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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 25/03/2025, n. 3050 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3050 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 1864/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1864/2024 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 17.2.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. ), quale mandataria con rappresentanza della Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Portici (NA) presso lo studio dell'Avv. Parte_2
MASSIMILIANO MUNI (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso in C.F._1 virtù della procura allegata all'atto di citazione
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, CP_2 con sede in Napoli alla Via Diaz, n. 11
RESISTENTE CONTUMACE
E
(c.f. ), in persona del Direttore pro tempore, con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Roma, alla Via Barberini, 38 RESISTENTE CONTUMACE
E
(c.f. Controparte_4
), in persona del pro tempore, con sede in Napoli, alla Via San P.IVA_3 Controparte_5
Carlo, 26
RESISTENTE CONTUMACE
E
(c.f. ), quale mandataria con rappresentanza della Controparte_6 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Portici (NA) presso lo studio dell'Avv. Controparte_7
MASSIMILIANO MUNI (c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1 virtù della procura allegata alla comparsa di intervento
INTERVENTORE VOLONTARIO
Oggetto: azione di accertamento della devoluzione dell'eredità in favore dello Stato.
Conclusioni: all'udienza del 17.2.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 9.2.2024, la quale mandataria Parte_1 con rappresentanza della citava in giudizio il Parte_2 Controparte_1
e l' , per sentir accertare la avvenuta devoluzione allo Stato
[...] Controparte_3 dell'eredità di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
30.3.2001.
A tal fine, in particolare, la ricorrente premetteva che 1) in virtù di idoneo contratto stipulato inter partes in data 15.5.2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione), la società e la Controparte_8
Ares Finance S.r.l., avevano ceduto pro soluto in favore della tutti i Parte_2 crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e ogni altro accessorio) dei quali , Ares ed si erano rese titolari nell'ambito delle CP_9 CP_10 operazioni di cartolarizzazione;
2) che, con atto del 6.6.2019, a rogito del Notaio di Milano (Rep. Persona_2
4.740 – Racc. 1057), la si era fusa per incorporazione in CP_11 Parte_1
con efficacia a far tempo dall'1.7.2019;
[...]
3) che fra i suddetti crediti oggetto di cessione era ricompreso anche quello vantato originariamente dalla (e ancor prima da e CP_12 Controparte_13 successivamente dalla società cedente nei confronti della CP_9 CP_14
e del sig. nato a Napoli il [...], in [...]
[...] CP_15 decreto ingiuntivo n. 582/1997 emesso dal Tribunale di Napoli il 24.4.1987 per l'importo di £ 65.995,896, oltre interessi spese ed accessori di legge, non opposto e dichiarato esecutivo con decreto del 18.9.1997, munito della formula esecutiva in data 4.11.1997;
4) che, non avendo parte debitrice provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù di detto titolo esecutivo, la aveva incardinato la procedura esecutiva CP_12 immobiliare innanzi al Tribunale di Napoli iscritta a ruolo con n. 1708/2010 R.G.E. in danno del sig. sottoponendo a pignoramento alcuni beni immobili CP_15 indivisi siti in Pozzuoli (NA) – alla Località Corbara – limitatamente alla quota parte di sua proprietà e sui quali gravava ipoteca giudiziale iscritta in favore del
[...] on annotazione della cessione del credito in favore della CP_13 CP_12
5) che, in particolare, con atto del 18.12.1992 per Notar di Marano di Napoli, trascritto Per_3 il 15.01.1993, – unitamente a nato a [...] CP_15 Parte_3 il 29.8.1951, nato a [...] il [...], Parte_4 Parte_5 nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Persona_1 avevano acquistato per 1/5 (un quinto) ciascuno il diritto di proprietà sul terreno in
Pozzuoli – alla Località Corbara – censito in Catasto Terreni al foglio 12, particella 290 (già particella 778/b già particella 273/b giusta tipo di frazionamento n. 5340 del
12.11.1992);
6) che in data 11.08.2014 il debitore esecutato, era deceduto;
CP_15
7) che la aveva dato impulso presso il Tribunale di Napoli al giudizio di divisione CP_12
n. 19555/2015 R.G., notificando l'atto di citazione ai comproprietari dei beni immobili staggiti, tra cui vi erano nato a [...] l'[...], e Parte_6
nata a [...] l'[...], nella qualità rispettivamente di figlio e coniuge CP_16
pagina 2 di 6 superstite del comproprietario deceduto in Napoli in data Persona_1
30.3.2001;
8) che, con comparsa depositata in data 04.12.2015, la e per essa la Parte_2 mandataria con rappresentanza (oggi , si era costituita CP_11 Parte_1 nel giudizio divisionale ex art. 111 c.p.c., facendo proprie le istanze già avanzate dalla società attrice e, successivamente, aveva notificato l'atto di integrazione del contraddittorio;
9) che, nel corso del giudizio, il Giudice dell'esecuzione, in mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità di da parte dei chiamati all'eredità Persona_1
e aveva onerato la parte di espletare l'actio Parte_6 CP_16 interrogatoria ex art. 481 c.c. nei confronti di questi ultimi;
10) che nell'ambito del predetto giudizio di volontaria giurisdizione, iscritto a ruolo con n. 2140/2023 RG, il Giudice designato aveva dichiarato chiuso il procedimento, osservando che, essendo decorso il termine decennale dalla morte del de cuius (risalente al 2001), i chiamati all'eredità erano ormai decaduti dal diritto di accettare;
11) che, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione degli immobili oggetto del giudizio di divisione e soddisfare il proprio credito, non essendovi stata accettazione dell'eredità de qua ed essendo inutilmente decorso il termine decennale previsto a tal fine dalla legge dall'apertura della successione, l'odierna ricorrente aveva interesse a proporre un giudizio finalizzato ad ottenere una pronuncia giudiziale che dichiarasse l'avvenuta devoluzione allo Stato – e per esso al Controparte_17
- dell'eredità giacente del de cuius con conseguente
[...] Persona_1 accertamento e declaratoria dell'acquisizione al patrimonio dell' Controparte_18
del patrimonio dello stesso;
[...]
12) che, in particolare, la ricorrente aveva interesse ad ottenere una sentenza avente effetto traslativo che accertasse che la quota parte pari ad 1/5 (un quinto) del terreno sito in
Pozzuoli – alla Località Corbara – censito in Catasto Terreni al foglio 12, particella 290
(già particella 778/b già particella 273/b giusta tipo di frazionamento n. 5340 del 12.11.1992), era stata devoluta ed acquistata dallo Stato, e per esso dal
[...]
Controparte_17 Controparte_19
ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c.;, con conseguente ordine di
[...] trascrizione dell'emanando provvedimento presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Napoli – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2.
Instauratosi il contraddittorio, i resistenti, benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 10.2.2025, svolgeva intervento volontario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale mandataria con Controparte_6 rappresentanza della la quale assumeva che “in virtù di idoneo contratto Controparte_7 stipulato inter partes in data 28.11.2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione)”, [aveva] acquistato pro soluto dalla società Parte_2 unipersonale con sede legale in Conegliano Alla Via Vittorio Alfieri n. 1 capitale sociale di Euro
10.000 i.v.,numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , tutti i P.IVA_5 crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e ogni altro accessorio)
pagina 3 di 6 dei quali la si era resa titolare nell'ambito delle operazioni di Parte_2 cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Parte II n. 67 del 13.06.2015”, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio.
Quindi, trattandosi di causa documentale, il giudice fissava l'udienza del 17.2.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda, così come proposta, non può essere accolta e deve essere quindi rigettata.
2. La società ricorrente ha chiesto di accertare la prescrizione del diritto di accettare da parte dei chiamati all'eredità di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Napoli in data 30.3.2001, per decorso del termine decennale dalla morte del de cuius e, conseguentemente, di dichiarare l'avvenuta devoluzione in favore dello Stato di tutti i beni facenti parte dell'eredità, ivi compresa la quota parte pari ad 1/5 (un quinto) del terreno sito in
Pozzuoli – alla Località Corbara – censito in Catasto Terreni al foglio 12, particella 290 (già particella 778/b già particella 273/b giusta tipo di frazionamento n. 5340 del 12.11.1992), oggetto del procedimento esecutivo pendente innanzi al Tribunale di Napoli e nel quale la stessa è regolarmente costituita.
Ciò posto, deve dirsi che l'azione di accertamento è stata proposta unicamente nei confronti del e dell' , non anche nei confronti dei Controparte_1 Controparte_3 chiamati all'eredità del de cuius.
3. In punto di diritto, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 586 c.c., “in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”. In base alla richiamata disposizione, quindi, l'effetto devolutivo presuppone la “mancanza di altri successibili”, testamentari o legittimi;
tale fattispecie ricorre, in particolare, quando si versa in ipotesi di eredità “vacante”, fenomeno che si verifica quando non vi siano chiamati all'eredità, ovvero quando gli stessi vi siano, ma abbiano perduto il diritto di accettare per rinuncia, prescrizione o decadenza.
Presupposto positivo per l'operatività dell'art. 586 c.c. è che vi sia un rapporto di cittadinanza tra il defunto e lo Stato Italiano, che ha infatti titolo a succedere nei confronti non soltanto dei cittadini italiani, ma anche di quelli stranieri che risiedano in Italia e che, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, abbiano scelto di sottoporre l'intera successione alla legge dello Stato italiano.
In tali casi, l'acquisto dell'eredità in capo allo Stato opera di diritto (e quindi senza bisogno di accettazione) e non è rinunciabile. Quanto al momento dell'acquisto, bisogna distinguere due ipotesi: quella in cui il defunto non lascia alcun successibile (per testamento o per legge) e quella in cui i successibili esistono, ma perdono il diritto di accettare l'eredità per rinunzia, decadenza o prescrizione.
pagina 4 di 6 Nella prima ipotesi, infatti, l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato avviene immediatamente;
nel secondo, invece, avviene solo quando i primi chiamati abbiano perduto il diritto di accettare. In entrambi i casi, ad ogni modo, l'acquisto retroagisce al momento nel quale si è aperta la successione.
Invero, la successione dello Stato rappresenta l'extrema ratio per supplire alla mancanza di eredi ovvero alla mancata accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per evitare che un patrimonio possa restare privo di un titolare, con evidenti ripercussioni negative in termini di circolazione dei beni ereditari. Con diverse pronunce la giurisprudenza ha precisato, con riferimento all'art. 586 c.c., che la norma assolve alle funzioni di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto e di assicurarne la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali relativi alla sua persona, ritenendo pacificamente ammissibile e fondata la domanda volta ad accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto dell'eredità per devoluzione ex art. 586 c.c. in favore dello Stato, nel caso di mancata accettazione da parte dei chiamati o di prescrizione del diritto ad accettare.
4. Orbene, nel caso che occupa, la ricorrente ha avanzato l'azione di accertamento dell'avvenuta devoluzione allo Stato del patrimonio del de cuius sull'erroneo presupposto che, essendo stata rigettata dal Tribunale di Napoli l'actio interrogatoria proposta nei confronti dei primi chiamati all'eredità, per il decorso del termine di dieci anni dall'apertura della successione di
[...]
, dovesse ritenersi automaticamente operante l'art. 586 c.c., con conseguente acquisto Per_1 dei beni ereditari da parte dello Stato.
Senonché, deve dirsi che un siffatto accertamento andava necessariamente svolto chiamando in giudizio tutti i successibili sino al sesto grado del de cuius (previa individuazione degli stessi da parte della ricorrente), onde consentire a tali soggetti di interloquire in merito alle vicende relative all'accettazione dell'eredità e di dedurre, quindi, eventuali motivi per cui il patrimonio ereditario potesse non essersi devoluto in favore dello Stato.
Nel caso che occupa, invece, come si è detto, il giudizio è stato proposto unicamente nei confronti del e dell' , in ragione del Controparte_1 Controparte_3 fatto che il mero decorso del termine decennale dall'apertura della successione abbia determinato la prescrizione del diritto di accettare l'eredità e, quindi, abbia reso non più proponibile l'actio interrogatoria. Ma, a ben vedere, l'impossibilità di proporre l'actio interrogatoria dopo dieci anni dall'apertura della successione non postula necessariamente, come conseguenza ineluttabile, che, nel corso dei dieci anni dalla morte del de cuius, nessuno dei chiamati all'eredità abbia potuto accettarla, espressamente o tacitamente.
Né può affermarsi che la mancata accettazione espressa dell'eredità da parte dei primi chiamati, quand'anche provata, abbia impedito, di fatto, a tutti gli altri chiamati in grado successivo di accettare l'eredità, atteso che questi ultimi avrebbero potuto senz'altro esperire l'actio interrogatoria nei confronti dei primi e, all'esito della decadenza di questi, esercitare il loro di diritto di diventare eredi del de cuius. Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, infatti, “quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma terzo, e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed
i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e,
pagina 5 di 6 quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. (cfr.
Cass., sez. II, sentenza n. 5152 del 30.3.2012)”. E, ancora, “in tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l' "actio interrogatoria", mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 16426 del 27.9.2012)”.
5. Invero, basandosi sul dato oggettivo del mero decorso del termine prescrizionale di dieci anni dall'apertura della successione, parte ricorrente non solo non ha dedotto nulla in ordine ai successibili sino al sesto grado del de cuius (che, del resto, non sono stati neanche indicati nominativamente); ma non ha neanche provato, né chiesto di provare alcunché in ordine alle vicende relative all'accettazione dell'eredità di cui si discute.
Ne deriva che, in mancanza di una siffatta allegazione e di una prova specifica, sul punto, la domanda così come proposta non può essere accolta.
Né può ritenersi che la carenza degli obblighi assertivi che ricade sul ricorrente possa essere superata disponendo d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei successibili non evocati in giudizio, atteso che, nel caso che occupa, non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario.
6. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, nulla deve essere disposto, in considerazione del fatto che i resistenti non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda, così come proposta, dalla Parte_1
- nulla per le spese.
Napoli, 25.3.2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
pagina 6 di 6
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, VIII sezione civile, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott. Fabio Lombardo, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1864/2024 R.G., assegnata in decisione all'udienza del 17.2.2025, celebratasi con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
TRA
(c.f. ), quale mandataria con rappresentanza della Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Portici (NA) presso lo studio dell'Avv. Parte_2
MASSIMILIANO MUNI (c.f. ), dal quale è rappresentato e difeso in C.F._1 virtù della procura allegata all'atto di citazione
RICORRENTE
E
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_2
pro tempore, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, CP_2 con sede in Napoli alla Via Diaz, n. 11
RESISTENTE CONTUMACE
E
(c.f. ), in persona del Direttore pro tempore, con sede Controparte_3 P.IVA_3 in Roma, alla Via Barberini, 38 RESISTENTE CONTUMACE
E
(c.f. Controparte_4
), in persona del pro tempore, con sede in Napoli, alla Via San P.IVA_3 Controparte_5
Carlo, 26
RESISTENTE CONTUMACE
E
(c.f. ), quale mandataria con rappresentanza della Controparte_6 P.IVA_4
elettivamente domiciliata in Portici (NA) presso lo studio dell'Avv. Controparte_7
MASSIMILIANO MUNI (c.f. ), dal quale è rappresentata e difesa in C.F._1 virtù della procura allegata alla comparsa di intervento
INTERVENTORE VOLONTARIO
Oggetto: azione di accertamento della devoluzione dell'eredità in favore dello Stato.
Conclusioni: all'udienza del 17.2.2025 – svolta con modalità di trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. – i procuratori delle parti concludevano riportandosi ai propri scritti difensivi, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
pagina 1 di 6 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente notificato in data 9.2.2024, la quale mandataria Parte_1 con rappresentanza della citava in giudizio il Parte_2 Controparte_1
e l' , per sentir accertare la avvenuta devoluzione allo Stato
[...] Controparte_3 dell'eredità di nato a [...] il [...] ed ivi deceduto in data Persona_1
30.3.2001.
A tal fine, in particolare, la ricorrente premetteva che 1) in virtù di idoneo contratto stipulato inter partes in data 15.5.2015, ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione), la società e la Controparte_8
Ares Finance S.r.l., avevano ceduto pro soluto in favore della tutti i Parte_2 crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e ogni altro accessorio) dei quali , Ares ed si erano rese titolari nell'ambito delle CP_9 CP_10 operazioni di cartolarizzazione;
2) che, con atto del 6.6.2019, a rogito del Notaio di Milano (Rep. Persona_2
4.740 – Racc. 1057), la si era fusa per incorporazione in CP_11 Parte_1
con efficacia a far tempo dall'1.7.2019;
[...]
3) che fra i suddetti crediti oggetto di cessione era ricompreso anche quello vantato originariamente dalla (e ancor prima da e CP_12 Controparte_13 successivamente dalla società cedente nei confronti della CP_9 CP_14
e del sig. nato a Napoli il [...], in [...]
[...] CP_15 decreto ingiuntivo n. 582/1997 emesso dal Tribunale di Napoli il 24.4.1987 per l'importo di £ 65.995,896, oltre interessi spese ed accessori di legge, non opposto e dichiarato esecutivo con decreto del 18.9.1997, munito della formula esecutiva in data 4.11.1997;
4) che, non avendo parte debitrice provveduto al pagamento di quanto dovuto in virtù di detto titolo esecutivo, la aveva incardinato la procedura esecutiva CP_12 immobiliare innanzi al Tribunale di Napoli iscritta a ruolo con n. 1708/2010 R.G.E. in danno del sig. sottoponendo a pignoramento alcuni beni immobili CP_15 indivisi siti in Pozzuoli (NA) – alla Località Corbara – limitatamente alla quota parte di sua proprietà e sui quali gravava ipoteca giudiziale iscritta in favore del
[...] on annotazione della cessione del credito in favore della CP_13 CP_12
5) che, in particolare, con atto del 18.12.1992 per Notar di Marano di Napoli, trascritto Per_3 il 15.01.1993, – unitamente a nato a [...] CP_15 Parte_3 il 29.8.1951, nato a [...] il [...], Parte_4 Parte_5 nato a [...] il [...], e nato a [...] il [...], Persona_1 avevano acquistato per 1/5 (un quinto) ciascuno il diritto di proprietà sul terreno in
Pozzuoli – alla Località Corbara – censito in Catasto Terreni al foglio 12, particella 290 (già particella 778/b già particella 273/b giusta tipo di frazionamento n. 5340 del
12.11.1992);
6) che in data 11.08.2014 il debitore esecutato, era deceduto;
CP_15
7) che la aveva dato impulso presso il Tribunale di Napoli al giudizio di divisione CP_12
n. 19555/2015 R.G., notificando l'atto di citazione ai comproprietari dei beni immobili staggiti, tra cui vi erano nato a [...] l'[...], e Parte_6
nata a [...] l'[...], nella qualità rispettivamente di figlio e coniuge CP_16
pagina 2 di 6 superstite del comproprietario deceduto in Napoli in data Persona_1
30.3.2001;
8) che, con comparsa depositata in data 04.12.2015, la e per essa la Parte_2 mandataria con rappresentanza (oggi , si era costituita CP_11 Parte_1 nel giudizio divisionale ex art. 111 c.p.c., facendo proprie le istanze già avanzate dalla società attrice e, successivamente, aveva notificato l'atto di integrazione del contraddittorio;
9) che, nel corso del giudizio, il Giudice dell'esecuzione, in mancanza di prova dell'accettazione dell'eredità di da parte dei chiamati all'eredità Persona_1
e aveva onerato la parte di espletare l'actio Parte_6 CP_16 interrogatoria ex art. 481 c.c. nei confronti di questi ultimi;
10) che nell'ambito del predetto giudizio di volontaria giurisdizione, iscritto a ruolo con n. 2140/2023 RG, il Giudice designato aveva dichiarato chiuso il procedimento, osservando che, essendo decorso il termine decennale dalla morte del de cuius (risalente al 2001), i chiamati all'eredità erano ormai decaduti dal diritto di accettare;
11) che, al fine di ottenere lo scioglimento della comunione degli immobili oggetto del giudizio di divisione e soddisfare il proprio credito, non essendovi stata accettazione dell'eredità de qua ed essendo inutilmente decorso il termine decennale previsto a tal fine dalla legge dall'apertura della successione, l'odierna ricorrente aveva interesse a proporre un giudizio finalizzato ad ottenere una pronuncia giudiziale che dichiarasse l'avvenuta devoluzione allo Stato – e per esso al Controparte_17
- dell'eredità giacente del de cuius con conseguente
[...] Persona_1 accertamento e declaratoria dell'acquisizione al patrimonio dell' Controparte_18
del patrimonio dello stesso;
[...]
12) che, in particolare, la ricorrente aveva interesse ad ottenere una sentenza avente effetto traslativo che accertasse che la quota parte pari ad 1/5 (un quinto) del terreno sito in
Pozzuoli – alla Località Corbara – censito in Catasto Terreni al foglio 12, particella 290
(già particella 778/b già particella 273/b giusta tipo di frazionamento n. 5340 del 12.11.1992), era stata devoluta ed acquistata dallo Stato, e per esso dal
[...]
Controparte_17 Controparte_19
ai sensi e per gli effetti dell'art. 586 c.c.;, con conseguente ordine di
[...] trascrizione dell'emanando provvedimento presso l'Agenzia delle Entrate – Ufficio
Provinciale di Napoli – Territorio – Servizio di Pubblicità Immobiliare di Napoli 2.
Instauratosi il contraddittorio, i resistenti, benché ritualmente citati, non si costituivano in giudizio, motivo per cui ne veniva dichiarata la contumacia.
Nel corso del giudizio, con comparsa depositata in data 10.2.2025, svolgeva intervento volontario, ai sensi dell'art. 111 c.p.c., la quale mandataria con Controparte_6 rappresentanza della la quale assumeva che “in virtù di idoneo contratto Controparte_7 stipulato inter partes in data 28.11.2024 ai sensi e per gli effetti dell'art. 58 del Decreto
Legislativo n. 385/1993 (Testo Unico Bancario) e degli artt. 1 e 4 della legge 130/1999 (legge sulla cartolarizzazione)”, [aveva] acquistato pro soluto dalla società Parte_2 unipersonale con sede legale in Conegliano Alla Via Vittorio Alfieri n. 1 capitale sociale di Euro
10.000 i.v.,numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno , tutti i P.IVA_5 crediti pecuniari (per capitale, interessi anche di mora, accessori, spese e ogni altro accessorio)
pagina 3 di 6 dei quali la si era resa titolare nell'ambito delle operazioni di Parte_2 cartolarizzazione di cui alla notizia apparsa sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana -
Parte II n. 67 del 13.06.2015”, ivi compreso quello oggetto del presente giudizio.
Quindi, trattandosi di causa documentale, il giudice fissava l'udienza del 17.2.2025 per la discussione orale, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda, così come proposta, non può essere accolta e deve essere quindi rigettata.
2. La società ricorrente ha chiesto di accertare la prescrizione del diritto di accettare da parte dei chiamati all'eredità di nato a [...] il [...] e deceduto in Persona_1
Napoli in data 30.3.2001, per decorso del termine decennale dalla morte del de cuius e, conseguentemente, di dichiarare l'avvenuta devoluzione in favore dello Stato di tutti i beni facenti parte dell'eredità, ivi compresa la quota parte pari ad 1/5 (un quinto) del terreno sito in
Pozzuoli – alla Località Corbara – censito in Catasto Terreni al foglio 12, particella 290 (già particella 778/b già particella 273/b giusta tipo di frazionamento n. 5340 del 12.11.1992), oggetto del procedimento esecutivo pendente innanzi al Tribunale di Napoli e nel quale la stessa è regolarmente costituita.
Ciò posto, deve dirsi che l'azione di accertamento è stata proposta unicamente nei confronti del e dell' , non anche nei confronti dei Controparte_1 Controparte_3 chiamati all'eredità del de cuius.
3. In punto di diritto, deve osservarsi che, ai sensi dell'art. 586 c.c., “in mancanza di altri successibili, l'eredità è devoluta allo Stato. L'acquisto si opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinuncia. Lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni acquistati”. In base alla richiamata disposizione, quindi, l'effetto devolutivo presuppone la “mancanza di altri successibili”, testamentari o legittimi;
tale fattispecie ricorre, in particolare, quando si versa in ipotesi di eredità “vacante”, fenomeno che si verifica quando non vi siano chiamati all'eredità, ovvero quando gli stessi vi siano, ma abbiano perduto il diritto di accettare per rinuncia, prescrizione o decadenza.
Presupposto positivo per l'operatività dell'art. 586 c.c. è che vi sia un rapporto di cittadinanza tra il defunto e lo Stato Italiano, che ha infatti titolo a succedere nei confronti non soltanto dei cittadini italiani, ma anche di quelli stranieri che risiedano in Italia e che, con dichiarazione espressa in forma testamentaria, abbiano scelto di sottoporre l'intera successione alla legge dello Stato italiano.
In tali casi, l'acquisto dell'eredità in capo allo Stato opera di diritto (e quindi senza bisogno di accettazione) e non è rinunciabile. Quanto al momento dell'acquisto, bisogna distinguere due ipotesi: quella in cui il defunto non lascia alcun successibile (per testamento o per legge) e quella in cui i successibili esistono, ma perdono il diritto di accettare l'eredità per rinunzia, decadenza o prescrizione.
pagina 4 di 6 Nella prima ipotesi, infatti, l'acquisto dell'eredità da parte dello Stato avviene immediatamente;
nel secondo, invece, avviene solo quando i primi chiamati abbiano perduto il diritto di accettare. In entrambi i casi, ad ogni modo, l'acquisto retroagisce al momento nel quale si è aperta la successione.
Invero, la successione dello Stato rappresenta l'extrema ratio per supplire alla mancanza di eredi ovvero alla mancata accettazione dell'eredità da parte dei chiamati, per evitare che un patrimonio possa restare privo di un titolare, con evidenti ripercussioni negative in termini di circolazione dei beni ereditari. Con diverse pronunce la giurisprudenza ha precisato, con riferimento all'art. 586 c.c., che la norma assolve alle funzioni di tutelare l'interesse collettivo alla conservazione dei beni del defunto e di assicurarne la continuità dei rapporti giuridici patrimoniali relativi alla sua persona, ritenendo pacificamente ammissibile e fondata la domanda volta ad accertare e dichiarare l'intervenuto acquisto dell'eredità per devoluzione ex art. 586 c.c. in favore dello Stato, nel caso di mancata accettazione da parte dei chiamati o di prescrizione del diritto ad accettare.
4. Orbene, nel caso che occupa, la ricorrente ha avanzato l'azione di accertamento dell'avvenuta devoluzione allo Stato del patrimonio del de cuius sull'erroneo presupposto che, essendo stata rigettata dal Tribunale di Napoli l'actio interrogatoria proposta nei confronti dei primi chiamati all'eredità, per il decorso del termine di dieci anni dall'apertura della successione di
[...]
, dovesse ritenersi automaticamente operante l'art. 586 c.c., con conseguente acquisto Per_1 dei beni ereditari da parte dello Stato.
Senonché, deve dirsi che un siffatto accertamento andava necessariamente svolto chiamando in giudizio tutti i successibili sino al sesto grado del de cuius (previa individuazione degli stessi da parte della ricorrente), onde consentire a tali soggetti di interloquire in merito alle vicende relative all'accettazione dell'eredità e di dedurre, quindi, eventuali motivi per cui il patrimonio ereditario potesse non essersi devoluto in favore dello Stato.
Nel caso che occupa, invece, come si è detto, il giudizio è stato proposto unicamente nei confronti del e dell' , in ragione del Controparte_1 Controparte_3 fatto che il mero decorso del termine decennale dall'apertura della successione abbia determinato la prescrizione del diritto di accettare l'eredità e, quindi, abbia reso non più proponibile l'actio interrogatoria. Ma, a ben vedere, l'impossibilità di proporre l'actio interrogatoria dopo dieci anni dall'apertura della successione non postula necessariamente, come conseguenza ineluttabile, che, nel corso dei dieci anni dalla morte del de cuius, nessuno dei chiamati all'eredità abbia potuto accettarla, espressamente o tacitamente.
Né può affermarsi che la mancata accettazione espressa dell'eredità da parte dei primi chiamati, quand'anche provata, abbia impedito, di fatto, a tutti gli altri chiamati in grado successivo di accettare l'eredità, atteso che questi ultimi avrebbero potuto senz'altro esperire l'actio interrogatoria nei confronti dei primi e, all'esito della decadenza di questi, esercitare il loro di diritto di diventare eredi del de cuius. Come ha avuto modo di precisare la Corte di Cassazione, infatti, “quando l'eredità si devolve per legge, si realizza una delazione simultanea in favore di tutti i chiamati, indipendentemente dall'ordine di designazione alla successione, come si evince dalle disposizioni di cui all'art. 480, comma terzo, e 479 c.c., che, con riferimento al decorso del termine per l'accettazione dell'eredità e alla trasmissione del diritto di accettazione, non distinguono tra i primi chiamati ed
i chiamati ulteriori, conseguendone, per tutti, contestualmente, la nascita di facoltà ed oneri e,
pagina 5 di 6 quindi, l'integrazione dell'ambito applicativo della fattispecie astratta di cui all'art. 485 c.c. (cfr.
Cass., sez. II, sentenza n. 5152 del 30.3.2012)”. E, ancora, “in tema di successioni per causa di morte, l'art. 480 c.c. pone un'eccezione alla regola che si desume dal combinato disposto dell'art. 2935 c.c., in relazione alla decorrenza della prescrizione, e dell'art. 523 c.c., circa l'ordine della devoluzione, nel senso che, sebbene per i chiamati ulteriori la delazione non sia coeva all'apertura della successione, ma si attui in linea eventuale e successiva solo se, ed in quanto, i primi chiamati non vogliano o non possano accettare l'eredità, la prescrizione decorre anche per i chiamati ulteriori sin dal momento dell'apertura della successione, salva l'ipotesi in cui vi sia stata accettazione da parte dei precedenti chiamati e il loro acquisto ereditario sia venuto meno. Tale eccezione trova spiegazione alla luce dell'art. 481 c.c., che attribuisce a chiunque vi abbia interesse, e dunque prioritariamente ai chiamati ulteriori, l' "actio interrogatoria", mediante la quale è possibile chiedere al giudice di fissare un termine, necessariamente anteriore alla scadenza di quello di prescrizione, ex art. 480 c.c., entro cui il chiamato manifesti la propria intenzione di accettare l'eredità o di rinunciarvi (cfr. Cass., sez. II, sentenza n. 16426 del 27.9.2012)”.
5. Invero, basandosi sul dato oggettivo del mero decorso del termine prescrizionale di dieci anni dall'apertura della successione, parte ricorrente non solo non ha dedotto nulla in ordine ai successibili sino al sesto grado del de cuius (che, del resto, non sono stati neanche indicati nominativamente); ma non ha neanche provato, né chiesto di provare alcunché in ordine alle vicende relative all'accettazione dell'eredità di cui si discute.
Ne deriva che, in mancanza di una siffatta allegazione e di una prova specifica, sul punto, la domanda così come proposta non può essere accolta.
Né può ritenersi che la carenza degli obblighi assertivi che ricade sul ricorrente possa essere superata disponendo d'ufficio l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei successibili non evocati in giudizio, atteso che, nel caso che occupa, non si versa in ipotesi di litisconsorzio necessario.
6. Quanto alle spese di lite del presente giudizio, nulla deve essere disposto, in considerazione del fatto che i resistenti non si sono costituiti in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, definitivamente pronunciando nella controversia civile proposta come in epigrafe, disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- rigetta la domanda, così come proposta, dalla Parte_1
- nulla per le spese.
Napoli, 25.3.2025 Il Giudice
Dott. Fabio Lombardo
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