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Sentenza 9 gennaio 2024
Sentenza 9 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 09/01/2024, n. 362 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 362 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Così composto:
dott.ssa Marta Ienzi Presidente dott.ssa Filomena Albano Giudice rel. dott.ssa Stefania Ciani Giudice
riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
NON DEFINITIVA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. R.G. 28728 del 2023, rimessa in decisione sullo status con ordinanza del giorno 19.12.2023 vertente t r a
- , C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato e Parte_1 CodiceFiscale_1 difeso dagli avv.ti Fabrizio Guida Di Guida e Alessio Guida di Guida, giusta procura in atti;
RICORRENTE contro
- C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata Controparte_1 CodiceFiscale_2 e difesa dall'avv. Violi Ferrari Claudia, giusta procura in atti;
RESISTENTE
Nonché con l'intervento del Pubblico Ministero INTERVENTORE EX LEGE OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Visto il ricorso depositato e ritualmente notificato, con il quale parte ricorrente ha chiesto che il
Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con il resistente a
Roma in data 20.06.2004 (registro degli atti di matrimonio Comune di Roma, anno 2004, n. 00541, parte 2, serie A04); vista la costituzione in giudizio di parte resistente;
considerato che
dalle dichiarazioni delle parti e dalla documentazione prodotta è emerso che i coniugi vivono ininterrottamente separati dalla udienza di comparizione dinanzi al Presidente f.f. del Tribunale (verbale del 21.11.2019) e in forza di decreto di omologazione del Tribunale di Roma n. cronol. 27388/2019 del 06/12/2019 (RG n. 38243/2019), e che da tale epoca non vi è stata ripresa della convivenza coniugale. Accertato quindi il verificarsi di una delle condizioni di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970, il Collegio deve ritenere definitivamente cessata ogni comunione morale e materiale tra i coniugi e non più ricostituibile il consorzio familiare e conseguentemente dovuta la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti e ordinarsi all'Ufficiale dello Stato civile competente di procedere all'annotazione della presente sentenza. 2
Considerato che il giudizio deve proseguire sulle ulteriori questioni proposte dalle parti;
visti gli artt. 4 e 23 della legge 898/1970;
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunziando, con l'intervento del Pubblico Ministero così decide, ferme restando le condizioni della separazione vigenti:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Roma in data 20.06.2004 tra
, C.F. , e C.F. Parte_1 CodiceFiscale_1 Controparte_1 [...]
; C.F._2
- ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Roma di annotare la presente sentenza sul registro degli atti dello stato civile (anno 2004, n. 00541, parte 2, serie A04);
- dispone la prosecuzione del giudizio sulle ulteriori questioni come da separata ordinanza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della I sezione civile, il giorno 19.12.2023
Il Presidente Il Giudice estensore Marta Ienzi Filomena Albano