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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 03/03/2025, n. 675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 675 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
RG 2558/2023
TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2558 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Marigliano, via Risorgimento n. 16, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Franco Canzerlo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
elett.te dom.to in Tufino, alla via Reggia di Ponticchio CP_1
n. 8 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Esposito Mocerino, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTO –
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 21-03-2023 atto di precetto di rilascio di immobile da parte dell'opposto, in esecuzione del decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 178/2002, avente ad oggetto il fondo rustico sito in Marigliano, via Padre Pio n. 25 ed identificato in catasto al foglio 26 p.lla 84, si opponeva a tale precetto eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'intimante poiché il donava alla figlia CP_1
la proprietà del fondo con atto per notar Controparte_2 Per_1 del 22.06.2015 – rep. 107212.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del precetto opposto;
vinte le spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 21-04-2023, si costituiva nel giudizio l'opposto dichiarando di rinunciare al precetto di rilascio notificato per errore e chiedendo quindi l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13-02-2025 la causa veniva assegnata a sentenza ex art. 189
c.p.c.
- 2 -
*****
La parte opposta, ha rinunciato al precetto di rilascio impugnato con dichiarazione resa nella comparsa di costituzione del 21-04-2023 e come confermato nelle note depositate in data 11-07-2023, con le quali il CP_1 dichiara di aver notificato per errore il precetto di rilascio e chiede che sia dichiarata le cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso che per gli stessi fatti vi sono stati già precedenti giudicati tra le parti con rigetto delle opposizioni proposte avverso il decreto di trasferimento azionato in executivis.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., avuto riguardo alla natura del precetto –atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata: Cass., 23 febbraio 2006 n.3998- la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione –anche in via analogica- della disciplina dettata dall'art.629 c.p.c. e, comunque, non bisognevole dell'accettazione dello intimato (Cass., 10 marzo 1990 n.1985;
Cass., 9 giugno 1981 n.3736).
Ove la rinuncia al precetto intervenga in pendenza di un'opposizione esecutiva, essa non determina l'estinzione di questo giudizio con il conseguente carico delle spese al rinunciante, bensì la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio, da regolarsi secondo il criterio della
- 3 -
soccombenza virtuale (Cass., 25 maggio 1998 n.5207; Cass., 17 ottobre
1992 n.11407).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
In applicazione degli esposti principi, nella vicenda de qua si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorrendo però egualmente procedere al vaglio sulla presumibile fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, ai limitati fini della statuizione sulle spese di lite.
Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio di opposizione.
Orbene, ex actis traspare la plausibilità della doglianza articolata nella citazione introduttiva, per avere l'intimante trasferito la proprietà dell'immobile oggetto di rilascio alla figlia (la Controparte_2 proprietà del fondo) con atto per notar del 22.06.2015 – rep. Per_1
107212 (v. allegato n. 2 atto di citazione).
Pertanto, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con il quale parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'intimante è fondato,
- 4 -
atteso che il al momento della notifica dell'atto di precetto non era CP_1 più titolare del diritto di proprietà sull'immobile (fondo rustico) oggetto della richiesta di rilascio ed individuato nel titolo esecutivo (decreto di trasferimento).
Per questi motivi
, va dichiarata cessata la materia del contendere, nonché per il principio della soccombenza virtuale la parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite, tenuto conto dei parametri minimi, esclusa la fase istruttoria, e tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse, in applicazione del D.M. 55/2014 (tabelle D.M. n. 147 del 13/08/2022) per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a pagare nei confronti di le CP_1 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e oltre le spese di notifica dell'atto introduttivo e del contributo unificato, con attribuzione al procuratore anticipatario;
Nola, 03-03-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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TRIBUNALE DI NOLA
SECONDA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Nola, dr.ssa Miriam Valenti, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 2558 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, avente ad OGGETTO: opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., e vertente
T R A
, elett.te dom.to in Marigliano, via Risorgimento n. 16, Parte_1 presso lo studio dell'avv. Franco Canzerlo, che lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti;
- OPPONENTE -
E
elett.te dom.to in Tufino, alla via Reggia di Ponticchio CP_1
n. 8 rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Esposito Mocerino, in virtù di procura in atti;
- OPPOSTO –
CONCLUSIONI
Come da atti e verbali di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, l'istante, premesso di aver ricevuto in data 21-03-2023 atto di precetto di rilascio di immobile da parte dell'opposto, in esecuzione del decreto di trasferimento emesso nella procedura esecutiva immobiliare n. 178/2002, avente ad oggetto il fondo rustico sito in Marigliano, via Padre Pio n. 25 ed identificato in catasto al foglio 26 p.lla 84, si opponeva a tale precetto eccependo il difetto di legittimazione attiva dell'intimante poiché il donava alla figlia CP_1
la proprietà del fondo con atto per notar Controparte_2 Per_1 del 22.06.2015 – rep. 107212.
Concludeva, pertanto, chiedendo la dichiarazione di nullità e/o inefficacia del precetto opposto;
vinte le spese con attribuzione.
Con comparsa depositata in data 21-04-2023, si costituiva nel giudizio l'opposto dichiarando di rinunciare al precetto di rilascio notificato per errore e chiedendo quindi l'estinzione del giudizio e la compensazione delle spese di lite.
All'udienza del 13-02-2025 la causa veniva assegnata a sentenza ex art. 189
c.p.c.
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*****
La parte opposta, ha rinunciato al precetto di rilascio impugnato con dichiarazione resa nella comparsa di costituzione del 21-04-2023 e come confermato nelle note depositate in data 11-07-2023, con le quali il CP_1 dichiara di aver notificato per errore il precetto di rilascio e chiede che sia dichiarata le cessata materia del contendere con compensazione delle spese di lite, atteso che per gli stessi fatti vi sono stati già precedenti giudicati tra le parti con rigetto delle opposizioni proposte avverso il decreto di trasferimento azionato in executivis.
Orbene, secondo il consolidato indirizzo esegetico della S.C., avuto riguardo alla natura del precetto –atto preliminare stragiudiziale, necessariamente prodromico alla esecuzione, ma non già introduttivo dell'esecuzione forzata: Cass., 23 febbraio 2006 n.3998- la rinuncia al precetto costituisce negozio giuridico unilaterale abdicativo, di carattere extra-processuale, notificato o portato in altro modo a conoscenza del debitore intimato, a rilevanza sostanziale, sottratto all'applicazione –anche in via analogica- della disciplina dettata dall'art.629 c.p.c. e, comunque, non bisognevole dell'accettazione dello intimato (Cass., 10 marzo 1990 n.1985;
Cass., 9 giugno 1981 n.3736).
Ove la rinuncia al precetto intervenga in pendenza di un'opposizione esecutiva, essa non determina l'estinzione di questo giudizio con il conseguente carico delle spese al rinunciante, bensì la cessazione della materia del contendere, senza che sia precluso alla parte opponente l'iscrizione della causa a ruolo o la prosecuzione della stessa al solo fine di ottenere le spese del giudizio, da regolarsi secondo il criterio della
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soccombenza virtuale (Cass., 25 maggio 1998 n.5207; Cass., 17 ottobre
1992 n.11407).
Come è noto, la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice (anche d'ufficio) quando sia sopravvenuta una situazione riconosciuta ed ammessa da entrambe le parti che ne abbia eliminato la posizione di contrasto anche circa la rilevanza giuridica delle vicende sopraggiunte, ed abbia perciò fatto venire meno oggettivamente la necessità della pronuncia del giudice su quanto costituiva oggetto di controversia (cfr. per tutte Cassazione civile, sez. III, 10 febbraio 2003, n.
1950).
In applicazione degli esposti principi, nella vicenda de qua si impone declaratoria di cessazione della materia del contendere, occorrendo però egualmente procedere al vaglio sulla presumibile fondatezza delle censure sollevate dall'opponente, ai limitati fini della statuizione sulle spese di lite.
Essendo il precetto un atto unilaterale, la rinuncia allo stesso non richiede alcuna accettazione del destinatario e ciò comporta una pronuncia di cessazione della materia del contendere in relazione al presente giudizio di opposizione.
Orbene, ex actis traspare la plausibilità della doglianza articolata nella citazione introduttiva, per avere l'intimante trasferito la proprietà dell'immobile oggetto di rilascio alla figlia (la Controparte_2 proprietà del fondo) con atto per notar del 22.06.2015 – rep. Per_1
107212 (v. allegato n. 2 atto di citazione).
Pertanto, ai fini della valutazione della soccombenza virtuale, il motivo di opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., con il quale parte opponente ha eccepito il difetto di legittimazione attiva dell'intimante è fondato,
- 4 -
atteso che il al momento della notifica dell'atto di precetto non era CP_1 più titolare del diritto di proprietà sull'immobile (fondo rustico) oggetto della richiesta di rilascio ed individuato nel titolo esecutivo (decreto di trasferimento).
Per questi motivi
, va dichiarata cessata la materia del contendere, nonché per il principio della soccombenza virtuale la parte opposta va condannata al pagamento delle spese di lite, tenuto conto dei parametri minimi, esclusa la fase istruttoria, e tenuto conto dell'assenza di questioni di fatto e di diritto complesse, in applicazione del D.M. 55/2014 (tabelle D.M. n. 147 del 13/08/2022) per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nola, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna a pagare nei confronti di le CP_1 Parte_1 spese del presente giudizio che si liquidano in € 1.850,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, iva e cpa come per legge e oltre le spese di notifica dell'atto introduttivo e del contributo unificato, con attribuzione al procuratore anticipatario;
Nola, 03-03-2025 IL GIUDICE
Dr.ssa Miriam Valenti
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