Ordinanza cautelare 20 novembre 2024
Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/06/2025, n. 1198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1198 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 25/06/2025
N. 01198/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01569/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1569 del 2024, proposto da
IN UM, rappresentato e difeso dall'avvocato Edoardo Stoppa, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato domiciliataria ex lege in Firenze, via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del provvedimento della Questura di Arezzo datato 23 luglio 2024 e notificato in data 24 settembre 2024, con il quale viene negata la conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a subordinato a causa della mancanza del nulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione;
- nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti e comunque connessi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 giugno 2025 il dott. Marcello Faviere;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il Sig. UM IN è entrato, in data 16.8.2023, in territorio nazionale in forza di un visto per lavoro stagionale ed ha ottenuto il relativo permesso di soggiorno (con scadenza al 16.5.2024).
In data 17.05.2024 l’interessato presentava alla Questura di Arezzo istanza di conversione del titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato (con scadenza al 30.04.2025).
La Questura, a valle di rituale contraddittorio procedimentale, con provvedimento del 23.07.2024 (notificato il 24.09.2024) meglio identificato in epigrafe, comunicava il rigetto della istanza in quanto la procedura seguita non risultava corretta, giacché lo straniero “non ha presentato istanza per l’ottenimento dell’autorizzazione alla conversione e che in ogni caso le quote previste per Arezzo in merito alla tipologia in argomento sono già terminate”.
2. Avverso il provvedimento è insorto l’interessato con ricorso notificato il 20.10.2024, ritualmente depositato avanti questo Tribunale, con cui lamenta, in tre motivi, violazione di legge.
Per resistere al gravame si è costituito il Ministero dell’Interno (il 24.10.2024) con atto di mero stile.
Questo Tribunale ha accolto, con ordinanza n. 675/2024, l’istanza cautelare.
Alla udienza pubblica del 4 giugno 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
3. Il ricorso è fondato.
4. Con i tre motivi di ricorso, che vengono trattati congiuntamente per ragioni di connessione oggettiva, si lamenta violazione dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/98, per errata interpretazione dell’obbligo di nulla osta; violazione del principio del legittimo affidamento; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione e falsa rappresentazione dei fatti.
In sostanza il ricorrente lamenta l’errata applicazione dell’obbligo di attivazione personale avanti lo Sportello Unico per l’Immigrazione, ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 386/1998 per la conversione del permesso di lavoro da stagionale a subordinato.
Nell’evidenziare il ricorrere dei requisiti sostanziali per ottenere la conversione (regolare attività lavorativa sul territorio nazionale per almeno tre mesi, offerta di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato), parte ricorrente sostiene che la mancanza del nulla osta “quote” dello Sportello Unico per l’Immigrazione non possa essere considerato elemento ostativo al positivo rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il ricorrente sostiene altresì l’irrilevanza e la perplessità della motivazione nonché la carenza istruttoria in ordine alla asserita carenza delle quote riportata nel provvedimento.
Le doglianze sono condivisibili.
L’amministrazione nel provvedimento impugnato non mette in discussione la sussistenza dei requisiti sostanziali per ottenere la conversione di cui all’art. 24, comma 10, del T.U.I. ma motiva il rigetto della istanza con la circostanza che il procedimento ha preso avvio direttamente avanti la Questura e non presso il S.U.I., con istanza di conversione finalizzata al preventivo rilascio del nulla osta relativo al rispetto della capienza delle quote di ingresso di cui all’art. 3, comma 4, del medesimo decreto.
Resta fermo che i requisiti per la conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso di soggiorno per lavoro subordinato sono correlati alla capienza delle quote fissate dal cd. decreto flussi annuale, alla presenza di un'offerta di lavoro subordinato e allo svolgimento da parte dello straniero di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi.
Il punto qui controverso è la modalità di accertamento della capienza correlata alle quote dei flussi annuali, vale a dire se l’onere debba necessariamente essere posto in capo al richiedente e se l’amministrazione possa dichiarare inammissibile una domanda solo in base alla carenza di tale dato formale o sia chiamata a seguire un approccio maggiormente sostanziale.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che, anche nell’attuale formulazione dell’art. 24, comma 10 del D.Lgs. n. 286/1998 (sostituito dall’art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 29 ottobre 2016, n. 203D.Lgs. 29/10/2016, n. 203), “ in mancanza di una previsione espressa circa l’onere per il richiedente, di acquisire l’attestazione della disponibilità di una quota, a detto adempimento deve procedere d’ufficio l’Amministrazione, essendo pertanto illegittimo il diniego di permesso di soggiorno, incentrato sulla mancata presentazione della domanda di verifica della quota di ingresso (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 12.4.2018 n. 987, T.A.R. Lazio, Roma, Sez. II, 1.6.2016, n. 6458, T.A.R. Toscana n. 1327/2014, T.A.R. Marche, Sez. I, 4.4.2013, n. 269), come ha avuto luogo nel caso di specie ” (T.A.R. Lombardia, Milano, Sez. I, 25/8/2020, n. 1597; conforme T.A.R. Puglia, Bari, sez. III, 11/04/2022, sent. n. 480).
Anche questo Tribunale ha già avuto modo di sottolineare che, fermo restando il rispetto delle quote di flusso previste per l'anno di riferimento, l'attestazione della disponibilità di una quota, nell'ambito del numero complessivo annuale dei flussi d'ingresso per lavoro subordinato non stagionale, nel caso di conversione del permesso stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale non costituisce onere del richiedente, dovendo il lavoratore dimostrare solo il possesso dei requisiti generali stabiliti per il rilascio del permesso di soggiorno (cfr. T.A.R. Toscana Firenze, Sez. II, 17/04/2018, n. 541; T.A.R. Toscana, Sez. II, 17/04/2024, n. 465).
Ne consegue che nel caso di specie si sarebbero potuti ritenere sussistenti i presupposti di cui all’art. 5, comma 5, del D.Lgs. n. 286/1998 per la conversione d’ufficio della istanza di rinnovo di permesso di soggiorno per lavoro stagionale in istanza di permesso di soggiorno per lavoro subordinato a tempo determinato in considerazione della documentazione prodotta dall’interessato.
Occorre evidenziare che il provvedimento reca altresì nella motivazione l’inciso secondo cui “ e che in ogni caso le quote previste per Arezzo in merito alla tipologia in argomento sono già terminate ”.
Tale motivazione lascia presumere che l’amministrazione abbia effettuato autonomamente le verifiche sulla capienza delle quote flussi per l’anno in corso e con riferimento alla tipologia di permesso richiesto in conversione.
Dal provvedimento però non è dato comprendere a quale momento si riferisce tale accertamento, né l’amministrazione ha fornito alcuna spiegazione in giudizio sul punto.
La giurisprudenza ha avuto modo di evidenziare che “ ai sensi dell'art. 24 comma 10 d.lg. n. 286 del 1998 i requisiti per la conversione del lavoro stagionale in lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato sono la capienza delle quote fissate dal Decreto Flussi annuale; la presenza di un'offerta di lavoro subordinato; lo svolgimento di regolare attività lavorativa per almeno tre mesi (corrispondenti, nel settore dell'agricoltura, a 39 giornate nel trimestre, con una media di 13 giorni per ogni mese) dopo il primo ingresso in Italia. I suddetti presupposti devono tutti essere presenti al tempo in cui viene proposta la domanda di conversione ” (T.A.R. Lecce , sez. II , 20/01/2020 , n. 53).
Orbene dal tenore letterale del provvedimento non è dato comprendere se la mancanza di capienza delle quote flussi sia riferibile al momento dell’accertamento condotto dall’amministrazione o al momento di presentazione della domanda. Il contenuto dell’atto si rende maggiormente perplesso giacché nel disposto l’amministrazione avvisa l’interessato che “ in difetto di una nuova istanza corredata da requisiti e che sussistendone i presupposti si procederà ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. n. 286/1998 ”. Ciò lascia presumere che la carenza delle quote flussi accertata non costituisca un ostativo sostanziale alla presentazione di una nuova istanza.
Quanto precede evidenzia come il provvedimento impugnato sia illegittimo per la mancata conduzione ed attivazione istruttoria d’ufficio nell’ambito del procedimento (sussistendo tutti i requisiti sostanziali per la trattazione dell’istanza ai sensi dell’art. 24, comma 10, del D.Lgs. n. 286/1998) e per carenza e perplessità della motivazione.
Per tali ragioni i motivi di ricorso sono fondati.
5. Il ricorso nel suo complesso è fondato e deve essere accolto.
6. In ragione della peculiarità dei fatti di causa le spese di giudizio possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l’effetto annulla il provvedimento impugnato.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Alessandro Cacciari, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
Marcello Faviere, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marcello Faviere | Alessandro Cacciari |
IL SEGRETARIO