Ordinanza cautelare 7 dicembre 2023
Sentenza 8 aprile 2024
Improcedibile
Sentenza 6 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 06/02/2025, n. 910 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 910 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00910/2025REG.PROV.COLL.
N. 04196/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4196 del 2024, proposto da
VA.NI.CA. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG 9342166743, rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Cresta, Claudia Cipriano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
A.O.R.N. San Giuseppe Moscati, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Lydia D'Amore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Medi Diagnostici s.r.l., non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) n. 777/2024, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati;
Vista la memoria del 30 novembre 2024, con la quale parte ricorrente dichiara di non aver più interesse al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 1 lett. c), 38 e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 dicembre 2024 il Cons. Raffaello Scarpato e uditi per le parti gli avvocati presenti in udienza;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. VA.NI.CA. s.r.l. ha impugnato, dinanzi al T.a.r. per la Campania, sez. staccata di Salerno, l’aggiudicazione della procedura aperta per la “ fornitura in noleggio di strumenti analitici, e relativo materiale di consumo, occorrenti ai laboratori aziendali ”, relativamente al Lotto n. 14 “ Sistema automatico per la colorazione di vetrini ”, disposta dall’A.O.R.N. “San Giuseppe Moscati” di Avellino in favore di Medi Diagnostici s.r.l..
2. La ricorrente ha lamentato la non conformità dell’offerta tecnica ed economica della controinteressata alle previsioni della lex specialis e l’erroneità del punteggio attribuito dalla Commissione di gara all’aggiudicataria in relazione al criterio “ reagenti pronti all’uso ”.
3. Il T.a.r. ha respinto il ricorso e VA.NI.CA. s.r.l. ha impugnato la decisione riproponendo i motivi di gravame già respinti dal primo Giudice.
4. Si è costituita l’A.O.R.N. San Giuseppe Moscati di Avellino, chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della decisione impugnata.
5. All’udienza pubblica del 26 settembre 2024, fissata per la trattazione del merito dell’appello, il Presidente ha accolto la richiesta di rinvio formulata dalle parti, che hanno rappresentato l’apertura di un supplemento di istruttoria da parte dell’Amministrazione (cfr. memoria del 24 settembre 2024 in atti).
6. In data 27 novembre 2024 l’Amministrazione ha depositato una memoria con la quale ha dato atto di aver concluso il supplemento istruttorio emanando la delibera n. 891 del 26 novembre 2024, con la quale ha revocato l’aggiudicazione del lotto 14, in ragione della modifica dei fabbisogni e della conseguente esigenza di riprogettare l’oggetto della gara.
7. Alla luce di tale sopravvenienza, l’Amministrazione ha chiesto al Collegio di dichiarare l’appello improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, con compensazione delle spese di giudizio.
8. L’appellante, con la memoria depositata in data 30 novembre 2024, ha preso atto della revoca, rappresentando la sopravvenuta carenza di interesse alla coltivazione del gravame.
Nel contempo, l’appellante ha lamentato la natura meramente strumentale delle circostanze addotte dall’Amministrazione (aumento dei fabbisogni) e l’avvenuta lesione del proprio legittimo affidamento circa l’aggiudicazione dell’appalto, maturato a seguito nota pec tramessa in data 20 settembre 204 dalla difesa dell’Amministrazione, insistendo per la condanna della controparte alla refusione delle spese di giudizio e del contributo unificato.
9. All’udienza pubblica del 12 dicembre 2024 l’appello è stato introitato per la decisione.
10. L’appello è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, in ragione dell’inequivoca concorde dichiarazione delle parti in causa.
11. Quanto alle spese del presente grado di giudizio, il Collegio ritiene sussistenti giustificate ragioni per disporne la compensazione, tenuto conto dell’esito del giudizio e del comportamento processuale delle parti.
Se da un lato, infatti, la variazione in aumento dei fabbisogni stimati, posta dall’Amministrazione a fondamento della revoca dell’aggiudicazione, costituisce una circostanza sopravvenuta e potenzialmente prevedibile, della quale la stazione appaltante avrebbe potuto avere contezza già all’atto dell’invio della nota trasmessa alla società appellante in data 20 settembre 2024 (con la quale l’Amministrazione ha manifestato la volontà di valutare un supplemento di istruttoria), dall’altro va pure rilevato che VA.NI.CA. s.r.l. non ha impugnato la revoca della procedura di gara per farne valere la natura asseritamente strumentale.
Entrambe le parti, peraltro, non hanno ritenuto di dover allegare agli atti del giudizio la predetta nota del 20 settembre 2024, intercorsa tra le difese, privando il Collegio della possibilità di valutarne la natura “reticente o omissiva” lamentata dall’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Rosanna De Nictolis, Presidente
Nicola D'Angelo, Consigliere
Ezio Fedullo, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Raffaello Scarpato, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Scarpato | Rosanna De Nictolis |
IL SEGRETARIO