Sentenza 10 agosto 1999
Massime • 1
L'interpretazione del giudice di merito dell'art. 111, lett. b), del c.c.n.l. 16 gennaio 1991 (applicabile ai dipendenti della Cassa di risparmio di Torino) - che prevede la facoltà del datore di lavoro di disporre la dispensa dal servizio del lavoratore a cui, nel periodo di due anni, sia stata applicata per due volte la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio e dalla retribuzione -, secondo cui è necessaria, ai fini dell'applicazione del previsto provvedimento di dispensa del servizio, la commissione da parte del dipendente di una ulteriore (terza) violazione dei suoi doveri di ufficio, tale da giustificare per la sua gravità, in concorrenza con la condizione soggettiva specificata dalla norma contrattuale, il licenziamento per giustificato motivo, è illegittima per violazione delle regole di interpretazione dei contratti, in quanto ipotizza la necessità della ricorrenza di un ulteriore presupposto oltre a quelli inequivocamente e tassativamente previsti dalla norma pattizia; ne' la stessa interpretazione può ritenersi logicamente motivata sulla base della tesi che, altrimenti, la clausola contrattuale sarebbe illegittima perché prevedente una reiterata valutazione negativa delle medesime mancanze, dato che la configurata dispensa fa riferimento al globale comportamento del lavoratore correlato a dette mancanze, oggetto di nuova autonoma contestazione nel suo complesso, e pertanto idoneo a giustificare il nuovo provvedimento sanzionatorio, nella ricorrenza del notevole inadempimento di cui all'art. 3 legge n. 604 del 1966.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/08/1999, n. 8573 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8573 |
| Data del deposito : | 10 agosto 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giacomo DE TOMMASO - Presidente -
Dott. NZ MILEO - Rel. Consigliere -
Dott. Alberto SPANÒ - Consigliere -
Dott. Fernando LUPI - Consigliere -
Dott. Antonio LAMORGESE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCA CASSA RISPARMIO DI TORINO SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA P. DA PALESTRINA 63, presso lo studio dell'avvocato MARIO CONTALDI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CATALANO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
IZ VI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 1803/96 del Tribunale di TORINO, depositata il 16/5/96 R.G.N. 40/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/1/99 dal Consigliere Dott. NZ MILEO;
udito l'Avvocato CATALANO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 17 gennaio 1994 il Pretore di Torino, previa riunione dei procedimenti relativi ai ricorsi proposti da OL NZ contro la Cassa di Risparmio di Torino, al fine di ottenere una pronuncia di illegittimità di due provvedimenti di dispensa dal servizio comminatigli dalla Società, rispettivamente, in data 19.3.1993 e 28.7.93, accoglieva le domande del lavoratore come richiesto e condannava la convenuta a reintegrarlo nel posto di lavoro, oltre al risarcimento dei danni quantificati in cinque mensilità retributive.
All'esito dell'appello della Banca, la quale riproponeva la richiesta di accertamento della legittimità limitatamente alla dispensa irrogata il 28.7.1993 ed a decorrere dal 31.10 dello stesso anno, il Tribunale del luogo, con decisione del 16 maggio 1996, rigettava la impugnazione, confermando la pronuncia di primo grado. Ritenevano i giudici di merito, dopo un esame analitico della normativa pattizia di pertinenza, che, per la risoluzione del rapporto di lavoro con la adozione del provvedimento della dispensa dal servizio ed in applicazione della disciplina al riguardo prevista dagli artt. 108, 109 e 111 C.C.N.L. di categoria in data 16 gennaio 1991, occorreva la ricorrenza di due presupposti inderogabili, afferenti, l'uno, alla configurabilità di una specifica infrazione talmente notevole da parte del dipendente da giustificare siffatta misura espulsiva (elemento oggettivo), e l'altro alla concomitante, particolare qualifica del comportamento, ove connotato alternativamente dalle condizioni indicate sub a) e b) dell'art. 111 (nella specie, quando al lavoratore, nel periodo di due anni, sia stata applicata per due volte la punizione di cui al n. 2 dell'art. 108, ossia la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni (elemento soggettivo); con la precisazione che la presenza di detta condizione concorre nel giudizio da formulare in ordine al notevole grado dell'inadempimento, ai sensi dell'art. 3 della legge 15.7.1996, n.604. Nel caso in esame, invece, il recesso risultava intimato soltanto in base alla ricorrenza del descritto elemento soggettivo, attesa la pacifica irrogazione dei due provvedimenti disciplinari nel biennio precedente (sospensione); di guisa che la fattispecie non poteva ritenersi completamente integrata nei confronti del OL, difettando la ulteriore contestazione di una diversa violazione dei suoi doveri d'ufficio, il cui concorso nel senso che precede avrebbe consentito di sanzionare il lavoratore con la dispensa dal servizio. Avverso la sentenza la Banca ha proposto ricorso per cassazione, ancorandolo a due motivi;
il convenuto non si è costituito. La ricorrente ha depositato memoria, ai sensi dell'art. 378 c.p.c. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 segg. Cod. civile, nonché omessa e comunque insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile.
Deduce che il Tribunale ha errato nel ritenere che la dispensa dall'impiego prevista dall'art. 111 del C.C.N.L. del settore costituisca una specificazione di quella ipotizzata genericamente dal precedente art. 108, e pertanto volta a precisare i presupposti la cui ricorrenza giustifichi l'adozione del provvedimento in precedenza soltanto enunciato tra le possibili sanzioni a carico del dipendente;
laddove, sia la lettera delle due norme, sia la ratio --intesa quale comune intenzione delle parti stipulanti -, sia i precedenti storici, sia infine l'interpretazione dell'antecedente Accordo corporativo fornita dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte con sentenza n. 1445/1953, inducono ad opinare che le due disposizioni citate prevedono ipotesi diverse ed alternative, sì che quella sanzionata dall'art. 111 configura la dispensa alle condizioni ivi fissate, mentre quella di cui all'art. 108, di carattere generale, risulta ancorata soltanto al notevole inadempimento del lavoratore, e pertanto al giustificato motivo soggettivo delineato dall'art. 3 della legge n. 604/1966. Di guisa che, quale palese corollario di siffatta interpretazione, non appare illegittimo il cd. Codice disciplinare nella parte in cui ricollega la dispensa dal servizio a detto generico inadempimento notevole, la quale, per l'effetto, non contrasta con quella, diversa, disciplinata in modo più favorevole per il dipendente e, per di più, facoltativa, dall'art. 111 del C.C.N.L. di categoria.
Il motivo è infondato.
In subiecta materia è principio giurisprudenziale consolidato di questa Suprema Corte, cui il Collegio si adegua, che la interpretazione delle disposizioni collettive di diritto comune è riservata, data la loro natura contrattuale, alla esclusiva competenza del giudice di merito, le cui valutazioni soggiacciono, in sede di legittimità, ad un sindacato limitato nella duplice direzione della verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, ai sensi degli artt. 1362 segg. Cod. Civile, ed al controllo della sussistenza di una motivazione coerente e logica, che consenta di esaminare l'iter logico percorso dal giudicante per pervenire alle conclusioni criticate;
fermo, peraltro, restando che entrambe le denunce di parte nel senso che precede esigono una specifica indicazione, e cioè la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la puntualizzata violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza o contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito, atteso che, altrimenti, le censure si risolvono, contrariamente alla qualificazione giuridica loro attribuita dal ricorrente, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (cfr. ex plurimis: Cass. n. 433/1997). Nella specie non ricorrono tali presupposti negativi, dal momento che il Tribunale ha fornito una interpretazione sistematica e razionale delle norme pattizie in esame, sfuggente ad ogni censura in quanto congruamente motivata ed aderente al contenuto ed alla logica delle stesse, posto che non è dato spiegare perché siano state ipotizzate due figure di dispensa, una di carattere generale e l'altra più ristretta e facoltativa;
che la prima (art. 108) afferisce soltanto ad una previsione nell'elenco tassativo dei provvedimenti disciplinari adottabili in ragione di mancanze del dipendente, mentre nella seconda (art. 111), dopo una premessa di carattere generale concernente tutte le sanzioni (art. 109), si precisano le condizioni tassative per poterla comminare, specificandosi altresì i profili facoltativi datoriali, in relazione appunto alla piattaforma di base costituita dal "notevole inadempimento", dalla natura e gravità della condotta addebitata e dal grado della colpa, e quindi tenendo conto del comportamento abituale del soggetto, del suo curriculum e della eventuale recidività di chi ha mancato;
che la contraria interpretazione di parte appare disancorata dalla intera normativa pattizia, si configura quale mera lettura di parte da sovrapporre a quella logicamente effettuata dal giudice di merito, non è supportata da alcuna disposizione di riferimento;
che, infine, non risultano specificate quali norme di ermeneutica siano state violate, ne' focalizzati adeguatamente i vizi di motivazione inficianti la sentenza in base ai richiamati principi.
Con il secondo motivo di impugnazione la ricorrente denuncia violazione degli artt. 1362 segg. cod. civile sotto ulteriori profili;
violazione e falsa applicazione dell'art. 2106 c.c., con riferimento all'art. 109 C.C.N.L.; omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine a vari punti decisivi della controversia, in relazione all'art. 360, nn. 3 e 5, Cod. Proc. Civile. Deduce che il Tribunale ha, comunque, errato nella interpretazione della disciplina in esame nella parte in cui assume che la dispensa ipotizzata nell'art. 111, lett. B), pur se correlata all'art. 108 e dunque non alternativa come invece ritenuto in precedenza dalla stessa ricorrente, postula non solo la condizione di cui a detta clausola pattizia al n. 2 (quando al lavoratore, nel periodo di due anni, sia stata applicata per due volte la sospensione dal servizio e dalla retribuzione per un periodo massimo di dieci giorni, come verificatosi nel caso in esame), ma necessariamente una ulteriore (terza) violazione disciplinare, tale che, correlata alla ricorrenza della predetta condizione, determini quel notevole inadempimento idoneo a facoltizzare parte datoriale alla dispensa del dipendente dal servizio;
laddove l'inserimento di questo nuovo elemento non è previsto dalla lettera delle norme in esame, non si può ipotizzare quale ratio delle stesse, in carenza di adeguato supporto giustificativo ed essendo inequivoco il contenuto letterale delle disposizioni di riferimento, ne' trova logica spiegazione nell'asserito pericolo di una doppia valutazione negativa delle stesse mancanze, la prima finalizzata alle sospensioni cennate (art. 108) e la seconda posta a fondamento della dispensa (art. 111).
La censura è fondata.
La interpretazione in tal senso fornita dal Tribunale, pur suggestiva, viola palesemente i canoni ermeneutici di legge, in quanto ipotizza la necessità della ricorrenza di un ulteriore presupposto per addivenire alla applicazione della predetta sanzione, da aggiungere a quelli richiesti dalla esaminata disciplina pattizia;
non è ancorata ad alcuna norma specifica, e dunque da ritenere estensiva apoditticamente di quelli inequivocamente e tassativamente indicati dalle menzionate disposizioni;
appare, altresì, assolutamente priva di adeguato supporto normativo;
non risulta logicamente motivata alla stregua di una presunta illegittimità della reiterata valutazione negativa delle medesime mancanze, con conseguente duplice sanzione disciplinare per gli stessi fatti, atteso che, come puntualmente stigmatizzato dalla ricorrente, la configurata dispensa non afferisce ad una seconda valutazione sanzionatoria delle singole violazioni previste analiticamente dall'art. 108 del C.C.N.L. e già ivi adeguatamente sanzionate, ma al globale comportamento del dipendente ad esse correlato, oggetto di nuova, autonoma contestazione nel suo complesso e, pertanto, tale da facoltizzare parte datoriale al più grave e rigoroso provvedimento espulsivo, nella ritenuta ricorrenza di quel notevole inadempimento che, ai sensi dell'art. 3 legge n. 604/1966, ne legittima l'adozione in via generale.
Sul punto, dunque, la sentenza del Tribunale appare palesemente inficiata dalle violazioni delle norme di ermeneutica contrattuale e dai vizi di motivazione puntualmente prospettati in gravame;
sicché detta pronuncia va cassata per la parte concernente la censura che ne occupa, con rinvio, per il nuovo esame ed anche per la statuizione sulle spese del presente giudizio, ad altro Tribunale, designato in quello di Mondovì, il quale effettuerà una più approfondita e rigorosa indagine interpretativa delle norme pattizie di riferimento in tema di dispensa, fornendo logica e congrua motivazione in ordine alle raggiunte conclusioni, da correlare alle condizioni, oggettive e soggettive, richieste dalla indicata disciplina contrattuale a supporto idoneo a legittimare il provvedimento espulsivo per cui è causa.
P.Q.M.
La Corte: accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo. Cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia, per il nuovo esame ed anche per la regolamentazione delle spese relative al presente giudizio di cassazione, al Tribunale di Mondovì. Roma, 13 gennaio 1999.