Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 23079
CASS
Sentenza 16 novembre 2005

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Per la configurazione di una presunzione giuridicamente valida non occorre che l'esistenza del fatto ignoto rappresenti l'unica conseguenza possibile di quello noto secondo un legame di necessarietà assoluta ed esclusiva (sulla scorta della regola della inferenza necessaria), ma è sufficiente che dal fatto noto sia desumibile univocamente quello ignoto, alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull' "id quod plerumque accidit" (in virtù della regola dell'inferenza probabilistica), sicché il giudice può trarre il suo libero convincimento dall'apprezzamento discrezionale degli elementi indiziari prescelti, purché dotati dei requisiti legali della gravità, precisione e concordanza. È da escludere, invece, che possa attribuirsi valore probatorio ad una presunzione fondata su dati meramente ipotetici.

In materia di contratti agrari, il dato della coltivazione del fondo che, quale elemento costitutivo del diritto di prelazione agraria, deve essere accertato per l'avente diritto alla prelazione con riferimento all'epoca in cui essa viene esercitata, deve sussistere non solo in termini di attualità ma anche di prospettiva futura, e va di conseguenza escluso quando, attraverso una preordinata combinazione negoziale, il diritto di prelazione venga esercitato dall'affittuario coltivatore diretto o dal mezzadro non per continuare l'impresa agricola, ma per poter, invece, operare la rivendita del fondo ad un terzo non avente diritto, determinandosi, in tal caso, la nullità sia del contratto di acquisto che del successivo atto di rivendita, in quanto posti in essere in frode alla legge. Al riguardo, allorquando l'acquisto del prelazionista sia rimasto subordinato al verificarsi della condizione sospensiva costituita dall'accoglimento, in sede giudiziaria, della domanda di riscatto e dal pagamento del prezzo, è da ritenersi corretta la valutazione del giudice del merito che, in funzione dell'accertamento di una frode alla legge, ravvisi come sufficiente la prova di un accordo fraudolento intervenuto tra il prelazionista ed il terzo anteriormente al perfezionamento del primo acquisto con il pagamento del prezzo, mentre non occorre che tale indagine si estenda, e positivamente si concluda, anche con riferimento al periodo anteriore all'esercizio della prelazione o del riscatto (poiché quest'ultima manifestazione di volontà può essere motivata non solo da un accordo già raggiunto in frode alla legge, ma pure dalla semplice intenzione del prelazionista di acquistare per scopi ben diversi da quelli costituenti la "ratio" ispiratrice dell'istituto della prelazione agraria). La suddetta nullità non è in alcun modo esclusa dalla circostanza che il prelazionista non abbia dato esecuzione all'accordo fraudolento.

Commentari3

  • 1E' possibile la rivendita da parte di chi ha esercitato la prelazione ?
    https://www.notaio-busani.it/it-IT/articoli-del-notaio-archivio.aspx

    In materia vi è una giurisprudenza copiosa: a) secondo la giurisprudenza dominante, entrambi i negozi sono nulli per frode alla legge (Cass. 22 luglio 1982 n. 4709; Cass. 14 maggio 1983 n. 3329; Cass. 16 dicembre 1983 n. 7414; Cass. 26 aprile 1985 n. 2724; Cass. 10 agosto 1988 n. 4923; Cass. 4 gennaio 1991 n. 31; Cass. 2 giugno 1992 n. 6682; Cass.16 novembre 2005 n. 23079); l'indagine sulla sussistenza della frode alla legge deve tener conto, tra l'altro, della vicinanza temporale dei due atti, con riferimento alla data di pagamento del prezzo, nonchè della provenienza di quest'ultimo, potendo la frode essere evidenziata dal fatto che la somma dovuta per la prelazione sia stata fornita …

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  • 2Contribuente, garanzie, istruttoria, terzi, esclusioneAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 15 giugno 2012

  • 3Responsabilità, manager corrotto, danni all’immagine dell’ente, sussistenzaAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 31 maggio 2007
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. III, sentenza 16/11/2005, n. 23079
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23079
Data del deposito : 16 novembre 2005

Testo completo