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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 12/06/2025, n. 638 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 638 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CASSINO SEZIONE LAVORO
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, in persona del giudice dott. GI LV, ha pronunciato, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n° R.G. 1413/2023, cui è riunita la causa iscritta al n. R.G. 33/2024 vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Cassino, in via R. Parte_1
Bonghi n.1, presso lo studio dell'avv. Christian Cifalitti che lo rappresenta e difende in virtù di delega in atti.
RICORRENTE
E
(già in persona del legale Controparte_1 Controparte_2 rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Arce, Via Magni n.
6, presso lo studio dell'avv. Italico De Santis, e rappresentata e difesa dagli avv.ti italico Perlini e Gaetano Cappucci, in virtù di delega in atti.
RESISTENTE
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 29.06.2023 ha Parte_1 sostenuto:
1 - che è dipendente della (oggi Controparte_3 CP_2
dal 4.1.1979, con la qualifica di operaio, in servizio presso lo
[...] stabilimento di Piedimonte San Germano, con inquadramento al livello 4/2 del CCSL negli anni 2014 e 2015;
- che, a seguito di una procedura di Cassa integrazione posta in essere dal datore di lavoro per riorganizzazione aziendale, attivata con comunicazione del 31.1.2014 (CIGS per riorganizzazione) è stato coinvolto nella procedura di CIGS nel periodo dal 3.3.2014 al
28.12.2014,
Tanto premesso – lamentando la violazione da parte della resistente delle regole procedimentali di cui all'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 per la mancata individuazione dei criteri di scelta del lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione e la violazione del meccanismo della rotazione normativamente imposto, non sanate dagli accordi sindacali comunque intervenuti nel corso delle procedure, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo indicato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della retribuzione piena e non integrata in relazione ai sopra indicati periodi di sospensione dal lavoro, al netto delle somme già ricevute, oltre accessori e con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, facendo rilevare in particolare che:
- i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere per le procedure in oggetto dovevano intendersi oggettivi e verificabili, facendo riferimento ad un dato temporale in connessione con la fungibilità delle mansioni e con le esigenze tecnico – organizzative sottese agli interventi di ristrutturazione e riorganizzazione;
- il raggiunto accordo con le OO.SS. in cui è sfociato l'esame congiunto avrebbe comunque spiegato una efficacia sanante;
- il D.P.R. 218/2000 avrebbe abrogato i commi 7 e 8 dell'art. 1 l. 223/91
e i commi 4 e 5 dell'art. 5 l. 164/75, con conseguente eliminazione di qualsivoglia obbligo di contenuto nella comunicazione di avvio
2 dell'imprenditore che intende richiedere l'intervento straordinario di integrazione salariale;
- non esiste nell'ordinamento un principio in forza del quale il datore di lavoro deve osservare una sostanziale parità di trattamento tra tutte quante le organizzazioni sindacali con le quali si deve confrontare e che pertanto non costituisce un vizio della procedura la mancata adesione dell'organizzazione FIOM al verbale di accordo del dicembre
2014;
- che con riferimento alle procedure contestate dalla parte ricorrente, queste erano state originate da un programma di riorganizzazione dello stabilimento di Piedimonte San Germano, cominciato nel periodo dal 3 marzo 2014 al 28 dicembre 2014 e proseguito successivamente per il periodo dal dicembre 2014 fino al maggio del 2015;
- che le causali per la richiesta della CIGS di riorganizzazione e ristrutturazione, non risultano in contrasto tra loro, e dunque deve intendersi come legittimo il comportamento della società che in itinere ha modificato il dichiarato programma di riorganizzazione in quello di ristrutturazione;
- che durante detto periodo la parte ricorrente, a cui sono state riconosciute le limitazioni indicate nella memoria, ha regolarmente ruotato insieme ai suoi colleghi sul primo turno, sulla base dei criteri definiti.
Ha dunque concluso chiedendo il rigetto del ricorso in quanto infondato.
***
Con successivo e separato ricorso iscritto al numero di Ruolo Generale
33/2024, depositato in data 29.12.2023, il medesimo ricorrente
[...]
sulla base delle medesime premesse fattuali relative al Parte_1 rapporto di lavoro instaurato alle dipendenze della , rappresentate CP_2 nel ricorso iscritto al RG n. 1413/2023, ha esposto che, a seguito della proroga della procedura di CIGS (CIGS per “ristrutturazione”), attivata con comunicazione del 03.12.2014, è stato sospeso per numerosi periodi
3 nell'ambito della procedura di CIGS nel periodo dal 29.12.2014 al
10.05.2015.
Lamentando la violazione da parte della resistente delle regole procedimentali di cui all'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 per la mancata individuazione dei criteri di scelta del lavoratori da sospendere e le modalità di rotazione e la violazione del meccanismo della rotazione normativamente imposto, non sanate dagli accordi sindacali comunque intervenuti nel corso delle procedure, sottolineando altresì l'ingiustificata omissione, nella convocazione congiunta, dei rappresentanti della che CP_4 costituisce ulteriore violazione delle garanzie di legge, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare l'illegittimità della collocazione in Cassa integrazione guadagni straordinaria nel periodo indicato e per l'effetto condannare la resistente al pagamento della retribuzione piena e non integrata in relazione ai sopra indicati periodi di sospensione dal lavoro, al netto delle somme già ricevute, oltre accessori e con vittoria di spese.
Si è costituita in giudizio la società resistente, contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il rigetto, eccependo preliminarmente la improponibilità e/o inammissibilità e/o improcedibilità della domanda per difetto di allegazione di un interesse oggettivo che giustifichi l'instaurazione di un giudizio ulteriore rispetto a quello già instaurato, mancando un effettivo interesse del ricorrente alla tutela frazionata delle proprie pretese creditorie, trattandosi di giudizi basati su fatti costitutivi analoghi.
In punto di fatto e di diritto, ha poi svolto le medesime considerazioni sopra riassunte e articolate con riferimento al precedente giudizio, circa la correttezza e legittimità della procedura di CIGS straordinaria iniziata per
“Riorganizzazione” e prorogata per “ristrutturazione”, evidenziando la legittimità dei criteri adottati, anche alla luce delle causali poste alla base della richiesta di CIGS, e l'efficacia sanante dell'accordo sindacale intervenuto all'esito della stessa.
Inoltre, ha escluso un vizio nella procedura iniziata per “riorganizzazione”
e prorogata “per ristrutturazione”, in quanto la nozione di riorganizzazione
4 assorbe e ricomprende in sé anche le fattispecie della ristrutturazione e conversione aziendale di cui al previgente art. 1 della legge n. 223 del 1991, essendo tra l'altro del tutto legittimo richiedere una modifica del programma in itinere.
All'udienza di trattazione del 04.11.2024 è stata disposta la riunione delle due distinte controversie, alla luce delle comprovate ragioni di connessione soggettiva tra i due giudizi pendenti, disponendo che il giudizio più recente iscritto al N.R.G 33/2024 venisse riunito a quello più risalente avente
N.R.G. 1413/2023.
Alla successiva udienza di discussione del 20.05.2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., lette le note depositate dalle parti, le cause riunite sono state decise con la presente pronuncia.
***
La domanda è fondata e merita accoglimento.
In via preliminare, va respinta l'eccezione sollevata dalla parte resistente di improponibilità dell'azione per abusivo frazionamento della pretesa creditoria.
Come precisato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (in diverse pronunce, tra cui quella citata dalla resistente, cfr. Cass., S.U., 4090/2017;
Cass. 31012/2017; Cass. 17893/2018; Cass. 6591/ 2019), le domande aventi ad oggetto diversi e distinti diritti di credito, anche se relativi ad un medesimo rapporto di durata tra le parti, possono essere proposte in separati processi: tuttavia, ove le suddette pretese creditorie, oltre a far capo ad un medesimo rapporto tra le stesse parti, siano anche, in proiezione, inscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato o, comunque, fondate sullo stesso fatto costitutivo, sì da non poter essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione di attività istruttoria e di una conseguente dispersione della conoscenza dell'identica vicenda sostanziale, le relative domande possono essere formulate in autonomi giudizi solo se risulti in capo al creditore un interesse oggettivamente valutabile alla tutela processuale frazionata.
5 Tale orientamento è stato ribadito, ma ulteriormente precisato, da un successivo pronunciamento sempre delle Sezioni Unite della Corte di
Cassazione (Cass. 19/03/2025, n. 7299), che ha ritenuto che i diritti di credito che, oltre a fare capo ad un medesimo rapporto di durata tra le stesse parti, sono anche in proiezione iscrivibili nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato oppure fondati sul medesimo o su analoghi fatti costitutivi il cui accertamento separato si traduca in un inutile e ingiustificato dispendio dell'attività processuale, non possono essere azionati in separati giudizi, a meno che non si accerti la titolarità, in capo al creditore, di un apprezzabile interesse alla tutela processuale frazionata, in mancanza del quale la domanda abusivamente frazionata deve essere dichiarata improponibile, impregiudicato il diritto alla sua riproposizione unitaria;
tuttavia, qualora non sia possibile l'introduzione di un giudizio unitario sulla pretesa arbitrariamente frazionata, per l'intervenuta formazione del giudicato sulla frazione di domanda separatamente proposta, il giudice è tenuto a decidere nel merito sulla domanda, anche se arbitrariamente frazionata, tenendo conto del comportamento del creditore in sede di liquidazione delle spese di lite e potendo, a tal fine, escludere la condanna in suo favore o anche stabilire in tutto o in parte a suo carico le spese di lite, ex artt. 88 e 92, comma 1 c.p.c., in quanto l'abusivo frazionamento della domanda giudiziale integra un comportamento contrario ai doveri di lealtà e probità processuale.
Nel caso di specie, le due pretese avanzate dal ricorrente, pur inserite nel medesimo rapporto di durata, non possono ritenersi comunque né
“potenzialmente iscrivibile nel medesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato”, locuzione tesa a prevenire il rischio di giudicati confliggenti, né fondata su medesimo o “analogo” fatto costitutivo, alla luce dei criteri evidenziati dalla giurisprudenza di legittimità.
Infatti, l'accertamento richiesto nel secondo giudizio ha ad oggetto una procedura di CIGS distinta da quella oggetto del primo, ragione per cui l'inadempimento denunciato fuoriesce dall'ambito oggettivo del potenziale
6 giudicato comune, che non è ipotizzabile in relazione a procedure diverse, susseguitesi nel tempo e non prevedibili.
Può ulteriormente precisarsi, sul punto, che nel caso di specie il credito fatto valere non costituisce una richiesta di adempimento di obbligazioni direttamente disciplinate nelle pattuizioni contrattuali, come nelle ipotesi vagliate dalla giurisprudenza di legittimità, relativa in particolare a crediti fondati su adempimenti dedotti in contratti di durata o comunque previsti o prevedibili, ma è invece qualificabile come credito risarcitorio, derivante da un inadempimento distinto rispetto a quello oggetto dei precedenti giudizi, seppure relativo al medesimo dovere.
Anche con riferimento alla sussistenza di un medesimo o “analogo” fatto costitutivo, chiarito che tale requisito è stato individuato per evitare lo svolgimento di attività processuale inutile o eccessivamente dispendiosa,
l'autonomia tra le diverse procedure richiede, anche sotto il profilo istruttorio, lo svolgimento nei due giudizi di attività distinte e non identiche tra loro, e pertanto il fatto costitutivo non può considerarsi analogo.
Pertanto, l'eccezione è infondata e va respinta.
***
Passando al merito del giudizio, deve premettersi che va condiviso quanto argomentato in numerosi precedenti del Tribunale, resi in relazione a fattispecie sovrapponibili al caso in esame in quanto aventi ad oggetto le medesime domande giudiziali e le medesime procedure di CIGS, e possono richiamarsi, in via preliminare e anche ai sensi dell'art. 118 disp.att. c.p.c. tutte le argomentazioni esposte in dette pronunce (cfr. ex multis Tribunale di Cassino sent. nn. 178/2020, 284/2020, 507/2019).
In generale, per fornire un quadro normativo delle disposizioni rilevanti nel caso di specie, va richiamato il disposto dell'art. 1 comma 7 della l.
223/91 (applicabile ratione temporis alle procedure in esame), che prevede che nel corso delle procedure di richiesta di intervento della CIGS “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione
e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L: 20 maggio 1975 n.164”.
7 Quanto all'efficacia delle garanzie procedurali e alla cogenza dell'obbligo di indicare i criteri di scelta nella comunicazione di avvio della procedura, in merito alla dedotta abrogazione dell'art. 1, commi 7 e 8, L. 223/1991 ad opera dell'art. 2 D.P.R. 218/2000, deve disattendersi quanto sostenuto dalla resistente e ribadirsi il costante orientamento della Corte di
Cassazione (cfr. Cass. n. 28464/2008) per cui il richiamato D.P.R. “non ha alcuna efficacia abrogativa della L. n. 223 del 1991 e, quindi, anche degli oneri di comunicazione di cui all'art. 1 di quest'ultima legge. Più specificamente il suddetto d.p.r. n. 218 non incide in alcun modo sulle disposizioni di cui al combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5, e della L. n. 223 del 1991, art. 1, comma 7, - riguardante l'obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per l'integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità di rotazione poste da tali disposizioni in capo dell'imprenditore - non potendosi dubitare che la disciplina in esame attiene unicamente alla fase propriamente amministrativa del procedimento concessorio della integrazione salariale” (sul punto anche Cass.
26587/2011). Va dunque per tali ragioni in primo luogo disattesa la ricostruzione normativa proposta dalla resistente, basata sulla presunta abrogazione delle norme di legge in materia di obblighi di comunicazione e di specificazione di criteri diversi dalla rotazione nella comunicazione di avvio della procedura.
Ferma dunque la piena vigenza ed applicabilità della disposizione sopra richiamata alla procedura in esame, nell'interpretazione risultante dal consolidato orientamento della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n.
7459/2012 ma anche Cass. n. 10484/2019), in considerazione delle finalità perseguite dal legislatore, i criteri oggetto della comunicazione e dell'esame congiunto devono essere tali da consentire di operare una selezione tra i lavoratori e nel contempo una verifica del rispetto degli stessi e della corrispondenza tra la scelta e i criteri stessi (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720).
Infatti, la Corte di Cassazione ha chiarito che la verifica dell'adeguatezza della comunicazione della l. n. 223 del 1991, ex art. 1, comma 7 - sotto il
8 profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione - deve essere condotta con valutazione in astratto ed ex ante, e non in concreto ed ex post, poiché deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell'esercizio del potere del datore di lavoro (così Cass. 15/10/2018 n. 25737).
Di conseguenza, qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, criteri idonei nel senso sopra specificato, eventualmente diversi dalla rotazione, il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa deve ritenersi illegittimo (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464)
Tale illegittimità può essere fatta valere dai singoli lavoratori, in quanto le previsioni normative che impongono tali vincoli procedimentali sono poste a tutela non solo degli interessi pubblici e collettivi, ma anche e soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660).
Infine, va precisato che tale vizio procedurale non può – a differenza di quanto sostenuto dalla parte resistente – ritenersi sanato dall'adozione di un successivo verbale di accordo con le associazioni sindacali e dall'effettività del confronto con le stesse, trovandosi queste ultime a dover interloquire sul tema senza essere a conoscenza del contenuto specifico dei dati da trattare (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n.
15393).
Va poi richiamato quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della l. 223/91, in ordine alla necessità per l'imprenditore di adottare il sistema della rotazione per i lavoratori che espletano le medesime mansioni e sono occupati nell'unità produttiva interessata dalle sospensioni, al fine di tutelare i singoli lavoratori da scelte arbitrarie e potenzialmente inique del datore di lavoro. L'interpretazione di tale disposizione, nonché l'estensione degli obblighi del datore di lavoro e degli spazi a questo concessi, anche in attuazione dei principi enunciati dalla Corte Cost. nella sentenza 694/88,
9 per derogare al meccanismo della rotazione, sono stati chiariti dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez. Un. 11.5.2000 n. 302), nel senso che una deroga alla rotazione è ammissibile solo eccezionalmente, per ragioni tecnico organizzative da condividere con le Organizzazioni Sindacali, che devono dunque essere esplicitate nel programma allegato alla comunicazione di avvio della CIGS proprio al fine di mettere le stesse organizzazioni sindacali in condizione di partecipare in modo consapevole e informato alla procedura. Di conseguenza, in assenza di tale indicazione, si produce una violazione procedurale che direttamente incide sulla legittimità del procedimento e del successivo provvedimento amministrativo di concessione del beneficio, con l'ulteriore conseguenza che il giudice, adito dal lavoratore che contesta la sospensione, può bene rilevare la suddetta illegittimità e disapplicare il provvedimento di sospensione.
***
Venendo all'esame del caso di specie, va premesso che le controversie riunite hanno ad oggetto due diverse procedure di CIGS, e per entrambe la parte ricorrente ha dedotto i vizi specificati in premessa.
Con riferimento alla procedura richiesta dalla società per riorganizzazione nel periodo dal marzo al dicembre del 2014, deve ritenersi che dall'esame della documentazione in atti (in particolare la comunicazione di apertura e il verbale di esame congiunto) risulta evidente la violazione dell'obbligo posto dal comma 7 dell'art. 1 L. 223/91, per cui “i criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché le modalità della rotazione prevista nel comma 8 devono formare oggetto della comunicazione
e dell'esame congiunto previsti dall'art. 5 della L. 20 maggio 1975 n. 164”.
Va valutato infatti quanto riportato nel verbale dell'accordo intervenuto con le OO.SS. in data 28.2.2014, costituente il risultato dell'esame congiunto in ordine ai criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché alle modalità della rotazione, per il periodo di CIGS compreso tra il
3 marzo 2014 sino al 28 dicembre 2014, e che richiama quanto oggetto della precedente comunicazione del 31 gennaio 2014.
10 L'accordo, nel merito, premesso l'obiettivo della riorganizzazione aziendale teso a “allineare ed estendere la conoscenza e l'utilizzo delle metodologie World Class Manifacturing in linea con i più elevati standard di eccellenza manifatturiera”, riconosce la necessità dell'intervento della CIGS per ristrutturazione aziendale 3 marzo 2014 al 28 dicembre 2014 per tutti i 3767 lavoratori e, a far data dal 1 aprile 2014, data prevista per l'acquisizione del ramo d'azienda “PCMA Cassino Plant”, per tutti i 4137 lavoratori.
L'accordo ha poi previsto, quanto alla sospensione che “in concomitanza con la realizzazione del suddetto programma di riorganizzazione è prevista la continuazione dell'attuale produzione dei modelli Alfa Romeo Giulietta,
AN Delta e Fiat Bravo, con la conseguenza che l'andamento delle sospensioni del personale, attualmente dedicato alle rispettive produzioni, potrà essere condizionato anche in ragion dell'andamento del mercato dei detti modelli/prodotti”.
Il testo aggiunge, quanto alle modalità di rotazione e dopo aver identificato diverse aree produttive nello stabilimento, che la stessa rotazione sarà effettuata “avuto riguardo al numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi''.
Il criterio così definito, utilizzando espressioni analoghe a quelle riportate nella comunicazione del 31 gennaio 2014, si presenta assolutamente indeterminato e generico, tenuto conto del fatto che l'operatività del meccanismo di rotazione, legata alla continuazione della produzione in alcune aree, viene parametrata esclusivamente al “numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette Aree potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi'', il che equivale a fornire un criterio tautologico e determinabile soltanto ex post, e non certo in grado di fornire, per i singoli lavoratori, un'indicazione univoca e conoscibile ex ante in relazione alle ragioni della collocazione in CIGS.
11 Pertanto, appare apodittica e non provata l'affermazione della società resistente secondo cui alla parte ricorrente sarebbe stato regolarmente applicato il meccanismo della rotazione sulla base di criteri sufficientemente specifici, e non può ritenersi assolto l'obbligo di comunicazione e di esame congiunto incombente sul datore di lavoro (ai sensi degli artt. 1, comma 7,
L. 223/1991, 5, commi 4, 5 e 6, L. 164/1975 e 2 DPR 218/2000), in quanto dalla lettura dell'accordo richiamato non è possibile capire in base a quale criterio il ricorrente, in relazione alle sue specifiche mansioni o se per eventuali esigenze produttive non specificamente dettagliate dalla resistente, sia rimasto sistematicamente sospeso in CIGS, per lunghi periodi e con sporadici richiami in servizio.
Non può inoltre, come sopra chiarito, considerarsi sanata tale genericità dal raggiungimento di un accordo in sede sindacale, posto che le OO.SS. non sono state poste nella condizione di partecipare effettivamente alla determinazione degli stessi criteri proprio a causa dell'illegittimità procedurale commessa dal datore.
Va anche precisato che l'assoluta genericità del criterio di scelta dei lavoratori da sospendere o da riammettere in servizio, con particolare riferimento alle modalità applicative rimesse alla discrezionalità – se non all'arbitrio – del datore di lavoro, non configura una mera violazione del principio di rotazione, ma una radicale violazione delle norme procedimentali sopra citate, con l'effetto di invalidare per intero – e non soltanto limitatamente ai periodi di eventuale erronea applicazione della rotazione – la collocazione in CIGS del ricorrente per ristrutturazione aziendale, fino al 31.12.2014, con conseguente illegittimità tanto del decreto di concessione dell'integrazione salariale, quanto del provvedimento di collocazione in CIGS del lavoratore (v. Cass. Sez. Un. 302/2000; Cass.
12137/2003).
Il ricorrente ha inoltre fatto valere l'illegittimità della propria collocazione in CIGS anche per il periodo successivo al dicembre 2014 e fino al
10.5.2015.
12 Al fine di verificare l'effettiva specificità dei criteri di scelta dei lavoratori in relazione a tale seconda procedura, esaminando la documentazione in atti, va premesso che con accordo del 15.12.2014 tra le Organizzazioni
Sindacali la società resistente, preceduto dalla comunicazione del 3 dicembre 2014, sulla scorta degli interventi già realizzati nel primo periodo di CIGS per ristrutturazione aziendale, si dava atto di un ulteriore “piano di ristrutturazione dello stabilimento, volto attraverso investimenti mirati, al rinnovamento tecnologico ed impiantistico dello stesso, con particolare riguardo alle Unità Press Shop & Dies, Lastratura, Montaggio, Plastiche e alle aree logistiche”, riconoscendo dunque la necessità di una nuova procedura di CIGS per ristrutturazione aziendale e conseguentemente la prosecuzione della sospensione dei lavoratori dal 29 dicembre 2014 al 10 maggio 2015.
In merito alle modalità di rotazione, l'accordo e la comunicazione utilizzano la medesima generica espressione riportata con riferimento alla precedente procedura, per cui i lavoratori sarebbero stati reimpiegati “avuto riguardo la numero complessivo di giornate/turni di lavoro effettivamente lavorati e al fatto che, anche all'interno di ciascuna di dette aree, potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori sospesi”. In aggiunta rispetto al precedente, l'accordo del 15 dicembre 2014 precisa poi che l'azienda “oltre alle descritte modalità di rotazione, esaminerà con le stesse anche i criteri di reinserimento in servizio, in relazione al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione aziendale e in funzione delle esigenze tecniche organizzative e produttive e dei profili professionali e delle mansioni del personale interessato”.
Anche in relazione a tale secondo periodo, dunque, possono estendersi le medesime considerazioni svolte in precedenza, tanto in merito alla valutazione della specificità dei criteri e della loro idoneità a consentire un controllo ex ante da parte dei singoli lavoratori sulla scelta del datore di lavoro in ordine alla collocazione in CIGS, quanto in ordine agli effetti di tale violazione sulla legittimità della procedura stessa.
Infatti, non si colgono nelle indicazioni riportate nell'accordo sindacale sufficienti indicazioni in merito al programma produttivo dell'azienda, posto
13 che una realtà di grandi dimensioni avrebbe ben potuto plausibilmente progettare con un minimo di specificità l'operatività dei singoli reparti ed aree produttive anche nel periodo di ristrutturazione, fornendo maggiori indicazioni in merito già nella comunicazione e nell'accordo con le organizzazioni sindacali.
Si coglie dunque anche in questo caso l'assoluta genericità e indeterminatezza del contenuto dei criteri alternativi o derogatori rispetto alla rotazione contenuti nell'accordo, che ricollega la stessa rotazione dei lavoratori a non meglio specificate tempistiche di realizzazione degli interventi, oltre che a variabili molto vaghe e determinabili solo ex post
(come “il numero complessivo di giornate/turni lavorati” che è acquisibile solo a posteriori, una volta effettuata la rotazione), o comunque ancorate ad una valutazione in merito alle esigenze tecnico produttive (per cui nelle singole aree “potranno non esservi le condizioni per il contemporaneo reinserimento di tutti i lavoratori”) assolutamente generica e rimessa alla completa discrezionalità del datore di lavoro.
Né sul punto è idoneo a privare di fondatezza la domanda il richiamo ad un successivo riesame con le organizzazioni sindacali dei criteri “di reinserimento in servizio, in relazione al progressivo sviluppo del piano di riorganizzazione aziendale”, sempre ricollegati alle mere esigenze tecnico organizzative del datore di lavoro, posto che anche una successiva specificazione, che non pare comunque intervenuta nel caso di specie in sede sindacale, non sarebbe in ogni caso idonea a sanare il vizio dell'avvio della procedura, applicando i principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità sopra richiamata.
Ne consegue che anche per il periodo dal dicembre 2014 a maggio del
2015, in applicazione dei principi giurisprudenziali esposti in premessa, non essendo stato assolutamente chiarito il criterio in base al quale il ricorrente sia rimasto sospeso per l'intero periodo, l'obbligo datoriale non può considerarsi assolto, e tantomeno i vizi formali innanzi evidenziati possono ritenersi sanati per effetto della sottoscrizione degli accordi sindacali, nei termini sopra descritti.
14 In conclusione, per entrambe le procedure oggetto del presente giudizio, in virtù della disapplicazione dei decreti di ammissione al beneficio del trattamento di CIGS, e dei singoli provvedimenti di sospensione, la parte ricorrente ha dunque diritto ad ottenere la condanna al pagamento della differenza tra quanto percepito a titolo di integrazione salariale e quanto dovuto a titolo di retribuzione ordinaria per tutti i giorni di sospensione in
CIGS, per come effettivamente risultanti dalle buste paga in atti.
***
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al D.M. 55/2014 in considerazione del valore della controversia, dell'assenza di attività istruttoria e della limitata complessità della stessa anche in considerazione dei numerosi precedenti del Tribunale e in considerazione della riunione dei due procedimenti, per cui le spese relative alla fase decisoria devono essere liquidate per un unico procedimento, seguono la soccombenza e devono essere poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando:
- Accerta e dichiara, previa disapplicazione del provvedimento di ammissione al beneficio della CIGS, l'illegittimità delle sospensioni in CIGS di nei periodi dal 03.03.2014 al Parte_1
28.12.2014 e dal 29.12.2014 al 10.5.2015, per le giornate di effettiva sospensione come risultanti dalle buste paga in atti;
- per l'effetto, condanna al pagamento, in favore Controparte_2 del ricorrente, della differenza tra la retribuzione piena e l'integrazione salariale percepita per i periodi come risultanti dalle buste paga in atti, oltre accessori come per legge;
- condanna, infine, la società resistente al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.200,00, oltre IVA e CPA come per legge ed oltre
15 al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Così deciso in Cassino il 12/06/2025
IL GIUDICE
GI LV
16