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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 29/10/2025, n. 565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 565 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. IE VI -Presidente
2. RI TE LE DI est.
3. RIno LL DI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 669 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 7 ottobre 2025, promosso da
(nato a [...] il [...] - CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Michela Fortunata Purrone, presso il cui studio, sito in San Ferdinando alla Via Salerno n. 73, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e da
(nata a [...], il [...] – C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Nicola Minasi e Manuele
Papalia, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Corso T.A. Barbaro n. 34, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 22.05.2025, con il quale la ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Palmi il 14/08/2021 (atto n.67, parte II, serie A, anno 2021 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palmi); b) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento presso il padre nella casa coniugale;
c) stabilirsi in capo al genitore non collocatario, un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio nella Per_1 misura pari a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie spettanti a ciascun genitore;
d) dichiararsi che entrambi i coniugi godono allo stato di capacità reddituali;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14/07/2025, con la quale la resistente si è associata alla domanda di separazione personale e di affidamento condiviso del figlio fatta Per_1 eccezione per la collocazione e per il contributo al mantenimento;
in questo senso, la resistente ha chiesto disporsi che il figlio minore abiterà prevalentemente con la madre e stabilirsi un assegno di mantenimento, a carico del ricorrente e in favore del figlio nella misura pari a euro 400,00, Per_1 oltre che il versamento al 50% delle spese straordinarie espressamente concordate, a carico di ciascun genitore;
- considerato che, con decreto inaudita altera parte reso il 3.6.2025, sono state regolamentate le modalità di visita paterna e, con successiva ordinanza resa, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 15.7.2025, sono stati dettati i provvedimenti indifferibili e urgenti nell'esclusivo interesse del minore nel senso che quest'ultimo, affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, è stato collocato presso la madre nel luogo di residenza di quest'ultima, “dove ha vissuto negli ultimi due anni, considerato che lo sradicamento dalla figura materna e dalle abitudini consolidate potrebbe incidere negativamente, attesa anche la tenera età del minore, sulla crescita sana e armoniosa psico-fisica di;
inoltre, in aggiunta ai Per_1 provvedimenti indifferibili e urgenti già assunti, si è stabilito “che il padre potrà vedere e Per_1 tenerlo con sé, per tutto il periodo estivo e fino alla ripartenza del minore il 26 agosto p.v., nelle giornate di Martedì, Giovedì e Sabato, dalle ore 10,30 del mattino alle ore 21,30 della sera”, ed è stata autorizzata l'iscrizione di alla Scuola Materna in Emilia Romagna;
Per_1
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 7 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la trasformazione del presente giudizio in separazione consensuale, alle seguenti condizioni: <
1. I Sig. e chiedono che venga Controparte_1 Parte_1 dichiarata la separazione personale e rinunciano al mantenimento personale;
2. L'esercizio della patria potestà sul figlio minore è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi;
Persona_1
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre , residente in [...] alla Controparte_1
Via F. Cassetti n. 11; 4. Il minore su comune accordo dei genitori, avrà la residenza Persona_1 in Finale Emilia (MO) alla Via F. Cassetti n. 11; 5. Il padre esercita pienamente la responsabilità genitoriale e mantiene rapporti continuativi e significativi con il figlio;
6. I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari;
7. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza del minore presso di sé (come sotto individuato), si organizzerà come meglio crede per la relativa gestione, conferendo delega, in accordo con l'altro genitore, a persone di fiducia della famiglia per l'accompagnamento ed il ritiro del bambino da scuola e/o attività ricreative e/o sportive;
8. Ciascun genitore potrà tenere con sé il piccolo per coltivare i rapporti la famiglia di origine;
9. Qualora uno dei due genitori, nei periodi a lui spettanti, fosse impossibilitato a frequentare il figlio a causa di eventuali cause lavorative, potrà recuperare i giorni non trascorsi con il minore, previo accordo con l'altro ex coniuge;
10. Il padre si Parte_1 impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, la somma diEuro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con rivalutazione secondo i dati
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, sul conto corrente che la madre indicherà. L'assegno unico è riscosso interamente dal padre che, come da accordi precedenti, sarà obbligato ad accreditarlo ogni mese interamente sul libretto intestato al figlio minore Le spese straordinarie del minore saranno Persona_1 ripartite al 50 % tra i genitori e Le spese per gli spostamenti del Controparte_1 Persona_1 minore saranno versate al 50 % tra questi ultimi, eccetto le vacanze personali che resteranno a carico del genitore proponente;
11. Nel mese di gennaio, nessuno dei genitori né il minore effettuerà viaggi.
Il minore resterà con la madre presso la residenza abituale in Finale Emilia;
12. Il padre si recherà
a Finale Emilia per un periodo di 6 giorni preventivamente comunicati, durante i quali trascorrerà le giornate con il figlio. Salvo diversi futuri accordi, durante le notti, il minore, su richiesta del padre, pernotterà presso l'abitazione della madre;
13. Le festività pasquali saranno alternate annualmente tra i genitori. Nelle festività pasquali in cui sarà il padre a tenere con sé il minore la madre accompagnerà quest'ultimo in Calabria, e sarà, poi, il padre a riportare il minore in Finale Emilia;
14. Il padre si recherà a Finale Emilia per partecipare ai festeggiamenti del compleanno del figlio, insieme alla madre;
nei giorni successivi, il padre porterà il bambino in Calabria per tenerlo con sé per 10 giorni e comunque fino all'arrivo della madre a Palmi e avrà cura di riaccompagnarlo dalla
Stessa al suo arrivo;
la madre, giunta in Calabria, potrà tenere il minore con sé per i 10 giorni successivi;
la restante parte del mese di giugno (orientativamente gli ultimi 10 giorni di giugno) il padre potrà vederlo e tenerlo con sè nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; 15. Ogni mese estivo (luglio e agosto), il minore trascorrerà 10 giorni consecutivi con ciascun genitore, secondo il seguente calendario: padre: dal 3 al 13 di ciascun mese, con rientro presso l'abitazione della madre entro le ore 20:00 del giorno 13; madre: dal 15 al 25 di ciascun mese. I giorni residui del mese saranno così gestiti: il minore resterà presso l'abitazione della madre;
il padre potrà vederlo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Alla partenza della madre a fine agosto, il minore rimarrà con il padre in Calabria per ulteriori 10 giorni, al termine dei quali il padre riaccompagnerà il figlio presso la residenza della madre a Finale
Emilia; 16. Tra fine ottobre e primi novembre sarà cura della madre portare il piccolo in Per_1
Calabria presso il padre, il quale lo terrà con se per circa giorni 7 (gironi 6 con il padre ed il settimo sarà il padre a riaccompagnare il minore presso l'abitazione della madre a Finale Emilia); 17. Se il bambino trascorrerà il Natale con il padre, questi preleverà il minore il 21 dicembre per portarlo in
Calabria, e lo riaccompagnerà alla madre il 27 dicembre a Palmi. Se il bambino trascorrerà il Natale con la madre, sarà la madre ad accompagnare il minore in Calabria e quest'ultimo trascorrerà il periodo dal 28 dicembre al 3 gennaio con il padre. Orientativamente, il minore farà rientro con la madre a Finale Emilia nei giorni 4/5/6 gennaio;
18. Tali accordi potranno essere sempre soggetti a variazioni che verranno man mano concordate dagli ex coniugi all'occorrenza. Previo accordo, il padre si recherà a Finale Emilia per 6 giorni, il padre avrà cura di comunicare per tempo il periodo di visita. Il minore trascorrerà le giornate con il padre, ma pernotterà presso l'abitazione della madre su richiesta del padre;
19. Il presente accordo tiene conto delle esigenze del bambino e della fattibilità degli spostamenti in ragione della sua tenera età. Potrebbero verificarsi nel corso degli anni eventi adesso imprevedibili durante i quali un genitore potrebbe volere la presenza del figlio:
Es. matrimonio fratello, in quel caso si derogherà al presente accordo e si recupereranno i periodi di visita. Si terrà conto dei compleanni dei parenti più stretti della Sig.ra e della Controparte_1
e si cercherà di non far ricadere le visite in tali periodi: - MP Pt_2 Controparte_2
29.06; - MP 05.11; - MP Persona_2 Persona_3
09.07; - MP 04.01; - MP 06.05; - Persona_4 Persona_5
MP cugini e 18.04; - MP madre Persona_6 Persona_7 Controparte_1
06/02; Per continuità dei rapporti con i familiari del Sig. dovranno essere Parte_1 considerate di uguale importanza le seguenti date: - MP padre 13/05; - Parte_1
MP (nonno) 07/06; - MP (nonna) Persona_1 Persona_8
04/01; - MP (zia sorella del padre, nonché madrina del piccolo Per_1 Persona_9
10/09; - MP (zio fratello del padre) 04/08; - MP
[...] Persona_10 [...]
13/11.>>; Per_11
rilevato che, alla medesima udienza, i difensori delle parti hanno chiesto trasformarsi il procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra indicate ed il GI ha disposto in conformità, rimettendo la causa al Collegio per la decisione senza termini per scritti conclusivi;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 14/08/2021 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palmi atto n.67, parte II, serie A, anno
2021; b) dall'unione coniugale è nato (il 31/05/2022, a Reggio Calabria (RC)); c) le Persona_1 parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le condizioni di cui sopra non risultano lesive degli interessi del figlio minore;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 16/07/2024 da e da trasformato in istanza Parte_1 Controparte_1 consensuale all'udienza dinanzi al GI del 7/10/2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il giudice rel. Il Presidente
RI TE LE IE VI
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALMI
Sezione Civile
riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati:
1. IE VI -Presidente
2. RI TE LE DI est.
3. RIno LL DI
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento civile iscritto al n. 669 dell'anno 2025 R.G.A.C., rimesso in decisione all'udienza camerale del 7 ottobre 2025, promosso da
(nato a [...] il [...] - CF: ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso, per procura allegata all'atto introduttivo, dall'avv. Michela Fortunata Purrone, presso il cui studio, sito in San Ferdinando alla Via Salerno n. 73, è elettivamente domiciliato;
- ricorrente –
e da
(nata a [...], il [...] – C.F. ), rappresentata Controparte_1 C.F._2
e difesa, per procura allegata alla memoria di costituzione, dagli avv.ti Nicola Minasi e Manuele
Papalia, presso il cui studio, sito in Palmi alla Via Corso T.A. Barbaro n. 34, è elettivamente domiciliata;
- resistente -
* * * * *
- letto il ricorso, depositato il 22.05.2025, con il quale la ricorrente ha chiesto: a) dichiararsi la separazione personale dei coniugi, i quali hanno contratto matrimonio concordatario nel Comune di
Palmi il 14/08/2021 (atto n.67, parte II, serie A, anno 2021 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Palmi); b) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi Persona_1
i genitori, con collocamento presso il padre nella casa coniugale;
c) stabilirsi in capo al genitore non collocatario, un assegno a titolo di contributo al mantenimento in favore del figlio nella Per_1 misura pari a € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie spettanti a ciascun genitore;
d) dichiararsi che entrambi i coniugi godono allo stato di capacità reddituali;
- letta la comparsa di costituzione e risposta, depositata il 14/07/2025, con la quale la resistente si è associata alla domanda di separazione personale e di affidamento condiviso del figlio fatta Per_1 eccezione per la collocazione e per il contributo al mantenimento;
in questo senso, la resistente ha chiesto disporsi che il figlio minore abiterà prevalentemente con la madre e stabilirsi un assegno di mantenimento, a carico del ricorrente e in favore del figlio nella misura pari a euro 400,00, Per_1 oltre che il versamento al 50% delle spese straordinarie espressamente concordate, a carico di ciascun genitore;
- considerato che, con decreto inaudita altera parte reso il 3.6.2025, sono state regolamentate le modalità di visita paterna e, con successiva ordinanza resa, all'esito dell'instaurazione del contraddittorio, all'udienza del 15.7.2025, sono stati dettati i provvedimenti indifferibili e urgenti nell'esclusivo interesse del minore nel senso che quest'ultimo, affidato Persona_1 congiuntamente ad entrambi i genitori, è stato collocato presso la madre nel luogo di residenza di quest'ultima, “dove ha vissuto negli ultimi due anni, considerato che lo sradicamento dalla figura materna e dalle abitudini consolidate potrebbe incidere negativamente, attesa anche la tenera età del minore, sulla crescita sana e armoniosa psico-fisica di;
inoltre, in aggiunta ai Per_1 provvedimenti indifferibili e urgenti già assunti, si è stabilito “che il padre potrà vedere e Per_1 tenerlo con sé, per tutto il periodo estivo e fino alla ripartenza del minore il 26 agosto p.v., nelle giornate di Martedì, Giovedì e Sabato, dalle ore 10,30 del mattino alle ore 21,30 della sera”, ed è stata autorizzata l'iscrizione di alla Scuola Materna in Emilia Romagna;
Per_1
- rilevato che, comparse dinanzi al GI all'udienza del 7 ottobre 2025, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo per la trasformazione del presente giudizio in separazione consensuale, alle seguenti condizioni: <
1. I Sig. e chiedono che venga Controparte_1 Parte_1 dichiarata la separazione personale e rinunciano al mantenimento personale;
2. L'esercizio della patria potestà sul figlio minore è esercitata congiuntamente da entrambi i coniugi;
Persona_1
3. Il figlio minore viene affidato ad entrambi i genitori in forma condivisa, con Persona_1 collocamento prevalente presso la madre , residente in [...] alla Controparte_1
Via F. Cassetti n. 11; 4. Il minore su comune accordo dei genitori, avrà la residenza Persona_1 in Finale Emilia (MO) alla Via F. Cassetti n. 11; 5. Il padre esercita pienamente la responsabilità genitoriale e mantiene rapporti continuativi e significativi con il figlio;
6. I genitori cureranno, inoltre, il mantenimento di relazioni significative con i nonni e con gli altri familiari;
7. Ciascun genitore, nei giorni di permanenza del minore presso di sé (come sotto individuato), si organizzerà come meglio crede per la relativa gestione, conferendo delega, in accordo con l'altro genitore, a persone di fiducia della famiglia per l'accompagnamento ed il ritiro del bambino da scuola e/o attività ricreative e/o sportive;
8. Ciascun genitore potrà tenere con sé il piccolo per coltivare i rapporti la famiglia di origine;
9. Qualora uno dei due genitori, nei periodi a lui spettanti, fosse impossibilitato a frequentare il figlio a causa di eventuali cause lavorative, potrà recuperare i giorni non trascorsi con il minore, previo accordo con l'altro ex coniuge;
10. Il padre si Parte_1 impegna a corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio minore, la somma diEuro 250,00 (duecentocinquanta/00) mensili, con rivalutazione secondo i dati
ISTAT, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico bancario o altro mezzo tracciabile, sul conto corrente che la madre indicherà. L'assegno unico è riscosso interamente dal padre che, come da accordi precedenti, sarà obbligato ad accreditarlo ogni mese interamente sul libretto intestato al figlio minore Le spese straordinarie del minore saranno Persona_1 ripartite al 50 % tra i genitori e Le spese per gli spostamenti del Controparte_1 Persona_1 minore saranno versate al 50 % tra questi ultimi, eccetto le vacanze personali che resteranno a carico del genitore proponente;
11. Nel mese di gennaio, nessuno dei genitori né il minore effettuerà viaggi.
Il minore resterà con la madre presso la residenza abituale in Finale Emilia;
12. Il padre si recherà
a Finale Emilia per un periodo di 6 giorni preventivamente comunicati, durante i quali trascorrerà le giornate con il figlio. Salvo diversi futuri accordi, durante le notti, il minore, su richiesta del padre, pernotterà presso l'abitazione della madre;
13. Le festività pasquali saranno alternate annualmente tra i genitori. Nelle festività pasquali in cui sarà il padre a tenere con sé il minore la madre accompagnerà quest'ultimo in Calabria, e sarà, poi, il padre a riportare il minore in Finale Emilia;
14. Il padre si recherà a Finale Emilia per partecipare ai festeggiamenti del compleanno del figlio, insieme alla madre;
nei giorni successivi, il padre porterà il bambino in Calabria per tenerlo con sé per 10 giorni e comunque fino all'arrivo della madre a Palmi e avrà cura di riaccompagnarlo dalla
Stessa al suo arrivo;
la madre, giunta in Calabria, potrà tenere il minore con sé per i 10 giorni successivi;
la restante parte del mese di giugno (orientativamente gli ultimi 10 giorni di giugno) il padre potrà vederlo e tenerlo con sè nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 22:00; 15. Ogni mese estivo (luglio e agosto), il minore trascorrerà 10 giorni consecutivi con ciascun genitore, secondo il seguente calendario: padre: dal 3 al 13 di ciascun mese, con rientro presso l'abitazione della madre entro le ore 20:00 del giorno 13; madre: dal 15 al 25 di ciascun mese. I giorni residui del mese saranno così gestiti: il minore resterà presso l'abitazione della madre;
il padre potrà vederlo nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, dalle ore 10:00 alle ore 22:00. Alla partenza della madre a fine agosto, il minore rimarrà con il padre in Calabria per ulteriori 10 giorni, al termine dei quali il padre riaccompagnerà il figlio presso la residenza della madre a Finale
Emilia; 16. Tra fine ottobre e primi novembre sarà cura della madre portare il piccolo in Per_1
Calabria presso il padre, il quale lo terrà con se per circa giorni 7 (gironi 6 con il padre ed il settimo sarà il padre a riaccompagnare il minore presso l'abitazione della madre a Finale Emilia); 17. Se il bambino trascorrerà il Natale con il padre, questi preleverà il minore il 21 dicembre per portarlo in
Calabria, e lo riaccompagnerà alla madre il 27 dicembre a Palmi. Se il bambino trascorrerà il Natale con la madre, sarà la madre ad accompagnare il minore in Calabria e quest'ultimo trascorrerà il periodo dal 28 dicembre al 3 gennaio con il padre. Orientativamente, il minore farà rientro con la madre a Finale Emilia nei giorni 4/5/6 gennaio;
18. Tali accordi potranno essere sempre soggetti a variazioni che verranno man mano concordate dagli ex coniugi all'occorrenza. Previo accordo, il padre si recherà a Finale Emilia per 6 giorni, il padre avrà cura di comunicare per tempo il periodo di visita. Il minore trascorrerà le giornate con il padre, ma pernotterà presso l'abitazione della madre su richiesta del padre;
19. Il presente accordo tiene conto delle esigenze del bambino e della fattibilità degli spostamenti in ragione della sua tenera età. Potrebbero verificarsi nel corso degli anni eventi adesso imprevedibili durante i quali un genitore potrebbe volere la presenza del figlio:
Es. matrimonio fratello, in quel caso si derogherà al presente accordo e si recupereranno i periodi di visita. Si terrà conto dei compleanni dei parenti più stretti della Sig.ra e della Controparte_1
e si cercherà di non far ricadere le visite in tali periodi: - MP Pt_2 Controparte_2
29.06; - MP 05.11; - MP Persona_2 Persona_3
09.07; - MP 04.01; - MP 06.05; - Persona_4 Persona_5
MP cugini e 18.04; - MP madre Persona_6 Persona_7 Controparte_1
06/02; Per continuità dei rapporti con i familiari del Sig. dovranno essere Parte_1 considerate di uguale importanza le seguenti date: - MP padre 13/05; - Parte_1
MP (nonno) 07/06; - MP (nonna) Persona_1 Persona_8
04/01; - MP (zia sorella del padre, nonché madrina del piccolo Per_1 Persona_9
10/09; - MP (zio fratello del padre) 04/08; - MP
[...] Persona_10 [...]
13/11.>>; Per_11
rilevato che, alla medesima udienza, i difensori delle parti hanno chiesto trasformarsi il procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra indicate ed il GI ha disposto in conformità, rimettendo la causa al Collegio per la decisione senza termini per scritti conclusivi;
- esaminata la documentazione prodotta;
- rilevato, in particolare, che: a) il 14/08/2021 le parti hanno contratto matrimonio concordatario, trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di Palmi atto n.67, parte II, serie A, anno
2021; b) dall'unione coniugale è nato (il 31/05/2022, a Reggio Calabria (RC)); c) le Persona_1 parti, sentite personalmente dal GI, hanno espresso la volontà di non volersi riconciliare e di voler trasformare il presente procedimento in separazione consensuale alle condizioni sopra meglio indicate;
- ritenuto che le condizioni di cui sopra non risultano lesive degli interessi del figlio minore;
- ritenuta, infine, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
P.Q.M.
Il Tribunale di Palmi, Sezione Civile, udite le parti, definitivamente pronunciando sul ricorso depositato il 16/07/2024 da e da trasformato in istanza Parte_1 Controparte_1 consensuale all'udienza dinanzi al GI del 7/10/2025, così provvede:
- dichiara la separazione personale dei coniugi, alle condizioni meglio indicate in parte motiva;
- dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune territorialmente competente per le annotazioni sull'atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
Così deciso in Palmi, nella camera di consiglio del 28.10.2025
Il giudice rel. Il Presidente
RI TE LE IE VI