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Sentenza 9 novembre 2025
Sentenza 9 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 09/11/2025, n. 3151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3151 |
| Data del deposito : | 9 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 281/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AT LI Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. NA GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.281 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Agazzi Fabio, giusta mandato ad litem allegato all'atto di citazione in appello appellanti contro
(C.F. ) e per esso, la tutrice Avv. Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Rampazzo Victor, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato
e contro
(C.F. ) CP_3 C.F._5 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Venezia emessa in data 18/10/2022, pubblicata il 05/01/2023 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito in via principale: in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Venezia (R.G. n. 3746/2020) emessa il
18.10.2022 e depositata il 05.01.2023 -Presidente Relatore dott. Massimo Saga - notificata in data 10.01.2023, rigettarsi tutte le domande svolte dal signor CP_1
, in persona del tutore Avv. , nei
[...] Controparte_2 confronti dei signori e in quanto infondate in fatto ed Parte_1 Parte_2 in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma del capo della sentenza che ha condannato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., i signori e alla Parte_1 Parte_2 ripetizione a favore del signor dell'importo di € 86.000,00, oltre agli Controparte_1 interessi legali, accertarsi e dichiararsi che, avendo agito l'attore in qualità di erede del padre , la condanna Persona_1 dovrà essere limitata al minor importo di euro 43.000,00, non avendo alcuna legittimazione alla ripetizione della restante quota di spettanza della madre CP_3
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambe i gradi del giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testi, per quanto non ammessa, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la sig.ra nel 2015 fu colpita da un ictus. CP_3
2) Vero che la sig.ra nel 2015 fu ricoverata in ospedale per circa 30 CP_3 giorni.
3) Vero che i signori portarono il sig. ed il sig. in ospedale Pt_1 Per_1 CP_1 tutti i giorni a visitare la signora . CP_3
4) Vero che, una volta tornata a casa, i signori acquistarono pannoloni, teli, Pt_1 girello, e quanto necessario per accudire la zia divenuta invalida e offrire CP_3 ogni assistenza necessaria.
5) Vero che i signori pagarono una badante per la zia divenuta Pt_1 CP_3 invalida.
6) Vero che, quando la badante non era disponibile per ferie e permessi, i signori si occupavano personalmente di assistere la zia . Pt_1 CP_3
7) Vero che nel 2016 il sig. fu ricoverato per 45 giorni in ospedale. Per_1
pag. 2/19 8) Vero che il signor ha pagato una badante che lo assistesse in ospedale giorno Pt_1
e notte.
9) Vero che i signori fecero richiesta per il letto con le barre, per l'assistenza Pt_1 domiciliare, per il materasso ad acqua per le piaghe, per i pannoloni e tutto il necessario per l'assistenza.
10) Vero che i signori si occuparono del funerale, della tumulazione e della Pt_1 tomba dello zio Onorio.
15) Vero che i signori spendono euro 30,00 mensili per l'acquisto delle Pt_1 medicine per la signora . CP_3
16) Vero che i signori versano i contributi della badante per l'importo Pt_1 Tes_1 di circa euro 350,00/400,00 trimestrali.
19) Vero che i signori versano alle badanti che sostituiscono la badante Pt_1 Tes_1 la domenica l'importo di euro 150,00 ogni 4/5 domeniche.
20) Vero che i signori quando la badante è in ferie, pagano euro Pt_1 Tes_2
1.000,00 mensili alla badante che sostituisce la signora . Tes_1
21) Vero che i signori pagano annualmente la somma di euro 400,00 per la Pt_1 manutenzione di orto e giardino della casa della signora . CP_3
22) Vero che i signori pagano alla necessità la somma di euro 300,00 per la Pt_1 pulizia dei pozzetti della casa della signora . CP_3
24) Vero che il sig. aveva uno stile di vita frugale ed era molto Persona_1 parsimonioso.
26) Vero che il padre impediva al figlio di partecipare alle Persona_1 CP_1 attività del centro A.p.h.e. di Eraclea.
29) Vero che il servizio per la Disabilità dell'Azienda si è relazionato con il Parte_3 sig. per quanto riguardava i bisogni e la progettualità del sig. Parte_1 CP_1
.
[...]
30) Vero che il Sig. si è occupato della annuale pratica relativa alla esenzione Pt_1 dal pagamento del servizio domiciliare di cui il sig. era beneficiario. CP_1
31) Vero che il sig. si è occupato dell'acquisto di indumenti per permettere il Pt_1 cambio della biancheria durante l'attività di igiene personale svolta dall'operatore socio sanitario a domicilio.
32) Vero che il sig. consegnava i soldi al sig. per il taglio Pt_1 Controparte_1 dei capelli.
pag. 3/19 Si indicano a testi: la signora sui capitoli da 1 a 27; la signora Testimone_3 Tes_4
sui capitoli da 11 a 27; la dott.ssa Assistente Sociale 4 sui
[...] Testimone_5 Pt_3 capitoli 26 e da 28 a 32.
Si chiede l'integrale rigetto dei capitoli di prova formulati da controparte perché del tutto inammissibili per i motivi indicati in atti.
Nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ammessi i capitoli di prova indicati da parte attrice si chiede di essere ammessi nell'interesse di parte convenuta alla prova contraria.
Per parte appellata:
In via preliminare: per i motivi in cui in narrativa, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado e, pertanto, confermare la sua efficacia e contestualmente correggere l'errore materiale contenuto nel titolo indicando che il
Conservatore dei registri immobiliari di Venezia consenta l'annotazione nella trascrizione avvenuta il 19/04/2013 nel registro generale 11325 e registro particolare
7555.
In via principale: confermare la sentenza di primo grado, essendo del tutto infondati in fatto ed in diritto i motivi di parte appellante con la precisazione che il Conservatore dei registri immobiliari di Venezia consenta l'annotazione nella trascrizione avvenuta il
19/04/2013 nel registro generale11325 e registro particolare 7555.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenga non sussistere l'inadempimento dei signori confermare la condanna dei CP_4 medesimi, ai sensi dell'art. 2033, alla ripetizione in favore del signor Controparte_1 dell'importi di € 86.000,00 oltre agli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento a quello dell'effettiva restituzione.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non confermi la sentenza di primo grado, stabilire l'importo minimo che i signori e dovranno mensilmente consegnare al signor Pt_1 Pt_2 Controparte_1
In ogni caso: spese di lite di entrambi i gradi interamente rifuse.
In via istruttoria: si insiste – ove fosse necessario - per l'ammissione della prova per testi dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che dal settembre 2002 il signor frequenta il centro diurno Controparte_1
Aphe di Eraclea;
2. Vero che negli anni 2016 – 2017 e 2018 il signor iscriveva il signor Parte_1
al “progetto mare” organizzato dal centro diurno Aphe;
Controparte_1
pag. 4/19 3. Vero che in tali circostanze il signor riferiva che l'iscrizione per una Parte_1 sola settimana fosse dovuta al fatto che il signor non si era Controparte_1 comportato bene e, pertanto, non si meritava la frequenza completa;
4. Vero che il centro Aphe ha promosso il progetto “indipendenza tra amici” che prevedeva la frequenza al centro diurna e notturna per una sola notte e che, in tale occasione, il signor Pt_1 iscriveva il signor solo alla frequenza diurna riferendo di non
[...] CP_5 poter pagare una persona che assistesse di notte la signora (madre di CP_3
) la cui sorveglianza spettava al figlio;
CP_1
5. Vero che in alcune occasioni i servizi sociali faticavano a mettersi in contatto con il signor atteso che il signor aveva disdettato la linea Controparte_1 Parte_1 telefonica per l'eccessivo dispendio di soldi;
6. Vero che nell'anno 2019 il signor partecipava alle due settimane Controparte_1 del “progetto mare” organizzato dal centro Aphe con l'autorizzazione dell'avv.
la quale ne pagava anche i costi (doc. 13 che si rammostra); CP_2
7. Vero che l'avv. provvedeva ad acquistare i vestiti per il signor CP_2 CP_1
pagando sia con il premio Aphe sia prelevando la provvista dal conto corrente
[...] dello stesso (doc. 13 che si rammostra); CP_1
8. Vero che il signor riceveva anche l'importo di € 66.000,00 in data 12 Parte_1 febbraio 2015 e l'importo di € 20.000,00 in data 18 marzo 2015 in assenza di alcun contratto scritto (doc. 4 che si rammostra);
9. Vero che i signori e nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il Pt_1 Pt_2
31 marzo 2016 - e più precisamente nelle seguenti date 8 gennaio 2016, 26 gennaio
2016, 4 febbraio 2016, 22 febbraio 2016, 3 marzo 2016 e 22 marzo 2016 - effettuavano prelievi (per cassa-sportello o per bancomat) per complessivi € 6.000,00 dal conto corrente del defunto (come da doc. 14 che si rammostra); Persona_1
10. Vero che i signori e nel periodo compreso tra il 30 marzo 2016 e il Pt_1 Pt_2
30 giugno 2016 – e più precisamente nelle seguenti date 6 aprile 2016, 26 aprile 2016 e
4 maggio 2016 - effettuavano prelievi (per cassa-sportello o per bancomat) per complessivi € 3.500,00 dal conto corrente del defunto (come da doc. Persona_1
15 che si rammostra);
11. Vero che i signori e nel periodo compreso tra il 30 marzo 2016 e il Pt_1 Pt_2
30 giugno 2016 – e più precisamente in data 4 maggio 2016 e 17 giugno 2016 - effettuavano un giroconto dell'importo di € 6.133,66 e un bonifico pari ad € 2.353,75
pag. 5/19 con beneficiario (pompe funebri) dal conto corrente del defunto Persona_2 [...]
. Per_1
Si indicano quali testi: dal capitolo 1 al capitolo 7 la dott.ssa , assistente Testimone_5 sociale , la signora del Centro Aphe progetto Parte_4 Tes_6
“Gruppo appartamento” nonché tutti i legali rappresentanti del Centro Casa dell'accoglienza – Aphe con sede in Eraclea Via Sepulcri 1, dal 10 aprile 2013 (data del contratto impugnato) al giorno dell'effettiva assunzione della prova orale.
Si chiede l'interrogatorio formale del signor dal capitolo 8 al capitolo Parte_1
1.
Si chiede l'integrale rigetto dei capitoli di prova formulati da controparte perché del tutto inammissibili, inconferenti, negativi, valutativi, indeterminati e generici per i motivi sopra indicati.
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione a prova contraria delle eventuali istanze istruttorie avversarie con i testi già indicati a prova diretta.
In considerazione dei fatti nuovi emersi nelle more si chiede l'ammissione di ulteriore prova per testi sul seguente capitoli di prova:
- vero che il suo servizio di badante presso la signora inizia alle ore 08.00 CP_3
e termina alle ore 19.00. Si indica quale teste l badante della signora con riserva CP_3 di indicarne il nome e cognome e comunque il dott. . Testimone_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in persona del tutore Controparte_1
Avv. , citava in giudizio e Controparte_6 Parte_1 Parte_2 CP_3 per far accertare la simulazione relativa del contratto di “cessione di immobili e
[...] denaro a fronte di mantenimento vitalizio” in quanto dissimulante una donazione modale e, conseguentemente, l'inadempimento di e Parte_1 Parte_2 delle obbligazioni assunte con tale contratto, con conseguente risoluzione e restituzione dei beni (immobile e denaro) pro quota o, in subordine, riduzione della donazione a causa della lesione della quota di legittima ad esso spettante a seguito del decesso del padre;
in subordine, chiedeva comunque la risoluzione del contratto di vitalizio ex art. 1453 c.c. e la restituzione dei beni (immobile e denaro) pro quota oltre al risarcimento dei danni;
in ogni caso, chiedeva di accertare ai sensi dell'art. 2033 c.c. l'indebito pagamento di euro 86.000,00 in favore dei signori e Parte_1 Parte_2 con condanna alla ripetizione a favore del signor di € 43.000,00 Controparte_1
(corrispondente al 50% della somma erogata atteso che un tanto avrebbe ereditato dalla successione del padre ). Per_1
pag. 6/19 Allegava che in data 10/04/2013 e genitori di Persona_1 CP_3 CP_1
, avevano ceduto al nipote e a sua moglie in
[...] Parte_1 Parte_2 virtù del rapporto parentale esistente tra le parti, sia la nuda proprietà del loro immobile sito in Jesolo (VE) che l'importo di € 220.000,00, a fronte dell'obbligo, da parte di questi ultimi, di provvedere al mantenimento vitalizio degli stessi cedenti e, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del figlio disabile , sottoposto alla misura di Controparte_1 protezione dell'interdizione.
Allegava, inoltre, che nel 2015 e chiedevano ed Parte_1 Parte_2 ottenevano da e la somma ulteriore di 86.000,00 euro Persona_1 CP_3 consistenti in bonifici senza causale, di cui esigeva la restituzione, in quanto non rientranti nel contratto oggetto di causa.
Rappresentava che, venuto meno il padre , già tutore del figlio Persona_1 CP_1
(con protutrice , nel settembre 2018 veniva nominato tutore l'avv. CP_3
, la quale, nel rendicontare il patrimonio di , rilevava Controparte_2 Controparte_1 alcune incongruenze evidenziate al giudice tutelare, che autorizzava la presente azione giudiziale.
Si costituivano in giudizio e contestando in fatto e in Parte_1 Parte_2 diritto le pretese avversarie, chiedendone l'integrale rigetto;
restava, invece, contumace
CP_3
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe impugnata, qualificava il contratto come vitalizio assistenziale, ne dichiarava la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. ritenendo dirimente il mancato assolvimento, da parte dei vitalizianti, dell'onere della prova della provenienza della provvista con cui erano stato eseguiti i pagamenti e condannava e a restituire a Parte_1 Parte_2 CP_1
gli importi di €110.000,00 e il 25% della nuda proprietà dell'immobile
[...] precedentemente ceduto;
condannava altresì e alla Parte_1 Parte_2 restituzione dell'ulteriore importo di € 86.000,00 a favore di Controparte_1 ritenendo - esclusa l'ipotesi di liberalità comunque nulla per difetto di forma - privo di giustificazione il trasferimento, avvenuto a mezzo bonifico, dell'importo di euro
86.000,00.
2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 Pt_2
articolato sui seguenti motivi di gravame:
[...]
1. violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto vitalizio per inadempimento sulla base di circostanze ed eccezioni mai dedotte pag. 7/19 da parte appellata ovvero la mancanza di prova della provenienza della provvista dei pagamenti eseguiti dai vitalizianti, che non era mai stata oggetto di contestazione, in quanto l'inadempimento era stato dedotto in relazione alla mancata assistenza materiale;
2. contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento dell'obbligo di assistenza materiale mentre le circostanze dedotte attenevano piuttosto all'assistenza morale e senza considerare la documentazione prodotta a riprova delle spese sostenute per le esigenze dei vitaliziandi e senza ammettere la prova testimoniale sull'acquisto e la consegna di beni di prima necessità;
3. erronea valutazione delle prove documentali e ingiustificata mancata ammissione delle prove orali, essendo stato travisato il reale thema probandum del giudizio (consistente nell'obbligo di mantenimento morale e materiale) e non essendo stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., finalizzati proprio a dare la prova dell'avventa fornitura di assistenza morale e materiale;
le istanze istruttorie venivano riproposte;
4. erronea condanna alla restituzione dell' importo di euro 86.000,00, in quanto non vi è stato alcun pagamento non giustificato, bensì una dazione volontaria e consapevole di denaro che, come tale, non può essere oggetto di ripetizione ex art. 2033 c.c. e, in ogni caso, trattandosi di somme di proprietà dai coniugi
, a poteva spettare semmai metà dell'importo CP_7 Controparte_1 quale erede del padre.
Si costituiva in giudizio resistendo al gravame e presentando istanza Controparte_1 di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado nella parte in cui non erano riportati i numeri di riferimento di trascrizione del contratto del 10 aprile 2013, circostanza impediente la trascrizione della sentenza.
Restava contumace anche in grado di appello CP_3
Sospesa l'esecutività della sentenza limitatamente alla condanna al pagamento di euro
43.000,00 (confermata la condanna per l'altra metà), venivano ammesse le prove testimoniali indicate nell'ordinanza del 13.6.2023.
Espletata la prova orale all'udienza del 14.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.7.2024; udienza differita al 27.5.2025 per mutamento del consigliere relatore.
3. L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
pag. 8/19 3.1. I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente riguardando il tema dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vitalizio assistenziale e la relativa prova.
Va, in primo luogo, osservato che l'assenza di prova della provenienza della provvista dei pagamenti effettuati, posta a fondamento del ritenuto inadempimento dell'obbligo di assistenza materiale, è aspetto che viene posto in discussione per la prima volta dall'attore-appellato nella memoria 183 co. 6 nr. 3 c.p.c. e in modo del tutto generico (
“non provino né che il signor ha versato i corrispettivi delle prestazioni, né Pt_1 tantomeno che i soldi utilizzati per il pagamento provengano dal conto corrente intestato al convenuto”; “ciò che desta qualche perplessità (ovviamente a parte la provenienza degli introiti) è il cambiamento del numero conto corrente utilizzato per alcuni versamenti e apparentemente non facente capo ai convenuti”) rispetto a soli alcuni dei documenti prodotti dai convenuti appellanti con la memoria ex art. 183 co. 6 nr. 2 c.p.c. (e nello specifico doc.ti 6 e 7 sulle spese sostenute per la manutenzione della casa, i doc.ti 13-49 sulle bollette e fatture, il doc.67 sul conto di addebito della bolletta telefonica, cfr. pagg.6,7 memoria 183 co. 6 nr. 3 c.p.c.), in quanto nella prima memoria l'attore si era limitato a contestare l'identificazione dell'ordinante dei prelievi e giroconti effettuati dal conto di poco prima del decesso e la carenza di Persona_1 prova delle spese dichiaratamente sostenute dai convenuti-appellanti per l'assistenza materiale (pagg.
3-5 memoria 183 co. 6 nr. 3 c.p.c.). Mai è stata dedotta la provenienza della provvista di tali pagamenti da risorse proprie dei beneficiari, essendo stati allegati,
a diversi fini (art.2033 c.c.), alcuni prelievi (per 86.000,00 euro), ritenuti non giustificati da alcun titolo, dal conto corrente cointestato , di cui si chiedeva la CP_7 restituzione nonché dei pagamenti (quelli in favore dell'impresa funebre) ritenuti anomali (solo con la memoria 183 nr.2 c.p.c. sono stati prodotti due estratti conto e fatto riferimento ad ulteriori giroconti e/o bonifici per complessivi € 6.000,00 ed € 11.987,41, tuttavia non collegati ad alcuna specifica domanda o allegazione).
E' noto che la giurisprudenza modula diversamente l'onere probatorio dell'inadempimento del contratto di vitalizio assistenziale a seconda che ad agire sia il beneficiario o il terzo, precisando che “ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un
pag. 9/19 terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda
l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi” (Cass.sez. 2 n. 20150 del 22/06/2022).
E la fattispecie in esame rientra nella prima delle due ipotesi.
L'art. 3 del contratto di vitalizio assistenziale (doc.1 attore-appellato) indica il contenuto dell'obbligo di mantenimento in: “oltre a vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, ospedaliera e domestica, in caso di malattia, anche quanto altro al vitaliziante potesse occorrere per condurre una vita analoga a quella che oggi conducono, nonché ogni assistenza morale oltre che materiale”.
Nel caso di specie, a fronte di specifiche allegazioni di inadempienze consistenti nel non aver consentito a di partecipare appieno alle attività organizzate dal centro CP_1 diurno “Aphe” di Eraclea e di non garantirgli adeguata assistenza materiale (denaro per la gestione delle esigenze quotidiane, linea telefonica anche per i contatti con gli assistenti sociali, vestiario), i vitalizianti hanno dedotto e, infine, provato di aver garantito a la frequentazione del centro Aphe anche nella permanenza notturna CP_1 non appena organizzata la presenza di badante per la notte per l'anziana madre, la frequentazione del progetto mare benchè limitata, per asserite ragioni punitive, ad una sola settimana anziché due, il pagamento di (almeno alcune) spese di gestione della casa e delle esigenze quotidiane, con consegna di una somma mensile alla badante di circa euro 150,00 per le spese extra, l'effettuazione di visite periodiche ai beneficiari e una conduzione di vita quantomeno analoga.
Innanzitutto, dalla documentazione prodotta risulta che, se sicuramente alcune bollette delle utenze domestiche erano domiciliate, sino al 2016, sul conto cointestato ai coniugi
, come risulta dai due estratti conto prodotti dall'attore-appellato CP_7
(docc.14-15), la documentazione prodotta dai convenuti-appellanti dà conto che le altre spese di gestione della casa (elettricista, caldaia, Veritas, Tari, contributi badanti), venivano pagate dal Pt_1
E' ben vero che non tutti i pagamenti prodotti danno evidenza della provenienza della provvista, essendo stati effettuati anche a mezzo bancomat o in contanti, ma, nei casi in cui risulta effettuato il pagamento mediante addebito su conto corrente bancario,
l'ordinante risulta ZA e i conti di addebito (001018608628 e 00000013707) non riconducibili ai beneficiari;
per i restanti pagamenti di cui viene contestata l'effettività, non risulta che siano state inoltrate diffide, sospensioni o sanzioni per eventuali mancati pagamenti, il che esclude qualsiasi inadempimento.
pag. 10/19 Né l'attore-appellato ha mai dedotto che tali pagamenti siano stati effettuati con le risorse degli stessi beneficiari, contestando unicamente la carenza di prova dell'effettività dei pagamenti o che questi fossero riconducibili al Anzi, dalla Pt_1 stessa documentazione prodotta dallo stesso attore-appellato vi è riconoscimento del pagamento da parte del delle bollette dell'utenza telefonica (si veda la mail del Pt_1
10.4.2020 - prodotta sub doc.16 dall'attore e relativa all'interruzione della linea telefonica – in cui la tutrice di riconosce che il pagamento dell'utenza CP_1 telefonica veniva effettuato dal “posso cercare di capire come fare per Pt_1 velocizzare le cose fermo restando che devo conoscere il precedente numero di telefono
e a condizione (come era prima della eliminazione) che continui a pagare il signor
”) a riprova del fatto che sopportava la relativa spesa né risultano CP_8 Pt_1 mai mosse contestazioni su mancati pagamenti delle altre spese necessarie.
Diversa questione è il fatto che vi siano stati prelievi non giustificati da parte di Pt_1 per euro 86.000,00 nel 2015 (cfr. infra sub 3.2) nonché per qualche ulteriore importo più modesto (6.000,00 + 3500,00, solo in parte ammesse dal mentre quelle in Pt_1 favore dell'impresa funebre sono irrilevanti in quanto non percepite direttamente dal che, tuttavia, non legittima la conclusione che tali risorse siano state utilizzate Pt_1 per l'esecuzione del contratto di vitalizio (come sembra alludere la sentenza di primo grado laddove, a pag.14, fa riferimento ai bonifici del 2015).
Innanzitutto, perché tale circostanza non è stata nemmeno mai ipotizzata da CP_1
e poi perché è ignoto l'utilizzo di quelle cifre.
[...]
Inoltre, si tratta di prelievi risalenti nel tempo ed effettuati, per la quasi totalità, quando era ancora in vita rispetto ad inadempimenti contestati in periodo Persona_1 successivo.
La relazione del servizio disabilità del 15.10.19 (doc.8 fascicolo attoreo), a firma della
Dott.ssa , evidenzia che, dopo la morte del padre, il Servizio, su Testimone_5 indicazione della sig.ra , si era interfacciato con il sig. per le necessità e CP_3 Pt_1 la progettualità relativa al sig. ovvero: annuale pratica relativa alla Controparte_1 esenzione del pagamento del servizio domiciliare di cui il sig. era beneficiario, CP_1 che firmava il sig. producendo i documenti richiesti;
richiesta di acquisto di Pt_1 alcuni indumenti per permettere il cambio della biancheria durante l'attività di igiene personale svolta dall'operatore socio sanitario a domicilio;
il taglio di capelli che veniva effettuato con il consenso del sig. che provvedeva a dare i soldi al sig. . Pt_1 CP_1
Quanto alle attività svolte nell'ambito dell' la relazione evidenzia Parte_5 che:
pag. 11/19 - l'autorizzazione al “progetto mare” negli anni 2016-2017-2018-2019 promosso dal centro diurno Aphe di Eraclea era stato autorizzato solo per 1 settimana e non 2 “per punizione perché a detta del sig. non si era comportato bene e quindi Controparte_9 non si meritava la frequenza completa”;
- la partecipazione al progetto “indipendenza tra amici” era avvenuta con partecipazione solo diurna e non notturna (1 notte a settimana) “poiché di notte il sig riferisce Pt_1 di non poter pagare una persona che assista la madre del signor e pertanto è CP_1 lui che deve garantire la sorveglianza della madre”;
-“ad alcune attività promosse in ambito extra centro diurno non vi è stata adesione da parte del signor poiché la presenza della badante a domicilio è solo diurna e CP_1 il signor ha riferito che è compito del signor fare sorveglianza Pt_1 CP_1 notturna alla madre anziana”.
La teste – assistente sociale - sentita all'udienza del Tes_5 Parte_6
14.11.23, ha confermato la circostanza della frequenza al mare ridotta ad una settimana mentre in precedenza ne aveva fruito per due e precisato, quanto alla CP_1 permanenza notturna infrasettimanale al centro, che “per un certo periodo CP_1 non si fermava per la notte prevista dal progetto;
ha iniziato a frequentare quando il sig. si è organizzato per l'assistenza notturna della madre di . Non Pt_1 CP_1 ricordo il periodo in cui ciò è successo;
sicuramente prima del Covid si fermava anche la notte ove previsto nel progetto” e, ad oggi, frequenta tutti i giorni. Tes_ La dott.ssa , che segue il progetto “Indipendenza tra amici”, che prevede, appunto, la permanenza in gruppo appartamento per una notte a settimana, sentita all'udienza del
14.11.2023, ha riferito: “il primo anno non si fermava la notte. Dal secondo CP_1 anno, 2018, ha iniziato a frequentare anche la notte prevista dal progetto”.
Il teste , presidente pro tempore dell'associazione Aphe, ha precisato che la Tes_7 frequenza notturna era avvenuta dopo circa un anno e mezzo dall'avvio del progetto e a seguito di una riunione con l'AS (di cui non era stato partecipato) in cui Pt_1
l'associazione aveva insistito per la partecipazione anche notturna, come era nel desiderio di . CP_1
Quanto alla linea telefonica, i convenuti-appellanti hanno chiarito che la linea telefonica della TIM non era stata disdettata, ma disattivata direttamente dalla TIM a seguito del mancato pagamento delle bollette dopo che era stata richiesta, ma non attuata dall'operatore telefonico, la disattivazione dei servizi a pagamento (cui erano state fatte diverse chiamate con lievitazione delle bollette) e attivata una nuova linea telefonica con il diverso operatore NE (sul punto è stata prodotta documentazione sub pag. 12/19 docc.62-67 fascicolo convenuti). Nelle more dell'attivazione della nuova linea, la comunicazione tra e gli operatori avveniva tramite il cellulare della badante CP_1
, circostanza confermata dal teste , pur con la precisazione che la badante Tes_1 Tes_7
“non gradiva la cosa” e che, comunque, la sera non c'era.
La segnalazione del Servizio al tutore sulla necessità di ripristino della linea telefonica è del 10.4.2020 (doc.16 fascicolo attoreo), l'attivazione della linea con NE è del
23.5.2020 (doc.67 fascicolo convenuti).
Quanto all'assistenza materiale e morale, oltre ai pagamenti di bollette, tasse, consulente del lavoro, contributi badante, interventi sull'abitazione attestata dalla documentazione già esaminata, la teste – badante – ha dichiarato che i vitalizianti Testimone_8 hanno contatti telefonici quotidiani con i beneficiari (in risposta al capitolo 11), si recano due volte alla settimana a far visita ai beneficiari (anche se non sempre CP_1
è presente perché è al centro diurno, in risposta al capitolo 12), provvedono al vitto facendo la spesa (così anche anche durante la pandemia) secondo la lista predisposta dalla badante (“viene comprato tutto quello che chiedo”) con la precisazione che
“quando cucinava il sig si mangiava poco, quando ho iniziato a cucinare io e la Per_1 spesa a farla , e sua mamma hanno iniziato a mangiare di più e sono Pt_1 CP_1 ingrassati” , hanno rinnovano il guardaroba di entrambi.
La teste , zia di e madre di ha confermato i Testimone_3 CP_1 Parte_1 contatti telefonici e le visite a domicilio, l'effettuazione della spesa anche durante il periodo Covid e il rinnovo del vestiario.
Rispetto, dunque, agli obblighi contrattuali ciò che emerge è che: il vitto è sempre stato garantito provvedendo ad effettuare la spesa anche durante la pandemia e a Pt_1 lasciare alla badante dei contanti per le necessità extra;
le richieste dei Servizi, anche quanto ad esigenze materiali (taglio capelli, vestiario, cfr. relazione del 15.10.19), venivano riscontrate;
il vestiario è stato fornito e rinnovato (come confermato dai testimoni;
le mail prodotte dall'attore – sub 12 e 17 – in cui si dà conto dell'esigenza di comprare a biancheria intima cui si era provveduto con il soldi del premio, da CP_1 un lato, riguardano un unico episodio, dall'altro, non danno conto se fosse stato Pt_1 partecipato della suddetta esigenza e non vi avesse volontariamente provveduto); il costo integrativo della badante veniva pagato dai vitalizianti (euro 150,00, per integrazione compenso, euro 50,00 per la notte;
cfr teste in risposta ai Testimone_9 capitoli 17, 18) così come i contributi (docc.33-45); la partecipazione al progetto mare era stata garantita benché negli anni 2016-2018 per un periodo inferiore (dal 2019 risulta ripresa la frequenza per le due settimane, cfr. doc.56); la frequenza notturna del pag. 13/19 progetto “Indipendenza tra amici” è stata garantita quantomeno dal 2018; CP_1 partecipava alle altre iniziative svolte dall'Associazione (docc.50,51,54 convenuti- appellanti che attestano l'autorizzazione a partecipare alle gite anche plurigiornaliere, mentre il doc.55 – con il diniego del padre – sta a dimostrare che in precedenza Per_1 non sempre a era consentito di parteciparvi); si è sempre relazionato CP_1 Pt_1 con i Servizi, assecondando le richieste (le uniche criticità rilevate nella relazione del
15.10.19 riguardano il progetto mare e la permanenza notturna infrasettimanale); i vitalizianti tengono costanti contatti telefonici con i beneficiari e si recano in visita almeno due volte a settimana.
Va poi considerato che, a fronte di un contratto stipulato nel 2013, nessuna contestazione è mai stata sollevata dai beneficiari sul corretto adempimento delle obbligazioni assunte: è deceduto in data 24.04.2016 e è Persona_1 CP_3 rimasta contumace nel presente giudizio.
Ora, sicuramente l'adempimento degli obblighi di mantenimento previsti da contratto non è sempre stato puntuale:
- la mancata partecipazione al progetto mare per tutte e due le settimane (come invece fruito in precedenza, come riferito dalla teste ) per le tre annualità Tes_5
2016-2017-2018 non può trovare giustificazione nell'intento sanzionatorio avendo riguardato non un solo anno ma più annualità;
- la permanenza notturna era avvenuta solo dopo oltre un anno dall'avvio del progetto, quando si era organizzato con l'assistenza notturna per la Pt_1
; su questo aspetto la relazione del 15.10.19 sembra dare conto di una CP_3 precisa volontà del finalizzata a non sopportare il costo della assistenza Pt_1 notturna, mentre i testimoni hanno fatto riferimento – cfr. teste – alla Tes_5 esigenza del di organizzarsi con la badante per le notti, sicchè non è Pt_1 chiaro quanto sul lasso temporale (certamente significativo) intercorso tra l'avvio del progetto e l'adesione del abbia inciso una difficoltà CP_1 organizzativa quanto piuttosto una precisa volontà contraria;
- la linea telefonica (le cui bollette effettivamente danno conto di una spesa di un certo rilievo) risulta essere stata ripristinata solo nel maggio 2020.
Va, tuttavia, considerato che l'inadempimento del vitaliziante va apprezzato alla stregua dell'art. 1455 c.c. che, secondo la giurisprudenza di legittimità, richiede una valutazione secondo un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in pag. 14/19 concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale e tenendo conto di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità
(Cass.Sez. 3 n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 6 - 3, n. 8220 del 24/03/2021; sez.6 n.30095 del 19/11/2019 con riguardo allo specifico contratto di vitalizio;
Sez. 3, n. 22346 del
22/10/2014).
E, allora, superata la congettura (per le ragioni esposte) per cui le risorse utilizzate da per adempiere fossero, in realtà, quelle degli stessi beneficiari e dato conto Pt_1 delle ragioni che inducono, per contro, a ritenere adempiuti gli obblighi di mantenimento nei termini sopra esposti, nell'eterogeneità delle prestazioni assistenziali fornite, le inadempienze riscontrate, che si riducono ad una parziale e/o tardiva partecipazione ad alcune iniziative dell' e ad una non tempestiva Parte_5 riattivazione della linea telefonica, appaiono, invero, marginali e di scarsa importanza nell'economia della complessiva obbligazione assistenziale in capo ai vitalizianti sia per consistenza che per durata e inidonee a giustificare la risoluzione del contratto.
E l'assenza di contestazioni mosse da parte dei diretti beneficiari avalla tale conclusione, considerato l'apprezzabile periodo di esecuzione del contratto prima dei rilievi mossi dal tutore di e la circostanza che era seguito dagli CP_1 CP_1 operatori che, tuttavia, non risulta abbiano mai raccolto rimostranze da parte di sulla assistenza ricevuta. CP_1
L'appello, nella parte in cui chiede il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, va, dunque, accolto e la sentenza riformata con rigetto della domanda di risoluzione del contratto.
3.2. Il quarto motivo di appello, nella parte in cui è volto a sostenere l'irripetibilità delle somme in quanto frutto di una “dazione volontaria e consapevole di denaro che, come tale, non può essere oggetto di ripetizione ex art. 2033 c.c.”, è infondato.
Va, innanzitutto, richiamato il principio secondo cui, in tema di ripetizione dell'indebito, se è vero che grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, tuttavia, quanto a quest'ultima, solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra SO e accipiens pag. 15/19 (Cass.Sez. 3, n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024); con l'ulteriore precisazione che, qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal SO (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto
(Cass. Sez. 3 n. 14788 del 27/05/2024).
L'attore-appellato ha dedotto che i due bonifici di euro 66.000,00 ed euro 20.000,00 eseguiti in data 2 febbraio 2015 e 18 marzo 2015 in favore di fossero Parte_1 privi di giustificazione in quanto in alcun modo ricollegabili al contratto di vitalizio stipulato due anni prima.
Gli appellanti insistono nell'argomentare sulla volontarietà delle dazioni senza tuttavia individuare il titolo e senza confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado che ha precisato che, anche a volerle ritenere donazioni, sarebbero, comunque, nulle per difetto di forma.
Sul punto va osservato che il trasferimento a titolo gratuito di denaro, ove non sorretto da un rapporto giuridico quale causa giustificatrice di un pagamento eseguito che non è stata in alcun modo allegata dagli appellanti (anzi in sede di interpello ha Pt_1 ammesso che non vi era stato alcun contratto – quindi nemmeno a titolo gratuito - a giustificare quella attribuzione), può essere giustificato solo dallo spirito di liberalità.
Tuttavia, lo spirito di liberalità (in verità nemmeno mai menzionato dagli appellanti) non è stato in alcun modo provato né emerge dagli atti, ma anzi è contrastato dall'essere stati quei bonifici eseguiti dallo stesso in proprio favore (cfr. docc.3, 4 Pt_1 fascicolo attoreo, da cui risulta la firma sulla distinta del e, in ogni caso, non Pt_1 vale ad escludere la ripetibilità delle somme, tenuto conto che, comunque, come osservato dal giudice di prime cure, la donazione sarebbe nulla per difetto di forma (non potendo annoverarsi, data la rilevanza dell'importo, tra quelle di "modico valore" esentate dalla necessità dell'osservanza del requisito formale).
Trattasi, quindi, di versamenti privi di una giustificazione causale con obbligo restitutorio in base alle norme in tema di indebito oggettivo sulla base del principio per cui “qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adcquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente -
l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo” (cfr. Cass. sez. 1 n. 5488 del 18/02/2022, proprio in relazione ad un'ipotesi di nullità di una pag. 16/19 donazione di una somma di denaro e nello stesso senso, in una fattispecie analoga, Cass. sez. 3 n.1170 dell'11/02/1999 nonché ancora sempre con riferimento a trasferimenti di somme di denaro Cass.Sez. 3 n. 14788 del 27/05/2024; sez. 3 n.33325 del 19/12/2024).
E' fondato, invece, il motivo di appello nella parte volta a contestare il quantum.
Si tratta, infatti, di trasferimenti di denaro avvenuti dal conto corrente intestato a e di cui lo stesso attore-appellato aveva chiesto la Persona_1 CP_3 restituzione per l'importo di € 43.000,00 “corrispondente al 50% della somma erogata atteso che un tanto avrebbe ereditato dalla successione del padre ” (pag.16 atto Per_1 di citazione di I grado;
l'indicazione a pag.17 dell'importo intero di € 86.000,00 è frutto evidentemente di un refuso, visto che si fa sempre riferimento al fatto che si tratta di importo “corrispondente al 50% della somma erogata atteso che un tanto avrebbe ereditato dalla successione del padre ”). Per_1
Solo in grado di appello l'attore- appellato insiste per la conferma alla restituzione dell'intero importo affermando che, siccome il trasferimento è stato qualificato come donazione nulla, devono restituire l'intera somma poiché l'intero CP_4 negozio è privo di efficacia.
Il principio è corretto, ma l'appellato non ha titolo per ottenere la restituzione anche della quota-parte spettante a che non ha formulato alcuna domanda di CP_3 ripetizione ed egli non ha alcun titolo per surrogarsi nella volontà della madre, che, pur ritualmente convocata in giudizio, è rimasta contumace.
Invece, per l'importo caduto in successione (cioè la metà spettante al padre, fatto pacifico e non contestato dalle parti) la legittimazione alla restituzione in capo a si fonda sul principio per cui i crediti del de cuius, a differenza dei Controparte_1 debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (Cass. sez. un. n.24657 del 28/11/2007 e successive conformi, tra le più recenti sez.2 n.19318 del 14/07/2025, sez. Sez. 3 n. 10585 del 18/04/2024).
La sentenza andrà dunque parzialmente riformata con rettifica dell'importo in restituzione pari ad euro 43.000,00 e non 86.000,00.
Va fatta una ulteriore precisazione. Negli atti difensivi di , come già Controparte_1 evidenziato, si è dato conto (a partire dalla memoria ex art. 183 co. 6 nr. 2 c.p.c.) di ulteriori uscite dal conto corrente cointestato ritenute non giustificate e CP_7 che in parte sono state ammesse anche da (in riposta ai capitoli 8, 9, 10, 11). Si Pt_1 tratta degli importi di € 6.000,00 ed € 3.500,00 quali prelievi per cassa o bancomat e pag. 17/19 degli importi di € 6.133,66 e € 2.353,75 in favore delle pompe funebri di Persona_2
(pompe funebri). Rispetto a tali somme non è stata però formulata alcuna domanda e nel contesto probatorio hanno assunto, come visto, marginale significanza.
4. L'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dall'appellato resta assorbita dalla riforma della sentenza in punto di risoluzione del contratto.
5. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Il criterio è quello dettato dalle SU 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
La soccombenza reciproca (con riferimento alla domanda di risoluzione, rigettata e alla domanda di ripetizione, accolta) giustifica la compensazione integrale delle spese, tenuto conto anche del contesto in cui è maturato il contenzioso e del comportamento del (in punto di non esatto adempimento di talune prestazioni, pur non di tale Pt_1 gravità da giustificare la risoluzione e di prelievi indebiti dal conto, pur per importi più modesti, in parte ammessi dallo stesso ma non oggetto di domanda di Pt_1 ripetizione).
pag. 18/19
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 42/2023 del
Tribunale di Venezia emessa in data 18/10/2022, pubblicata il 05/01/2023:
1. rigetta la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale concluso il 10 aprile 2013 a rogito del Notaio (15.842 rep. - 10.192 racc.). Per_3
2. condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., i signori e Parte_1 Parte_2 alla ripetizione a favore del signor dell'importo di € Controparte_1
43.000,00, oltre agli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento al giorno all'effettiva restituzione
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GA AT LI
pag. 19/19
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Venezia
SEZIONE SECONDA
R.G. 281/2023
La Corte d'Appello di Venezia, riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti
Magistrati:
Dott. AT LI Presidente
Dott. Enrico Schiavon Consigliere
Dott. NA GA Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al nr.281 del ruolo generale dell'anno 2023 promossa da
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) C.F._2 rappresentati e difesi dall'avv. Agazzi Fabio, giusta mandato ad litem allegato all'atto di citazione in appello appellanti contro
(C.F. ) e per esso, la tutrice Avv. Controparte_1 C.F._3
(C.F. ) Controparte_2 C.F._4 rappresentato e difeso dall'Avv. Rampazzo Victor, giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello appellato
e contro
(C.F. ) CP_3 C.F._5 appellata contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Venezia emessa in data 18/10/2022, pubblicata il 05/01/2023 CONCLUSIONI
Per parte appellante:
Nel merito in via principale: in accoglimento del presente appello e in parziale riforma della sentenza n. 42/2023 del Tribunale di Venezia (R.G. n. 3746/2020) emessa il
18.10.2022 e depositata il 05.01.2023 -Presidente Relatore dott. Massimo Saga - notificata in data 10.01.2023, rigettarsi tutte le domande svolte dal signor CP_1
, in persona del tutore Avv. , nei
[...] Controparte_2 confronti dei signori e in quanto infondate in fatto ed Parte_1 Parte_2 in diritto per tutte le ragioni esposte in atti.
Nel merito in via subordinata: nella denegata ipotesi di conferma del capo della sentenza che ha condannato, ai sensi dell'art. 2033 c.c., i signori e alla Parte_1 Parte_2 ripetizione a favore del signor dell'importo di € 86.000,00, oltre agli Controparte_1 interessi legali, accertarsi e dichiararsi che, avendo agito l'attore in qualità di erede del padre , la condanna Persona_1 dovrà essere limitata al minor importo di euro 43.000,00, non avendo alcuna legittimazione alla ripetizione della restante quota di spettanza della madre CP_3
[...]
In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite di entrambe i gradi del giudizio.
In via istruttoria: si insiste per l'ammissione della prova per testi, per quanto non ammessa, sui seguenti capitoli di prova:
1) Vero che la sig.ra nel 2015 fu colpita da un ictus. CP_3
2) Vero che la sig.ra nel 2015 fu ricoverata in ospedale per circa 30 CP_3 giorni.
3) Vero che i signori portarono il sig. ed il sig. in ospedale Pt_1 Per_1 CP_1 tutti i giorni a visitare la signora . CP_3
4) Vero che, una volta tornata a casa, i signori acquistarono pannoloni, teli, Pt_1 girello, e quanto necessario per accudire la zia divenuta invalida e offrire CP_3 ogni assistenza necessaria.
5) Vero che i signori pagarono una badante per la zia divenuta Pt_1 CP_3 invalida.
6) Vero che, quando la badante non era disponibile per ferie e permessi, i signori si occupavano personalmente di assistere la zia . Pt_1 CP_3
7) Vero che nel 2016 il sig. fu ricoverato per 45 giorni in ospedale. Per_1
pag. 2/19 8) Vero che il signor ha pagato una badante che lo assistesse in ospedale giorno Pt_1
e notte.
9) Vero che i signori fecero richiesta per il letto con le barre, per l'assistenza Pt_1 domiciliare, per il materasso ad acqua per le piaghe, per i pannoloni e tutto il necessario per l'assistenza.
10) Vero che i signori si occuparono del funerale, della tumulazione e della Pt_1 tomba dello zio Onorio.
15) Vero che i signori spendono euro 30,00 mensili per l'acquisto delle Pt_1 medicine per la signora . CP_3
16) Vero che i signori versano i contributi della badante per l'importo Pt_1 Tes_1 di circa euro 350,00/400,00 trimestrali.
19) Vero che i signori versano alle badanti che sostituiscono la badante Pt_1 Tes_1 la domenica l'importo di euro 150,00 ogni 4/5 domeniche.
20) Vero che i signori quando la badante è in ferie, pagano euro Pt_1 Tes_2
1.000,00 mensili alla badante che sostituisce la signora . Tes_1
21) Vero che i signori pagano annualmente la somma di euro 400,00 per la Pt_1 manutenzione di orto e giardino della casa della signora . CP_3
22) Vero che i signori pagano alla necessità la somma di euro 300,00 per la Pt_1 pulizia dei pozzetti della casa della signora . CP_3
24) Vero che il sig. aveva uno stile di vita frugale ed era molto Persona_1 parsimonioso.
26) Vero che il padre impediva al figlio di partecipare alle Persona_1 CP_1 attività del centro A.p.h.e. di Eraclea.
29) Vero che il servizio per la Disabilità dell'Azienda si è relazionato con il Parte_3 sig. per quanto riguardava i bisogni e la progettualità del sig. Parte_1 CP_1
.
[...]
30) Vero che il Sig. si è occupato della annuale pratica relativa alla esenzione Pt_1 dal pagamento del servizio domiciliare di cui il sig. era beneficiario. CP_1
31) Vero che il sig. si è occupato dell'acquisto di indumenti per permettere il Pt_1 cambio della biancheria durante l'attività di igiene personale svolta dall'operatore socio sanitario a domicilio.
32) Vero che il sig. consegnava i soldi al sig. per il taglio Pt_1 Controparte_1 dei capelli.
pag. 3/19 Si indicano a testi: la signora sui capitoli da 1 a 27; la signora Testimone_3 Tes_4
sui capitoli da 11 a 27; la dott.ssa Assistente Sociale 4 sui
[...] Testimone_5 Pt_3 capitoli 26 e da 28 a 32.
Si chiede l'integrale rigetto dei capitoli di prova formulati da controparte perché del tutto inammissibili per i motivi indicati in atti.
Nella denegata ipotesi in cui dovessero essere ammessi i capitoli di prova indicati da parte attrice si chiede di essere ammessi nell'interesse di parte convenuta alla prova contraria.
Per parte appellata:
In via preliminare: per i motivi in cui in narrativa, rigettare l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della sentenza di primo grado e, pertanto, confermare la sua efficacia e contestualmente correggere l'errore materiale contenuto nel titolo indicando che il
Conservatore dei registri immobiliari di Venezia consenta l'annotazione nella trascrizione avvenuta il 19/04/2013 nel registro generale 11325 e registro particolare
7555.
In via principale: confermare la sentenza di primo grado, essendo del tutto infondati in fatto ed in diritto i motivi di parte appellante con la precisazione che il Conservatore dei registri immobiliari di Venezia consenta l'annotazione nella trascrizione avvenuta il
19/04/2013 nel registro generale11325 e registro particolare 7555.
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte ritenga non sussistere l'inadempimento dei signori confermare la condanna dei CP_4 medesimi, ai sensi dell'art. 2033, alla ripetizione in favore del signor Controparte_1 dell'importi di € 86.000,00 oltre agli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento a quello dell'effettiva restituzione.
In via ulteriormente subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui la Corte non confermi la sentenza di primo grado, stabilire l'importo minimo che i signori e dovranno mensilmente consegnare al signor Pt_1 Pt_2 Controparte_1
In ogni caso: spese di lite di entrambi i gradi interamente rifuse.
In via istruttoria: si insiste – ove fosse necessario - per l'ammissione della prova per testi dei seguenti capitoli di prova:
1. Vero che dal settembre 2002 il signor frequenta il centro diurno Controparte_1
Aphe di Eraclea;
2. Vero che negli anni 2016 – 2017 e 2018 il signor iscriveva il signor Parte_1
al “progetto mare” organizzato dal centro diurno Aphe;
Controparte_1
pag. 4/19 3. Vero che in tali circostanze il signor riferiva che l'iscrizione per una Parte_1 sola settimana fosse dovuta al fatto che il signor non si era Controparte_1 comportato bene e, pertanto, non si meritava la frequenza completa;
4. Vero che il centro Aphe ha promosso il progetto “indipendenza tra amici” che prevedeva la frequenza al centro diurna e notturna per una sola notte e che, in tale occasione, il signor Pt_1 iscriveva il signor solo alla frequenza diurna riferendo di non
[...] CP_5 poter pagare una persona che assistesse di notte la signora (madre di CP_3
) la cui sorveglianza spettava al figlio;
CP_1
5. Vero che in alcune occasioni i servizi sociali faticavano a mettersi in contatto con il signor atteso che il signor aveva disdettato la linea Controparte_1 Parte_1 telefonica per l'eccessivo dispendio di soldi;
6. Vero che nell'anno 2019 il signor partecipava alle due settimane Controparte_1 del “progetto mare” organizzato dal centro Aphe con l'autorizzazione dell'avv.
la quale ne pagava anche i costi (doc. 13 che si rammostra); CP_2
7. Vero che l'avv. provvedeva ad acquistare i vestiti per il signor CP_2 CP_1
pagando sia con il premio Aphe sia prelevando la provvista dal conto corrente
[...] dello stesso (doc. 13 che si rammostra); CP_1
8. Vero che il signor riceveva anche l'importo di € 66.000,00 in data 12 Parte_1 febbraio 2015 e l'importo di € 20.000,00 in data 18 marzo 2015 in assenza di alcun contratto scritto (doc. 4 che si rammostra);
9. Vero che i signori e nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2016 e il Pt_1 Pt_2
31 marzo 2016 - e più precisamente nelle seguenti date 8 gennaio 2016, 26 gennaio
2016, 4 febbraio 2016, 22 febbraio 2016, 3 marzo 2016 e 22 marzo 2016 - effettuavano prelievi (per cassa-sportello o per bancomat) per complessivi € 6.000,00 dal conto corrente del defunto (come da doc. 14 che si rammostra); Persona_1
10. Vero che i signori e nel periodo compreso tra il 30 marzo 2016 e il Pt_1 Pt_2
30 giugno 2016 – e più precisamente nelle seguenti date 6 aprile 2016, 26 aprile 2016 e
4 maggio 2016 - effettuavano prelievi (per cassa-sportello o per bancomat) per complessivi € 3.500,00 dal conto corrente del defunto (come da doc. Persona_1
15 che si rammostra);
11. Vero che i signori e nel periodo compreso tra il 30 marzo 2016 e il Pt_1 Pt_2
30 giugno 2016 – e più precisamente in data 4 maggio 2016 e 17 giugno 2016 - effettuavano un giroconto dell'importo di € 6.133,66 e un bonifico pari ad € 2.353,75
pag. 5/19 con beneficiario (pompe funebri) dal conto corrente del defunto Persona_2 [...]
. Per_1
Si indicano quali testi: dal capitolo 1 al capitolo 7 la dott.ssa , assistente Testimone_5 sociale , la signora del Centro Aphe progetto Parte_4 Tes_6
“Gruppo appartamento” nonché tutti i legali rappresentanti del Centro Casa dell'accoglienza – Aphe con sede in Eraclea Via Sepulcri 1, dal 10 aprile 2013 (data del contratto impugnato) al giorno dell'effettiva assunzione della prova orale.
Si chiede l'interrogatorio formale del signor dal capitolo 8 al capitolo Parte_1
1.
Si chiede l'integrale rigetto dei capitoli di prova formulati da controparte perché del tutto inammissibili, inconferenti, negativi, valutativi, indeterminati e generici per i motivi sopra indicati.
Si chiede, sin d'ora, l'ammissione a prova contraria delle eventuali istanze istruttorie avversarie con i testi già indicati a prova diretta.
In considerazione dei fatti nuovi emersi nelle more si chiede l'ammissione di ulteriore prova per testi sul seguente capitoli di prova:
- vero che il suo servizio di badante presso la signora inizia alle ore 08.00 CP_3
e termina alle ore 19.00. Si indica quale teste l badante della signora con riserva CP_3 di indicarne il nome e cognome e comunque il dott. . Testimone_7
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato , in persona del tutore Controparte_1
Avv. , citava in giudizio e Controparte_6 Parte_1 Parte_2 CP_3 per far accertare la simulazione relativa del contratto di “cessione di immobili e
[...] denaro a fronte di mantenimento vitalizio” in quanto dissimulante una donazione modale e, conseguentemente, l'inadempimento di e Parte_1 Parte_2 delle obbligazioni assunte con tale contratto, con conseguente risoluzione e restituzione dei beni (immobile e denaro) pro quota o, in subordine, riduzione della donazione a causa della lesione della quota di legittima ad esso spettante a seguito del decesso del padre;
in subordine, chiedeva comunque la risoluzione del contratto di vitalizio ex art. 1453 c.c. e la restituzione dei beni (immobile e denaro) pro quota oltre al risarcimento dei danni;
in ogni caso, chiedeva di accertare ai sensi dell'art. 2033 c.c. l'indebito pagamento di euro 86.000,00 in favore dei signori e Parte_1 Parte_2 con condanna alla ripetizione a favore del signor di € 43.000,00 Controparte_1
(corrispondente al 50% della somma erogata atteso che un tanto avrebbe ereditato dalla successione del padre ). Per_1
pag. 6/19 Allegava che in data 10/04/2013 e genitori di Persona_1 CP_3 CP_1
, avevano ceduto al nipote e a sua moglie in
[...] Parte_1 Parte_2 virtù del rapporto parentale esistente tra le parti, sia la nuda proprietà del loro immobile sito in Jesolo (VE) che l'importo di € 220.000,00, a fronte dell'obbligo, da parte di questi ultimi, di provvedere al mantenimento vitalizio degli stessi cedenti e, ai sensi dell'art. 1411 c.c., del figlio disabile , sottoposto alla misura di Controparte_1 protezione dell'interdizione.
Allegava, inoltre, che nel 2015 e chiedevano ed Parte_1 Parte_2 ottenevano da e la somma ulteriore di 86.000,00 euro Persona_1 CP_3 consistenti in bonifici senza causale, di cui esigeva la restituzione, in quanto non rientranti nel contratto oggetto di causa.
Rappresentava che, venuto meno il padre , già tutore del figlio Persona_1 CP_1
(con protutrice , nel settembre 2018 veniva nominato tutore l'avv. CP_3
, la quale, nel rendicontare il patrimonio di , rilevava Controparte_2 Controparte_1 alcune incongruenze evidenziate al giudice tutelare, che autorizzava la presente azione giudiziale.
Si costituivano in giudizio e contestando in fatto e in Parte_1 Parte_2 diritto le pretese avversarie, chiedendone l'integrale rigetto;
restava, invece, contumace
CP_3
Il Tribunale di Venezia, con la sentenza in epigrafe impugnata, qualificava il contratto come vitalizio assistenziale, ne dichiarava la risoluzione per grave inadempimento ex art. 1453 c.c. ritenendo dirimente il mancato assolvimento, da parte dei vitalizianti, dell'onere della prova della provenienza della provvista con cui erano stato eseguiti i pagamenti e condannava e a restituire a Parte_1 Parte_2 CP_1
gli importi di €110.000,00 e il 25% della nuda proprietà dell'immobile
[...] precedentemente ceduto;
condannava altresì e alla Parte_1 Parte_2 restituzione dell'ulteriore importo di € 86.000,00 a favore di Controparte_1 ritenendo - esclusa l'ipotesi di liberalità comunque nulla per difetto di forma - privo di giustificazione il trasferimento, avvenuto a mezzo bonifico, dell'importo di euro
86.000,00.
2. Avverso l'indicata pronuncia hanno interposto appello e Parte_1 Pt_2
articolato sui seguenti motivi di gravame:
[...]
1. violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 c.p.c., in quanto è stata accolta la domanda di risoluzione del contratto vitalizio per inadempimento sulla base di circostanze ed eccezioni mai dedotte pag. 7/19 da parte appellata ovvero la mancanza di prova della provenienza della provvista dei pagamenti eseguiti dai vitalizianti, che non era mai stata oggetto di contestazione, in quanto l'inadempimento era stato dedotto in relazione alla mancata assistenza materiale;
2. contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui ha ritenuto sussistente l'inadempimento dell'obbligo di assistenza materiale mentre le circostanze dedotte attenevano piuttosto all'assistenza morale e senza considerare la documentazione prodotta a riprova delle spese sostenute per le esigenze dei vitaliziandi e senza ammettere la prova testimoniale sull'acquisto e la consegna di beni di prima necessità;
3. erronea valutazione delle prove documentali e ingiustificata mancata ammissione delle prove orali, essendo stato travisato il reale thema probandum del giudizio (consistente nell'obbligo di mantenimento morale e materiale) e non essendo stata ammessa la prova testimoniale sui capitoli indicati nella seconda memoria ex art. 183 c.p.c., finalizzati proprio a dare la prova dell'avventa fornitura di assistenza morale e materiale;
le istanze istruttorie venivano riproposte;
4. erronea condanna alla restituzione dell' importo di euro 86.000,00, in quanto non vi è stato alcun pagamento non giustificato, bensì una dazione volontaria e consapevole di denaro che, come tale, non può essere oggetto di ripetizione ex art. 2033 c.c. e, in ogni caso, trattandosi di somme di proprietà dai coniugi
, a poteva spettare semmai metà dell'importo CP_7 Controparte_1 quale erede del padre.
Si costituiva in giudizio resistendo al gravame e presentando istanza Controparte_1 di correzione dell'errore materiale della sentenza di primo grado nella parte in cui non erano riportati i numeri di riferimento di trascrizione del contratto del 10 aprile 2013, circostanza impediente la trascrizione della sentenza.
Restava contumace anche in grado di appello CP_3
Sospesa l'esecutività della sentenza limitatamente alla condanna al pagamento di euro
43.000,00 (confermata la condanna per l'altra metà), venivano ammesse le prove testimoniali indicate nell'ordinanza del 13.6.2023.
Espletata la prova orale all'udienza del 14.11.2023, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 16.7.2024; udienza differita al 27.5.2025 per mutamento del consigliere relatore.
3. L'appello è parzialmente fondato nei termini di seguito indicati.
pag. 8/19 3.1. I primi tre motivi di appello possono essere trattati congiuntamente riguardando il tema dell'inadempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto di vitalizio assistenziale e la relativa prova.
Va, in primo luogo, osservato che l'assenza di prova della provenienza della provvista dei pagamenti effettuati, posta a fondamento del ritenuto inadempimento dell'obbligo di assistenza materiale, è aspetto che viene posto in discussione per la prima volta dall'attore-appellato nella memoria 183 co. 6 nr. 3 c.p.c. e in modo del tutto generico (
“non provino né che il signor ha versato i corrispettivi delle prestazioni, né Pt_1 tantomeno che i soldi utilizzati per il pagamento provengano dal conto corrente intestato al convenuto”; “ciò che desta qualche perplessità (ovviamente a parte la provenienza degli introiti) è il cambiamento del numero conto corrente utilizzato per alcuni versamenti e apparentemente non facente capo ai convenuti”) rispetto a soli alcuni dei documenti prodotti dai convenuti appellanti con la memoria ex art. 183 co. 6 nr. 2 c.p.c. (e nello specifico doc.ti 6 e 7 sulle spese sostenute per la manutenzione della casa, i doc.ti 13-49 sulle bollette e fatture, il doc.67 sul conto di addebito della bolletta telefonica, cfr. pagg.6,7 memoria 183 co. 6 nr. 3 c.p.c.), in quanto nella prima memoria l'attore si era limitato a contestare l'identificazione dell'ordinante dei prelievi e giroconti effettuati dal conto di poco prima del decesso e la carenza di Persona_1 prova delle spese dichiaratamente sostenute dai convenuti-appellanti per l'assistenza materiale (pagg.
3-5 memoria 183 co. 6 nr. 3 c.p.c.). Mai è stata dedotta la provenienza della provvista di tali pagamenti da risorse proprie dei beneficiari, essendo stati allegati,
a diversi fini (art.2033 c.c.), alcuni prelievi (per 86.000,00 euro), ritenuti non giustificati da alcun titolo, dal conto corrente cointestato , di cui si chiedeva la CP_7 restituzione nonché dei pagamenti (quelli in favore dell'impresa funebre) ritenuti anomali (solo con la memoria 183 nr.2 c.p.c. sono stati prodotti due estratti conto e fatto riferimento ad ulteriori giroconti e/o bonifici per complessivi € 6.000,00 ed € 11.987,41, tuttavia non collegati ad alcuna specifica domanda o allegazione).
E' noto che la giurisprudenza modula diversamente l'onere probatorio dell'inadempimento del contratto di vitalizio assistenziale a seconda che ad agire sia il beneficiario o il terzo, precisando che “ove il beneficiario delle prestazioni assistenziali agisca in giudizio per la risoluzione contrattuale nei confronti del vitaliziante, il primo deve provare esclusivamente la fonte negoziale del suo diritto, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il secondo è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento;
qualora, invece, l'azione di risoluzione sia proposta da un
pag. 9/19 terzo, grava su quest'ultimo l'onere di specifica allegazione dei fatti sui quali si fonda
l'asserito inadempimento imputabile al vitaliziante e della prova della sussistenza dei relativi fatti costitutivi” (Cass.sez. 2 n. 20150 del 22/06/2022).
E la fattispecie in esame rientra nella prima delle due ipotesi.
L'art. 3 del contratto di vitalizio assistenziale (doc.1 attore-appellato) indica il contenuto dell'obbligo di mantenimento in: “oltre a vitto, alloggio, vestiario, assistenza medica, ospedaliera e domestica, in caso di malattia, anche quanto altro al vitaliziante potesse occorrere per condurre una vita analoga a quella che oggi conducono, nonché ogni assistenza morale oltre che materiale”.
Nel caso di specie, a fronte di specifiche allegazioni di inadempienze consistenti nel non aver consentito a di partecipare appieno alle attività organizzate dal centro CP_1 diurno “Aphe” di Eraclea e di non garantirgli adeguata assistenza materiale (denaro per la gestione delle esigenze quotidiane, linea telefonica anche per i contatti con gli assistenti sociali, vestiario), i vitalizianti hanno dedotto e, infine, provato di aver garantito a la frequentazione del centro Aphe anche nella permanenza notturna CP_1 non appena organizzata la presenza di badante per la notte per l'anziana madre, la frequentazione del progetto mare benchè limitata, per asserite ragioni punitive, ad una sola settimana anziché due, il pagamento di (almeno alcune) spese di gestione della casa e delle esigenze quotidiane, con consegna di una somma mensile alla badante di circa euro 150,00 per le spese extra, l'effettuazione di visite periodiche ai beneficiari e una conduzione di vita quantomeno analoga.
Innanzitutto, dalla documentazione prodotta risulta che, se sicuramente alcune bollette delle utenze domestiche erano domiciliate, sino al 2016, sul conto cointestato ai coniugi
, come risulta dai due estratti conto prodotti dall'attore-appellato CP_7
(docc.14-15), la documentazione prodotta dai convenuti-appellanti dà conto che le altre spese di gestione della casa (elettricista, caldaia, Veritas, Tari, contributi badanti), venivano pagate dal Pt_1
E' ben vero che non tutti i pagamenti prodotti danno evidenza della provenienza della provvista, essendo stati effettuati anche a mezzo bancomat o in contanti, ma, nei casi in cui risulta effettuato il pagamento mediante addebito su conto corrente bancario,
l'ordinante risulta ZA e i conti di addebito (001018608628 e 00000013707) non riconducibili ai beneficiari;
per i restanti pagamenti di cui viene contestata l'effettività, non risulta che siano state inoltrate diffide, sospensioni o sanzioni per eventuali mancati pagamenti, il che esclude qualsiasi inadempimento.
pag. 10/19 Né l'attore-appellato ha mai dedotto che tali pagamenti siano stati effettuati con le risorse degli stessi beneficiari, contestando unicamente la carenza di prova dell'effettività dei pagamenti o che questi fossero riconducibili al Anzi, dalla Pt_1 stessa documentazione prodotta dallo stesso attore-appellato vi è riconoscimento del pagamento da parte del delle bollette dell'utenza telefonica (si veda la mail del Pt_1
10.4.2020 - prodotta sub doc.16 dall'attore e relativa all'interruzione della linea telefonica – in cui la tutrice di riconosce che il pagamento dell'utenza CP_1 telefonica veniva effettuato dal “posso cercare di capire come fare per Pt_1 velocizzare le cose fermo restando che devo conoscere il precedente numero di telefono
e a condizione (come era prima della eliminazione) che continui a pagare il signor
”) a riprova del fatto che sopportava la relativa spesa né risultano CP_8 Pt_1 mai mosse contestazioni su mancati pagamenti delle altre spese necessarie.
Diversa questione è il fatto che vi siano stati prelievi non giustificati da parte di Pt_1 per euro 86.000,00 nel 2015 (cfr. infra sub 3.2) nonché per qualche ulteriore importo più modesto (6.000,00 + 3500,00, solo in parte ammesse dal mentre quelle in Pt_1 favore dell'impresa funebre sono irrilevanti in quanto non percepite direttamente dal che, tuttavia, non legittima la conclusione che tali risorse siano state utilizzate Pt_1 per l'esecuzione del contratto di vitalizio (come sembra alludere la sentenza di primo grado laddove, a pag.14, fa riferimento ai bonifici del 2015).
Innanzitutto, perché tale circostanza non è stata nemmeno mai ipotizzata da CP_1
e poi perché è ignoto l'utilizzo di quelle cifre.
[...]
Inoltre, si tratta di prelievi risalenti nel tempo ed effettuati, per la quasi totalità, quando era ancora in vita rispetto ad inadempimenti contestati in periodo Persona_1 successivo.
La relazione del servizio disabilità del 15.10.19 (doc.8 fascicolo attoreo), a firma della
Dott.ssa , evidenzia che, dopo la morte del padre, il Servizio, su Testimone_5 indicazione della sig.ra , si era interfacciato con il sig. per le necessità e CP_3 Pt_1 la progettualità relativa al sig. ovvero: annuale pratica relativa alla Controparte_1 esenzione del pagamento del servizio domiciliare di cui il sig. era beneficiario, CP_1 che firmava il sig. producendo i documenti richiesti;
richiesta di acquisto di Pt_1 alcuni indumenti per permettere il cambio della biancheria durante l'attività di igiene personale svolta dall'operatore socio sanitario a domicilio;
il taglio di capelli che veniva effettuato con il consenso del sig. che provvedeva a dare i soldi al sig. . Pt_1 CP_1
Quanto alle attività svolte nell'ambito dell' la relazione evidenzia Parte_5 che:
pag. 11/19 - l'autorizzazione al “progetto mare” negli anni 2016-2017-2018-2019 promosso dal centro diurno Aphe di Eraclea era stato autorizzato solo per 1 settimana e non 2 “per punizione perché a detta del sig. non si era comportato bene e quindi Controparte_9 non si meritava la frequenza completa”;
- la partecipazione al progetto “indipendenza tra amici” era avvenuta con partecipazione solo diurna e non notturna (1 notte a settimana) “poiché di notte il sig riferisce Pt_1 di non poter pagare una persona che assista la madre del signor e pertanto è CP_1 lui che deve garantire la sorveglianza della madre”;
-“ad alcune attività promosse in ambito extra centro diurno non vi è stata adesione da parte del signor poiché la presenza della badante a domicilio è solo diurna e CP_1 il signor ha riferito che è compito del signor fare sorveglianza Pt_1 CP_1 notturna alla madre anziana”.
La teste – assistente sociale - sentita all'udienza del Tes_5 Parte_6
14.11.23, ha confermato la circostanza della frequenza al mare ridotta ad una settimana mentre in precedenza ne aveva fruito per due e precisato, quanto alla CP_1 permanenza notturna infrasettimanale al centro, che “per un certo periodo CP_1 non si fermava per la notte prevista dal progetto;
ha iniziato a frequentare quando il sig. si è organizzato per l'assistenza notturna della madre di . Non Pt_1 CP_1 ricordo il periodo in cui ciò è successo;
sicuramente prima del Covid si fermava anche la notte ove previsto nel progetto” e, ad oggi, frequenta tutti i giorni. Tes_ La dott.ssa , che segue il progetto “Indipendenza tra amici”, che prevede, appunto, la permanenza in gruppo appartamento per una notte a settimana, sentita all'udienza del
14.11.2023, ha riferito: “il primo anno non si fermava la notte. Dal secondo CP_1 anno, 2018, ha iniziato a frequentare anche la notte prevista dal progetto”.
Il teste , presidente pro tempore dell'associazione Aphe, ha precisato che la Tes_7 frequenza notturna era avvenuta dopo circa un anno e mezzo dall'avvio del progetto e a seguito di una riunione con l'AS (di cui non era stato partecipato) in cui Pt_1
l'associazione aveva insistito per la partecipazione anche notturna, come era nel desiderio di . CP_1
Quanto alla linea telefonica, i convenuti-appellanti hanno chiarito che la linea telefonica della TIM non era stata disdettata, ma disattivata direttamente dalla TIM a seguito del mancato pagamento delle bollette dopo che era stata richiesta, ma non attuata dall'operatore telefonico, la disattivazione dei servizi a pagamento (cui erano state fatte diverse chiamate con lievitazione delle bollette) e attivata una nuova linea telefonica con il diverso operatore NE (sul punto è stata prodotta documentazione sub pag. 12/19 docc.62-67 fascicolo convenuti). Nelle more dell'attivazione della nuova linea, la comunicazione tra e gli operatori avveniva tramite il cellulare della badante CP_1
, circostanza confermata dal teste , pur con la precisazione che la badante Tes_1 Tes_7
“non gradiva la cosa” e che, comunque, la sera non c'era.
La segnalazione del Servizio al tutore sulla necessità di ripristino della linea telefonica è del 10.4.2020 (doc.16 fascicolo attoreo), l'attivazione della linea con NE è del
23.5.2020 (doc.67 fascicolo convenuti).
Quanto all'assistenza materiale e morale, oltre ai pagamenti di bollette, tasse, consulente del lavoro, contributi badante, interventi sull'abitazione attestata dalla documentazione già esaminata, la teste – badante – ha dichiarato che i vitalizianti Testimone_8 hanno contatti telefonici quotidiani con i beneficiari (in risposta al capitolo 11), si recano due volte alla settimana a far visita ai beneficiari (anche se non sempre CP_1
è presente perché è al centro diurno, in risposta al capitolo 12), provvedono al vitto facendo la spesa (così anche anche durante la pandemia) secondo la lista predisposta dalla badante (“viene comprato tutto quello che chiedo”) con la precisazione che
“quando cucinava il sig si mangiava poco, quando ho iniziato a cucinare io e la Per_1 spesa a farla , e sua mamma hanno iniziato a mangiare di più e sono Pt_1 CP_1 ingrassati” , hanno rinnovano il guardaroba di entrambi.
La teste , zia di e madre di ha confermato i Testimone_3 CP_1 Parte_1 contatti telefonici e le visite a domicilio, l'effettuazione della spesa anche durante il periodo Covid e il rinnovo del vestiario.
Rispetto, dunque, agli obblighi contrattuali ciò che emerge è che: il vitto è sempre stato garantito provvedendo ad effettuare la spesa anche durante la pandemia e a Pt_1 lasciare alla badante dei contanti per le necessità extra;
le richieste dei Servizi, anche quanto ad esigenze materiali (taglio capelli, vestiario, cfr. relazione del 15.10.19), venivano riscontrate;
il vestiario è stato fornito e rinnovato (come confermato dai testimoni;
le mail prodotte dall'attore – sub 12 e 17 – in cui si dà conto dell'esigenza di comprare a biancheria intima cui si era provveduto con il soldi del premio, da CP_1 un lato, riguardano un unico episodio, dall'altro, non danno conto se fosse stato Pt_1 partecipato della suddetta esigenza e non vi avesse volontariamente provveduto); il costo integrativo della badante veniva pagato dai vitalizianti (euro 150,00, per integrazione compenso, euro 50,00 per la notte;
cfr teste in risposta ai Testimone_9 capitoli 17, 18) così come i contributi (docc.33-45); la partecipazione al progetto mare era stata garantita benché negli anni 2016-2018 per un periodo inferiore (dal 2019 risulta ripresa la frequenza per le due settimane, cfr. doc.56); la frequenza notturna del pag. 13/19 progetto “Indipendenza tra amici” è stata garantita quantomeno dal 2018; CP_1 partecipava alle altre iniziative svolte dall'Associazione (docc.50,51,54 convenuti- appellanti che attestano l'autorizzazione a partecipare alle gite anche plurigiornaliere, mentre il doc.55 – con il diniego del padre – sta a dimostrare che in precedenza Per_1 non sempre a era consentito di parteciparvi); si è sempre relazionato CP_1 Pt_1 con i Servizi, assecondando le richieste (le uniche criticità rilevate nella relazione del
15.10.19 riguardano il progetto mare e la permanenza notturna infrasettimanale); i vitalizianti tengono costanti contatti telefonici con i beneficiari e si recano in visita almeno due volte a settimana.
Va poi considerato che, a fronte di un contratto stipulato nel 2013, nessuna contestazione è mai stata sollevata dai beneficiari sul corretto adempimento delle obbligazioni assunte: è deceduto in data 24.04.2016 e è Persona_1 CP_3 rimasta contumace nel presente giudizio.
Ora, sicuramente l'adempimento degli obblighi di mantenimento previsti da contratto non è sempre stato puntuale:
- la mancata partecipazione al progetto mare per tutte e due le settimane (come invece fruito in precedenza, come riferito dalla teste ) per le tre annualità Tes_5
2016-2017-2018 non può trovare giustificazione nell'intento sanzionatorio avendo riguardato non un solo anno ma più annualità;
- la permanenza notturna era avvenuta solo dopo oltre un anno dall'avvio del progetto, quando si era organizzato con l'assistenza notturna per la Pt_1
; su questo aspetto la relazione del 15.10.19 sembra dare conto di una CP_3 precisa volontà del finalizzata a non sopportare il costo della assistenza Pt_1 notturna, mentre i testimoni hanno fatto riferimento – cfr. teste – alla Tes_5 esigenza del di organizzarsi con la badante per le notti, sicchè non è Pt_1 chiaro quanto sul lasso temporale (certamente significativo) intercorso tra l'avvio del progetto e l'adesione del abbia inciso una difficoltà CP_1 organizzativa quanto piuttosto una precisa volontà contraria;
- la linea telefonica (le cui bollette effettivamente danno conto di una spesa di un certo rilievo) risulta essere stata ripristinata solo nel maggio 2020.
Va, tuttavia, considerato che l'inadempimento del vitaliziante va apprezzato alla stregua dell'art. 1455 c.c. che, secondo la giurisprudenza di legittimità, richiede una valutazione secondo un criterio oggettivo, avuto riguardo all'interesse del creditore all'adempimento della prestazione attraverso la verifica che l'inadempimento abbia inciso in misura apprezzabile nell'economia complessiva del rapporto (in astratto, per la sua entità, e, in pag. 14/19 concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato all'altro contraente) sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale e tenendo conto di eventuali elementi di carattere soggettivo, consistenti nel comportamento di entrambe le parti (come un atteggiamento incolpevole o una tempestiva riparazione, ad opera dell'una, un reciproco inadempimento o una protratta tolleranza dell'altra), che possano, in relazione alla particolarità del caso, attenuarne l'intensità
(Cass.Sez. 3 n. 7187 del 04/03/2022; Sez. 6 - 3, n. 8220 del 24/03/2021; sez.6 n.30095 del 19/11/2019 con riguardo allo specifico contratto di vitalizio;
Sez. 3, n. 22346 del
22/10/2014).
E, allora, superata la congettura (per le ragioni esposte) per cui le risorse utilizzate da per adempiere fossero, in realtà, quelle degli stessi beneficiari e dato conto Pt_1 delle ragioni che inducono, per contro, a ritenere adempiuti gli obblighi di mantenimento nei termini sopra esposti, nell'eterogeneità delle prestazioni assistenziali fornite, le inadempienze riscontrate, che si riducono ad una parziale e/o tardiva partecipazione ad alcune iniziative dell' e ad una non tempestiva Parte_5 riattivazione della linea telefonica, appaiono, invero, marginali e di scarsa importanza nell'economia della complessiva obbligazione assistenziale in capo ai vitalizianti sia per consistenza che per durata e inidonee a giustificare la risoluzione del contratto.
E l'assenza di contestazioni mosse da parte dei diretti beneficiari avalla tale conclusione, considerato l'apprezzabile periodo di esecuzione del contratto prima dei rilievi mossi dal tutore di e la circostanza che era seguito dagli CP_1 CP_1 operatori che, tuttavia, non risulta abbiano mai raccolto rimostranze da parte di sulla assistenza ricevuta. CP_1
L'appello, nella parte in cui chiede il rigetto della domanda di risoluzione del contratto, va, dunque, accolto e la sentenza riformata con rigetto della domanda di risoluzione del contratto.
3.2. Il quarto motivo di appello, nella parte in cui è volto a sostenere l'irripetibilità delle somme in quanto frutto di una “dazione volontaria e consapevole di denaro che, come tale, non può essere oggetto di ripetizione ex art. 2033 c.c.”, è infondato.
Va, innanzitutto, richiamato il principio secondo cui, in tema di ripetizione dell'indebito, se è vero che grava sull'attore l'onere di provare sia l'avvenuto pagamento sia la mancanza di una causa che lo giustifichi, tuttavia, quanto a quest'ultima, solo con riferimento ai rapporti specifici intercorsi tra le parti e dedotti in giudizio, costituendo una prova diabolica esigere dall'attore la dimostrazione dell'inesistenza di ogni e qualsivoglia causa di dazione tra SO e accipiens pag. 15/19 (Cass.Sez. 3, n. 9748 del 14/04/2025; Sez. 3, Ordinanza n. 33325 del 19/12/2024); con l'ulteriore precisazione che, qualora il titolo giustificativo del pagamento sia prospettato come ignoto dal SO (o dal suo erede) che agisce in ripetizione, egli può limitarsi ad invocare ed a provare l'inidoneità del titolo ipotizzato, fermo il suo onere di dimostrare l'inidoneità della diversa causa dell'attribuzione eventualmente indicata dal convenuto
(Cass. Sez. 3 n. 14788 del 27/05/2024).
L'attore-appellato ha dedotto che i due bonifici di euro 66.000,00 ed euro 20.000,00 eseguiti in data 2 febbraio 2015 e 18 marzo 2015 in favore di fossero Parte_1 privi di giustificazione in quanto in alcun modo ricollegabili al contratto di vitalizio stipulato due anni prima.
Gli appellanti insistono nell'argomentare sulla volontarietà delle dazioni senza tuttavia individuare il titolo e senza confrontarsi con la motivazione del giudice di primo grado che ha precisato che, anche a volerle ritenere donazioni, sarebbero, comunque, nulle per difetto di forma.
Sul punto va osservato che il trasferimento a titolo gratuito di denaro, ove non sorretto da un rapporto giuridico quale causa giustificatrice di un pagamento eseguito che non è stata in alcun modo allegata dagli appellanti (anzi in sede di interpello ha Pt_1 ammesso che non vi era stato alcun contratto – quindi nemmeno a titolo gratuito - a giustificare quella attribuzione), può essere giustificato solo dallo spirito di liberalità.
Tuttavia, lo spirito di liberalità (in verità nemmeno mai menzionato dagli appellanti) non è stato in alcun modo provato né emerge dagli atti, ma anzi è contrastato dall'essere stati quei bonifici eseguiti dallo stesso in proprio favore (cfr. docc.3, 4 Pt_1 fascicolo attoreo, da cui risulta la firma sulla distinta del e, in ogni caso, non Pt_1 vale ad escludere la ripetibilità delle somme, tenuto conto che, comunque, come osservato dal giudice di prime cure, la donazione sarebbe nulla per difetto di forma (non potendo annoverarsi, data la rilevanza dell'importo, tra quelle di "modico valore" esentate dalla necessità dell'osservanza del requisito formale).
Trattasi, quindi, di versamenti privi di una giustificazione causale con obbligo restitutorio in base alle norme in tema di indebito oggettivo sulla base del principio per cui “qualora venga acclarata la mancanza di una "causa adcquirendi" - tanto nel caso di nullità, annullamento, risoluzione o rescissione di un contratto, quanto in quello di qualsiasi altra causa che faccia venir meno il vincolo originariamente esistente -
l'azione accordata della legge per ottenere la restituzione di quanto prestato in esecuzione del contratto stesso è quella di ripetizione di indebito oggettivo” (cfr. Cass. sez. 1 n. 5488 del 18/02/2022, proprio in relazione ad un'ipotesi di nullità di una pag. 16/19 donazione di una somma di denaro e nello stesso senso, in una fattispecie analoga, Cass. sez. 3 n.1170 dell'11/02/1999 nonché ancora sempre con riferimento a trasferimenti di somme di denaro Cass.Sez. 3 n. 14788 del 27/05/2024; sez. 3 n.33325 del 19/12/2024).
E' fondato, invece, il motivo di appello nella parte volta a contestare il quantum.
Si tratta, infatti, di trasferimenti di denaro avvenuti dal conto corrente intestato a e di cui lo stesso attore-appellato aveva chiesto la Persona_1 CP_3 restituzione per l'importo di € 43.000,00 “corrispondente al 50% della somma erogata atteso che un tanto avrebbe ereditato dalla successione del padre ” (pag.16 atto Per_1 di citazione di I grado;
l'indicazione a pag.17 dell'importo intero di € 86.000,00 è frutto evidentemente di un refuso, visto che si fa sempre riferimento al fatto che si tratta di importo “corrispondente al 50% della somma erogata atteso che un tanto avrebbe ereditato dalla successione del padre ”). Per_1
Solo in grado di appello l'attore- appellato insiste per la conferma alla restituzione dell'intero importo affermando che, siccome il trasferimento è stato qualificato come donazione nulla, devono restituire l'intera somma poiché l'intero CP_4 negozio è privo di efficacia.
Il principio è corretto, ma l'appellato non ha titolo per ottenere la restituzione anche della quota-parte spettante a che non ha formulato alcuna domanda di CP_3 ripetizione ed egli non ha alcun titolo per surrogarsi nella volontà della madre, che, pur ritualmente convocata in giudizio, è rimasta contumace.
Invece, per l'importo caduto in successione (cioè la metà spettante al padre, fatto pacifico e non contestato dalle parti) la legittimazione alla restituzione in capo a si fonda sul principio per cui i crediti del de cuius, a differenza dei Controparte_1 debiti, non si ripartiscono tra i coeredi in modo automatico in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria, conseguentemente, ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito comune (Cass. sez. un. n.24657 del 28/11/2007 e successive conformi, tra le più recenti sez.2 n.19318 del 14/07/2025, sez. Sez. 3 n. 10585 del 18/04/2024).
La sentenza andrà dunque parzialmente riformata con rettifica dell'importo in restituzione pari ad euro 43.000,00 e non 86.000,00.
Va fatta una ulteriore precisazione. Negli atti difensivi di , come già Controparte_1 evidenziato, si è dato conto (a partire dalla memoria ex art. 183 co. 6 nr. 2 c.p.c.) di ulteriori uscite dal conto corrente cointestato ritenute non giustificate e CP_7 che in parte sono state ammesse anche da (in riposta ai capitoli 8, 9, 10, 11). Si Pt_1 tratta degli importi di € 6.000,00 ed € 3.500,00 quali prelievi per cassa o bancomat e pag. 17/19 degli importi di € 6.133,66 e € 2.353,75 in favore delle pompe funebri di Persona_2
(pompe funebri). Rispetto a tali somme non è stata però formulata alcuna domanda e nel contesto probatorio hanno assunto, come visto, marginale significanza.
4. L'istanza di correzione dell'errore materiale proposta dall'appellato resta assorbita dalla riforma della sentenza in punto di risoluzione del contratto.
5. Le spese del presente grado vanno liquidate applicando il principio per cui il giudice di appello, allorché riformi in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, ad un nuovo regolamento delle spese processuali, il cui onere va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione delle spese, in base ad un criterio unitario e globale.
E, infatti, il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole (v. Cass. Sez. 6 - 3, n. 13356 del 18/5/2021; Sez. 6 - 3, n. 6369 del
13/03/2013).
Il criterio è quello dettato dalle SU 32061/2022 secondo cui “in tema di spese processuali, l'accoglimento in misura ridotta, anche sensibile, di una domanda articolata in un unico capo non dà luogo a reciproca soccombenza, configurabile esclusivamente in presenza di una pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo tra le stesse parti o in caso di parziale accoglimento di un'unica domanda articolata in più capi, e non consente quindi la condanna della parte vittoriosa al pagamento delle spese processuali in favore della parte soccombente, ma può giustificarne soltanto la compensazione totale o parziale, in presenza degli altri presupposti previsti dall'art. 92 c.p.c., comma 2”.
La soccombenza reciproca (con riferimento alla domanda di risoluzione, rigettata e alla domanda di ripetizione, accolta) giustifica la compensazione integrale delle spese, tenuto conto anche del contesto in cui è maturato il contenzioso e del comportamento del (in punto di non esatto adempimento di talune prestazioni, pur non di tale Pt_1 gravità da giustificare la risoluzione e di prelievi indebiti dal conto, pur per importi più modesti, in parte ammessi dallo stesso ma non oggetto di domanda di Pt_1 ripetizione).
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P. Q. M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunziando, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, così provvede:
In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza n. 42/2023 del
Tribunale di Venezia emessa in data 18/10/2022, pubblicata il 05/01/2023:
1. rigetta la domanda di risoluzione del contratto di vitalizio assistenziale concluso il 10 aprile 2013 a rogito del Notaio (15.842 rep. - 10.192 racc.). Per_3
2. condanna, ai sensi dell'art. 2033 c.c., i signori e Parte_1 Parte_2 alla ripetizione a favore del signor dell'importo di € Controparte_1
43.000,00, oltre agli interessi nella misura legale dal giorno del pagamento al giorno all'effettiva restituzione
3. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del primo grado di giudizio e del secondo grado di giudizio.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio del 28.10.25.
Il Consigliere estensore Il Presidente
NA GA AT LI
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