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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 24/09/2025, n. 225 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 225 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI IMPERIA Sezione Civile
riunito in Camera di Consiglio, composto dai Magistrati:
dott. Eduardo Bracco - presidente rel. dott. Andrea Canciani - giudice dott. Fabio Favalli - giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 963/2025 V.G., avente ad oggetto: separazione personale dei coniugi su accordo delle parti
TRA
nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1
, elett.te dom.to presso lo studio del difensore Avv. GIORDANO C.F._1
GIANCARLO del Foro di Imperia
E
, nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2
, elett.te dom.ta presso lo studio del difensore Avv. VENTO C.F._2
ROBERTA del Foro di Imperia.
1 Conclusioni delle parti
Le parti hanno concluso in maniera conforme, come da dispositivo.
Il P.M. ha chiesto pronunciarsi la separazione dei coniugi alle condizioni concordate.
Motivi della decisione
I coniugi in epigrafe:
• hanno contratto matrimonio a TORINO in data 30/07/1994;
• hanno avuto , maggiorenne e non autosufficiente economicamente. Per_1
Hanno chiesto pronunciarsi la loro separazione personale alle condizioni concordate, che vengono riportate in dispositivo ed omologate perché non sono contrarie a norme imperative.
Sussistono dunque i presupposti di legge per accogliere la domanda, atteso che la concorde volontà delle parti di separarsi e l'esito negativo del tentativo di conciliazione dimostrano chiaramente che l'unione materiale e spirituale tra i coniugi non sia suscettibile di ricostituzione.
Stante l'accordo tra le parti, le spese processuali vengono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Imperia, definitivamente provvedendo, pronuncia la separazione personale dei coniugi e , (matrimonio contratto a Parte_1 Parte_2
TORINO il 30/07/1994, trascritto nel registro degli Atti di Matrimonio di detto Comune anno
1994, parte 2, serie A, atto n. 1047), alle seguenti concordate condizioni, che vengono quindi omologate:
1) I coniugi vivranno separati nel reciproco rispetto fissando la residenza ove riterranno, per il che si prestano sin d'ora l'autorizzazione al rilascio del passaporto;
2) La casa coniugale sita in Sanremo, Str. Banchette Napoleoniche n. 106, p. 2, ed allibrata al locale Catasto Fabbricati Foglio n. 46, mapp. n. 1737, sub. 11, viene assegnata alla moglie che continuerà ad abitarla, unitamente alla figlia, dandosi atto che il marito ha già rilasciato l'abitazione per trasferirsi altrove;
3) I coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono che la casa coniugale è in comproprietà indivisa tra i medesimi in ragione di quote diseguali e, partitamente, il 70% in capo alla OR ed il 30% in capo al OR , e che sulla Parte_2 Parte_1 stessa grava un mutuo, attualmente con rata mensile di euro 700, comprensiva di capitale,
2 interessi ed assicurazione. Analogamente, i coniugi si danno reciprocamente atto e riconoscono che, dal momento dell'acquisto della casa coniugale fino all'aprile 2025, la rata del mutuo è sempre stata pagata dal OR . Parte_1
4) I coniugi, in relazione a quanto precede, anche tenuto conto del contributo al mantenimento della figlia che il Sig. deve versare a favore della Sig.ra Pt_1 Pt_2 essendo maggiorenne ma, ad oggi, non economicamente autosufficiente, Per_1 convengono che, a decorrere dal mese di maggio 2025, la rata del mutuo non venga ripartita in proporzione alle rispettive quote di proprietà (e quindi € 490,00 a carico della moglie ed
€ 210,00 a carico del marito), ma divisa in ragione di € 330,00 a carico della Signora Pt_2 ed € 370,00 a carico del Signor imputando pertanto la differenza dell'importo a Pt_1 carico di quest'ultimo (€ 160,00) a titolo di contributo per il mantenimento della figlia. A tal fine, la Signora si impegna ad accreditare sul conto corrente del marito, Parte_2 su cui viene addebitata l'intera rata mensile di € 700,00, la somma di € 330,00 entro il giorno
27 di ogni mese. In ogni caso, le parti convengono fin d'ora che, laddove dovessero intervenire variazioni significative dell'importo della rata del mutuo, la partecipazione delle stesse al rimborso non potrà superare il 50% dell'intera rata. Convengono altresì che, al raggiungimento dell'autosufficienza economica della figlia, gli importi delle rate a rispettivo carico resteranno comunque invariati;
5) I coniugi dichiarano espressamente e riconoscono di essere entrambi autosufficienti, per cui nessuno dei due ha pretese economiche personali da vantare nei confronti dell'altro e di avere già regolato ogni loro rapporto economico sorto in costanza di matrimonio e, di conseguenza, di non aver nulla vicendevolmente a pretendere sotto tale profilo.
Compensa le spese processuali.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile di TORINO, ove venne trascritto il matrimonio, di procedere all'annotazione della presente sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge.
Imperia, deciso il 24/09/2025.
Il Presidente dott. Eduardo Bracco
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