Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 22/05/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
La Corte di Appello di Napoli sezione lavoro composta dai Magistrati:
1) dr. Piero Francesco De Pietro Presidente rel.
2) dr. Stefania Basso Consigliera
3) dr. Anna Rita Motti Consigliera
All'udienza del 16.5.2025 ha pronunciato la seguente
Sentenza
Nella causa n. 296 r.g.a.c per l'anno 2024
Tra
rapp.to e difeso dall'avv. Sebastiano Schiavone presso cui el.te dom.ta in Aversa via Parte_1
Caravaggio 64 Appellante
E
CP_
appellato contumace
Conclusioni delle parti
Con ricorso depositato in data 8. 2.2024 , l'appellante, con un solo motivo di appello, chiedeva la riforma parziale della sentenza n. 174 del 2024 del Tribunale di Napoli nord perché aveva liquidato le spese sotto i minimi nella misura di euro 850,00 per una causa rientrante nel valore da 5200 a 26.000 euro .
CP_ L' pur regolarmente citato non si costituiva.
All'esito dell'udienza di discussione la Corte decideva la causa come da separato dispositivo che depositava.
Motivi della decisione
L'appello è fondato e pertanto va accolto. Nessun dubbio può sussistere sul fatto che l'attuale appellante CP_ fosse la parte vincitrice nel giudizio di primo grado. Infatti il Giudice aveva condannato alle spese l' anche se al di sotto dei minimi limitando la liquidazione a euro 850 compensandole in parte .
La somma giudizio dovuta ai sensi e per gli effetti del d,.m 55/14 e 37/18 era di 2500,00 euro già ridotta al
50% per le quattro fasi processuali di studio , introduzione , istruttoria e decisione trattandosi di una causa di valore da 5200,00 a 26 mila oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione . Quindi all'appellante spetta ancora a titolo di spese processuali la somma di euro 1650,00 anche perché la CP_ compensazione non era giustificata avendo l' pagato in ritardo il dovuto e costringendo la parte appellante al giudizio di primo grado.
P. Q.M.
La Corte così decide:
CP_ A) Accoglie l'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata condanna l' al pagamento delle ulteriori spese processuali che liquida in euro 1650,00 oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione;
CP_ B) Condanna l' al pagamento delle spese processuali del presente grado di giudizio che liquida in euro 1278,00 Oltre iva e cpa e rimborso spese come per legge con attribuzione .
Napoli 16. 5 .2025
Il Presidente est.