Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 2896
CASS
Sentenza 26 marzo 1999

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I diritti di prelazione e di riscatto agrario, stante la tassativa elencazione contenuta negli artt. 8 della legge n. 590 del 1965 e 7 della legge n. 817 del 1971, non possono essere riconosciuti a coloro che coadiuvano il soggetto titolare degli stessi nella coltivazione del fondo che dà diritto alla prelazione (fondo confinante, di cui il prelazionante è proprietario), quali componenti della sua famiglia, anche se sia configurabile un'impresa familiare ai sensi dell'art. 230 - bis cod. civ., avendo questa rilevanza puramente interna e non anche esterna nei confronti del proprietario del fondo confinante, promittente alienante dello stesso. Consegue che l'esercizio del diritto di prelazione del proprietario confinante non ha effetto nei confronti degli altri componenti dell'impresa familiare coltivatrice (nel caso di specie non era applicabile l'art. 48 della legge n. 203 del 1982 mancando un rapporto agrario tra il promittente alienante e il prelazionante)

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 26/03/1999, n. 2896
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2896
    Data del deposito : 26 marzo 1999

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