Articolo 2264 bis del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 2214 quaterArticolo 2247 bis
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9 febbraio 2013
Art. 2264-bis. (( (Limiti per la costituzione della posizione assicurativa). )) (( 1. Gli articoli 1861 e 1862 trovano applicazione per le posizioni assicurative costituite per il servizio prestato fino al 30 luglio 2010, agli effetti dell' articolo 12, comma 12-undecies, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 . ))
Entrata in vigore il 9 febbraio 2013