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Sentenza 2 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 02/07/2024, n. 438 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 438 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
N. 3228/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Marina Righi Giudice dott.ssa Giulia Civiero Giudice relatore ed estensore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex art. 473 bis.51 cod. proc. civ. promosso con ricorso congiunto depositato in data
04/06/2024 da:
Parte_1
con l'avv. BIGARAN TANJA MARIA
c.f.: C.F._1
e
Parte_2
con l'avv. BIGARAN TANJA MARIA
c.f.: C.F._2
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare
1 la separazione personale e di omologare o prendere atto degli accordi intervenuti tra le stesse.
Le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ. in sostituzione dell'udienza del 1.7.2024, hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, che non sussistono possibilità di riconciliazione e hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara la separazione personale tra i coniugi (nata a [...] il [...]) e Parte_1
(nato a [...] il [...]), matrimonio contratto Parte_2
il 29/11/2016 e trascritto al n. 7, Parte I, Anno 2016 del registro degli atti di matrimonio del Comune di
MOTTA DI LIVENZA alle seguenti condizioni:
1) i sig.ri e vivranno separati nel reciproco rispetto e dialogo l'uno nei confronti dell'altro; Parte_1 Parte_2
2) la casa coniugale, costituita dall'abitazione di proprietà di un soggetto terzo sita in Motta di Livenza (TV), via Foro
Boario n. 1 int. 2, viene assegnata, con tutti gli arredi e corredi ivi presenti, alla sig.ra la quale, a decorrere Parte_1
dal mese di settembre 2024, si farà carico del relativo canone di locazione, delle spese condominiali e delle utenze domestiche;
3) la figlia minore è affidata in regime condiviso ad entrambi i genitori, con residenza anagrafica presso la madre;
Per_1
4) le decisioni di rilievo riguardanti la figlia minore sono demandate alla comune determinazione di entrambi i Per_1
genitori, in particolar modo quelle relative alla salute ed all'istruzione della medesima, privilegiando le scelte che si riveleranno maggiormente conformi alle inclinazioni ed autonome determinazioni che la stessa esprimerà;
5) il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia minore secondo le seguenti modalità: Per_1
- un fine settimana ogni quindici giorni dal venerdì sera alla domenica sera;
- tutti i mercoledì; - una settimana durante le vacanze scolastiche natalizie comprendenti, a rotazione, un anno i giorni dal 25 al 30 dicembre e l'anno successivo i giorni
2 dal 31 dicembre al 6 gennaio. Ogni anno, trascorrerà il giorno della Vigilia di Natale con il genitore che la terrà Per_1
con sé dal 31 dicembre al 6 gennaio;
- le vacanze pasquali ad anni alterni;
- tre settimane, anche non consecutive, durante le vacanze scolastiche estive secondo il calendario che i genitori dovranno concordare entro il 31 maggio di ogni anno;
a rotazione le festività ovvero i ponti primaverili del 25 aprile e dell'1° maggio, le festività ovvero i ponti dell'1 novembre e dell'8 dicembre. Le vacanze di carnevale a rotazione di anno in anno con ciascun genitore. Il padre avrà facoltà di vedere la figlia anche qualunque altro giorno della settimana, d'accordo con la madre, tenendo conto delle abitudini e degli impegni scolastici e sportivi di;
Per_1
6) il sig. a decorrere dal mese di settembre 2024, corrisponderà alla sig.ra a mezzo bonifico bancario ed Pt_2 Pt_1
anticipatamente entro il 5 di ogni mese, un contributo al mantenimento della figlia nella misura di € 1.000,00 Per_1
mensili, rivalutabili annualmente sulla base degli indici ISTAT;
7) le spese straordinarie di , siccome individuate e regolamentate dal Protocollo in essere presso il Tribunale di Per_1
Treviso, saranno interamente a carico del sig. Parte_2
8) i coniugi dichiarano sin d'ora di essere concordi nell'iscrivere ad un istituto privato per la frequentazione della Per_1
scuola secondaria di primo e di secondo grado, che verrà individuato di comune accordo compatibilmente con le disponibilità finanziarie del sig. che ne sosterrà interamente i costi;
Parte_2
9) l'assegno unico spetterà per l'intero alla sig.ra Parte_1
10) le detrazioni e le deduzioni previste per gli oneri e per le spese afferenti spetteranno ad entrambi i genitori nella Per_1
misura in cui ciascuno di essi le avrà sostenute;
11) il sig. a decorrere dal mese di settembre 2024, a mezzo bonifico bancario ed anticipatamente entro Parte_2
il 5 di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della sig.ra corrisponderà a quest'ultima la somma Parte_1
mensile di € 400,00, rivalutabile annualmente sulla base degli indici ISTAT;
12) la sig.ra si prenderà cura e si occuperà degli animali domestici (un cane e un gatto), che resteranno Parte_1
presso la casa coniugale;
13) il sig. a decorrere dal mese di settembre 2024, a mezzo bonifico bancario ed anticipatamente entro Parte_2
il 5 di ogni mese, corrisponderà alla sig.ra la somma mensile di € 100,00, rivalutabile annualmente sulla Parte_1
3 base degli indici ISTAT, a titolo di contributo al mantenimento ordinario degli animali domestici (un cane e un gatto) e sosterrà integralmente le spese straordinarie degli stessi, tra cui anche quelle veterinarie;
14) concedersi reciproco consenso al rilascio ed al rinnovo dei rispettivi passaporti e di quello della figlia o di altro Per_1
documento necessario per l'espatrio;
15) il predetto conto corrente cointestato ai sig.ri e verrà estinto entro 3 (tre) mesi dalla Parte_1 Parte_2
sottoscrizione del presente ricorso, i quali sin d'ora si prestano reciprocamente il consenso ad ogni atto necessario per le future pratiche di estinzione;
16) i coniugi dichiarano di aver definito ogni altra questione economica e patrimoniale connessa o conseguente al matrimonio.
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio del 01/07/2024.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il Giudice rel. ed est. dott.ssa Giulia Civiero
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