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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 31/10/2025, n. 7913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7913 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'att. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 9515/'25 del ruolo generale,
T R A
, in persona e leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura in atti, dall' Avv. Riccardo Fuso, con il quale elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Giovanni Manna in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Roma 138/E
C O N T R O
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_2
ON AS e SE OS presso lo studio di quest'ultimo - in Alessandria, via Trotti n.
3 - elett.te domiciliato
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.4.2025, la società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato in data 24.03.2025 dal Sig. Parte_2 esponendo: che, con verbale unico di accertamento e notificazione nr. 2023 – GE- 0000417 del 30.06.2023, notificato in data 13.07.2023, l' di Genova, in esito CP_1 all'accertamento relativo al periodo 01.08.2021 - 31.12.2022, aveva contestato alla società l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro e conseguente l'omessa retribuzione di ore di lavoro straordinario dei propri dipendenti adibiti al deposito sito in Genova alla Via Multedo di Pegli;
che, con riferimento alla posizione di
[...] era stata notificata diffida accertativa dell' per Parte_2 CP_2 crediti patrimoniali n. DA-GE/2023/0910, relativa al periodo dal 03.01.2022 al 31.12.2022, per l'importo complessivo di € 5.438,25 a titolo di lavoro straordinario non retribuito. Deduceva che nel periodo in contestazione il lavoratore aveva osservato orario di lavoro giornaliero di 8 ore, con inizio della prestazione alle 6,30, oppure alle 7,30, alle 8,30 ovvero alle 9,30 in relazione al turno di lavoro assegnato. Rassegnava la seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa su cui si fonda l'atto di precetto opposto, anche con provvedimento inaudita altera parte;
b) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per mancata notifica del titolo esecutivo: c) sempre nel merito accertare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare inefficace l'atto di precetto intimato nei confronti di società ricorrente e in questa sede opposto;
d) in via gradata, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria del Sig. è infondata e illegittima per le causali di cui alla Pt_2 narrativa che precede;
e) In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento di Pt_2 tutte le spese di giudizio, compresi diritti e onorari di causa”. Si costituiva
[...]
chiedendo di essere rimesso in termini in ragione della tardiva Parte_2 autorizzazione alla visione degli atti del fascicolo telematico. Eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito. Nel merito deduceva che la diffida era stata emessa sulla scorta delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo.
L'opposizione merita accoglimento.
Quanto alla questione relativa alla individuazione della competenza per territorio, vale ricordare il principio secondo cui "La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicare dagli artt. 409 e 4442 c.p.c., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615 c.p.c., comma 1), determinabile in base alle regole derrate dall'art. 413 c.p.c., comma 2, perchè l'art. 618 bis c.p.c., comma 1, rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell' esecuzione a decidere l'opposizione all' esecuzione non iniziata per effetto dell'art. 27 c.p.c., comma 1, - a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell' esecuzione - perchè prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27 c.p.c., comma 1, all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice - secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune - perchè questi ultima norma non è riferibile al processo del lavoro" (Cass. n. 841 del 18/01/2005 ribadita da Cass. n. 20891 del 29/09/2009). Orbene, in applicazione di tale principio, la competenza per territorio va individuata applicando i criteri di cui all'art. 413 c.p.c., comma 2, e, quindi, sono competenti, in via alternativa, il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l'azienda o una -sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore tenendo conto che la Giurisprudenza di questa Corte ha precisato come detta norma non attribuisca valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi (Cass. n. 13530 del 27/07/2012, per tutte).
Pertanto, avendo la propria sede legale in Napoli, deve Parte_1 concludersi per il rigetto della sollevata eccezione.
Preliminarmente va disattesa la richiesta di rimessione in termini avanzata dal procuratore di parte convenuta.
Parte opposta assume di non aver potuto visionare la documentazione di cui alla produzione di parte ricorrente in ragione della tardività dell'autorizzazione alla visione degli atti, avanzando istanza di remissione in termini ex art
Ai sensi dell'art 76 disp att cpc: “Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo
[165, 166, 168 c.p.c.].
Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.
Nella specie dagli atti risulta: che l'istanza di visibilità del fascicolo è stata inoltrata in data 6.6.2025; parte convenuta si è costituita, tempestivamente, in data 13.6.2025; l'autorizzazione alla visione degli atti è intervenuta in data 16.6.2025.
Ciò non significa però che sia preclusa la richiesta di copie, accompagnata da procura notarile o in calce al ricorso e decreto notificati, che il cancelliere forma stampando i documenti inseriti nel sistema ovvero formando copia informatica dei documenti informatici (art. 23 e 23-bis Codice Amministrazione Digitale d.lgs.
7.03.2005 n° 82) e inviandola al procuratore via posta elettronica. La mancata attivazione, ai sensi deli artt 23 e 23 bis, da parte del difensore munito di procura, a fonte del ritardo nell'autorizzazione, non consente di ritenere l'inimputabilità delle eventuali decadenze, con conseguente non applicabilità della rimessione in termini.
Nel merito va osservato quanto segue.
Va premesso che, come osservato dal Tribunale di Bari con pronuncia n. 1347/'22, “In caso di notificazione da parte del lavoratore di precetto sulla base di una diffida accertativa ex articolo 12 del Dlgs n. 124/2004 che abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo, la sede giurisdizionale nella quale il datore di lavoro può far valere l'infondatezza dei diritti riconosciuti al lavoratore è costituita dall'opposizione al precetto ex articolo 615, comma 1, del Cpc, quale strumento attraverso il quale non solo potrà far valere le proprie ragioni, ma anche ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Infatti, diversamente opinando, il datore di lavoro dovrebbe promuovere un giudizio di accertamento negativo del credito della controparte, ma resterebbe privo di un efficace strumento cautelare destinato a paralizzare l'efficacia esecutiva della diffida. Ne consegue che, essendo la tutela cautelare immanente alla tutela giurisdizionale, a seguito della notifica di un precetto fondato su una diffida accertativa, il datore di lavoro destinatario dell'atto ben può proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa. Ciò realizza un'utile concentrazione dei processi e consente di disporre di adeguati strumenti per impedire che una diffida manifestamente infondata sia portata ad esecuzione. In definitiva, pertanto, il rimedio approntato dal richiamato articolo 615 del Cpc, consente al datore di lavoro di contestare il credito del procedente sul piano sostanziale, nell'ambito di un vero e proprio giudizio di cognizione, al fine di negare il diritto del creditore istante di procedere "in executivis", facendo valere motivi di merito, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, anche anteriori alla formazione del titolo proprio perché stragiudiziale”.
Nella specie la società opponente ha contestato il diritto di Parte_2 alle somme di cui alla diffida accertativa, negando che il lavoratore abbia
[...] prestato attività di lavoro straordinario. Dalla diffida in atti risulta che, a base dell'accertamento nei termini del ritenuto svolgimento di orario di lavoro full - time, risultano essere stati posti, tra gli altri, dichiarazioni dei lavoratori (cfr pag 2 e 3 del verbale di accertamento), due dichiarazioni dell'amministratore unico
[...]
(cfr pag 3) nonché l'ulteriore documentazione indicata a pag 3 del verbale. Per_1
Orbene, come ribadito dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr n. 641/'20), “Secondo la Suprema Corte…i verbali redatti dall'.ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno fede fino a querela di falso per ciò che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'.ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (con la conseguenza che, in sede di opposizione, incombe sull'.opponente l'.onere di offrire prova contraria), mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'.inchiesta, per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ed il materiale raccolto dal verbalizzante dev'.essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale, se può valutarne l'.importanza ai fini della prova, non può mai attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'.opponente l'.onere di provare l'.insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. n. 3973/1998 – anche Cass. 22384/2014). Di talchè, in caso di contestazione dell'.an su cui si fonda la pretesa creditoria azionata con diffida accertativa, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza dei corrispondenti fatti costitutivi…”
Orbene, la documentazione posta a fondamento della diffida non risulta prodotta in atti né parte opposta ha fornito prova del fatto – osservanza di un orario di lavoro a tempo pieno – posto a fondamento della pretesa azionata. Del tutto generica invero è risultata la richiesta di ordine di esibizione formulata in memoria di costituzione, con riferimento a “tutte le dichiarazioni dei lavoratori di rese dagli Parte_1
Ispettori ed acquisite nel corso della verifica”.
Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto di
[...]
a procedere esecutivamente per la somma di euro € 5.889,62, di Parte_2 cui al precetto notificato in data 24.3.2025.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inesistenza del diritto di a procedere Parte_2 esecutivamente per la somma di euro € 5.889,62, di cui al precetto notificato in data 24.3.2025.
2) compensa le spese
Napoli, 31.10.2025
Il GIUDICE
(dott.ssa M. Fontana)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
IL GIUDICE dott.ssa M. Fontana quale giudice del lavoro
(artt. 409 e ss. cpc)
Letto l'att. 127 ter c.p.c., lette le note scritte in sostituzione di udienza depositate dalle parti, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella controversia individuale di lavoro iscritta al n. 9515/'25 del ruolo generale,
T R A
, in persona e leg. rapp.te p.t., rappresentata e difesa, Parte_1 in virtù di procura in atti, dall' Avv. Riccardo Fuso, con il quale elett.te domicilia presso lo studio dell'avv. Giovanni Manna in Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Roma 138/E
C O N T R O
, rappto e difeso, in virtù di procura in atti, dagli avv.ti Parte_2
ON AS e SE OS presso lo studio di quest'ultimo - in Alessandria, via Trotti n.
3 - elett.te domiciliato
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso depositato in data 14.4.2025, la società in epigrafe proponeva opposizione al precetto notificato in data 24.03.2025 dal Sig. Parte_2 esponendo: che, con verbale unico di accertamento e notificazione nr. 2023 – GE- 0000417 del 30.06.2023, notificato in data 13.07.2023, l' di Genova, in esito CP_1 all'accertamento relativo al periodo 01.08.2021 - 31.12.2022, aveva contestato alla società l'omessa registrazione sul libro unico del lavoro e conseguente l'omessa retribuzione di ore di lavoro straordinario dei propri dipendenti adibiti al deposito sito in Genova alla Via Multedo di Pegli;
che, con riferimento alla posizione di
[...] era stata notificata diffida accertativa dell' per Parte_2 CP_2 crediti patrimoniali n. DA-GE/2023/0910, relativa al periodo dal 03.01.2022 al 31.12.2022, per l'importo complessivo di € 5.438,25 a titolo di lavoro straordinario non retribuito. Deduceva che nel periodo in contestazione il lavoratore aveva osservato orario di lavoro giornaliero di 8 ore, con inizio della prestazione alle 6,30, oppure alle 7,30, alle 8,30 ovvero alle 9,30 in relazione al turno di lavoro assegnato. Rassegnava la seguenti conclusioni: “a) in via preliminare, concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva della diffida accertativa su cui si fonda l'atto di precetto opposto, anche con provvedimento inaudita altera parte;
b) in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità dell'atto di precetto opposto per mancata notifica del titolo esecutivo: c) sempre nel merito accertare l'inesistenza e/o nullità e/o inefficacia del titolo esecutivo e per l'effetto dichiarare inefficace l'atto di precetto intimato nei confronti di società ricorrente e in questa sede opposto;
d) in via gradata, accertare e dichiarare che la pretesa creditoria del Sig. è infondata e illegittima per le causali di cui alla Pt_2 narrativa che precede;
e) In ogni caso, condannare il Sig. al pagamento di Pt_2 tutte le spese di giudizio, compresi diritti e onorari di causa”. Si costituiva
[...]
chiedendo di essere rimesso in termini in ragione della tardiva Parte_2 autorizzazione alla visione degli atti del fascicolo telematico. Eccepiva l'incompetenza per territorio del Tribunale adito. Nel merito deduceva che la diffida era stata emessa sulla scorta delle dichiarazioni rese dai lavoratori in sede di accesso ispettivo.
L'opposizione merita accoglimento.
Quanto alla questione relativa alla individuazione della competenza per territorio, vale ricordare il principio secondo cui "La competenza territoriale a decidere l'opposizione all'esecuzione, nelle materie indicare dagli artt. 409 e 4442 c.p.c., proposta prima dell'inizio della medesima (art. 615 c.p.c., comma 1), determinabile in base alle regole derrate dall'art. 413 c.p.c., comma 2, perchè l'art. 618 bis c.p.c., comma 1, rinvia alle norme previste per le controversie individuali di lavoro, e non prevede una riserva di competenza del giudice dell'esecuzione, come invece dispone il secondo comma del medesimo art. 618 bis per l'opposizione all'esecuzione già iniziata o agli atti esecutivi. Nè può ritenersi la competenza del giudice dell' esecuzione a decidere l'opposizione all' esecuzione non iniziata per effetto dell'art. 27 c.p.c., comma 1, - a norma del quale per l'opposizione all'esecuzione è competente il giudice dell' esecuzione - perchè prima del suo inizio non è individuabile il luogo di essa, mentre il richiamo contenuto nella seconda parte dell'art. 27 c.p.c., comma 1, all'art. 480, n. 3, seconda parte, dello stesso codice - secondo il quale competente a decidere l'opposizione a precetto è il giudice dell'esecuzione, se il creditore procedente ha indicato, nel precetto, la sua residenza o ha eletto domicilio nel medesimo comune - perchè questi ultima norma non è riferibile al processo del lavoro" (Cass. n. 841 del 18/01/2005 ribadita da Cass. n. 20891 del 29/09/2009). Orbene, in applicazione di tale principio, la competenza per territorio va individuata applicando i criteri di cui all'art. 413 c.p.c., comma 2, e, quindi, sono competenti, in via alternativa, il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto di lavoro ovvero si trova l'azienda o una -sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore tenendo conto che la Giurisprudenza di questa Corte ha precisato come detta norma non attribuisca valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi (Cass. n. 13530 del 27/07/2012, per tutte).
Pertanto, avendo la propria sede legale in Napoli, deve Parte_1 concludersi per il rigetto della sollevata eccezione.
Preliminarmente va disattesa la richiesta di rimessione in termini avanzata dal procuratore di parte convenuta.
Parte opposta assume di non aver potuto visionare la documentazione di cui alla produzione di parte ricorrente in ragione della tardività dell'autorizzazione alla visione degli atti, avanzando istanza di remissione in termini ex art
Ai sensi dell'art 76 disp att cpc: “Le parti o i loro difensori muniti di procura possono esaminare gli atti e i documenti inseriti nel fascicolo d'ufficio e in quelli delle altre parti e farsene rilasciare copia dal cancelliere, osservate le leggi sul bollo
[165, 166, 168 c.p.c.].
Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione”.
Nella specie dagli atti risulta: che l'istanza di visibilità del fascicolo è stata inoltrata in data 6.6.2025; parte convenuta si è costituita, tempestivamente, in data 13.6.2025; l'autorizzazione alla visione degli atti è intervenuta in data 16.6.2025.
Ciò non significa però che sia preclusa la richiesta di copie, accompagnata da procura notarile o in calce al ricorso e decreto notificati, che il cancelliere forma stampando i documenti inseriti nel sistema ovvero formando copia informatica dei documenti informatici (art. 23 e 23-bis Codice Amministrazione Digitale d.lgs.
7.03.2005 n° 82) e inviandola al procuratore via posta elettronica. La mancata attivazione, ai sensi deli artt 23 e 23 bis, da parte del difensore munito di procura, a fonte del ritardo nell'autorizzazione, non consente di ritenere l'inimputabilità delle eventuali decadenze, con conseguente non applicabilità della rimessione in termini.
Nel merito va osservato quanto segue.
Va premesso che, come osservato dal Tribunale di Bari con pronuncia n. 1347/'22, “In caso di notificazione da parte del lavoratore di precetto sulla base di una diffida accertativa ex articolo 12 del Dlgs n. 124/2004 che abbia acquistato efficacia di titolo esecutivo, la sede giurisdizionale nella quale il datore di lavoro può far valere l'infondatezza dei diritti riconosciuti al lavoratore è costituita dall'opposizione al precetto ex articolo 615, comma 1, del Cpc, quale strumento attraverso il quale non solo potrà far valere le proprie ragioni, ma anche ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo. Infatti, diversamente opinando, il datore di lavoro dovrebbe promuovere un giudizio di accertamento negativo del credito della controparte, ma resterebbe privo di un efficace strumento cautelare destinato a paralizzare l'efficacia esecutiva della diffida. Ne consegue che, essendo la tutela cautelare immanente alla tutela giurisdizionale, a seguito della notifica di un precetto fondato su una diffida accertativa, il datore di lavoro destinatario dell'atto ben può proporre motivi di opposizione concernenti il merito della pretesa. Ciò realizza un'utile concentrazione dei processi e consente di disporre di adeguati strumenti per impedire che una diffida manifestamente infondata sia portata ad esecuzione. In definitiva, pertanto, il rimedio approntato dal richiamato articolo 615 del Cpc, consente al datore di lavoro di contestare il credito del procedente sul piano sostanziale, nell'ambito di un vero e proprio giudizio di cognizione, al fine di negare il diritto del creditore istante di procedere "in executivis", facendo valere motivi di merito, fatti impeditivi, estintivi o modificativi del credito vantato da controparte, anche anteriori alla formazione del titolo proprio perché stragiudiziale”.
Nella specie la società opponente ha contestato il diritto di Parte_2 alle somme di cui alla diffida accertativa, negando che il lavoratore abbia
[...] prestato attività di lavoro straordinario. Dalla diffida in atti risulta che, a base dell'accertamento nei termini del ritenuto svolgimento di orario di lavoro full - time, risultano essere stati posti, tra gli altri, dichiarazioni dei lavoratori (cfr pag 2 e 3 del verbale di accertamento), due dichiarazioni dell'amministratore unico
[...]
(cfr pag 3) nonché l'ulteriore documentazione indicata a pag 3 del verbale. Per_1
Orbene, come ribadito dalla Corte di Appello di Palermo in fattispecie analoga a quella in oggetto (cfr n. 641/'20), “Secondo la Suprema Corte…i verbali redatti dall'.ispettorato del lavoro o dai funzionari degli enti previdenziali fanno fede fino a querela di falso per ciò che riguarda la provenienza dal pubblico ufficiale che li ha redatti ed i fatti che quest'.ultimo attesta essere avvenuti in sua presenza o essere stati da lui compiuti (con la conseguenza che, in sede di opposizione, incombe sull'.opponente l'.onere di offrire prova contraria), mentre, per le altre circostanze di fatto che il verbalizzante segnali di aver accertato nel corso dell'.inchiesta, per averle apprese de relato o in seguito ad ispezione di documenti, la legge non attribuisce al verbale alcun valore probatorio precostituito, neppure di presunzione semplice, ed il materiale raccolto dal verbalizzante dev'.essere liberamente apprezzato dal giudice, il quale, se può valutarne l'.importanza ai fini della prova, non può mai attribuirgli valore di vero e proprio accertamento, addossando all'.opponente l'.onere di provare l'.insussistenza dei fatti contestatigli (cfr. Cass. n. 3973/1998 – anche Cass. 22384/2014). Di talchè, in caso di contestazione dell'.an su cui si fonda la pretesa creditoria azionata con diffida accertativa, incombe sul lavoratore l'onere di provare l'esistenza dei corrispondenti fatti costitutivi…”
Orbene, la documentazione posta a fondamento della diffida non risulta prodotta in atti né parte opposta ha fornito prova del fatto – osservanza di un orario di lavoro a tempo pieno – posto a fondamento della pretesa azionata. Del tutto generica invero è risultata la richiesta di ordine di esibizione formulata in memoria di costituzione, con riferimento a “tutte le dichiarazioni dei lavoratori di rese dagli Parte_1
Ispettori ed acquisite nel corso della verifica”.
Alla luce di quanto esposto, deve dichiararsi l'inesistenza del diritto di
[...]
a procedere esecutivamente per la somma di euro € 5.889,62, di Parte_2 cui al precetto notificato in data 24.3.2025.
La complessità delle questioni trattate giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio tra le parti.
P.Q.M.
La dott.ssa M. Fontana, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:
1) dichiara l'inesistenza del diritto di a procedere Parte_2 esecutivamente per la somma di euro € 5.889,62, di cui al precetto notificato in data 24.3.2025.
2) compensa le spese
Napoli, 31.10.2025
Il GIUDICE
(dott.ssa M. Fontana)