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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 16/09/2025, n. 503 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 503 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FERMO, NELLA PERSONA DEL GOP DR.
Rossella Maurizi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
NEL PROC. CIVILE N.547/2022 R.G.
PROMOSSO DA: Parte_1
n persona dell'accomandatario
[...] [...]
nato il [...] a [...] e, res. In Parte_1
Sant'Elpidio A Mare, Strada Faleriense 996 CF/ PI
rappresentato e difeso dall'Avv. C.F._1
Mauro Cimino, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Fermo, Viale della Carriera, 24, giusta estesa in calce all'atto introduttivo del giudizio
CONTRO
: nato il [...] in Parte_2
SWWILEH JOR ( GIORDANIA) CF e, C.F._2 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaela Polci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Porto San
Giorgio, Via panfili, 98, giusta delega allegata all'atto di costituzione in giudizio
OGGETTO: OCCUPAZIONE SENZA TITOLO DI IMMOBILE
BREVI MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, la soc. conveniva in giudizio innanzi a Codesto Ufficio, il Pt_1
Sig. per sentirlo condannare al rilascio Controparte_1
immediato dell'immobile di sua proprietà sito in Porto
Sant'Elpidio Via Friuli, 14 detenuto senza titolo con condanna al rimborso dei compensi e delle spese del presente giudizio. Premetteva parte attrice di essere proprietaria dell'immobile, e di averlo concesso in comodato ad una persona di nazionalità straniera e, di aver consegnato al le chiavi per il ritiro di alcuni Pt_2
oggetti appartenenti alla stessa, ma però di vedersi occupato il suddetto immobile dal Quest'ultimo si Pt_2
costituiva in giudizio chiedendo il rigetto della domanda attrice in quanto infondata si in fatto che in diritto.
Eccepiva inoltre, l'improcedibilità della domanda di mediazione, in questo caso obbligatoria;
il difetto di rito in favore di quello locatizio;
l'infondatezza nel merito della domanda, con riferimento, con riferimento alla ricostruzione del fatto storico poiché in entrava Pt_2 nell'immobile con il consenso del Partemi che avrebbe dovuto regolarizzare il contratto di locazione, che percepiva regolarmente i canoni di locazione, oltre le spese condominiali ( come documentato per tabulas dei messaggi di rodotti in atti) Alla prima udienza il CP_2
Giudice Dr. Taverna, riteneva di dover trattare la procedura con il rito ordinario e, pertanto concedeva i termini di cui al 183 cpc rinviando così ad altra udienza, e fissava PC e Discussione. A detta udienza, le conclusioni venivano precisate solo dal procuratore di parte convenuta, mentre, nessuno compariva per parte attrice.
La causa veniva quindi trattenuta con concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Alla luce di tutta la documentazione prodotta, nonché dagli scritti difensivi in atti, la domanda proposta da parte convenuta deve essere accolta. Quanto all'eccezione sollevata tempestivamente, in relazione al mancato esperimento della mediazione, considerato che il presente procedimento è giunto oramai alla decisione, appare oramai non più funzionale ai fini del decidere, in quanto tale controversia, non risulta più mediabile. Stessa considerazione vale poi, all'eccezione inerente il rito prescelto dall'attore che, in ogni caso, non ha fornito alcuna prova della sua titolarità in capo all'immobile di cui ne viene richiesta la restituzione, essendo dato imprescindibile e, giustificante tale richiesta ( titolo di dominio sull'immobile) Si rappresenta che il non Pt_2
occupava abusivamente tale immobile le cui chiavi gli venivano consegnate dal , in attesa di Parte_1
formalizzare un regolare contratto di locazione, come documentato dai messaggi scambiati e prodotti in atti.
Altrimenti non è spiegabile che il el settembre Pt_1
2020 abbia fornito al il numero dell'antennista per Pt_2
risolvere i problemi della TV. Lo stesso si è poi sincerato del pagamento delle utenze domestiche che nel frattempo sono state volturate a nome dell'odierno convenuto e che, in più occasioni ha sollecitato lo stesso a pagare i canoni arretrati. Invece, il locatore non ha mai proceduto alla stipula di un regolare contratto locativo, procedendo anche al distacco di acqua e luce come si evince da tutti i messaggi prodotti
Tanto premesso,
PQM
IL GOP del Tribunale di Fermo, respinta ogni avversa deduzione, per tutti i motivi esposti in narrativa, Respinge in toto la domanda attrice in difetto della prova della legittimazione ad agire e comunque infondata sia in fatto che in diritto e, per
L'effetto Condanna della Parte_1
al pagamento in favore del Sig.
[...] CP_1 delle spese e competenze di lite che vengono
[...]
quantificate in Euro 2.500,00 oltre accessori di Legge,
Così deciso in Fermo, li 16/09/2025
Il GOP dr. Rossella Maurizi