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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 09/06/2025, n. 1043 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1043 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 385 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. URSO ANTONELLO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Assegno - pensione FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento dell'art 3, comma 3, L.
104/92, presentava in data domanda amministrativa, non accolta dall' . CP_2
Avverso il predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, che sortiva esito negativo.
L'istanza è stata riproposta nel presente giudizio, nel quale l' si è costituito CP_1 chiedendo ancora una volta il rigetto.
§§§
Il ricorso deve essere accolto sulla scorta delle argomentazioni del CTU, il quale ha così concluso: “Pertanto sulla base delle condizioni cliniche da me accertate supportate da documentazione medica - strumentale si può riconoscere al periziando una disabilità grave ai sensi dell'art.4 della legge del 5.02.92 n° 104 art. 3 comma 3, dalla data di presentazione della domanda...”.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- condanna l' – in Controparte_3 persona del suo l.r.p.t., al riconoscimento del sig. Parte_1 quale portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3,
a decorrere dal 12.9.2022;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € CP_1
700,00, con distrazione ex art. 93 cpc, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Anna Caputo,
in conformità a quanto previsto dall'art. 127 ter c.p.c., ai sensi del quale
“l'udienza, anche se precedentemente fissata, può essere sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, se non richiede la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti, dal pubblico ministero e dagli ausiliari del giudice. Negli stessi casi, l'udienza è sostituita dal deposito di note scritte se ne fanno richiesta tutte le parti costituite”.
Lette le note conclusionali depositate, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale
nella causa di lavoro promossa da:
con l'Avv. URSO ANTONELLO Parte_1
parte ricorrente
CONTRO
con l'Avv. CARNOVALE MARCELLO;
CP_1
Parte resistente
OGGETTO: Assegno - pensione FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente, al fine di ottenere il riconoscimento dell'art 3, comma 3, L.
104/92, presentava in data domanda amministrativa, non accolta dall' . CP_2
Avverso il predetto provvedimento, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c. proponeva ricorso per accertamento tecnico preventivo al fine di accertare il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla corresponsione dell'indennità di accompagnamento, che sortiva esito negativo.
L'istanza è stata riproposta nel presente giudizio, nel quale l' si è costituito CP_1 chiedendo ancora una volta il rigetto.
§§§
Il ricorso deve essere accolto sulla scorta delle argomentazioni del CTU, il quale ha così concluso: “Pertanto sulla base delle condizioni cliniche da me accertate supportate da documentazione medica - strumentale si può riconoscere al periziando una disabilità grave ai sensi dell'art.4 della legge del 5.02.92 n° 104 art. 3 comma 3, dalla data di presentazione della domanda...”.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
p.q.m.
Il Giudice del lavoro, così provvede:
- condanna l' – in Controparte_3 persona del suo l.r.p.t., al riconoscimento del sig. Parte_1 quale portatore di handicap ai sensi della Legge 104/92, art. 3 comma 3,
a decorrere dal 12.9.2022;
- Condanna al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in € CP_1
700,00, con distrazione ex art. 93 cpc, oltre accessori di legge.
Castrovillari, 09/06/2025
Il Giudice
Dr.ssa Anna CAPUTO