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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/11/2025, n. 495 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 495 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1987/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL AN IT, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FEDERICO ROBERTA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 29/10/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 25/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni, con le dovute precisazioni:
“1) preso atto della dichiarazione di decadenza di dall'esercizio della Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , con conseguente responsabilità Per_1 genitoriale sulla minore esercitata dalla sola madre;
2) Confermare la Parte_1 collocazione abitativa della minore presso la madre, nell'abitazione in Terracina;
3)
Disporre che eventuali visite con il padre potranno avvenire con modalità protette alla presenza di un operatore del Servizio Sociale del Comune di Terracina, con il consenso di
e previi accordi con la madre;
4) Porre a carico di , l'obbligo Per_1 Parte_2 di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento per la figlia, la somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, o extra-scolastiche, sostenute nel suo interesse;
5) Confermare
l'incarico al TMSREE di Terracina di proseguire i percorsi, terapeutici e di sostegno psicologico, avviati a sostegno della minore. 6) Compensare interamente le spese di lite tra le parti”.
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 18/05/2009 nel Comune di
OM (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 29/10/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
conferma l'incarico al di Terracina di proseguire i percorsi, terapeutici e di sostegno CP_1 psicologico, avviati a sostegno della minore, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OM (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 00196, Parte I, Serie 09, dell'anno 2009); ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, affinché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge, nonchè al di Terracina. CP_1 compensa le spese di causa.
Latina, 25/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Concetta Serino Presidente relatore dott. Roberto Bianco Giudice dott.ssa Giuseppina Vendemiale Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA tra
, (C.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AL AN IT, giusta delega in atti,
e
, (C.f. ), rappresentata e difesa Parte_2 C.F._2
dall'Avv. FEDERICO ROBERTA, giusta delega in atti,
RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Divorzio Congiunto – scioglimento del matrimonio.
Conclusioni: come da note di trattazione scritta.
IN FATTO
Con ricorso congiunto del 29/10/2025 le parti domandavano lo scioglimento del matrimonio alle condizioni contestualmente precisate. All'esito del deposito delle memorie di trattazione dell'udienza del 25/11/2025, i coniugi confermavano la loro richiesta sicché la causa era assunta in decisione sulle conformi conclusioni delle parti.
IN DIRITTO
Ricorre nella specie una delle ipotesi di cui all'art. 3 n° 2 lett. B) Legge898/1970 e successive modifiche, come si rileva dalla documentazione in atti.
E' da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita in ragione della comune volontà espressa dalle parti d'addivenire alla pronunzia divorzile alle seguenti condizioni, con le dovute precisazioni:
“1) preso atto della dichiarazione di decadenza di dall'esercizio della Parte_2
responsabilità genitoriale sulla figlia minore , con conseguente responsabilità Per_1 genitoriale sulla minore esercitata dalla sola madre;
2) Confermare la Parte_1 collocazione abitativa della minore presso la madre, nell'abitazione in Terracina;
3)
Disporre che eventuali visite con il padre potranno avvenire con modalità protette alla presenza di un operatore del Servizio Sociale del Comune di Terracina, con il consenso di
e previi accordi con la madre;
4) Porre a carico di , l'obbligo Per_1 Parte_2 di versare a , entro il giorno 5 di ogni mese, a titolo di assegno di Parte_1
mantenimento per la figlia, la somma di € 300,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie, scolastiche, o extra-scolastiche, sostenute nel suo interesse;
5) Confermare
l'incarico al TMSREE di Terracina di proseguire i percorsi, terapeutici e di sostegno psicologico, avviati a sostegno della minore. 6) Compensare interamente le spese di lite tra le parti”.
Le previsioni concordate appaiono conformi ad un equo contemperamento dei rispettivi interessi delle parti e della prole sicché ad esse il collegio si conforma.
Sussistono, pertanto, i presupposti per l'accoglimento della domanda, con compensazione delle spese di causa attesa la congiunta richiesta.
P.T.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti il 18/05/2009 nel Comune di
OM (RM), alle condizioni di cui al ricorso introduttivo depositato il 29/10/2025, dando atto che le parti rinunziano all'impugnazione della sentenza;
conferma l'incarico al di Terracina di proseguire i percorsi, terapeutici e di sostegno CP_1 psicologico, avviati a sostegno della minore, ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di OM (RM), di procedere all'annotazione della presente sentenza (R.A.M. atto numero 00196, Parte I, Serie 09, dell'anno 2009); ordina alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Roma, affinché provveda alle annotazioni ed alle ulteriori incombenze di legge, nonchè al di Terracina. CP_1 compensa le spese di causa.
Latina, 25/11/2025
Il Presidente relatore
Dott.ssa Concetta Serino