Art. 14.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente art. 13, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sara' trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana verra' ripartito fra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.
E' in facolta' delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri Uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato di concerto con i Ministri interessati, il personale di cui al precedente art. 13, in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, presso altre Amministrazioni dello Stato, sara' trasferito alle dipendenze delle Amministrazioni stesse; quello in servizio, alla stessa data, presso il soppresso Ministero dell'Africa italiana verra' ripartito fra le altre Amministrazioni dello Stato, comprese quelle con ordinamento autonomo, in base alle rispettive esigenze.
E' in facolta' delle Amministrazioni di definitiva assegnazione, in relazione alle esigenze dei servizi, di utilizzare il personale stesso presso i propri Uffici centrali e periferici ed, eventualmente, anche, nella posizione di comando, presso altre Amministrazioni dello Stato, enti parastatali e locali.