TRIB
Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 22/10/2025, n. 1509 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1509 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4154/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4154/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROCCASALVA PIETRO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), procuratrice di con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 BA DR e AL EA
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1405/22 reso dal Tribunale di Ragusa il 19 ottobre 2022, notificato agli odierni attori l'8 novembre 2022, col quale, su istanza della quale procuratrice di CP_1 [...]
veniva loro intimato, in solido, il pagamento della somma di € 82.744,24, oltre Controparte_2 interessi e spese.
Citazione in opposizione notificata in data 30.11.2022
CONCLUSIONI
Per parte opponente: ritenere estinta l'obbligazione degli opponenti, quali fideiussori, avendo il creditore omesso di intraprendere le istanze nei confronti del debitore Sig. nel termine di sei mesi Parte_3 previsto dall'art. 1957, c. 1, c.c. e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Il decreto ingiuntivo si fonda sul contratto di fideiussione omnibus del 4 agosto 2010, con cui gli odierni opponenti hanno garantito l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della
[...]
, originaria titolare del credito, dal sig. , in relazione Controparte_3 Parte_3 ad operazioni bancarie di qualsiasi natura sino all'importo massimo di € 97.750.
Gli opponenti deducono che l'obbligazione nascente da tale titolo deve ritenersi estinta, non avendo la banca creditrice proposto e coltivato le istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come previsto dall'art. 1957, 1° c., c.c.; ciò in quanto le operazioni oggetto di garanzia fideiussoria concernono il contratto di finanziamento fondiario per l'importo di € 85.000,00 stipulato da del 4 agosto 2010 (con atto notarile ai sensi Parte_3 dell'art. 38 TUB) in relazione al quale, come risulta dalla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, era poi intervenuta decadenza dal beneficio del termine con lettera raccomandata del 1° giugno 2018 indirizzata sia al debitore che ai fideiussori, intimando loro il pagamento delle rate scadute ed impagate nonché di quelle a scadere entro il termine di giorni cinque. Riguardo tale obbligazione, deducono ancora gli opponenti, era pertanto onere del creditore agire in via giudiziale contro
[...]
, debitore principale, entro i successivi sei mesi dalla compiuta giacenza della raccomandata Parte_3 (2 luglio 2018) e dunque entro il 2 gennaio 2019. Il creditore ha invece intrapreso l'azione esecutiva contro il debitore con atto di pignoramento notificato il 14 novembre 2019 (proc. n. 364/19 R.G. Es. Imm. Tribunale di Ragusa), preceduto dall'atto di precetto del 2 ottobre 2019, e contro i garanti solo con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel settembre 2022, con conseguente estinzione dell'obbligazione del fideiussore.
Si costituisce , incentrando tutta la sua difesa sulla prova della nullità della fideiussione per CP_1 conformità allo schema ABI, senza alcuna contestazione delle circostanze di fatto dedotte da parte opponente;
deduce inoltre che nel caso di specie si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione.
Alla prima udienza non viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa viene rinviata per la decisione, in assenza di richiesta di termini ex art. 183 cpc ed essendo di natura documentale.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché gli opponenti, al contrario di quanto dedotto da parte convenuta, agiscono deducendo l'estinzione della fideiussione e non già facendo valere la sua nullità a valle dell'accordo anticoncorrenziale, se non via residuale a partire da pag. 5 dell'atto di citazione (per mera completezza difensiva).
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. 1724/16; 6823/01).
Il contratto di fideiussione che viene in considerazione, versato in atti, non prevede alcuna deroga all'art. 1957 c.c., né parziale, né totale, e neppure nel senso di non ritenere necessaria l'azione giudiziaria. Né può ritenersi di essere in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
Si condivide sul punto l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione di cui al pagina 2 di 4 predetto art. 1957 è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/16).
La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 34678/2024).
Ora dall'esame del contratto di fideiussione in questione si ricava:
1) la mancanza di una deroga espressa agli artt. 1939, 1941 comma 1, 1957 c.c. (in particolare non risulta alcuna pattuizione nel senso di considerare estinta la fideiussione solo in caso di estinzione dell'obbligazione principale), ed anzi è previsto espressamente all'art. 10 che la fideiussione è disciplinata dalla legge italiana e in particolare dagli artt. 1936 e seguenti;
2) la seguente formulazione dell'art. 5, rubricato “pagamento del fideiussore alla banca”: il fideiussore deve pagare immediatamente alla banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese…in relazione all'operazione garantita…l'eventuale decadenza del debitore garantito dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore…;
3) la mancanza di una clausola “senza eccezioni”, che limiti o escluda la possibilità per il fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Sulla base dei suddetti elementi non si ritiene evincibile neppure una deroga implicita all'art. 1957 c.c..
La previsione di immediato pagamento su richiesta scritta, inserita nel contesto letterale sopra descritto, è suscettibile di non univoca interpretazione, e non appare comunque incompatibile con l'operatività della regola di cui all'art. 1957 c.c. sull'estinzione della garanzia, prevista a tutela della posizione del fideiussore;
detta previsione di immediato pagamento può infatti rientrare nella regola pagina 3 di 4 della solidarietà tra fideiussore e debitore principale, senza che il primo possa invocare la previa escussione del secondo, salvo patto contrario (arg. ex art. 1944 commi 1 e 2 c.c.), oppure può essere intesa come clausola di solve et repete, derogatoria dell'art. 1945 c.c. (salva la possibilità di ottenere dal garantito, dopo il pagamento, la restituzione, facendo valere le eccezioni spettanti al debitore principale).
Una conferma di tale ultima interpretazione giunge proprio dall'ABI, come fondatamente dedotto dagli opponenti;
vale infatti considerare che l'art. 5 del contratto di fideiussione per cui è causa riproduce integralmente la clausola di cui al punto 7 dello schema contrattuale A.B.I. del 4 luglio 2003 inviato alla Banca d'Italia. Secondo quanto precisato dall'A.B.I. nei chiarimenti forniti alla Banca d'Italia, la disposizione relativa all'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta della banca, non configura una garanzia “a prima richiesta”, ma comporta per il fideiussore l'obbligo di pagare quanto dovuto alla banca creditrice, fermo restando il diritto di far valere nei confronti della banca le eccezioni spettanti al debitore principale secondo lo schema del “solve et repete” e ciò in linea con la natura di garanzia accessoria della fideiussione omnibus;
tanto emerge esplicitamente ai punti 28, 29 e 81 del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, versato in atti da parte attrice unitamente allo schema ABI.
Per quanto sopra considerato l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 1405/22 reso dal Tribunale di Ragusa il 19 ottobre 2022; condanna la parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore del procuratore distrattario.
Ragusa, 22/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAGUSA
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giovanni Giampiccolo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 4154/2022 promossa da:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 (C.F. ), Parte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. ROCCASALVA PIETRO
ATTORE/I - OPPONENTE contro
(C.F. ), procuratrice di con il patrocinio dell'avv. CP_1 P.IVA_1 Controparte_2 BA DR e AL EA
CONVENUTO/I - OPPOSTO
OGGETTO
Opposizione a decreto ingiuntivo n. 1405/22 reso dal Tribunale di Ragusa il 19 ottobre 2022, notificato agli odierni attori l'8 novembre 2022, col quale, su istanza della quale procuratrice di CP_1 [...]
veniva loro intimato, in solido, il pagamento della somma di € 82.744,24, oltre Controparte_2 interessi e spese.
Citazione in opposizione notificata in data 30.11.2022
CONCLUSIONI
Per parte opponente: ritenere estinta l'obbligazione degli opponenti, quali fideiussori, avendo il creditore omesso di intraprendere le istanze nei confronti del debitore Sig. nel termine di sei mesi Parte_3 previsto dall'art. 1957, c. 1, c.c. e conseguentemente revocare il decreto ingiuntivo opposto parte opposta: rigettare l'opposizione
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 1 di 4 L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Il decreto ingiuntivo si fonda sul contratto di fideiussione omnibus del 4 agosto 2010, con cui gli odierni opponenti hanno garantito l'adempimento degli obblighi assunti nei confronti della
[...]
, originaria titolare del credito, dal sig. , in relazione Controparte_3 Parte_3 ad operazioni bancarie di qualsiasi natura sino all'importo massimo di € 97.750.
Gli opponenti deducono che l'obbligazione nascente da tale titolo deve ritenersi estinta, non avendo la banca creditrice proposto e coltivato le istanze nei confronti del debitore entro il termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, come previsto dall'art. 1957, 1° c., c.c.; ciò in quanto le operazioni oggetto di garanzia fideiussoria concernono il contratto di finanziamento fondiario per l'importo di € 85.000,00 stipulato da del 4 agosto 2010 (con atto notarile ai sensi Parte_3 dell'art. 38 TUB) in relazione al quale, come risulta dalla narrativa del ricorso per decreto ingiuntivo, era poi intervenuta decadenza dal beneficio del termine con lettera raccomandata del 1° giugno 2018 indirizzata sia al debitore che ai fideiussori, intimando loro il pagamento delle rate scadute ed impagate nonché di quelle a scadere entro il termine di giorni cinque. Riguardo tale obbligazione, deducono ancora gli opponenti, era pertanto onere del creditore agire in via giudiziale contro
[...]
, debitore principale, entro i successivi sei mesi dalla compiuta giacenza della raccomandata Parte_3 (2 luglio 2018) e dunque entro il 2 gennaio 2019. Il creditore ha invece intrapreso l'azione esecutiva contro il debitore con atto di pignoramento notificato il 14 novembre 2019 (proc. n. 364/19 R.G. Es. Imm. Tribunale di Ragusa), preceduto dall'atto di precetto del 2 ottobre 2019, e contro i garanti solo con il ricorso per decreto ingiuntivo depositato nel settembre 2022, con conseguente estinzione dell'obbligazione del fideiussore.
Si costituisce , incentrando tutta la sua difesa sulla prova della nullità della fideiussione per CP_1 conformità allo schema ABI, senza alcuna contestazione delle circostanze di fatto dedotte da parte opponente;
deduce inoltre che nel caso di specie si tratterebbe di contratto autonomo di garanzia e non di fideiussione.
Alla prima udienza non viene concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo e la causa viene rinviata per la decisione, in assenza di richiesta di termini ex art. 183 cpc ed essendo di natura documentale.
Il decreto ingiuntivo deve essere revocato perché gli opponenti, al contrario di quanto dedotto da parte convenuta, agiscono deducendo l'estinzione della fideiussione e non già facendo valere la sua nullità a valle dell'accordo anticoncorrenziale, se non via residuale a partire da pag. 5 dell'atto di citazione (per mera completezza difensiva).
L'art. 1957 c.c., nell'imporre al creditore di proporre la sua "istanza" contro il debitore entro sei mesi dalla scadenza per l'adempimento dell'obbligazione garantita dal fideiussore, a pena di decadenza dal suo diritto verso quest'ultimo, tende a far sì che il creditore stesso prenda sollecite e serie iniziative contro il debitore principale per recuperare il proprio credito, in modo che la posizione del garante non resti indefinitamente sospesa;
pertanto, il termine "istanza" si riferisce ai vari mezzi di tutela giurisdizionale del diritto di credito, in via di cognizione o di esecuzione, che possano ritenersi esperibili al fine di conseguire il pagamento, indipendentemente dal loro esito e dalla loro idoneità a sortire il risultato sperato (Cass. 1724/16; 6823/01).
Il contratto di fideiussione che viene in considerazione, versato in atti, non prevede alcuna deroga all'art. 1957 c.c., né parziale, né totale, e neppure nel senso di non ritenere necessaria l'azione giudiziaria. Né può ritenersi di essere in presenza di un contratto autonomo di garanzia.
Si condivide sul punto l'insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione di cui al pagina 2 di 4 predetto art. 1957 è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 16825/16).
La deroga all'art. 1957 c.c. non può ritenersi implicita laddove sia inserita, all'interno del contratto di fideiussione, una clausola di "pagamento a prima richiesta", o altra equivalente, non solo perché la disposizione è espressione di un'esigenza di protezione del fideiussore che, prescindendo dall'esistenza di un vincolo di accessorietà tra l'obbligazione di garanzia e quella del debitore principale, può essere considerata meritevole di tutela anche quando tale collegamento sia assente, ma anche perché una tale clausola non ha rilievo decisivo per la qualificazione di un negozio come "contratto autonomo di garanzia" o come "fideiussione", potendo tali espressioni riferirsi sia a forme di garanzia svincolate dal rapporto garantito (e quindi autonome), sia a garanzie, come quelle fideiussorie, caratterizzate da un vincolo di accessorietà, più o meno accentuato, nei riguardi dell'obbligazione garantita, sia, infine, a clausole il cui inserimento nel contratto di garanzia è finalizzato, nella comune intenzione dei contraenti, a una deroga parziale della disciplina dettata dal citato art. 1957 c.c. (ad esempio, limitata alla previsione che una semplice richiesta scritta sia sufficiente ad escludere l'estinzione della garanzia), esonerando il creditore dall'onere di proporre l'azione giudiziaria. Ne consegue che, non essendo la clausola di pagamento "a prima richiesta" incompatibile con l'applicazione dell'art. 1957 c.c., spetta al giudice di merito accertare la volontà in concreto manifestata dalle parti con la sua stipulazione (Cass. 34678/2024).
Ora dall'esame del contratto di fideiussione in questione si ricava:
1) la mancanza di una deroga espressa agli artt. 1939, 1941 comma 1, 1957 c.c. (in particolare non risulta alcuna pattuizione nel senso di considerare estinta la fideiussione solo in caso di estinzione dell'obbligazione principale), ed anzi è previsto espressamente all'art. 10 che la fideiussione è disciplinata dalla legge italiana e in particolare dagli artt. 1936 e seguenti;
2) la seguente formulazione dell'art. 5, rubricato “pagamento del fideiussore alla banca”: il fideiussore deve pagare immediatamente alla banca, che faccia richiesta per iscritto, quanto dovutole per capitale, interessi, spese…in relazione all'operazione garantita…l'eventuale decadenza del debitore garantito dal beneficio del termine si intenderà automaticamente estesa al fideiussore…;
3) la mancanza di una clausola “senza eccezioni”, che limiti o escluda la possibilità per il fideiussore di opporre contro il creditore tutte le eccezioni che spettano al debitore principale.
Sulla base dei suddetti elementi non si ritiene evincibile neppure una deroga implicita all'art. 1957 c.c..
La previsione di immediato pagamento su richiesta scritta, inserita nel contesto letterale sopra descritto, è suscettibile di non univoca interpretazione, e non appare comunque incompatibile con l'operatività della regola di cui all'art. 1957 c.c. sull'estinzione della garanzia, prevista a tutela della posizione del fideiussore;
detta previsione di immediato pagamento può infatti rientrare nella regola pagina 3 di 4 della solidarietà tra fideiussore e debitore principale, senza che il primo possa invocare la previa escussione del secondo, salvo patto contrario (arg. ex art. 1944 commi 1 e 2 c.c.), oppure può essere intesa come clausola di solve et repete, derogatoria dell'art. 1945 c.c. (salva la possibilità di ottenere dal garantito, dopo il pagamento, la restituzione, facendo valere le eccezioni spettanti al debitore principale).
Una conferma di tale ultima interpretazione giunge proprio dall'ABI, come fondatamente dedotto dagli opponenti;
vale infatti considerare che l'art. 5 del contratto di fideiussione per cui è causa riproduce integralmente la clausola di cui al punto 7 dello schema contrattuale A.B.I. del 4 luglio 2003 inviato alla Banca d'Italia. Secondo quanto precisato dall'A.B.I. nei chiarimenti forniti alla Banca d'Italia, la disposizione relativa all'obbligo di pagamento a semplice richiesta scritta della banca, non configura una garanzia “a prima richiesta”, ma comporta per il fideiussore l'obbligo di pagare quanto dovuto alla banca creditrice, fermo restando il diritto di far valere nei confronti della banca le eccezioni spettanti al debitore principale secondo lo schema del “solve et repete” e ciò in linea con la natura di garanzia accessoria della fideiussione omnibus;
tanto emerge esplicitamente ai punti 28, 29 e 81 del provvedimento della Banca d'Italia n. 55 del 2 maggio 2005, versato in atti da parte attrice unitamente allo schema ABI.
Per quanto sopra considerato l'opposizione deve essere accolta ed il decreto ingiuntivo revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando: revoca il decreto ingiuntivo n. 1405/22 reso dal Tribunale di Ragusa il 19 ottobre 2022; condanna la parte opposta al pagamento, in favore di parte opponente, delle spese di lite, che liquida in complessivi € 9.000,00, oltre i.v.a., c.p.a. e rimborso spese forfettario al 15%, disponendone la distrazione in favore del procuratore distrattario.
Ragusa, 22/10/2025.
Il Giudice
dott. Giovanni Giampiccolo
pagina 4 di 4