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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 17/10/2025, n. 941 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 941 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2805/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AR Di QU Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2805/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
HI AN
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PANINI RG
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
pagina 1 di 4 Sentenza di separazione personale dei coniugi n. 557/2024 pubblicata dal
Tribunale di Modena in data 12/11/2024, nell'ambito del procedimento RG n.
2731/2024
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e di poter provvedere ognuno al proprio personale mantenimento con il proprio reddito da lavoro e rinunciano reciprocamente a chiedersi qualsivoglia contributo economico essendo gli stessi economicamente indipendenti.
2. I coniugi danno atto di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando comunque ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alle conseguenti azioni giudiziali, avendo
confermato con PEC del 26.6.2025 l'estinzione dei due contratti CP_2 di leasing di cui alla transazione sottoscritta tra le parti in data 24.1.2025,
28.1.2025.
3. Il cane è di esclusiva proprietà della Dott.ssa , la quale si fa carico CP_3 CP_1 in via esclusiva di ogni spesa e responsabilità, nulla avendo a che pretendere dal
Dott. a qualsiasi titolo o modo. Parte_1
4. Le spese legali e vive relative alla presente procedura verranno sostenute, a fronte di esplicita e reiterata richiesta della dott.ssa , dal Dott. CP_1 Parte_1 che provvederà a pagare direttamente il proprio legale nonché a pagare la
pagina 2 di 4 somma di € 1.042,00 all'Avv. Giorgia Panini entro 5 giorni lavorativi dall'emissione della sentenza di divorzio (la quale trasmetterà regolare fattura al
Dott. ), a saldo delle spese legali sostenute dalla Dott.ssa per la Parte_1 CP_1 presente procedura”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a MODENA il
06/10/2022 fra , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2022 Atto n. 486 Parte II Serie C
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
ES RO
Il Presidente
AR Di QU
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in persona dei seguenti magistrati:
Dott. AR Di QU Presidente
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice
Dott.ssa ES RO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 2805/2025 promosso dai coniugi:
(c.f. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 C.F._1
HI AN
e
(c.f. ) con il patrocinio dell'Avv. Controparte_1 C.F._2
PANINI RG
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- vista la domanda congiunta di scioglimento del matrimonio depositata dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e 127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata e, segnatamente,
pagina 1 di 4 Sentenza di separazione personale dei coniugi n. 557/2024 pubblicata dal
Tribunale di Modena in data 12/11/2024, nell'ambito del procedimento RG n.
2731/2024
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- atteso che sono trascorsi oltre sei mesi dalla comparizione dei coniugi ricorrenti avanti al presidente del tribunale nel procedimento di separazione e che, mancando ogni contraria eccezione di parte, la separazione si presume si sia protratta ininterrottamente (art. 3, comma 4 parte finale. L.
1.12.1970 n. 898);
- atteso che non risulta intervenuta alcuna riconciliazione;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“
1. e dichiarano di essere economicamente Parte_1 Controparte_1 autosufficienti e di poter provvedere ognuno al proprio personale mantenimento con il proprio reddito da lavoro e rinunciano reciprocamente a chiedersi qualsivoglia contributo economico essendo gli stessi economicamente indipendenti.
2. I coniugi danno atto di aver già regolato tutti i loro rapporti patrimoniali ed economici e di non aver più nulla a pretendere l'uno dall'altro per tutti i pregressi rapporti patrimoniali, anche qui non richiamati, rinunciando comunque ad ogni residuo diritto, credito e/o pretesa, e alle conseguenti azioni giudiziali, avendo
confermato con PEC del 26.6.2025 l'estinzione dei due contratti CP_2 di leasing di cui alla transazione sottoscritta tra le parti in data 24.1.2025,
28.1.2025.
3. Il cane è di esclusiva proprietà della Dott.ssa , la quale si fa carico CP_3 CP_1 in via esclusiva di ogni spesa e responsabilità, nulla avendo a che pretendere dal
Dott. a qualsiasi titolo o modo. Parte_1
4. Le spese legali e vive relative alla presente procedura verranno sostenute, a fronte di esplicita e reiterata richiesta della dott.ssa , dal Dott. CP_1 Parte_1 che provvederà a pagare direttamente il proprio legale nonché a pagare la
pagina 2 di 4 somma di € 1.042,00 all'Avv. Giorgia Panini entro 5 giorni lavorativi dall'emissione della sentenza di divorzio (la quale trasmetterà regolare fattura al
Dott. ), a saldo delle spese legali sostenute dalla Dott.ssa per la Parte_1 CP_1 presente procedura”.
- rilevato che non sono nati figli;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda congiunta di divorzio possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 4 comma 16° della legge 1° dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero
I – DICHIARA lo scioglimento del matrimonio civile contratto a MODENA il
06/10/2022 fra , nato a [...] il [...] e Parte_1
, nata a [...] il [...] alle condizioni sopra Controparte_1 trascritte il cui contenuto è da intendersi qui integralmente riportato;
II - ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di MODENA di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2022 Atto n. 486 Parte II Serie C
III - DICHIARA che la moglie perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello del coniuge che aveva acquisito per effetto del matrimonio.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto
Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre
2000 n. 396.
pagina 3 di 4 Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 15/10/2025
Il Giudice estensore
ES RO
Il Presidente
AR Di QU
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