) con CP_1
[nato a [...] il [...] (C.F. ], dal
[...] C.F._2 quale erano nati i figli (14.11.2000) e (27.12.2007), ha Per_1 Persona_2 chiesto dichiararsi la separazione personale dal coniuge.
La ricorrente chiedeva inoltre: 1) l'affidamento congiunto del figlio minore con collocamento presso di sé e regolamentazione libera del diritto di visita del padre;
2) l'assegnazione della casa familiare in suo favore con obbligo a carico del resistente di sostenere le spese ordinarie, comprensive del mutuo, relative alla stessa;
3) la determinazione a carico del resistente di un assegno di mantenimento crescente nel tempo da euro 1.000,00 ad euro 1.500,00 (dal 2028) di cui 150,00 in suo favore e la restante parte in favore dei figli, oltre alla contribuzione al 100% delle spese straordinarie;
4) la percezione integrale dell'assegno unico universale;
5) l'assunzione da parte del resistente di tutte le spese relative all'automobile in suo possesso.
Con comparsa del 19.11.2025 si costituiva , il quale aderiva Controparte_1 integralmente alle richieste formulate dalla ricorrente.
Alla udienza del 16.12.2025, svoltasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti, in virtù dell'accordo raggiunto (depositato telematicamente in data 11.12.2025), chiedevano dichiararsi la separazione alle seguenti condizioni:
“1. I coniugi vivranno separati, con l'obbligo del mutuo rispetto, liberi di fissare ove ritengano la propria residenza, con reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei rispettivi passaporti e con consenso congiunto per l'eventuale espatrio del minore.
2. Il figlio è affidato ad entrambi i genitori, che parteciperanno Persona_2 direttamente ed attivamente alla sua vita, assumendo entrambi la responsabilità della sua educazione, istruzione e mantenimento, con collocazione presso la madre con la quale vivrà. Il padre avrà il più ampio diritto di visita e potrà vederlo e tenerlo con sé quando vorrà, tenuto conto degli impegni di entrambi e compatibilmente con le esigenze e la volontà del minore.
2 Proc. R.G. n. 4789/2025
3. La casa familiare, di proprietà comune dei coniugi , sita in Parte_2
TI (SA) alla Via Carlo Alberto Dalla Chiesa n. 12/A, con ogni arredo ed accessorio, è assegnata a , che vi abiterà unitamente ai figli e Parte_1 Per_1
si dà atto che il sig ha già lasciato l'immobile, Persona_2 Controparte_1 prelevando i propri beni personali.
4. Tutte le imposte e le tasse relative alla casa familiare saranno a carico del sig.
, così come le residue rate del mutuo gravante sull'immobile fino Controparte_1 al 14.11.2027 (o comunque fino alla sua naturale conclusione), la cui rata mensile
è pari all'attualità a circa €. 600,00. Le spese straordinarie relative alla casa familiare, invece, saranno a carico di ciascun coniuge al 50%. A carico d CP_1 resteranno, inoltre, le utenze relative all'energia elettrica e al servizio
[...] idrico, ivi incluse quelle anticipate da nei mesi febbraio/aprile 2025, Parte_1 mentre saranno a carico d le spese ordinarie di condominio e le utenze Parte_1 relative al servizio telefonico e alla somministrazione del gas.
5. Il sig si obbliga a corrispondere alla sig.r , entro Controparte_1 Parte_1 il giorno dieci di ogni mese, in via anticipata, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente a lei intestato o in contanti, a titolo di contributo per il mantenimento della medesima e dei figli (maggiorenne ma non economicamente Per_1 autosufficiente) un assegno mensile di €. 1.000,00 (euro mille/00) Persona_2
a decorrere dal 01.03.2025 al 31.12.2025, di €. 1.300,00 (euro milletrecento/00) a decorrere dal 01.01.2026 al 31.12.2027 e di €. 1.500,00 (euro millecinquecento/00)
a decorrere dal 01.01.2028, di cui €. 150,00 in favore della moglie;
tali importi sono da rivalutare annualmente e automaticamente sulla base degli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai, pubblicati dall'ISTAT in relazione all'anno precedente.
6. Il padre, inoltre, si obbliga a contribuire nella misura del 100% alle spese straordinarie per entrambi i figli, ivi ricomprendendo per le spese Persona_2 mediche, di istruzione e formazione e per il tempo libero e pe le sole spese Per_1 mediche e per il tempo libero, in quanto per le spese di istruzione e formazione la medesima ha a disposizione il prestito personale di complessivi €. 30.000,00, a tasso 0,00, erogato dall (gi - Filiale Controparte_2 Controparte_3
3 Proc. R.G. n. 4789/2025
di Eboli, da restituire in n. 240 rate mensili di €. 125,00 cadauna, a decorrere dal
01.01.2026 che il sig si obbliga a pagare alle scadenze previste, Controparte_1 restituendo pertanto l'intero prestito erogato. Per detto prestito, Per_1 comunicherà al padre l'estratto conto trimestrale e, in caso di eventuali diverse esigenze di utilizzo delle somme ivi disponibili, lo informerà preventivamente.
7. L'assegno unico e universale e tutte le detrazioni fiscali per i figli a carico sono di esclusiva spettanza di , in quanto coniuge affidataria/collocataria, Parte_1 anche se percepiti o goduti d che pertanto, in tale eventualità, Controparte_1 si obbliga a versarli mensilmente alla moglie.
8. Il sig. infine, assume su di sé tutte le spese relative Controparte_1 all'assicurazione e alla tassa di possesso della Fiat 500 X - tg. FR634 LG, a lui intestata ma nel possesso d che ne ha l'utilizzo esclusivo, nonché il fitto Parte_1 per il posto auto scoperto, pari ad €. 70,00, nel piazzale adiacente alla casa familiare”.
Alla medesima udienza il G.D., ai sensi dell'art. 473-bis. 22, ult. comma, c.p.c., faceva precisare ai difensori le conclusioni e tratteneva la causa in decisione riservandosi di riferire al Collegio.
A mente dell'art. 151 c.c. va esaminata la sussistenza dei presupposti per l'accoglimento della domanda di separazione giudiziale, avanzata dalla ricorrente ed alla quale il resistente non si è opposto, alla luce della considerazione che la riforma del 1975 ha espunto dal nostro sistema il concetto “separazione” come
“sanzione” basata sulla colpa ed ha introdotto il concetto di “rimedio” ad una situazione di intollerabilità della convivenza e/o di grave pregiudizio all'educazione della prole.
Nel caso in esame è da rilevare un obiettivo deteriorarsi dei rapporti coniugali con conseguente progressivo scemare dell'affectio maritalis, come può inferirsi dalla stessa esposizione dei fatti fornita da entrambe le parti, di tal che deve sicuramente dirsi venuta meno ogni possibilità di ipotizzare una ripresa del vincolo solidaristico ed affettivo che la convivenza coniugale comporta.
4 Proc. R.G. n. 4789/2025
Deve dunque accogliersi la domanda di separazione personale dei coniugi, parti del presente giudizio.
Quanto ai provvedimenti accessori, poiché gli accordi espressi raggiunti dalle parti non sono contrari a norme imperative, rispettano i limiti di cui all'art. 160 c.c. e sono conformi all'interesse della prole minorenne, il Tribunale ritiene di poterli recepire integralmente.
L'esito del giudizio consente la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando, così provvede:
- DICHIARA la separazione dei coniugi [nata a [...] il Parte_1
23.04.1974 (C.F. )] e [nato a C.F._1 Controparte_1
TI (SA) il 01.11.1972 (C.F. ]; C.F._2
- recepisce le condizioni della separazione depositate telematicamente in data
11.12.2025 e riportate in parte motiva;
- ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della Cancelleria al Pm per il visto e di seguito in copia autentica per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 lett.
D d.p.r.
3.11.2000 n. 396 all'ufficiale dello stato civile del Comune di TI
(SA).
- compensa le spese.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16/12/2025
Il Giudice est. dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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