Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Piacenza, sentenza 06/03/2025, n. 102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Piacenza |
| Numero : | 102 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale di Piacenza
- Sezione Civile -
in composizione monocratica nella persona del dott. Stefano Aldo Tiberti, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero di ruolo generale 834/2024, promossa con atto di citazione notificato
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Enrico Bocchino e dall'avv. Sara
Testani, elettivamente domiciliata presso la sede amministrativa della stessa società in La Spezia, viale Italia n. 136, e all'indirizzo pec: Email_1
APPELLANTE
CONTRO in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, nel presente giudizio, dall'avv. Maurilio
Filippo Mascolino, elettivamente domiciliata presso la Sede Direzionale di in CP_1
Bologna, via Zanardi n. 28/6
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 447/2023, resa dal Giudice di Pace di Piacenza, R.G.
858/2023, pubblicata in data 8 novembre 2023.
CONCLUSIONI: parte appellante ha precisato le conclusioni come da foglio di p.c. depositato ex art. 352 c.p.c., parte appellata ha precisato come da comparsa di risposta;
1) Con atto di citazione in appello ritualmente notificato, Parte_1
concessionaria del servizio di riscossione per conto del ha proposto appello Parte_2
avverso la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza n. 447/2023, resa in data 08.11.2023, che accoglieva il ricorso proposto da e, per l'effetto, annullava l'avviso di Controparte_1
accertamento esecutivo n. 1686 ID Pratica 14666587 del 20.03.2023, con il quale veniva contestato a quest'ultima il mancato pagamento, relativamente all'anno 2023, del CUP relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del per un importo Parte_2 complessivo di € 405,00.
La sentenza del Giudice di Pace impugnata ha accolto il ricorso di ritenendo Controparte_1 che la superficie complessiva delle insegne presenti presso l'ufficio di ubicato nel CP_1
Comune di Piacenza, via Pietro Cella n. 72, non superasse la superficie imponibile complessiva di 5 mq in quanto le stesse erano da considerare come un unico mezzo pubblicitario e dovevano, come tali, beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 1, comma 833, lett. l), della L. n. 160/2019
(norma secondo la quale non sono soggetti al pagamento del canone “le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati”).
2) Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio Controparte_1
contestando i motivi di appello e chiedendone, perciò, il rigetto.
3) All'udienza del 08.10.2024, il G.I., ritenuta la causa matura per la decisione, fissava, per tale incombente, l'udienza del 04.02.2025 assegnando i termini di cui all'art. 352 c.p.c. In tale ultima sede, all'esito della discussione orale, tratteneva la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4) In via preliminare, l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata da parte appellante deve essere dichiarata inammissibile per difetto di specificità ex art. 342 c.p.c.. Parte appellante si limita a sollevare la questione pregiudiziale di rito mediante una formulazione generica e lacunosa, senza sviluppare un separato e specifico motivo d'appello né, peraltro, insistere in sede di conclusioni per la dichiarazione di difetto di giurisdizione. Sul punto, poi, va evidenziato che parte appellata costituita non ha specificatamente svolto difese circa il difetto di giurisdizione del giudice ordinario a conoscere la controversia, difettando ogni forma di contraddittorio sulla relativa eccezione.
Dunque, occorre premettere che non è in questione la sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario, essendo essa coperta dal giudicato implicito della sentenza di primo grado e non essendo stata oggetto di specifico motivo di impugnazione ad opera dell'appellante (cfr. ex multis
Cass. n. 27094/2024; Cass. n. 25493/2019).
5) Ciò posto, l'appello è infondato e non merita accoglimento.
6) L'unico motivo di appello consiste nella censura del sistema di calcolo della superficie delle insegne adottato dal Giudice di prime cure, per stabilire la misura totale delle insegne pubblicitarie ai fini della determinazione dell'imposta.
L'appellante ha dedotto che a ciascuna delle insegne andava applicato l'arrotondamento per eccesso al metro (o mezzo metro) quadrato superiore, come previsto dall'art. 12 del Regolamento
Comunale per la disciplina del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria.
Ha sostenuto che, difformemente da quanto stabilito nella sentenza impugnata – ove il Giudice di
Pace aveva sommato la superficie reale di tutte le insegne ed aveva applicato un unico arrotondamento per eccesso al mezzo metro quadro superiore – la superficie complessiva delle insegne di esercizio era data dalla somma della superficie, arrotondata per eccesso al metro quadrato superiore, di ciascuno dei mezzi pubblicitari, per un totale di 7 mq. A riguardo, ha rappresentato che non esistevano legami di relazione e interdipendenza, né fisici, né logici tra le insegne, che erano collocate su singoli spazi con modalità libere e, pertanto, ognuna si presentava come autonoma rispetto alle altre, con effetto complessivo di accrescimento della portata pubblicitaria.
7) La questione, dunque, assume una portata strettamente interpretativa della normativa di settore vigente.
Decisiva, ai fini della risoluzione della questione giuridica oggetto della controversia, risulta la ricostruzione ed interpretazione delle norme che hanno introdotto nel nostro ordinamento il CUP,
Canone Unico Patrimoniale. Con la L. n. 160/2019 il legislatore ha introdotto un canone unico che ha definitivamente sostituito diversi canoni ed imposte anche relativi agli impianti pubblicitari, e principalmente il canone per l'occupazione di suolo pubblico e l'imposta sulle esposizioni pubblicitarie. Ciò è chiaramente espresso nell'art. 1 comma 816, dichiarandosi quindi che l'intento del legislatore è quello di semplificazione ed unificazione dei diversi tributi e canoni, poiché il nuovo CUP (comma 820) a scopo di diffusione dei messaggi pubblicitari (lettera b) comma 819), esclude l'applicazione del canone per l'occupazione di aree pubbliche (lettera a) comma 819). Il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è stato recepito dal Regolamento comunale di Piacenza, approvato con delibera di C.C. n. 6 del 08/02/2021 (doc.
5 appellante).
Relativamente alla determinazione del canone dovuto per la diffusione di messaggi pubblicitari,
l'art. 1, comma 825 della L. n. 160/2019 dispone infatti che “il canone è determinato in base alla superficie complessiva del mezzo pubblicitario, calcolata in metri quadrati, indipendentemente dal tipo e dal numero dei messaggi”. In base a detta disposizione, il nuovo canone è costituito da due autonomi presupposti, uno relativo all'occupazione di suolo e l'altro alla diffusione di messaggi pubblicitari, ai sensi del comma 819, lett. b). Di conseguenza in tutti quei casi in cui il mezzo pubblicitario è provvisto di elementi che non posseggono alcun effetto pubblicitario, tali elementi dovranno essere esclusi dalla superficie su cui determinare il CUP.
Ne deriva che la legittimità della pretesa creditoria andrà verificata, preliminarmente, sulla base del carattere o meno pubblicitario del cartello oggetto di causa, considerando altresì la riferibilità dello stesso all' . CP_2
Come noto, la società appartiene alla peculiare categoria delle imprese Controparte_1
pubbliche, caratterizzata dalla forma societaria, ma sottoposta al controllo pubblico. La società ha affiancato al servizio pubblico, la fornitura di ulteriori servizi (di natura finanziaria, telefonica, ecc.) in regime concorrenziale con le altre imprese private del settore, così assumendo, sotto tale profilo, i connotati di una impresa di diritto privato, sebbene sia innegabile la preponderanza del servizio pubblico svolto. Ciò posto, si deve evidenziare che né la normativa statale né quella regolamentare prevedano quale causa di esenzione dal tributo l'espletamento di un servizio di pubblica utilità1.
Orbene, è da rilevare come nel caso di specie l'inapplicabilità dell'imposta derivi dall'assenza della natura pubblicitaria dei cartelli direzionali, di vetrofanie e delle insegne luminose
[...]
” e “Postamat” affisse fuori dall'ufficio postale di via Cella n. 72. CP_1
La finalità perseguita a mezzo di tali strumenti è unicamente quella di facilitare la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi postali e non anche di promuovere alcuno degli altri beni o servizi offerti dall'azienda Controparte_1
Infatti, il contenuto delle scritte è generico, immediatamente intellegibile e le stesse sono apposte strategicamente in prossimità degli ingressi dell'Ufficio ovvero dei servizi esterni, quali il
Postamat, al fine di facilitare la fruizione del servizio pubblico da parte della collettività.
Si ritiene, dunque, che in ogni caso il ricorso proposto da in primo Controparte_1 grado avverso l'avviso di accertamento possa ritenersi fondato nel merito, valorizzando la valenza direzionale del cartello – avente unicamente la funzione di rendere riconoscibile il luogo di svolgimento del servizio – escludendo finalità commerciali relative ai servizi offerti da
[...]
Controparte_1
La segnaletica di cui è causa, quindi, deve più correttamente ricondursi alla categoria dei segnali di indicazione di cui all'art. 39 C.d.S. e 125 reg. att. Cds (D.P.R. 495/1992), avente funzione di fornire le informazioni necessarie per l'individuazione degli uffici e dei relativi servizi.
8) L'applicabilità del canone unico al caso di specie è da escludersi anche con riferimento all'ulteriore profilo, posto a fondamento del convincimento del Giudice di prime cure, relativo al requisito della estensione minima della superficie occupata dalle insegne apposte dall' . CP_2
Tale assunto si fonda sulla previsione di cui al comma 833 della legge citata che disciplina le fattispecie esenti dall'applicazione del tributo, tra le quali vengono ricomprese le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati (lett. l). Parte appellata, sul punto, ha eccepito che tale limite dimensionale non risulti integrato dalle insegne affisse all'esterno dei locali dell'ufficio postale, con conseguente esclusione dall'imposizione tributaria. A supporto di tale assunto, l'ente ha versato in atti la CP_1 dichiarazione dell'Arch. relativa alla descrizione e misurazione delle insegne che Tes_1
complessivamente occupano una superficie pari a 1,86 mq.
Ne deriva che, sulla base dei criteri risultanti dal combinato disposto di cui ai commi 825 e 833 sopra menzionati, le insegne oggetto del presente giudizio siano da considerare escluse dall'imposizione tributaria di cui alla l. n. 106/2019.
Tale conclusione non può trovare smentita mediante il richiamo all'art. 12 del Regolamento
Comunale. Trattasi, infatti, di norma che si occupa di determinare le modalità di calcolo del canone patrimoniale, ove dovuto, prevedendo un criterio proporzionale di quantificazione del tributo commisurato all'estensione della superficie occupata dal mezzo pubblicitario.
Si osserva, pertanto, che il Regolamento Comunale invocato – il quale essendo fonte secondaria di diritto non può contenere norme contrarie alle disposizioni di legge (art. 4 preleggi) – disciplina unicamente la determinazione del quantum ed i meccanismi di arrotondamento dell'imposta, mentre ma non ha lo scopo di integrare la normativa primaria che disciplina i presupporti impositivi ex art. 1, comma 825 della L. n. 160/2019, sicché il meccanismo di
“arrotondamento” ivi previsto non può essere invocato al fine di stabilire la superficie imponibile complessiva, al fine di stabilire se l'imposta sia dovuta o meno.
Corretta, quindi, risulta la decisione del Giudice di prime cure in ordine a tale profilo.
Tutto ciò premesso, difettando i presupposti di legge fondanti la pretesa impositiva, l'appello è infondato e va respinto.
9) In punto alle spese del presente giudizio, si ritiene che sussistano giustificati motivi per la compensazione integrale delle spese processuali, tenuto conto della peculiarità delle questioni trattate, nonché della sussistenza di orientamenti giurisprudenziali di merito ancora non univoci
La proposizione dell'appello in data successiva al 30/01/2013 comporta l'applicazione del D.P.R.
30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012,
n. 228, art. 1, comma 17, a mente del quale quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale;
la stessa norma prevede che il giudice dia atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando e disattesa ogni contraria istanza:
1) rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Giudice di Pace di Piacenza n. 447/2023, pubblicata in data 8 novembre 2023;
2) compensa integralmente tra le parti le spese del presente grado di giudizio;
3) dà atto della sussistenza dell'obbligo di pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a norma dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della L. n. 228/2012.
Piacenza, 05.03.2025.
Il Giudice
Dott. Stefano Aldo Tiberti
In caso di rigetto dell'appello, la sentenza di primo grado viene confermata anche per ciò che concerne il regolamento delle spese.
1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1 Cass. n. 29089/2018: è soggetto a imposta sulla pubblicità qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, quale
- indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - risulti obiettivamente idoneo a fare conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di un'azienda, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione non assolva pure una funzione reclamistica o propagandistica