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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 10/06/2025, n. 631 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 631 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Giorgio Latti Presidente Relatore
dott. Mario Farina Giudice
dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2836/2025 promossa da:
Parte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. MURTAS VLADIMIR ILIC LUIGI C.F._1
e
Controparte_1
(C.F. ) con il patrocinio dell'avv. LAI FRANCESCO C.F._2
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
intervenuto per legge
Oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti di figli nati fuori dal matrimonio CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno proposto una domanda congiunta di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio, nella quale hanno esposto:
“1) La Sig.ra , cittadina italiana, nata a [...] il [...], C.F.: Parte_1
, residente in [...], attualmente disoccupata, C.F._1
con reddito netto annuo pari attualmente a € 0,00, e il Sig. , cittadino italiano, Controparte_1
nato a [...], in data [...], (C.F.: ), residente C.F._2
nella Via Oslo n. 13 in Assemini (CA), attualmente occupato come guardia giurata, hanno convissuto more uxorio dal 2023 e fino al 2024.
2) Da questa unione è nato, in data 05.01.2024 in Cagliari, , residente a [...]
Villamassargia, alla Via Umbria n. 3, (C.F.: ), cittadino italiano, minore di età C.F._3
non economicamente autosufficiente (Si produce, come Doc. n. 1, certificato di Stato di Famiglia).
3) Non sono pendenti ulteriori procedimenti aventi ad oggetto le medesime domande svolte nella presente causa o domande ad essa connesse.
4) La ricorrente è in cerca di occupazione.
5) I ricorrenti si esonerano reciprocamente dall'obbligo di depositare la documentazione fiscale e bancaria.
6) L'assegno unico, nonché i contributi comunali in essere, per il figlio della coppia vengono assegnati alla ricorrente, in ragione della dimora prevalente del minore presso di lei.
CONGIUNTAMENTE
chiedono l'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI A) il piccolo sarà affidato ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle decisioni su Pt_2
questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
B) Il minore avrà residenza e dimora prevalente presso la madre, in Villamassargia (CI) alla Via
Umbria n. 3.
C) le decisioni di maggiore interesse per relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, Pt_2
dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del minore.
D) Il Sig. potrà vedere e tenere il piccolo nei tempi e con le modalità di seguito indicati, CP_1 Pt_2
salvo diversi accordi tra i genitori:
- fine settimana alternati. Il papà, nei weekend in cui il bambino starà con lui lo prenderà dalla residenza della madre il venerdì pomeriggio per poi riaccompagnarlo nella stessa la domenica sera entro le 19:00.
- Il Sig. potrà tenere presso di sé il minore i giorni martedì e giovedì affinché possa trascorrere CP_1
i pomeriggi col papà impegnandosi a prenderlo dalla residenza della madre alle ore 14,30 per poi riaccompagnarlo presso la stessa alle ore 17,00, salvo che il padre lavori di sera ed, in questo caso,
il Sig. potrà vedere il bambino per due ore dopo il lavoro;
CP_1
- Per ciò che concerne la ripartizione più precisa dei modi e dei tempi di visita, si rimanda al piano genitoriale in allegato. (Doc. n. 2).
E) Il Sig. si obbliga a corrispondere alla Sig.ra entro il giorno 13 di ogni mese, a titolo CP_1 Pt_1
di contributo al mantenimento di , la somma di € 200,00, da rivalutarsi annualmente secondo Pt_2
l'indice ISTAT, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie, previamente concordate e successivamente documentate, come indicate nelle “linee guida per la regolamentazione delle modalità di mantenimento dei figli nelle cause di diritto familiare” predisposto dal Consiglio
Nazionale Forense, che si allega (Doc. 4). F) Spese legali interamente compensate tra le parti”.
Con note scritte sostitutive dell'udienza, le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare e la causa
è stata rimessa in decisione.
Deve, quindi, prendersi atto dell'accordo che attiene ai rapporti patrimoniali fra e Parte_1 [...]
CP_1
Gli accordi intervenuti tra e devono essere omologati non essendo Parte_1 Controparte_1
in contrasto con gli interessi della prole.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie il ricorso e provvede in conformità alle condizioni concordate dalle parti come sopra riportate;
2) dichiara le spese integralmente compensate tra le parti.
Si comunichi
Cagliari, 16.05.2025
Il Presidente
Giorgio Latti