Sentenza 16 novembre 2005
Massime • 2
Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit" (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. È da escludere, invece, che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici.
In materia di contratti agrari, il dato della coltivazione del fondo che, quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria, deve essere accertato per l'avente diritto alla prelazione con riferimento all'epoca in cui essa viene esercitata, deve sussistere non solo in termini di attualità ma anche di prospettiva futura, e va di conseguenza escluso quando, attraverso una preordinata combinazione negoziale, il diritto di prelazione venga esercitato dall'affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro non per continuare l'impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi, in tal caso, la nullità sia del contratto di acquisto che del successivo atto di rivendita, in quanto posti in essere in frode alla legge. Al riguardo, allorquando l'acquisto del prelazionista sia rimasto subordinato al verificarsi della condizione sospensiva costituita dall'accoglimento, in sede giudiziaria, della domanda di riscatto e dal pagamento del prezzo, è da ritenersi corretta la valutazione del giudice del merito che, in funzione dell'accertamento di una frode alla legge, ravvisi come sufficiente la prova di un accordo fraudolento intervenuto tra il prelazionista ed il terzo anteriormente al perfezionamento del primo acquisto con il pagamento del prezzo, mentre non occorre che tale indagine si estenda, e positivamente si concluda, anche con riferimento al periodo anteriore all'esercizio della prelazione o del riscatto (poiché quest'ultima manifestazione di volontà può essere motivata non solo da un accordo già raggiunto in frode alla legge, ma pure dalla semplice intenzione del prelazionista di acquistare per scopi ben diversi da quelli costituenti la "ratio" ispiratrice dell'istituto della prelazione agraria). La suddetta nullità non è in alcun modo esclusa dalla circostanza che il prelazionista non abbia dato esecuzione all'accordo fraudolento.
Commentari • 3
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In materia vi è una giurisprudenza copiosa: a) secondo la giurisprudenza dominante, entrambi i negozi sono nulli per frode alla legge (Cass. 22 luglio 1982 n. 4709; Cass. 14 maggio 1983 n. 3329; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7414; Cass. 26 aprile 1985 n. 2724; Cass. 10 agosto 1988 n. 4923; Cass. 4 gennaio 1991 n. 31; Cass. 2 giugno 1992 n. 6682; Cass.16 novembre 2005 n. 23079); l'indagine sulla sussistenza della frode alla legge deve tener conto, tra l'altro, della vicinanza temporale dei due atti, con riferimento alla data di pagamento del prezzo, nonchè della provenienza di quest'ultimo, potendo la frode essere evidenziata dal fatto che la somma dovuta per la prelazione sia stata fornita …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 23079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 23079 |
| Data del deposito : | 16 novembre 2005 |
Testo completo
REPUBBLICA 23.07 9 /0 5 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO ORIGINALE Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE revocazion setenza SEZIONE TERZA CIVILE riscatto agra Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N.03926/02 Dott. Michele Presidente VARRONE Dott. G. IS PETTI Consigliere Cron. 23079 Dott. Nino FICO Consigliere Rep. 4766 Dott. Mario FINOCCHIARO Cons. Relatore Dott. Donato CALABRESE Consigliere Ud. 11/10/05 ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: } IN SA, in proprio e quale erede di ZI IN, NF NE e AS MP, quali eredi di BA- LI IG, erede di ZI IN, elettivamente do- miciliati in Roma, via Pierluigi da Palestrina n. 63, presso l'avv. Mario Contaldi, che li difende unitamente all'avv. Carlo Alberto Magri, giusta delega in atti;
ricorrenti --
contro
ZA IN, AL AR, HI NA, elettivamente domiciliate in Roma, viale Angelico n. 38, presso l'avv. Vincenzo Sinopoli, che le difende unitamente all'avv. Carlo Binelli, giusta delega in at- 2005 1780 ti;
- controricorrenti avverso la sentenza della Corte d'appello di ES n. 500/01 del 24 gennaio- 28 giugno 2001 (R.G. 285/98). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'11 ottobre 2005 dal Relatore Cons. Mario Finocchiaro;
Udito l'avv. C.A. Magri per i ricorrenti e l'avv. Gio- vanni Esposito, per delega, per le controricorrenti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Eduardo Vittorio Scardaccione, che ha con- cluso chiedendo il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 26 giugno 1979 il tribunale di Mantova ha rigettato la domanda di riscatto agrario, ex art. 8, della legge 26 maggio 1965, n. 590, proposta da ZI LL con atto 29 gennaio 1977 nei confronti di NO VE IN, AL AR e HI NA quanto al fondo Ronchi in frazione S. Maddalena del comune di Castellucchio, da costoro acquistato con atto dell'11 gennaio 1977, sul rilievo che l'ZI, avendo superato il settantesimo anno di età, era privo della capacità lavorativa necessaria per essere considerato coltivato- re diretto. N Gravata tale pronunzia dal soccombente ZI la Cor- te di appello di ES, con sentenza 31 marzo 1982, n. 183 in riforma della decisione del primo giudice ha dichiarato trasferita la proprietà del fondo in que- stione all'ZI. Quei giudici sono pervenuti alla riferita conclu- sione sul rilievo, da un lato, che le condizioni di sa- lute dell'ZI erano compatibili con l'esercizio diret- to e abituale della attività agricola, dall'altro, che la famiglia dell'ZI (costituita dalla moglie, meno anziana di lui di circa dieci anni e da un figlio qua- rantenne) disponeva di idonea capacità lavorativa. Successivamente, con atto 8 maggio 1998, ZA IN, AL AR e HI NA hanno propo- sto, nei confronti di ZI IN e IN SA, eredi di ZI LL, domanda di revocazione, avverso la sen- tenza da ultimo richiamata assumendo che la conclusio- ne, per loro sfavorevole, del processo era dipesa dalla mancata conoscenza di documenti decisivi, costituiti da un accordo intercorso tra ZI LL e TT IO, contestualmente all'inizio della causa di retratto, ac- cordo con il quale il primo si era obbligato a trasfe- rire al secondo la proprietà del fondo, dietro impegno di quest'ultimo a accollarsi l'onere delle relative 3 spese legali nonché di quanto necessario per assicurare il trasferimento forzoso del bene stesso. Esponevano le istanti che era stata loro recapita- ta, in tempi recenti (il 17 aprile 1998 quanto a AL AR e ZA IN e il 21 aprile 1998 quanto a HI NA) una lettera con la quale il TT aveva esposto che la causa di retratto era stata intra- presa dal defunto ZI su impulso di esso TT e che alla lettera era allegata copia della scrittura ripro- ducente il detto accordo nonché l'accordo confermativo sottoscritto il 20 maggio 1982, immediatamente dopo la definizione del giudizio in grado di appello. Sotto un diverso profilo le attrici assumevano che comunque la sentenza impugnata per revocazione era il frutto della dolosa condotta dell'ZI, e, successiva- mente, dei suoi eredi, i quali avevano deliberatamente celato il contenuto dell'accordo sopra descritto e le finalità contra legem della azione intrapresa. Costituitesi in giudizio le convenute hanno eccepi- to, preliminarmente, la inammissibilità della domanda sul rilievo che la conoscenza in capo alle attrici del contenuto dell'accordo intercorso tra il proprio dante causa e il TT non poteva non risalire a data ante- riore alla lettera 15 aprile 1998, atteso che l' avvo- cato Binelli, loro attuale procuratore, era il medesimo 4 legale che aveva assistito il TT nei vari giudizi dallo stesso promossi nei confronti di ZI LL e, quindi, dei suoi eredi, al fine di ottenere dapprima sentenza costitutiva del contratto non concluso [a suo tempo stipulato tra 1'ZI e il TT], ai sensi dell'art. 2932 c.c., poi la risoluzione del contratto. stesso per inadempimento. Quanto al merito le convenute hanno resistito alle pretese facendo presente che i documenti prodotti erano privi del requisito della decisività e che, comunque, facevano difetto i presupposti per la configurabilità del dolo revocatorio. Svoltasi la istruttoria del caso la Corte di appel- lo di ES, con sentenza 24 gennaio 28 giugno 2001 ha accolto la domanda e, per l'effetto, revocata la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 395 n. 3 c.p.c. ha rigettato la impugnazione proposta da ZI LL contro la sentenza del tribunale di Mantova 20 giugno 1979. Per la cassazione della sentenza 28 giugno 2001 hanno proposto ricorso, affidato a 7 motivi e illustra- to da memoria, IN SA, sia in proprio nonché qua- le erede di ZI IN, nonché NF NE, e AS MP quali eredi di AS IG a sua volta erede di ZI IN. 5 Resistono, con controricorso, illustrato da memo- ria, ZA IN, AL AR e HI Ilea- na. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Con il primo motivo, denunziando «violazione dell'art. 398, comma 2 c.p.c., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.» i ricorrenti fanno pre- sente che controparte, nell'atto introduttivo del pre- sente giudizio di revocazione non hanno esposto i moti- vi della revocazione, vale a dire le ragioni per le quali la sentenza revocando, sarebbe stata di segno op- posto ove le attrici avessero potuto produrre, in grado di appello, la documentazione loro trasmetta a TT ४ 49 IO e che tale eccezione è stata disattesa dai giu- dici del merito con motivazione meramente apparente. Detta motivazione, infatti, si risolve nella affer- mazione che «è sufficiente rilevare che l'atto di cita- zione contiene contrariamente all'assunto, una completa indicazione non solo dei motivi di revocazione (speci- ficamente ricondotti alle ipotesi astrattamente previ- . ma anche delle ste dall'art. 395 nn. 3 e 1 c.p.c.) . . ragioni per le quali i documenti rinvenuti, ove prodot- ti nelle precedenti fasi del processo avrebbero, in te- si, condotto a una decisione diversa sul punto relativo 6 alla sussistenza dei presupposti per il legittimo eser- cizio dell'azione di riscatto, nei termini esposti nel- la precedente narrativa».
2. La deduzione è manifestamente infondata. Come ammette la stessa difesa della parte odierna ricorrente nella citazione introduttiva di questo giu- dizio di revocazione le parti istanti avevano riprodot- to una massima tratta dalla sentenza 10 novembre 1994, n. 9402 di questa Corte regolatrice. Giusta tale ultima pronunzia, in particolare il dato della coltivazione del fondo che quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria deve es- sere accertato con riferimento all'epoca in cui la pre- lazione viene esercitata dall'avente diritto deve sus- sistere non solo in termini di attualità, ma anche di sua prospettiva futura e va di conseguenza escluso quando attraverso una preordinata combinazione negozia- le il diritto di prelazione venga esercitato dall'af- fittuario coltivatore diretto ° dal mezzadro non per agricola, ma per potere invece continuare l'impresa operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi in tal caso la nullità sia del contratto di acquisto, sia del successivo atto di ri- vendita, in quanto posti in essere in frode alla leg- ge». 7 E' evidente, come correttamente affermato dalla sentenza ora gravata che l'invocazione del principio di diritto sopra trascritto combinato con la narrativa in fatto contenuta nella citazione introduttiva [nella quale si esponeva che solo in tempi recenti le parti avevano avuto conoscenza di due accordi, uno risalente al momento in cui venne iniziata la causa di retratto, che diede origine alla vicenda e l'altra nel momento in cui fu emessa la sentenza favorevole della corte di ap- pello ES del 24 aprile 1982, intervenuti tra l'ZI e il TT, accordi in forza dei quali in caso di esito favorevole della lite per l'ZI quest'ultimo avrebbe trasferito il fondo, oggetto di retratto, al TT] non aveva altro significato che la domanda di riscatto non avrebbe potuto essere accolta ove i giudi- ci di secondo grado avessero avuto già nel 1982 cono- scenza dei detti accordi.
3. Con il secondo motivo i ricorrenti denunziano, ancora violazione dell'art. 325 e 326 c.p.c., omessa insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.>>. Si osserva, infatti: - è documentalmente provato che l'avv. Binelli, pa- trono delle controparti, aveva assistito, e assiste tuttora, TT IO in ben quattro cause tra detto TT e ZI EL (e i suoi eredi) diretti a otte- nere [in forza dei documenti menzionati nella citazione introduttiva di questo giudizio di revocazione] il tra- sferimento del fondo oggetto di controversia o, comun- que, la risoluzione del contratto 20 maggio 1982 per inadempimento di parte ZI;
essendo stato trascritta la citazione volta a ot- tenere il trasferimento del fondo, la circostanza ha assolto l'avv. Binelli dal segreto relativo agli accor- di menzionati sì che lo stesso bene poteva raccontare la vicenda alle attuali controricorrenti, senza tema di danneggiare il proprio cliente TT;
- la circostanza che il TT per vuotare il sacco abbia scelto lo strumento della raccomandata con ricevuta di ritorno e quello ancora più inconsueto del conferimento della data certa ai documenti ivi allegati attraverso l'apposizione di bolli postali su ogni fogli e della dicitura in caso particolare comprova in modo inconfutabile che l'iniziativa del TT era già stu- diata a tavolino nel laboratorio di persona esperta on- de consentire a RD, ZA e AL di presentare l'istanza di revocazione de qua nel rispetto delle particolari norme processuali che regolano la ma- teria>>>; 9 erroneamente la corte di appello ha disatteso tutte le argomentazioni sopra svolte con motivi con- traddittori e non pertinenti e comunque con un ragiona- mento viziato.
4. Il motivo, che si risolve in ultima analisi - nonsentenza gravata per avere in denunzia della una tratto da tutte le circostanze di fatto indicate dalle attuali ricorrenti la prova, presuntiva, della cono- scenza degli accordi ZI - BOTOLI da parte delle odierne controricorrenti da epoca anteriore a quella risultante dalla raccomandata in atti, non può trovare accoglimento, perché sotto molteplici profili inammis- sibile. Si osserva, infatti, come assolutamente pacifico presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice e da cui del tutto immotivatamente prescindono i ricorrenti, che le presunzioni semplici costituiscono una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclu- siva, ai fini della formazione del proprio convincimen- to, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzio- nalmente demandatogli, di individuare le fonti di pro- va, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottopo- sti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimo- 10 strare i fatti costitutivi della domanda o dell'ecce- zione. Spetta peraltro in via esclusiva al giudice di me- rito valutare l'opportunità di fare ricorso alle pre- sunzioni, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legitti- mità, dovendosi tuttavia rilevare che la censura per vizio di motivazione in ordine all'utilizzo o meno del ragionamento presuntivo non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l'assoluta illogicità e f e contraddittorietà del ragionamento decisorio, restan- i A l do peraltro escluso che la sola mancata valutazione di un elemento indiziario possa dare luogo al vizio di omesso esame di un punto decisivo (In termini, ad esem- pio, Cass. 21 ottobre 2003, n. 15737). Pacifico quanto precede è palese, come anticipato, la inammissibilità della deduzione in esame, posto che - come evi- la stessa si esaurisce nell'inammissibile denziato sopra sindacato delle valutazioni del giudi- ce di secondo grado, che ha escluso sussistessero ele- menti tali da giustificare il ricorso alla prova pre- 11 suntiva al fine di accogliere le difese e le eccezioni della parte allora convenuta. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, il motivo di ricorso è inammissibile anche sotto altro profilo. I ricorrenti, in particolare, lungi dal denunciare vizi nel ragionamento del giudice del merito allorché questi ha ritenuto inesistenti elementi sufficienti a fare ritenere che parte ora controricorrente era, cer- tamente, a conoscenza dei fatti denunziati con il ri- corso per revocazione in epoca anteriore alla raccoman- data del 1998, si limita ad affermare, in buona sostan- za, che poiché non esisteva più, a seguito della propo- sizione, da parte del TT della domanda di risolu- zione del contratto a suo tempo stipulato con l'ZI, possibilità di conflitto di interessi tra i TT e le odierni controricorrenti, non sussisteva alcun ob- bligo, a carico del legale del TT, di non dare no- tizia dei fatti alle dette controricorrenti e, quindi, è probabile che lo stesso le abbia informato delle cir- costanze de quibus. Come è evidente, la censura si risolve nella prete- contra legem e in violazione di quelli che sono i sa, limiti del giudizio di legittimità, di una nuova valu- tazione, da parte di questa Corte regolatrice, di quel- 12 le circostanze, di fatto che sono state già adeguata- mente considerate dai giudici del merito e che gli stessi hanno interpretato nel senso che dalle stesse non può assolutamente trarsi la «presunzione» invocata. Quei giudici, preme a questo punto sottolineare, hanno affermato, testualmente, che «è da escludere che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su un dato meramente ipotetico, quale quello sopra indicato [sia in ordine alle modalità di trasmis- sione dei documenti nell'anno 1998, sia in merito alla presunta acquisita conoscenza degli accordi ZI - BOT- TOLI da parte della ZAVONELLO e delle sue consorti di lite, anteriormente al 1998, per notizie avute dal le- gale di quest'ultimo] tanto più se esso contrasti con l'obbligo del segreto professionale sancito dal codice deontologico della categoria forense, oltre che da spe- cifiche disposizioni del codice penale». Certo quanto sopra è evidente la non pertinenza, al fine del decidere, e di pervenire a una diversa solu zione delle lite, di tutte le considerazioni svolte in ricorso al fine di dimostrare la inesistenza, nel caso di specie, di un obbligo di segreto professionale a ca- rico del difensore del TT. Almeno sotto due, concorrenti, profili. 13 In primo luogo si osserva in termini opposti a quanto, del tutto apoditticamente si invoca in ricorso - che, come del resto si ricava dall'art. 13 del r.d.l. n. 1578 del 1933, il dovere di riservatezza degli eser- centi l'attività forense riguarda «tutto ciò che sia pervenuto a loro conoscenza per ragione del proprio ufficio ... >>>. 'di palmare evidenza, pertanto, che all'avvocato E del TT era precluso riferire a terzi quanto appre- SO in qualità di difensore del TT stesso (e, in particolare, in merito agli accordi da costui stipulati con l'ZI e che avevano dato luogo al complesso con- tenzioso descritto in ricorso) a prescindere dalla cir- costanza che la «divulgazione» di tali fatti potesse meno, terzi in posizione di conflitto con il porre, TT. In secondo luogo, emerge dal passaggio sopra tra- scritto della sentenza impugnata che la seconda parte della motivazione quanto al segreto professionale cui era comunque tenuto il legale del TT non costi- - tuiva la ratio decidendi, ma unicamente un elemento, rafforzativo del ragionamento svolto dalla corte di ap- pello. Questa, infatti, ha negato «possa attribuirsi valo- re probatorio a una presunzione fondata su un dato me- 14 ramente ipotetico» e non solo deve escludersi che una tale affermazione sia in contrasto con le regole in te- -ma di prova per presunzione, ma in ultima analisi le ricorrenti non hanno neppure censurato tale [reale] ratio decidendi della sentenza impugnata nella parte de qua. Quanto, infine, alla «singolarità» del mezzo uti- lizzato dal TT per trasmettere alla ZA e alle sue consorti di lite i documenti in contestazione [raccomandata postale], facendo loro acquistare certa, la circostanza se può fare, legittimamente, presumere che il TT si sia «consigliato»> con un esperto non vale certamente come pretendono le attuali ricor- renti, a far ritenere che, in realtà, le destinatarie della raccomandata già ne conoscessero il contenuto da epoca anteriore. Si è a fronte, in realtà, come correttamente affer- mato dalla sentenza gravata, ancora una volta, a una se- rie di dati meramente ipotetici assolutamente inidonei a suffragare una prova per presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c.
5. Con il terzo motivo parte ricorrente denunzia violazione dell'art. 115 c.p.c., insufficiente motiva- zione circa un punto decisivo della controversia in re- lazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.». 15 Si assume, infatti, che la sentenza gravata, anzi- ché accogliere la domanda sulla base delle prove dedot- te dalle attrici la ha accolta sulla base di presunzio- ni non indicate nella citazione introduttiva.
6. La deduzione è manifestamente infondata. Sotto diversi, concorrenti, profili. In primo luogo si osserva che la domanda è stata accolta sulla base dei documenti prodotti dalle attrici e che la sentenza gravata ha fatto ricorso a presunzio- ni, quanto alla data di stipulazione di una delle con- venzioni, solo al fine della valutazione della integra- zione della prova ritualmente offerta e senza, pertan- to, in alcun modo, incorrere nelle violazioni della legge processuale denunziate. In secondo luogo, e in via assorbente, deve riba- dirsi, ulteriormente, che ove i «fatti» siano stati ac- quisiti ritualmente al giudizio (nella specie i docu- menti contenenti gli accordi ZI - TT) rientra nel potere del giudice del merito, da esercitare anche d'ufficio e in assenza di qualsiasi sollecitazione del- le parti, trarre, da detti fatti, la prova per presun- zioni di circostanze altrimenti ignorate (cfr. Cass. 29 ottobre 1986 n. 7067, nonché arg. ex art. 4 marzo 1998, n. 2393, tra le tantissime). 16 7. Con il quarto motivo parte ricorrente denunzia violazione degli artt. 2727 e 2729 c.C., insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5. c.p.c.» atteso che gli elementi assunti dalla Corte territoriale a fonte di presunzioni ai fini della prova della anteriorità della prima delle due convenzioni ZI TT ri- - spetto alla sentenza impugnata sono privi dei requisiti precisione e concordanza previsti dalla di gravità, legge.
8. La censura non può trovare accoglimento sotto nessuno dei profili in cui si articola. 8. 1. In merito alla denunziata «violazione degli artt. 2727 e 2729 C.C.>>>, sotto il profilo di cui all'art. 360 n. 3 c.p.c., preme evidenziare, in limine, la manifesta inammissibilità della deduzione. In conformità, in particolare, a una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, da cui totalmente prescinde parte ricorrente e che nella spe- cie deve ulteriormente ribadirsi - infatti - il ricorso per cassazione deve contenere, a pena di inammissibili- tà, i motivi per i quali si richiede la cassazione, aventi i caratteri di specificità, completezza e rife- ribilità alla decisione impugnata. 17 -Il riferito principio comporta in particolare l'altro che è inammissibile il ricorso nel quale tra non venga precisata la violazione di legge nella quale sarebbe incorsa la pronunzia di merito, non essendo al riguardo sufficiente un'affermazione apodittica non se- dimostrazione, dovendo il ricorrente guita da alcuna Corte di legittimità in grado di orientarsi porre la tra le argomentazioni in base alle quali si ritiene di sentenza impugnata (Cass. 15 febbraio censurare la 2003, n. 2312). In altri termini, quando nel ricorso per cassazio- pur denunciandosi violazione e falsa applicazione ne, della legge, con richiamo di specifiche disposizioni normative, non siano indicate le affermazioni in dirit- to contenute nella sentenza gravata che si assumono in contrasto con le disposizioni indicate o con l'inter- - pretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente dottrina il motivo è inammissibile, poiché non consente alla Corte di cassa- zione di adempiere il compito istituzionale di verifi- care il fondamento della denunziata violazione (Cass. 28 ottobre 2002, n. 15177; Cass. 16 luglio 2002, n. 10276). Atteso che nella specie pur denunziandosi, nella intestazione del motivo, la violazione delle ricordate 18 disposizioni di legge, nella parte espositiva anziché evidenziarsi errori di diritto, commessi dalla sentenza gravata nella interpretazione delle stesse, si censura la interpretazione data, dalla sentenza stessa, degli elementi di fatto acquisiti ed è di palmare evidenza, pertanto, la inammissibilità della deduzione. 8. 2. Quanto al secondo profilo di censura («insuf- ficiente motivazione circa un punto decisivo della con- troversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c.»], alla luce delle considerazioni esposte sopra (in sede di esame del secondo motivo) si osserva che è rimesso in via esclusiva al giudice di merito, e non è sindacabile in sede di legittimità, la scelta del giudice del meri- to di fare ricorso alla prova per presunzioni e di va- lorizzare alcuni elementi, a scapito di altri. e Sempre al riguardo, infine, sempre in termini oppo- sti, rispetto a quanto presuppone la difesa della ri- corrente e alla luce di quanto assolutamente pacifico, presso una giurisprudenza più che consolidata di questa Corte regolatrice, che in questa sede non può che ulte- riormente ribadirsi si osserva che il vizio di omes - sa, insufficiente o contraddittoria motivazione denun- ciabile con ricorso per cassazione ai sensi dell' art. 360 n. 5 c.p.c. si configura solo quando nel ragiona- mento del giudice di merito sia riscontrabile il manca- 19 to ○ insufficiente esame di punti decisivi della con- troversia, prospettati dalle parti o rilevabili di uf- ficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomenta- zioni adottate, tale da non consentire la identifica- zione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione. Detti vizi non possono, peraltro, consistere nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove dato dal giudice del merito rispetto a quello preteso dalla parte, perché spetta solo a quel giudice indivi- duare le fonti del proprio convincimento e a tale fine valutare le prove, controllarne la attendibilità e la concludenza, scegliere tra le risultanze istruttorie quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discus- sione, dare prevalenza all'uno ° all'altro mezzo di prova (In argomento, tra le altre, Cass. 7 agosto 2003, n. 11936; Cass. 7 agosto 2003, n. 11918; Cass. 14 feb- braio 2003, n. 2222). L'art. 360, n. 5 infatti contrariamente a quan- to suppongono gli attuali ricorrenti non conferisce al- la Corte di cassazione il potere di riesaminare e valu- tare autonomamente il merito della causa, bensì solo quello di controllare, sotto il profilo logico e forma- le e della correttezza giuridica, l'esame e la valuta- 2 020 zione compiuti dal giudice del merito, cui è riservato l'apprezzamento dei fatti. Ne deriva, pertanto, che alla cassazione della sen- tenza, per vizi della motivazione, si può giungere solo quando tale vizio emerga dall'esame del ragionamento svolto dal giudice, quale risulta dalla sentenza, che si rilevi incompleto, incoerente e illogico, non già quando il giudice abbia semplicemente attribuito agli elementi valutati un valore e un significato difformi dalle aspettative e dalle deduzioni di parte. Certo quanto sopra si osserva che i ricorrenti lun- gi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limitano in buona so- 1 a sollecitare una diversa lettura, delle ri- stanza - sultanze di causa preclusa in questa sede di legittimi- tà, assumendo che dagli elementi emergevano elementi tali da giustificare una diversa soluzione della lite.
9. Con il quinto motivo i ricorrenti denunziano violazione degli artt. 398, 2° comma e 112 c.p.c., in- sufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.» per avere i giudici del merito accolto la do- manda per un motivo diverso da quello dedotto nella ci- tazione introduttiva. 21 In questa, infatti, era stata richiamata l'autorità dell'insegnamento contenuto in Cass. 10 novembre 1994 n. 9402 e, cioè, sul presupposto che l'ZI aveva pro- messo di cedere il fondo riscattando al TT già an- teriormente all'esercizio dell'azione di riscatto. Atteso che, per contro, che la Corte di appello di ES ha accolto la domanda perché l'accordo ZI ww - TT era intervenuto non anteriormente, ma nel corso della di riscatto,causa concludono i ricorrenti «evidente che la corte ha violato i precetti di cui agli artt. 112 e 398, 2° comma c.p.c. che impongono al giudice di giudicare iuxta alligata et probata e, se- gnatamente al procedimento di revocazione, in relazione solo ai motivi indicati in citazione>>. 10. Il motivo è manifestamente infondato. Il principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato, fissato dall'art. 112 c.p.c. che im- plica il divieto per il giudice di attribuire alla par- te un bene non richiesto ° comunque di emettere una statuizione che non trovi corrispondenza nella domanda deve ritenersi violato ogni qual volta il giudice, interferendo nel potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi obiettivi di identificazione del- l'azione (petitum e causa petendi), attribuendo o ne- gando ad alcuno dei contendenti un bene diverso da 22 quello richiesto e non compreso, nemmeno implicitamente o virtualmente, nella domanda, ovvero, pur mantenendosi nell'ambito del petitum, rilevi d'ufficio un'eccezione in senso stretto che, essendo diretta ad impugnare il diritto fatto valere in giudizio dall'attore, può esse- re sollevata soltanto dall'interessato, oppure ponga a fondamento della decisione fatti e situazioni estranei alla materia del contendere, introducendo nel processo un titolo (causa petendi) nuovo e diverso da quello enunciato dalla parte a sostegno della domanda, mentre non osta a che il giudice renda la pronuncia richiesta in base ad una ricostruzione dei fatti autonoma rispet- to a quella prospettata dalle parti, nonché in base al- l'applicazione di una norma giuridica diversa da quella 11455, invocata dall'istante (Cass. 19 giugno 2004, n. tra le tantissime). Pacifico quanto precede è di palmare evidenza che nella specie la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c. non sussiste. Si afferma nella citazione ex art. 398 c.p.c. che solo in tempi recenti gli attori erano venuti a cono- scenza dell'esistenza di accordi tra il retraente AZ- - in forza dei quali «in caso di ZI e il terzo TT- esito vittorioso del giudizio di riscatto il bene otte- nuto sarebbe stato trasferito al TT, il quale non 23 solo si faceva carico delle spese legali, ma anche del- le somme necessarie ad assicurare il trasferimento for- zoso del bene» (atto di citazione, p. 4). Sempre nello stesso atto si precisa «dette conven- zioni stabilivano che l'azione di retratto veniva con- dotta [dall'ZI] in nome e per conto del TT RU e con mezzi finanziari dallo stesso forniti .. avrebbe avuto tutti dandosi atto che il TT i poteri di decisione in detta azione come se la stessa fosse fatta da lui» ed è chiesto, nelle conclusioni, revocarsi ai sensi dell'art. 395 c.p.c. la sentenza t n. 183 del 24 aprile 1982 della Corte di appello di r e conseguentemente respingersi l' CI ... avverso la sentenza 20 giugno zione proposta da 1979 del tribunale di Mantova». Atteso quanto sopra, considerato che la Corte di appello di ES ha accolto tali conclusioni (e non altre) invocando a base della raggiunta conclusione proprio i documenti indicati dalla parte attrice (e non altri) è di palmare evidenza, come anticipato, la mani- festa infondatezza della censura in esame. E' palesemente irrilevante, infatti, che la Corte di appello di ES abbia ritenuto che il primitivo accordo [scritto] ZI TT sia non anteriore alla proposizione della domanda di riscatto ma stipulato in 24 pendenza del giudizio, e abbia, quindi, accolto [ciono- nostante] la pretesa. - alla luce della Allorché, infatti, quei giudici -giurisprudenza di questa Corte regolatrice hanno af- fermato che sussiste un accordo fraudolento ostativo all'accoglimento della domanda di riscatto non solo nell'eventualità l'intesa di trasferire il fondo ri- scattando al terzo sia anteriore alla domanda di ri- scatto ma anche qualora [come nella specie] l'accordo stesso sia stato stipulato in pendenza del giudizio, gli stessi hanno espresso una mera valutazione giuridi- ca che non incide in alcun modo sul potere dispositivo delle parti (protetto dell'art. 112 c.p.c.) né sulle regole di cui all'art. 398 c.p.c. 11. Con il sesto motivo i ricorrenti lamentano, an- violazione dell'art. 8 della legge 26 maggio cora, 1965, n. 590, omessa, insufficiente motivazione circa un punto decisivo della controversia,, in relazione all'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c.», per avere affermato i giudici a quibus che se taluno esercita validamente il suo diritto di riscatto e nel corso del giudizio conse- guente promette di trasferire a un terzo il fondo og- getto di causa, deve affermarsi la illegittimità dell'esercizio del diritto in parola e la nullità dell'acquisto, a prescindere da qualsiasi indagine sul- 25 le ragioni che hanno indotto il retraente a contrattare con il terzo e dal fatto che lo stesso retraente abbia poi omesso di trasferire il fondo ed abbia in concreto proceduto regolarmente alla relativa coltivazione. Si assume, in particolare, che tale affermazione è del tutto errata. Specie tenuto presente che il principio giurispru- denziale, cui essa fa riferimento (enunciato da Cass. 6 novembre 1991, n. 11832) è stato disatteso dalla Co- stante giurisprudenza sia anteriore che successiva di questa Corte regolatrice. 12. Al pari dei precedenti il motivo non coglie nel segno. In primis si evidenzia che la giurisprudenza di f e questa Corte, richiamata nel motivo come espressione di un principio opposto, rispetto a quanto ritenuto nella specie da parte della Corte di appello di ES (e da Cass. 6 novembre 1991, n. 11832 [nonché da altre pro- nunce di questa Corte, ricordate infra]) non affronta ex professo il problema ora dibattuto ed esamina, in linea di massima, il diverso problema della condizioni per l'esercizio della facoltà di riscatto con riguardo o alla destinazione agricola del fondo (così, infatti, Cass. 23 giugno 1999, n. 6401; Cass. 22 maggio 1996, n. 4739; Cass. 12 agosto 1991, n. 8787; Cass. 23 luglio 26 1991, n. 8260; Cass. 15 marzo 1991, n. 2765; Cass. 10 aprile 1990, n. 2999) o all'eventualità il fondo ogget- to di retratto sia stato espropriato per pubblica uti- lità o provvisoriamente occupato dalla P.A. (Cass. 17 febbraio 1990, n. 1190) ,ܘ ancora, il retraente abbia perduto, successivamente all'esercizio del riscatto, la proprietà del fondo confinante con quello per il quale il riscatto stesso è stato esercitato (Cass. 28 giugno 1994, n. 6192) o, infine, i requisiti soggettivi (come ad esempio, la capacità lavorativa) per l'esercizio 1986, n. 6775; della prelazione (Cass. 18 novembre Cass. 5 settembre 1985, n. 4618). Pacifico quanto sopra di palmare evidenza la im- possibilità di estendere i principi enunciati dalle pronunzie sopra richiamate alla presente vicenda. 8,Giusta la testuale previsione di cui all'art. comma 5, della legge 26 maggio 1965, n. 590, in parti- colare, ove il soggetto «preferito» sia nel possesso dei requisiti «soggettivi» indicati nel comma 1, dello stesso art. 8, e il fondo da questi condotto, о sul quale pretende di esercitare la prelazione, si trovi nelle condizioni «oggettive» indicate dal comma 2 dell' art. 8 (non sia cioè oggetto di permuta, di vendita forzata, liquidazione coatta amministrazione fallimen- to, espropriazione per pubblica utilità, né destinato a 27 utilizzazione edilizia, industriale, o turistica), qua- -lora il soggetto «preferito» non sia stato posto per - nelle condizioni di esercitare fatto dell'alienante la prelazione, può «riscattare il fondo dall'acquirente e da ogni altro successivo avente causa». Premesso quanto sopra evidente che in tutte le fattispecie considerate dalla giurisprudenza sopra men- zionata il retratto era stato sempre validamente>>> esercitato sì che non poteva risolversi a danno del re- traente il mutare, nel tempo necessario per l' accerta- mento in sede giudiziaria, del diritto, delle condizio- ni «soggettive» o «oggettive» per un valido esercizio del riscatto. Totalmente diversa è la situazione considerata dal- la sentenza ora oggetto di ricorso nella quale è stata accertata non il venire meno, successivamente all' esercizio del diritto di riscatto, delle condizioni soggettive» o «oggettive»> per il riscatto stesso, ma - sin dal momento in cui è stato eserci- la invalidità del retratto perché diretto non a perseguire gli tato - scopi voluti dalla legge. Al riguardo, in conformità a costante giurispruden- za di questa Corte da cui totalmente prescinde parte T deve evidenziarsi, ulteriormente, che il ricorrente - sacrificio imposto dal legislatore al diritto di libera 28 iniziativa economica del proprietario di un fondo agri- colo è giustificato dalla volontà di agevolare e poten- ziare la formazione della proprietà diretto -coltiva- trice. Nella ipotesi in cui tale risultato non è raggiun- gibile perché il titolare del diritto di prelazione esercita il diritto non per scopi propri dell'istituto ma per rivendere il fondo, il sacrificio non è in alcun modo giustificato ed i relativi atti di acquisto e di rivendita sono nulli per frode alla legge (Cass. 4 gen- naio 1991, n. 31). In altri termini il dato della coltivazione del fondo, che, quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria, deve essere accertato per l'avente diritto alla prelazione con riferimento all'epoca in cui la prelazione viene da lui esercitata, deve sussi- stere non solo in termini di attualità ma anche di sua prospettiva futura, e va di conseguenza escluso quando, attraverso una preordinata combinazione negoziale, il diritto di prelazione venga esercitato dall'affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro non per continuare l'impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, de- terminandosi, in tal caso la nullità sia del contratto di acquisto che del successivo atto di rivendita, in 2 529 quanto posti in essere in frode alla legge (in termini, Cass. 10 novembre 1994, n. 9402, nonché Cass. 10 agosto 1988, n. 4923, ma Cfr., altresì, Cass. 22 luglio 1981, n. 4709; Cass. 28 aprile 1981, n. 2591). Deve escludersi, contemporaneamente, in termini op- posti rispetto a quanto invoca l'attuale parte ricor- rente, che l'accordo fraudolento tra il prelazionista (affittuario-coltivatore diretto) ed il terzo, per as- sumere rilevanza quale causa di nullità dei negozi di acquisto e rivendita di un fondo agricolo, dagli stessi rispettivamente (e successivamente) stipulati con il concedente e tra loro, debba essersiproprietario formato e concluso anteriormente al momento di eserci- zio della prelazione o del riscatto. Deve, infatti, di contro, rilevarsi che condizione necessaria e sufficiente perché la fraudolenta preordi- nazione dell'anzidetta combinazione negoziale possa, in subiecta materia, comportare la declaratoria di nullità dei contratti, è che ne sia verificata ed accertata la esistenza con riferimento al periodo precedente il per- fezionamento del primo contratto di acquisto. Perfezionamento che non coincide, quanto meno ne- cessariamente, né con la dichiarazione di adesione del prelazionista, né con l'esercizio, in sede giudiziaria, del diritto riscatto. 303 0 Né la prima, infatti, né il secondo sono idonei a produrre l'effetto acquisitivo ove non intervenga, nel termine previsto, rispettivamente dall'art. 8 della legge n. 590 del 1965 e dall'articolo unico della legge n. 2 del 1979, il pagamento del prezzo (Cfr. Cass. settembre 1999, n. 9401; Cass. 27 gennaio 1999, n. 723). È evidente, invero, che soltanto rispetto ad un ne- gozio di acquisto del fondo (da parte del prelazioni- sta) in itinere, ° non ancora perfetto ed efficace, concettualmente configurabile una sua preordinata uti- lizzazione per eludere le norme cogenti di legge in te- ma di prelazione agraria e far pervenire il fondo stes- so ad un terzo non avente diritto. Cosicché quando - come nella specie l'acquisto del prelazionista sia rimasto subordinato al verificar- si della condizione sospensiva costituita dall' acco- glimento, in sede giudiziaria, della domanda di riscat- to e dal pagamento del prezzo, correttamente il giudice del merito, ai fini della sussistenza di una frode alla legge, ritiene sufficiente la prova di un accordo frau- dolento (o "preordinazione fraudolenta") intervenuto tra il prelazionista ed il terzo anteriormente al per- fezionamento del primo acquisto, mentre non occorre che tale indagine estenda, e positivamente concluda, con 31 riferimento al periodo anteriore all'esercizio della prelazione o del riscatto, manifestazione di volontà, questa, che può essere motivata non solo da un accordo già raggiunto in frode alla legge, ma anche dalla sem- plice intenzione del prelazionista di acquistare per scopi ben diversi da quelli costituenti la ratio ispi- ratrice dell'istituto della prelazione agraria (in que- sta ottica, cfr., Cass. 26 marzo 1999, n. 2896, in mo- tivazione, nonché Cass. 6 novembre 1991, n. 11832 e Cass. 10 agosto 1988 n. 4923). Avendo i giudici del merito accertato come rife- rito sopra che gli accordi, per iscritto, intervenuti tra l'ZI (retraente) e il TT (terzo estraneo) in pendenza del giudizio di riscatto stabilivano che la azione di retratto veniva condotta [dall'ZI] in nome e per conto del TT RU e con mezzi finanzia- ri dallo stesso forniti dandosi atto che il ... BOT- avrebbe avuto tutti i poteri di decisione in TOLI detta azione come se la stessa fosse fatta da lui» ap- pare evidente che correttamente i giudici del merito hanno accolto la domanda di revocazione proposta dagli aventi causa della parte ritrattata. Palesemente non conferente, ancora, al fine di per- venire a una diversa soluzione della lite è l' insegna- mento contenuto in Cass. 18 aprile 1996, n. 3661, ri- 32 chiamato in ricorso, ove solo si consideri che nella parte motiva di tale pronunzia di precisa «il coltiva- tore che, per acquistare il fondo, si procuri la dispo- nibilità del corrispettivo da un terzo, cui conceda successivamente il godimento del bene, vuoi anche allo scopo che sia esso a gestirvi in futuro l'impresa agri- cola, utilizza il diritto di prelazione per uno scopo che è diverso da quello per cui il diritto gli è stato attribuito». 13. Con il settimo, e ultimo, motivo parte ricor- rente censura la sentenza gravata denunziando «viola- zione dell'art. 395 n. 3 c.p.c., omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.>>. Si osserva, infatti, che le convenute, nel costi- tuirsi in giudizio, avevano eccepito, sotto vari profi- -li, la nullità delle convenzioni ZI TT per cui i giudici del merito avrebbero dovuto prendere in con- siderazione detta eccezione e una volta accertato il relativo fondamento, valutare se dette convenzioni, pa- cificamente nulle, non eseguite dal retraente, avesse- ro, o meno, l'attitudine di escludere a priori la esi- stenza in capo allo stesso detraente del requisito del- la coltivazione in prospettiva futura. 14. Il motivo è manifestamente infondato. 33 Quanto, in primis, alla circostanza che gli accordi - TT non siano stati eseguiti e il primo, per ZI l'effetto, non ha trasferito al promissario acquirente il fondo riscattato, si osserva in conformità a quan- to già affermato da questa Corte in fattispecie analo- ghe alla presente che la stessa non è conferente, al - fine di pervenire ad una diversa conclusione della li- te. Come accennato, infatti, in tanto sussiste, in capo al coltivatore diretto insediato sul fondo offerto in vendita il diritto di prelazione ed il correlativo di- ritto di riscatto, del fondo stesso, in quanto si ac- certi l'esistenza del dato della "coltivazione del fon- do" sia con riferimento all'epoca in cui è esercitato il riscatto, sia in termini della sua prospettiva futu- ra. Accertato, come si è accertato nella specie, che il diritto di riscatto lungi dall'essere stato esercitato in funzione della futura conduzione del fondo da parte del riscattante mirava esclusivamente a far acquisire al TT, terzo estraneo, la proprietà del fondo palesemente irrilevante un successivo ripensamento da parte del riscattante e, pertanto, la mancata "attua- zione del fine" dallo stesso inizialmente proposto (ac- quisto della proprietà del fondo da parte del TT). 34 -Infatti, se come evidenziato sopra ciò che ri- leva è la circostanza che il riscatto sia stato «legit- timamente» esercitato è palese che qualora lo stesso non sia stato legittimamente esercitato, perché preor- dinato ad fine diverso, vietato dalla legge, è evidente la irrilevanza, al fine del decidere, di quanto verifi- catosi, in linea di fatto, successivamente. (Analoga- M mente, del resto, la giurisprudenza di questa Corte è fermissima, come ricordato sopra, nel ritenere irrile- vanti i mutamenti della destinazione urbanistica del fondo, successivi all'esercizio del riscatto). Esattamente, ancora, i giudici del merito hanno ri- tenuto non pertinente al fine della loro pronunzia ogni indagine sulla «validità» o meno, degli accordi ZI TT. -Ancorché gli stessi, infatti, fossero per ipotesi - nulli la circostanza non esclude che l'ZI ha colti- - vato, in sede giudiziale, la domanda di riscatto per un fine diverso da quello voluto dalla legge e, quindi, in assenza di una prospettiva di conduzione futura del fondo, sì che una eventuale declaratoria, ancorché in- cidenter tantum (non essendo parte del giudizio uno dei contraenti) di nullità degli accordi in questione non poteva in alcun modo incidere sull'esito del presente giudizio (limitato a verificare la sussistenza delle 35 condizioni per l'accoglimento della domanda di riscatto a suo tempo proposta dall'ZI). 15. Risultato infondato in ogni sua parte, il pro- posto ricorso, in conclusione, deve rigettarsi. Sussistono giusti motivi onde disporre, tra le par- ti, la totale compensazione delle spese di questo giu- dizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III sezione civile della Corte di cassazione il giorno 11 ottobre 2005. il Consigliere relatore est. il Presidente SchelorS IL CANCELLIERE C1 ZO IS DEPOSITATO IN C RI 16 Oggi. IL CANCELLIERE C1 IN IS 36