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Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 29/12/2025, n. 4634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 4634 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
Testo completo
.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 29 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4774/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F: , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 19.05.2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500008745000 nonché i seguenti sottostanti avvisi di addebito: -
n. 59320160002409305000, n. 59320160007045149000 e n. 59320170004819907000. Ha eccepito la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inesistenza del debito. A tal fine ha rappresentato che gli avvisi di addebito, sopra citati, sono stati oggetto di definizione ai sensi della L. 145/2018, art. 1, commi 184 e 185 “saldo e stralcio” e di aver provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute nei termini di legge, con conseguente estinzione della pretesa fatta valere. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500008745000, notificata in data 12 marzo 2025, nella parte relativa agli avvisi di addebito opposti, per intervenuta estinzione del relativo carico a seguito di definizione agevolata e pagamento integrale delle somme dovute;
dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto del presupposto giuridico e per violazione dei principi di legalità, buona fede e non aggravamento del procedimento amministrativo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito l' , con memorie depositate il 09.10.2025, il quale, ha dedotto che il ricorrente CP_1 risulta decaduto dalla definizione agevolata stante che non ha provveduto né al pagamento delle rate entro le scadenze fissate, né all'integrale pagamento di quanto dovuto a seguito della rideterminazione dell'importo operata da . Conseguentemente l'adesione agevolata è stata revocata Controparte_2
e pertanto sono dovuti gli importi originari detratto quanto già versato. Ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passava per i vizi afferenti al preavviso di fermo amministrativo trattandosi di atto esclusivamente riportabile al concessionario. Ha concluso chiedendo: il rigetto del ricorso
Con provvedimento del 28.10.2025, la causa e stata delegata per la decisione al sottoscritto decidente e con successivo decreto del 5.11.2025 e stata fissata l'udienza del 29.12.2025 confermandone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
___________________________
2. Al fine di qualificare l'azione proposta, occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria successivi alla notifica del titolo (estinzione del debito a seguito del pagamento della definizione agevolata alla quale è stato ammesso). Giova evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24
D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, non rilevano nella fattispecie in questione.
Parte ricorrente ha eccepito quale fatto estintivo, successivo alla notifica, l'estinzione del debito a seguito del pagamento di tutte le rate previste dal piano di ammortamento predisposto in accoglimento dell'istanza di definizione ai sensi della L. 145/2018, art. 1, commi 184 e 185 “saldo e stralcio”, presentata il 12.07.2019
Egli ha documentato il pagamento, di tutte le rate previste nel primo piano di ammortamento, stabilito nella comunicazione di accoglimento del 17.10.2019 e notificata il 24.10.2010 (doc. 3 fasc. parte CP_ ricorrente e doc 4 fasc. CP_ L' ha dedotto la mancata estinzione del debito non avendo provveduto il ricorrente all'integrale pagamento degli importi dovuti. A tal fine l' ha rappresentato che essendo incorsa in CP_1 CP_3 errore, ha provveduto al ricalco delle somme da pagare (in accoglimento dell'istanza di definizione CP_ agevolata) e alla notifica al ricorrente, in data 03/07/2020 (si veda doc. 6 fasc. , della relativa comunicazione. Si osserva che la comunicazione, non riguarda l'accoglimento dell'istanza già accolta con nota del 17.10.2019, ma solo il diverso importo da corrispondere a seguito dell'accertamento dell'errore di calcolo commesso.
Detta comunicazione del 26.06.2020, relativa alla Dichiarazione di adesione del 12/07/2019,
Documento rif. AT 19390201900330119151, protocollo 375568, ed avente ad oggetto:
“Comunicazione delle somme dovute 1 Definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio)”, risulta correttamente e validamente notificata CP_ in data 03.07.2020 (doc. 6 fasc. all'indirizzo pec indicato dal ricorrente nell'istanza di adesione presentata in data 12.07.2019 e ove risulta notifica, in data 24.10.2019, la comunicazione di accoglimento del 17.10.2019
Nella comunicazione del 26.06.2020, notificata il 03.07.2020, è indicato il diverso importo dovuto, per l'estinzione del debito, da corrispondersi in numero tre rate, sostitutive delle ultime tre rate, ancora da pagare, di cui al primo piano di ammortamento. Si osserva che la comunicazione risulta notificata il 03.07.2020 ed alla stessa sono allegati i tre bollettini RAV delle ultime tre rate da pagare, con l'importo aggiornato, in moda da consentire al ricorrente di provvedere all'integrale pagamento entro i termini di scadenza. Ne consegue che ben avrebbe potuto il ricorrente entro il termine di scadenza provvedere al pagamento già della terza rata per il nuovo importo sostituivo del precedente.
Nella specie il ricorrente non ha provveduto a corrispondere l'importo residuo dovuto, a seguito del ricalcolo comunicatole il 03.07.2020 ed in merito al quale nulla deduce. Parte ricorrente, invero ha prodotto i bollettini RAV, pagati, relativi al primo piano di ammortamento e per gli importi in esso indicati e non i bollettini Rav, pagati, sostitutivi, per le ultime tre rate, dei precedenti. Da quanto sopra consegue che non avendo provveduto al pagamento integrale dell'importo dovuto, egli è decaduto dalla definizione agevolata.
Si precisa che irrilevanti, in quanto non pertinenti, sono i pagamenti prodotti da parte ricorrente ed afferenti al documento n.2939020190028595713.
Ai sensi dell'art. 3, comma 14 del D.L. n. 118/2018, conv. in L. n. 136/2018, In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
Nella fattispecie in esame, in virtù di quanto disposto dal predetto comma 14, a causa del mancato integrale pagamento della rate non si sono prodotti gli effetti della definizione agevolata e il debito non si è estinto. Indi l'agente della riscossione ha proseguito l'attività di recupero richiedendo, con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500008745000, il pagamento del credito portato dagli avvisi di addebito 59320160002409305000, n. 59320160007045149000 e n.
59320170004819907000, per il debito residuo. Per quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla complessità e particolarità delle questioni trattate si ritiene sussistano giustificati motivi per una loro integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4774/2025 R.G, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese
Catania, 29 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 29 dicembre 2025, svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.4774/2025 R.G. Lavoro, promossa
DA
, nato a [...] il [...], C.F: , ed ivi Parte_1 C.F._1 residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Orazio Stefano Esposito
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1 rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avvocati Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli;
-RESISTENTE-
Oggetto: opposizione avverso comunicazione preventiva di fermo amministrativo ed avvisi di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 19.05.2025, ha impugnato la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500008745000 nonché i seguenti sottostanti avvisi di addebito: -
n. 59320160002409305000, n. 59320160007045149000 e n. 59320170004819907000. Ha eccepito la nullità della comunicazione preventiva di fermo amministrativo per inesistenza del debito. A tal fine ha rappresentato che gli avvisi di addebito, sopra citati, sono stati oggetto di definizione ai sensi della L. 145/2018, art. 1, commi 184 e 185 “saldo e stralcio” e di aver provveduto all'integrale pagamento delle somme dovute nei termini di legge, con conseguente estinzione della pretesa fatta valere. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva degli atti impugnati, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500008745000, notificata in data 12 marzo 2025, nella parte relativa agli avvisi di addebito opposti, per intervenuta estinzione del relativo carico a seguito di definizione agevolata e pagamento integrale delle somme dovute;
dichiarare la nullità dell'atto impugnato per difetto del presupposto giuridico e per violazione dei principi di legalità, buona fede e non aggravamento del procedimento amministrativo. Con vittoria di spese, compensi ed onorari di causa da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Si è costituito l' , con memorie depositate il 09.10.2025, il quale, ha dedotto che il ricorrente CP_1 risulta decaduto dalla definizione agevolata stante che non ha provveduto né al pagamento delle rate entro le scadenze fissate, né all'integrale pagamento di quanto dovuto a seguito della rideterminazione dell'importo operata da . Conseguentemente l'adesione agevolata è stata revocata Controparte_2
e pertanto sono dovuti gli importi originari detratto quanto già versato. Ha, altresì, eccepito il difetto di legittimazione passava per i vizi afferenti al preavviso di fermo amministrativo trattandosi di atto esclusivamente riportabile al concessionario. Ha concluso chiedendo: il rigetto del ricorso
Con provvedimento del 28.10.2025, la causa e stata delegata per la decisione al sottoscritto decidente e con successivo decreto del 5.11.2025 e stata fissata l'udienza del 29.12.2025 confermandone la trattazione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c..
Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni, ivi formulate. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
___________________________
2. Al fine di qualificare l'azione proposta, occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma
1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del
1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del
2016; n. 24215 del 2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente con le censure formulate in ricorso, ha fatto valere fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria successivi alla notifica del titolo (estinzione del debito a seguito del pagamento della definizione agevolata alla quale è stato ammesso). Giova evidenziare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento e negli avvisi di addebito anche oltre il termine di cui all'art. 24
D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c. Detti fatti estintivi, non rilevano nella fattispecie in questione.
Parte ricorrente ha eccepito quale fatto estintivo, successivo alla notifica, l'estinzione del debito a seguito del pagamento di tutte le rate previste dal piano di ammortamento predisposto in accoglimento dell'istanza di definizione ai sensi della L. 145/2018, art. 1, commi 184 e 185 “saldo e stralcio”, presentata il 12.07.2019
Egli ha documentato il pagamento, di tutte le rate previste nel primo piano di ammortamento, stabilito nella comunicazione di accoglimento del 17.10.2019 e notificata il 24.10.2010 (doc. 3 fasc. parte CP_ ricorrente e doc 4 fasc. CP_ L' ha dedotto la mancata estinzione del debito non avendo provveduto il ricorrente all'integrale pagamento degli importi dovuti. A tal fine l' ha rappresentato che essendo incorsa in CP_1 CP_3 errore, ha provveduto al ricalco delle somme da pagare (in accoglimento dell'istanza di definizione CP_ agevolata) e alla notifica al ricorrente, in data 03/07/2020 (si veda doc. 6 fasc. , della relativa comunicazione. Si osserva che la comunicazione, non riguarda l'accoglimento dell'istanza già accolta con nota del 17.10.2019, ma solo il diverso importo da corrispondere a seguito dell'accertamento dell'errore di calcolo commesso.
Detta comunicazione del 26.06.2020, relativa alla Dichiarazione di adesione del 12/07/2019,
Documento rif. AT 19390201900330119151, protocollo 375568, ed avente ad oggetto:
“Comunicazione delle somme dovute 1 Definizione per estinzione dei debiti di cui all'art. 1, commi 184 e 185, della Legge n. 145/2018 (“saldo e stralcio)”, risulta correttamente e validamente notificata CP_ in data 03.07.2020 (doc. 6 fasc. all'indirizzo pec indicato dal ricorrente nell'istanza di adesione presentata in data 12.07.2019 e ove risulta notifica, in data 24.10.2019, la comunicazione di accoglimento del 17.10.2019
Nella comunicazione del 26.06.2020, notificata il 03.07.2020, è indicato il diverso importo dovuto, per l'estinzione del debito, da corrispondersi in numero tre rate, sostitutive delle ultime tre rate, ancora da pagare, di cui al primo piano di ammortamento. Si osserva che la comunicazione risulta notificata il 03.07.2020 ed alla stessa sono allegati i tre bollettini RAV delle ultime tre rate da pagare, con l'importo aggiornato, in moda da consentire al ricorrente di provvedere all'integrale pagamento entro i termini di scadenza. Ne consegue che ben avrebbe potuto il ricorrente entro il termine di scadenza provvedere al pagamento già della terza rata per il nuovo importo sostituivo del precedente.
Nella specie il ricorrente non ha provveduto a corrispondere l'importo residuo dovuto, a seguito del ricalcolo comunicatole il 03.07.2020 ed in merito al quale nulla deduce. Parte ricorrente, invero ha prodotto i bollettini RAV, pagati, relativi al primo piano di ammortamento e per gli importi in esso indicati e non i bollettini Rav, pagati, sostitutivi, per le ultime tre rate, dei precedenti. Da quanto sopra consegue che non avendo provveduto al pagamento integrale dell'importo dovuto, egli è decaduto dalla definizione agevolata.
Si precisa che irrilevanti, in quanto non pertinenti, sono i pagamenti prodotti da parte ricorrente ed afferenti al documento n.2939020190028595713.
Ai sensi dell'art. 3, comma 14 del D.L. n. 118/2018, conv. in L. n. 136/2018, In caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell'unica rata ovvero di una di quelle in cui e' stato dilazionato il pagamento delle somme di cui al comma 2, la definizione non produce effetti e riprendono a decorrere i termini di prescrizione e decadenza per il recupero dei carichi oggetto di dichiarazione. In tal caso, relativamente ai debiti per i quali la definizione non ha prodotto effetti:
a) i versamenti effettuati sono acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto a seguito dell'affidamento del carico e non determinano l'estinzione del debito residuo, di cui l'agente della riscossione prosegue l'attivita' di recupero;
b) il pagamento non puo' essere rateizzato ai sensi dell' articolo 19 del decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973
14-bis. Nei casi di tardivo versamento delle relative rate non superiore a cinque giorni, l'effetto di inefficacia della definizione, previsto dal comma 14, non si produce e non sono dovuti interessi.
Nella fattispecie in esame, in virtù di quanto disposto dal predetto comma 14, a causa del mancato integrale pagamento della rate non si sono prodotti gli effetti della definizione agevolata e il debito non si è estinto. Indi l'agente della riscossione ha proseguito l'attività di recupero richiedendo, con la comunicazione preventiva di fermo amministrativo n. 29380202500008745000, il pagamento del credito portato dagli avvisi di addebito 59320160002409305000, n. 59320160007045149000 e n.
59320170004819907000, per il debito residuo. Per quanto sopra esposto, il ricorso non può trovare accoglimento.
3. Quanto alle spese del giudizio, avuto riguardo alla complessità e particolarità delle questioni trattate si ritiene sussistano giustificati motivi per una loro integrale compensazione
P.Q.M.
Il Tribunale di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n.4774/2025 R.G, così provvede: rigetta il ricorso;
compensa le spese
Catania, 29 dicembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi