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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 10/01/2025, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 246/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANELLI CINZIA, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in VIA PIER CARLO CADOPPI N. 8, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in presso CP_1
lo studio del predetto difensore in VIA DELLA VEZA N. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
La ricorrente ed il resistente hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta depositate in data 04/12/2024, in vista dell'udienza del 05/12/2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- premesso di essere divorziata da in forza di sentenza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Siracusa emessa, su ricorso congiunto delle parti, in data 31/05/2016, e che dal matrimonio erano nate Per_ le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), conveniva in giudizio l'ex marito Per_2 [...]
, e chiedeva una modifica delle condizioni di divorzio, in punto a diritti di visita (chiedendo in CP_1
particolare, oltre ad una modifica dei periodi delle vacanze scolastiche, che il padre tenesse con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica o lunedì mattina, e due pomeriggi nella settimana in cui non le avrebbe tenute con sé durante il fine settimana), nonché, in merito al mantenimento delle figlie, domandando che, a modifica delle condizioni di divorzio che avevano previsto il mantenimento ordinario diretto della prole da parte di ciascun genitore, venisse posto a carico del padre, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, un contributo di mantenimento da versare alla ricorrente pari ad € 480,00 mensili (€ 240 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia.
Il convenuto , di contro, chiedeva a sua volta una modifica delle condizioni di divorzio in CP_1
punto a diritti di visita paterni delle figlie, chiedendone un ampliamento come meglio specificato nelle tabelle di cui alle ipotesi A e B delle note autorizzate per l'udienza del 5/12/2024 (depositate il
04/12/2024), dichiarandosi disponibile, nel caso il Giudice lo avesse ritenuto necessario in ragione dei maggiori tempi di permanenza delle figlie presso la madre, di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla sentenza, nell'ipotesi A un assegno mensile di mantenimento di € 280,00, e nell'ipotesi B una somma mensile di € 200,00.
Venivano sentite le parti all'udienza del 25/06/2024, e veniva disposto ed esperito alla successiva Per_ udienza del 16/10/2024 l'ascolto delle due minori e . Persona_3
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza in trattazione scritta del 05/12/2024.
2.
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1182/2016, pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, in data
31/05/2016.
Il primo punto oggetto di reciproche domande di modifica riguarda i tempi di permanenza delle figlie presso il padre.
pagina 2 di 7 Le parti, nelle conclusioni congiunte di divorzio, avevano concordato, oltre all'affidamento condiviso delle minori con loro collocamento prevalente presso la madre, che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e, alternativamente, una settimana il sabato e l'altra la domenica dalle ore 9:00 alle ore 23:00.
E' pacifico che la ricorrente con le figlie, e poi anche il resistente, negli anni 2015-2016 si siano trasferiti dalla Sicilia sul territorio reggiano.
Le parti, sentite all'udienza del 25/06/2024, hanno dichiarato che il calendario di visite ad oggi in essere fosse, di fatto, modificato rispetto a quello previsto nelle condizioni di divorzio, nel senso che le minori vedevano il padre a week end alternati dal sabato (con pernottamento) sino alla domenica, e due pomeriggi a settimana senza pernottamento.
Entrambe le figlie, dell'età di 13 e di 16 anni, sono state ascoltate all'udienza del 16/10/2024, ed hanno riferito di vedere il padre secondo un calendario articolato su settimane alternate, nel senso che l'una settimana stanno dal padre nel week end il sabato e la domenica (pernotti compresi), e l'altra due pomeriggi infrasettimanali il lunedì ed il mercoledì.
Entrambe le minori hanno manifestato la volontà di mantenere questa situazione di fatto, salva la possibilità di aggiungere un giorno in più “ogni tanto”, senza predeterminazione di un giorno fisso, quando lo desiderino e compatibilmente con i loro impegni e quelli del padre.
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese dalle figlie debbano essere tenute in debita considerazione e le loro volontà recepite, essendo le due minori di certo capaci di discernimento in ragione dell'età raggiunta, e posto che il calendario di visite da loro riferito in udienza, e di fatto realizzatosi successivamente alla sentenza di divorzio ed al trasferimento del nucleo familiare dalla Sicilia alla
Provincia di Reggio Emilia, oltre a corrispondere alle volontà delle figlie, garantisce comunque un rapporto equilibrato e continuativo tra le stesse ed il genitore non collocatario.
Non vi sono invece giustificate e sopravvenute ragioni per modificare la regolamentazione dei periodi di vacanze, che rimangono dunque disciplinati come previsto negli accordi di divorzio.
3.
Venendo alla questione economica del mantenimento delle due figlie, i coniugi, nelle condizioni di divorzio congiunte recepite nella sentenza del Tribunale di Siracusa del 31/05/2016, avevano concordato il mantenimento delle figlie in forma diretta, la ripartizione a metà delle spese straordinarie, ed avevano pattuito che gli assegni familiari fossero percepiti per intero dalla . Pt_1
La ricorrente chiede ora, a modifica delle condizioni di divorzio, di porre un contributo di mantenimento delle figlie a carico del padre, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, pari ad € 480,00
pagina 3 di 7 mensili (€ 240,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia
La domanda è riconducibile all'art. 473 bis.29 c.p.c., secondo cui, “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere…la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Invero la norma codifica un principio che già si era consolidato nella giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia con riferimento alle modifiche delle condizioni di divorzio (art. 9 della legge 898/1970).
Pertanto, al fine di chiarire il requisito enunciato dal citato art. 473 bis.29 c.p.c., rappresentato dalla sopravvenienza di “giustificati motivi”, giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di assegno di mantenimento dei figli, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate con il precedente provvedimento, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la decisione era stata adottata, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti al precedente provvedimento, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Si veda, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 28 Novembre 2017, n. 28436, secondo cui “in materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo”.
In altri termini, nel procedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno precedentemente fissato, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento del riconoscimento originario dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se siano sopravvenute, rispetto al provvedimento oggetto di domanda di modifica, nuove circostanze di fatto rilevanti (in tal senso, di recente, Cass. civile, sez. I, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18608).
Trasponendo i suesposti principi nel caso concreto, non può di certo considerarsi fatto sopravvenuto il mutuo gravante sulla ex casa coniugale sita in Floridia (SR), Via Rizza n. 46, in comproprietà tra le parti, poiché già all'epoca degli accordi di divorzio era previsto che fosse la a farsi carico in via Pt_1
esclusiva di tale mutuo.
Come si è detto più sopra, devono escludersi dal novero dei fatti rilevanti che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio (intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della pagina 4 di 7 situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa), quelli che avrebbero dovuto considerarsi nel precedente procedimento;
nel caso concreto, è evidente che il piano di ammortamento del mutuo (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), essendo noto all'epoca della conclusione degli accordi di divorzio, era circostanza di cui le parti già avrebbero potuto e dovuto tener conto nelle loro conclusioni congiunte recepite dalla sentenza del Tribunale di Siracusa del 31/05/2016.
Sulla base del piano di ammortamento del mutuo la rata mensile dovrebbe ammontare, ad oggi, ad €
471,42 (doc. 4 ricorso), anche se dagli estratti di conto corrente della ricorrente acquisiti agli atti risulta all'attualità leggermente superiore, essendo pari a circa € 530,00.
E' stato poi riconosciuto dalla stessa ricorrente all'udienza del 27/06/2024, che la ex casa coniugale sita in Floridia (SR) sia attualmente abitata dal di lei padre, il quale corrisponde alla figlia un canone di locazione mensile di 350 euro, come peraltro documentato dai più recenti estratti di conto prodotti dalla ricorrente, con il quale, di fatto, la paga parte della rata di mutuo gravante sull'immobile Pt_1
medesimo.
La ricorrente, inoltre, successivamente alla sentenza di divorzio, ha provveduto all'acquisto dell'abitazione in cui vive con le figlie, sita a Campegine (RE), contraendo un nuovo mutuo la cui rata mensile, sulla base del piano di ammortamento prodotto al doc. 7, ammonta ad € 407,81.
Anche questa circostanza, pur se sopravvenuta agli accordi di divorzio, non pare abbia alterato l'equilibrio e l'assetto economico complessivo scaturente dagli accordi medesimi, atteso che anche il resistente - il quale ha contratto nuove nozze e convive con la moglie nella loro casa di proprietà in
Castelnuovo di Sotto (RE) acquistata in data 27/09/2021 (doc. 9 convenuto) - è gravato da mutuo ipotecario, la cui rata mensile ammonta a circa 800 euro mensili (doc.n.11 fasc. resistente), che divide con la attuale moglie avendo quindi egli a suo carico un onere mensile a tal titolo di 400 euro.
Entrambe le parti, in ogni caso, avendo acquistato l'immobile ad uso abitativo nel quale vivono, hanno visto incrementarsi il loro patrimonio.
Il resistente ha inoltre documentato di avere a suo carico un finanziamento, anch'esso cointestato con la attuale moglie , contratto per l'acquisto di autovettura, la cui rata mensile ammonta Parte_2
a circa 360 euro (doc.n.13 fasc. resistente).
Non vi è invece prova della causale del finanziamento con rata mensile di € 310 contratto dalla ricorrente con FI PA (doc. 8), e dunque non può tenersene conto ai fini della decisione.
Non essendovi prova dei redditi percepiti dalle parti all'epoca degli accordi di divorzio, non è possibile stabilire se i loro redditi siano, da allora, aumentati ovvero diminuiti.
La ricorrente lavora attualmente come operaia presso “Diffusione Italiana Preziosi”, con reddito netto pari, in media, a circa € 1.700,00 al mese per dodici mesi, come si evince dal Mod. 730 per l'anno di pagina 5 di 7 imposta 2022 e dagli estratti di conto corrente dalla stessa prodotti in atti. Occorre detrarre gli oneri di mutuo sopra indicati, ed aggiungere i 350 euro al mese a titolo di canone di locazione corrispostole dal di lei padre per l'affitto della casa sita in Floridia (SR).
Ella, come dichiarato all'udienza del 25/06/2024, svolge altresì, per alcune sere a settimana, l'attività di cameriera;
attività che, come si evince dai più recenti estratti di conto corrente, le garantisce un emolumento lavorativo estremamente modesto, variabile ed oscillante tra i 250 ed i 500 euro al mese.
Il lavora anch'egli come dipendente, e percepisce un reddito netto mensile pari in media a circa CP_1
€ 1.800,00, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti di conto corrente dallo stesso prodotti, da cui occorre detrarre la metà delle rate dei finanziamenti cointestati con la sua attuale moglie di cui si è dato conto più sopra.
4.
Ciò detto sulle condizioni economiche delle parti, i giustificati motivi che, ai sensi dell'art. 473 bis.29
c.p.c., rendono necessaria la previsione di un contributo di mantenimento da porre a carico del padre, sono rappresentati innanzitutto dal fatto che, mentre negli accordi di divorzio, ed ancor prima negli accordi di separazione, i coniugi avevano concordato che gli assegni familiari fossero erogati per intero alla madre, ora, sulla base della disciplina legislativa (entrata in vigore successivamente al divorzio),
l'assegno unico, in caso di affidamento condiviso, deve essere ripartito nella misura del 50% tra i genitori, salvo specifico diverso accordo, che tuttavia nella specie manca, tanto è vero che il resistente ha concluso chiedendo che l'assegno unico venga “diviso al 50% ciascuno come per legge” (assegno unico che, come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti dalla ricorrente, ammonta a poco più di 400 euro al mese).
Occorre in secondo luogo, ed in aggiunta a quanto sopra, considerare che il resistente, nelle note autorizzate per l'udienza del 5/12/2024 (depositate il 04/12/2024), si sia dichiarato disponibile, nel caso il Giudice lo avesse ritenuto necessario in ragione dei maggiori tempi di permanenza delle due figlie presso la madre, di versare alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento di € 280,00, a fronte di un calendario di visite paterne dallo stesso proposto, che prevedeva tempi di permanenza della prole presso il padre maggiori di quelli statuiti da questo Collegio.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra osservato in merito alla disciplina dell'assegno unico in caso di affidamento condiviso, dei tempi di permanenza delle due figlie presso la madre e dei conseguenti compiti domestici, di accudimento e di cura svolti in prevalenza dalla ricorrente, nonché dell'età ad oggi raggiunta dalle due minori con le connesse loro accresciute esigenze di vita, si stima equo stabilire un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna pagina 6 di 7 figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
La modifica economica, in considerazione delle circostanze che la giustificano, non può che avere decorrenza dalla presente sentenza.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a parziale modifica del punto b) delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di
Per_ Siracusa n. 1182/2016 del 31/05/2016, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie e a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina (pernotti del sabato e della domenica Per_2
compresi), e, nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo il lunedì ed il mercoledì) sino alla sera dopo cena quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti, nonché la possibilità per le figlie di vedere il padre quando lo desiderino, anche in giorni ulteriori compatibilmente con le loro esigenze e con gli impegni del padre;
2) a modifica dei punti c) ed e) delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di
Siracusa n. 1182/2016 del 31/05/2016, con decorrenza dalla presente sentenza, pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie,
[...] Parte_1 la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, cui si rimanda;
3) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli Presidente dott. Damiano Dazzi Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I° Grado iscritta al n. r.g. 246/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. MANELLI CINZIA, elettivamente domiciliato presso Parte_1
lo studio del predetto difensore in VIA PIER CARLO CADOPPI N. 8, REGGIO EMILIA;
RICORRENTE contro
, con il patrocinio dell'avv. FAVA GIOVANNA, elettivamente domiciliata in presso CP_1
lo studio del predetto difensore in VIA DELLA VEZA N. 3, REGGIO EMILIA;
RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO REGGIO EMILIA
INTERVENTORE EX LEGE
Oggetto: modifica delle condizioni di divorzio.
CONCLUSIONI
La ricorrente ed il resistente hanno concluso come da rispettive note di trattazione scritta depositate in data 04/12/2024, in vista dell'udienza del 05/12/2024.
pagina 1 di 7 MOTIVI DELLA DECISIONE
1.
- premesso di essere divorziata da in forza di sentenza del Tribunale di Parte_1 CP_1
Siracusa emessa, su ricorso congiunto delle parti, in data 31/05/2016, e che dal matrimonio erano nate Per_ le due figlie (nata il [...]) e (nata il [...]), conveniva in giudizio l'ex marito Per_2 [...]
, e chiedeva una modifica delle condizioni di divorzio, in punto a diritti di visita (chiedendo in CP_1
particolare, oltre ad una modifica dei periodi delle vacanze scolastiche, che il padre tenesse con sé le figlie a fine settimana alternati dal sabato sino alla domenica o lunedì mattina, e due pomeriggi nella settimana in cui non le avrebbe tenute con sé durante il fine settimana), nonché, in merito al mantenimento delle figlie, domandando che, a modifica delle condizioni di divorzio che avevano previsto il mantenimento ordinario diretto della prole da parte di ciascun genitore, venisse posto a carico del padre, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, un contributo di mantenimento da versare alla ricorrente pari ad € 480,00 mensili (€ 240 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio
Emilia.
Il convenuto , di contro, chiedeva a sua volta una modifica delle condizioni di divorzio in CP_1
punto a diritti di visita paterni delle figlie, chiedendone un ampliamento come meglio specificato nelle tabelle di cui alle ipotesi A e B delle note autorizzate per l'udienza del 5/12/2024 (depositate il
04/12/2024), dichiarandosi disponibile, nel caso il Giudice lo avesse ritenuto necessario in ragione dei maggiori tempi di permanenza delle figlie presso la madre, di versare alla ricorrente, con decorrenza dalla sentenza, nell'ipotesi A un assegno mensile di mantenimento di € 280,00, e nell'ipotesi B una somma mensile di € 200,00.
Venivano sentite le parti all'udienza del 25/06/2024, e veniva disposto ed esperito alla successiva Per_ udienza del 16/10/2024 l'ascolto delle due minori e . Persona_3
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione all'udienza in trattazione scritta del 05/12/2024.
2.
Ciò posto, il presente giudizio ha ad oggetto la modifica delle condizioni di divorzio stabilite dalla sentenza del Tribunale di Siracusa n. 1182/2016, pronunciata, su ricorso congiunto delle parti, in data
31/05/2016.
Il primo punto oggetto di reciproche domande di modifica riguarda i tempi di permanenza delle figlie presso il padre.
pagina 2 di 7 Le parti, nelle conclusioni congiunte di divorzio, avevano concordato, oltre all'affidamento condiviso delle minori con loro collocamento prevalente presso la madre, che il padre potesse vedere e tenere con sé le figlie tre pomeriggi a settimana (lunedì, mercoledì e venerdì) dalle ore 16:00 alle ore 19:00, e, alternativamente, una settimana il sabato e l'altra la domenica dalle ore 9:00 alle ore 23:00.
E' pacifico che la ricorrente con le figlie, e poi anche il resistente, negli anni 2015-2016 si siano trasferiti dalla Sicilia sul territorio reggiano.
Le parti, sentite all'udienza del 25/06/2024, hanno dichiarato che il calendario di visite ad oggi in essere fosse, di fatto, modificato rispetto a quello previsto nelle condizioni di divorzio, nel senso che le minori vedevano il padre a week end alternati dal sabato (con pernottamento) sino alla domenica, e due pomeriggi a settimana senza pernottamento.
Entrambe le figlie, dell'età di 13 e di 16 anni, sono state ascoltate all'udienza del 16/10/2024, ed hanno riferito di vedere il padre secondo un calendario articolato su settimane alternate, nel senso che l'una settimana stanno dal padre nel week end il sabato e la domenica (pernotti compresi), e l'altra due pomeriggi infrasettimanali il lunedì ed il mercoledì.
Entrambe le minori hanno manifestato la volontà di mantenere questa situazione di fatto, salva la possibilità di aggiungere un giorno in più “ogni tanto”, senza predeterminazione di un giorno fisso, quando lo desiderino e compatibilmente con i loro impegni e quelli del padre.
Ritiene il Collegio che le dichiarazioni rese dalle figlie debbano essere tenute in debita considerazione e le loro volontà recepite, essendo le due minori di certo capaci di discernimento in ragione dell'età raggiunta, e posto che il calendario di visite da loro riferito in udienza, e di fatto realizzatosi successivamente alla sentenza di divorzio ed al trasferimento del nucleo familiare dalla Sicilia alla
Provincia di Reggio Emilia, oltre a corrispondere alle volontà delle figlie, garantisce comunque un rapporto equilibrato e continuativo tra le stesse ed il genitore non collocatario.
Non vi sono invece giustificate e sopravvenute ragioni per modificare la regolamentazione dei periodi di vacanze, che rimangono dunque disciplinati come previsto negli accordi di divorzio.
3.
Venendo alla questione economica del mantenimento delle due figlie, i coniugi, nelle condizioni di divorzio congiunte recepite nella sentenza del Tribunale di Siracusa del 31/05/2016, avevano concordato il mantenimento delle figlie in forma diretta, la ripartizione a metà delle spese straordinarie, ed avevano pattuito che gli assegni familiari fossero percepiti per intero dalla . Pt_1
La ricorrente chiede ora, a modifica delle condizioni di divorzio, di porre un contributo di mantenimento delle figlie a carico del padre, con decorrenza dal mese di ottobre 2023, pari ad € 480,00
pagina 3 di 7 mensili (€ 240,00 per ciascuna figlia), con rivalutazione annuale Istat, oltre al 50% delle spese straordinarie così come regolate dal Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia
La domanda è riconducibile all'art. 473 bis.29 c.p.c., secondo cui, “qualora sopravvengano giustificati motivi, le parti possono in ogni tempo chiedere…la revisione dei provvedimenti a tutela dei minori e in materia di contributi economici”.
Invero la norma codifica un principio che già si era consolidato nella giurisprudenza di legittimità prima dell'entrata in vigore della c.d. Riforma Cartabia con riferimento alle modifiche delle condizioni di divorzio (art. 9 della legge 898/1970).
Pertanto, al fine di chiarire il requisito enunciato dal citato art. 473 bis.29 c.p.c., rappresentato dalla sopravvenienza di “giustificati motivi”, giova richiamare l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui, in materia di assegno di mantenimento dei figli, i "giustificati motivi", la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate con il precedente provvedimento, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la decisione era stata adottata, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti al precedente provvedimento, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo.
Si veda, ex multis, Cassazione civile, sez. VI, ordinanza 28 Novembre 2017, n. 28436, secondo cui “in materia di assegno di mantenimento, i "giustificati motivi" , la cui sopravvenienza consente di rivedere le determinazioni adottate in sede di separazione dei coniugi, sono ravvisabili nei fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa o gli accordi erano stati stipulati, con la conseguenza che esulano da tale oggetto i fatti preesistenti alla separazione, ancorché non presi in considerazione in quella sede per qualsiasi motivo”.
In altri termini, nel procedimento di revisione dell'assegno di mantenimento dei figli, il giudice non può procedere ad una nuova autonoma valutazione dei presupposti dell'entità dell'assegno precedentemente fissato, ma, nel pieno rispetto delle valutazioni espresse al momento del riconoscimento originario dell'emolumento, deve limitarsi a verificare se siano sopravvenute, rispetto al provvedimento oggetto di domanda di modifica, nuove circostanze di fatto rilevanti (in tal senso, di recente, Cass. civile, sez. I, ordinanza 30 giugno 2021, n. 18608).
Trasponendo i suesposti principi nel caso concreto, non può di certo considerarsi fatto sopravvenuto il mutuo gravante sulla ex casa coniugale sita in Floridia (SR), Via Rizza n. 46, in comproprietà tra le parti, poiché già all'epoca degli accordi di divorzio era previsto che fosse la a farsi carico in via Pt_1
esclusiva di tale mutuo.
Come si è detto più sopra, devono escludersi dal novero dei fatti rilevanti che autorizzano la modificazione delle condizioni del divorzio (intesi quali fatti nuovi sopravvenuti, modificativi della pagina 4 di 7 situazione in relazione alla quale la sentenza era stata emessa), quelli che avrebbero dovuto considerarsi nel precedente procedimento;
nel caso concreto, è evidente che il piano di ammortamento del mutuo (cfr. doc. 4 fasc. ricorrente), essendo noto all'epoca della conclusione degli accordi di divorzio, era circostanza di cui le parti già avrebbero potuto e dovuto tener conto nelle loro conclusioni congiunte recepite dalla sentenza del Tribunale di Siracusa del 31/05/2016.
Sulla base del piano di ammortamento del mutuo la rata mensile dovrebbe ammontare, ad oggi, ad €
471,42 (doc. 4 ricorso), anche se dagli estratti di conto corrente della ricorrente acquisiti agli atti risulta all'attualità leggermente superiore, essendo pari a circa € 530,00.
E' stato poi riconosciuto dalla stessa ricorrente all'udienza del 27/06/2024, che la ex casa coniugale sita in Floridia (SR) sia attualmente abitata dal di lei padre, il quale corrisponde alla figlia un canone di locazione mensile di 350 euro, come peraltro documentato dai più recenti estratti di conto prodotti dalla ricorrente, con il quale, di fatto, la paga parte della rata di mutuo gravante sull'immobile Pt_1
medesimo.
La ricorrente, inoltre, successivamente alla sentenza di divorzio, ha provveduto all'acquisto dell'abitazione in cui vive con le figlie, sita a Campegine (RE), contraendo un nuovo mutuo la cui rata mensile, sulla base del piano di ammortamento prodotto al doc. 7, ammonta ad € 407,81.
Anche questa circostanza, pur se sopravvenuta agli accordi di divorzio, non pare abbia alterato l'equilibrio e l'assetto economico complessivo scaturente dagli accordi medesimi, atteso che anche il resistente - il quale ha contratto nuove nozze e convive con la moglie nella loro casa di proprietà in
Castelnuovo di Sotto (RE) acquistata in data 27/09/2021 (doc. 9 convenuto) - è gravato da mutuo ipotecario, la cui rata mensile ammonta a circa 800 euro mensili (doc.n.11 fasc. resistente), che divide con la attuale moglie avendo quindi egli a suo carico un onere mensile a tal titolo di 400 euro.
Entrambe le parti, in ogni caso, avendo acquistato l'immobile ad uso abitativo nel quale vivono, hanno visto incrementarsi il loro patrimonio.
Il resistente ha inoltre documentato di avere a suo carico un finanziamento, anch'esso cointestato con la attuale moglie , contratto per l'acquisto di autovettura, la cui rata mensile ammonta Parte_2
a circa 360 euro (doc.n.13 fasc. resistente).
Non vi è invece prova della causale del finanziamento con rata mensile di € 310 contratto dalla ricorrente con FI PA (doc. 8), e dunque non può tenersene conto ai fini della decisione.
Non essendovi prova dei redditi percepiti dalle parti all'epoca degli accordi di divorzio, non è possibile stabilire se i loro redditi siano, da allora, aumentati ovvero diminuiti.
La ricorrente lavora attualmente come operaia presso “Diffusione Italiana Preziosi”, con reddito netto pari, in media, a circa € 1.700,00 al mese per dodici mesi, come si evince dal Mod. 730 per l'anno di pagina 5 di 7 imposta 2022 e dagli estratti di conto corrente dalla stessa prodotti in atti. Occorre detrarre gli oneri di mutuo sopra indicati, ed aggiungere i 350 euro al mese a titolo di canone di locazione corrispostole dal di lei padre per l'affitto della casa sita in Floridia (SR).
Ella, come dichiarato all'udienza del 25/06/2024, svolge altresì, per alcune sere a settimana, l'attività di cameriera;
attività che, come si evince dai più recenti estratti di conto corrente, le garantisce un emolumento lavorativo estremamente modesto, variabile ed oscillante tra i 250 ed i 500 euro al mese.
Il lavora anch'egli come dipendente, e percepisce un reddito netto mensile pari in media a circa CP_1
€ 1.800,00, come si evince dalle dichiarazioni dei redditi e dagli estratti di conto corrente dallo stesso prodotti, da cui occorre detrarre la metà delle rate dei finanziamenti cointestati con la sua attuale moglie di cui si è dato conto più sopra.
4.
Ciò detto sulle condizioni economiche delle parti, i giustificati motivi che, ai sensi dell'art. 473 bis.29
c.p.c., rendono necessaria la previsione di un contributo di mantenimento da porre a carico del padre, sono rappresentati innanzitutto dal fatto che, mentre negli accordi di divorzio, ed ancor prima negli accordi di separazione, i coniugi avevano concordato che gli assegni familiari fossero erogati per intero alla madre, ora, sulla base della disciplina legislativa (entrata in vigore successivamente al divorzio),
l'assegno unico, in caso di affidamento condiviso, deve essere ripartito nella misura del 50% tra i genitori, salvo specifico diverso accordo, che tuttavia nella specie manca, tanto è vero che il resistente ha concluso chiedendo che l'assegno unico venga “diviso al 50% ciascuno come per legge” (assegno unico che, come si evince dagli estratti di conto corrente prodotti dalla ricorrente, ammonta a poco più di 400 euro al mese).
Occorre in secondo luogo, ed in aggiunta a quanto sopra, considerare che il resistente, nelle note autorizzate per l'udienza del 5/12/2024 (depositate il 04/12/2024), si sia dichiarato disponibile, nel caso il Giudice lo avesse ritenuto necessario in ragione dei maggiori tempi di permanenza delle due figlie presso la madre, di versare alla ricorrente un assegno mensile di mantenimento di € 280,00, a fronte di un calendario di visite paterne dallo stesso proposto, che prevedeva tempi di permanenza della prole presso il padre maggiori di quelli statuiti da questo Collegio.
Pertanto, tenuto conto di quanto sopra osservato in merito alla disciplina dell'assegno unico in caso di affidamento condiviso, dei tempi di permanenza delle due figlie presso la madre e dei conseguenti compiti domestici, di accudimento e di cura svolti in prevalenza dalla ricorrente, nonché dell'età ad oggi raggiunta dalle due minori con le connesse loro accresciute esigenze di vita, si stima equo stabilire un contributo di mantenimento a carico del padre pari ad € 400,00 mensili (€ 200,00 per ciascuna pagina 6 di 7 figlia), oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dall'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia.
La modifica economica, in considerazione delle circostanze che la giustificano, non può che avere decorrenza dalla presente sentenza.
La reciproca soccombenza comporta la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra domanda ed eccezione disattesa ed assorbita:
1) a parziale modifica del punto b) delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di
Per_ Siracusa n. 1182/2016 del 31/05/2016, dispone che il padre possa vedere e tenere con sé le figlie e a fine settimana alternati dal sabato al lunedì mattina (pernotti del sabato e della domenica Per_2
compresi), e, nelle settimane che terminano con il week end di spettanza della madre, due pomeriggi infrasettimanali (in mancanza di accordo il lunedì ed il mercoledì) sino alla sera dopo cena quando le riaccompagnerà presso l'abitazione materna;
sono sempre fatti salvi diversi accordi tra le parti, nonché la possibilità per le figlie di vedere il padre quando lo desiderino, anche in giorni ulteriori compatibilmente con le loro esigenze e con gli impegni del padre;
2) a modifica dei punti c) ed e) delle condizioni di divorzio stabilite nella sentenza del Tribunale di
Siracusa n. 1182/2016 del 31/05/2016, con decorrenza dalla presente sentenza, pone a carico di CP_1
l'obbligo di corrispondere a , a titolo di contributo al mantenimento delle due figlie,
[...] Parte_1 la somma mensile di € 400,00 (€ 200,00 per ciascuna figlia), rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat e da versare entro il giorno 10 di ciascun mese, oltre al 50% delle spese straordinarie come disciplinate nell'aggiornato Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia, cui si rimanda;
3) dichiara compensate le spese di lite tra le parti.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione prima civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 9 gennaio 2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi Dott. Francesco Parisoli
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