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Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 26/02/2025, n. 16 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 16 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Tribunale Concorsuale composto dai sig.ri magistrati
Dott. Emmanuele Agostini Presidente rel.
Dott. Alfonso Scibona Giudice
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3/2025 r.g. P.U.L.G. promosso da
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone nei confronti di
(C.F.: ), corrente in Isola di Capo Rizzuto, piazza Controparte_1 P.IVA_1
Bari s.n.civ.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.; rilevato che la parte debitrice, benché ritualmente convocata, non è comparsa rilevata, preliminarmente, la legittimazione del P.M. a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale e dunque l'ammissibilità della medesima istanza in quanto l'azione esercitata dal P.M. è volta a tutelare gli interessi pubblici sottesi alle pagina1 di 6 procedure concorsuali ed è l'unico strumento di emersione della crisi di impresa come necessario corollario alla “privatizzazione” della fase di apertura della procedura fallimentare;
accanto alla soppressione dell'iniziativa officiosa del Tribunale (in precedenza prevista dall'art. 6 L.F.) il legislatore ha, infatti, coerentemente modulato l'iniziativa del Pubblico Ministero ora titolare di un potere di azione che è in linea generale regolato dall'art. 37 co. 2 e 38 C.C.I.;
Invero tale potere d'iniziativa del P.M. alla luce del combinato disposto degli artt. 37 e
38 citati e del principio di tassatività ex art. 69 c.p.c. che regola l'azione del P.M. nel processo civile, non si configura illimitato (non essendo accompagnato né da un generale controllo sugli imprenditori, né dall'attribuzione di poteri inquisitori sul regolare andamento delle imprese al di fuori dei casi previsti dalla legge) ma il suo esercizio risulta subordinato alla ricorrenza delle ipotesi espressamente previste dal richiamato art. 38 C.C.I. il quale, tuttavia, nella disciplina del nuovo Codice della Crisi
d'Impresa risulta dotato di uno spazio di operatività ben più ampio rispetto a quello disegnato dal previgente art. 7 L.F. che stabiliva che il Pubblico Ministero potesse presentare la richiesta di cui al primo comma dell'art. 6 L.F. “1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”. Ora, ferma l'esplicita riproposizione dell'ipotesi n. 2, contenuta nel co. 2 dell'art. 38 C.C.I., occorre rilevare, come detto, che il procedente limite di cui al n.
1. dell'art. 6 L.F., che aveva dato luogo ad un ampio dibattito sulla esatta misura di tale legittimazione, è scomparso dal nuovo corpus normativo che, con amplissima formulazione, prevede al co. 1 che il Pubblico Ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
L'estrema genericità della formulazione letterale impone tuttavia di individuare in via interpretativa il novero delle fonti della notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza in grado di fondare la legittimazione del P.M. Certamente questi è legittimato a presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale anzitutto nel caso in cui – sulla scorta di quanto già stabilito dall'art. 7 n. 1 L.F. – qualora apprenda dell'esistenza di uno stato di insolvenza all'interno di un procedimento penale, in senso ampio comprensivo della fase delle indagini preliminari o comunque in tutti i pagina2 di 6 casi in cui avesse “istituzionalmente” appreso la notitia decoctionis (Cass.
31999/2022, Cass. 27670/2022, Cass. 17511/2020, Cass. 6997/2019, Cass. 646/2019,
Cass. 20400/2017), senza necessità di previa notitia criminis nel registro degli indagati a carico del debitore (Cass. 2306/2021, Cass. 12537/2017, Cass. 20400/2017) e finanche quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dal debitore medesimo (Cass. 9089/2018) o quando la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla legge, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale e possono emergere anche da un procedimento iscritto negli atti non costituenti reato (c.d. modello 45), In ogni caso, considerata l'ampiezza della formula letterale, la legittimazione del P.M. può ben fondarsi sul riscontro di una delle figure sintomatiche dello stato di insolvenza diverse dal procedimento penale che venivano menzionate dall'art. 7 n. 1 L.F. Da ultimo possono considerarsi fonti idonee a fondare la legittimazione del P.M. la notizia dell'insolvenza appresa in seguito all'operare di meccanismi procedimentali previsti dallo stesso C.C.I., la denuncia proveniente da pubblico ufficiale o altro soggetto nominato dall'autorità giudiziaria e la segnalazione proveniente dall'amministratore revocato o dall'amministratore non legittimato dall'assemblea dei soci (così in dottrina); rilevato che, nel caso di specie, la notitia decoctionis è emersa nel corso del procedimento n. 1025/2024 Mod. 45; ritenuto che la mancata presenza del pubblico ministero all'udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale fissata in seguito a ricorso da lui presentato non comporta rinuncia o desistenza dalla domanda in quanto, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, ove l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata
(Cass. 12537/2017, Cass. 643/2019); ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n.
22360/2013, Cass. 11222/2018);
pagina3 di 6 ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.
2. lett. d) C.C.I. ed anzi dall'ultimo bilancio depositato nel 2015 risultano
€2.552.403,00 quale attivo patrimoniale, €1.384.040,00 come ricavi e €1.199.108,00 come debiti;
b) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, tenuto conto del mancato deposito dei bilanci successivi al 2015, dell'ingente esposizione debitoria, per
€1.925.876,43, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. informativa dell'ente, aggiornata al 21.1.2025), della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed I.V.A. dal 2015, della persistenza dell'inadempimento; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
C.C.I.; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_1
), corrente in Isola di Capo Rizzuto, piazza Bari s.n.civ.; P.IVA_1
nomina il dott. Emmanuele Agostini Giudice Delegato per la procedura nomina il rag. , noto all'ufficio, Curatore, che alla luce dell'organizzazione Persona_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
precisa al Curatore che l'informativa prescritta ai sensi dell'art. 130 co. 1 C.C.I. dovrà essere redatta, nel rigoroso rispetto del termine di gg. 30, in forma schematica secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla Delibera del C.S.M. del 20 luglio
2022 sulle Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali (reperibile nella pagina4 di 6 sezione Relazioni e rendiconto del portale Fallco;
cfr. anche Circolare 8.9.2022 Trib.
Crotone), mentre la relazione ex art. 130 co. 4 e co. 5 C.C.I. dovrà essere redatta seguendo pedissequamente, anche con riguardo alla intitolazione e alla numerazione dei paragrafi, il modello di cui all'allegato n. 5 della ridetta Delibera;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.; stabilisce il giorno 25/06/2025 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui pagina5 di 6 all'art. 201 C.C.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I..
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 26/02/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Emmanuele Agostini
pagina6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Sezione civile – Ufficio esecuzioni e procedure concorsuali
Il Tribunale Concorsuale composto dai sig.ri magistrati
Dott. Emmanuele Agostini Presidente rel.
Dott. Alfonso Scibona Giudice
Dott. Mauro Giuseppe Cilardi Giudice riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento n. 3/2025 r.g. P.U.L.G. promosso da
Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone nei confronti di
(C.F.: ), corrente in Isola di Capo Rizzuto, piazza Controparte_1 P.IVA_1
Bari s.n.civ.
Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato nei confronti di Controparte_1
esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice Relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione d'udienza; ritenuta la competenza del Tribunale adito, atteso che parte resistente ha la sede nel circondario del medesimo Ufficio;
considerato che il debitore è soggetto alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 C.C.I.; rilevato che la parte debitrice, benché ritualmente convocata, non è comparsa rilevata, preliminarmente, la legittimazione del P.M. a richiedere l'apertura della liquidazione giudiziale e dunque l'ammissibilità della medesima istanza in quanto l'azione esercitata dal P.M. è volta a tutelare gli interessi pubblici sottesi alle pagina1 di 6 procedure concorsuali ed è l'unico strumento di emersione della crisi di impresa come necessario corollario alla “privatizzazione” della fase di apertura della procedura fallimentare;
accanto alla soppressione dell'iniziativa officiosa del Tribunale (in precedenza prevista dall'art. 6 L.F.) il legislatore ha, infatti, coerentemente modulato l'iniziativa del Pubblico Ministero ora titolare di un potere di azione che è in linea generale regolato dall'art. 37 co. 2 e 38 C.C.I.;
Invero tale potere d'iniziativa del P.M. alla luce del combinato disposto degli artt. 37 e
38 citati e del principio di tassatività ex art. 69 c.p.c. che regola l'azione del P.M. nel processo civile, non si configura illimitato (non essendo accompagnato né da un generale controllo sugli imprenditori, né dall'attribuzione di poteri inquisitori sul regolare andamento delle imprese al di fuori dei casi previsti dalla legge) ma il suo esercizio risulta subordinato alla ricorrenza delle ipotesi espressamente previste dal richiamato art. 38 C.C.I. il quale, tuttavia, nella disciplina del nuovo Codice della Crisi
d'Impresa risulta dotato di uno spazio di operatività ben più ampio rispetto a quello disegnato dal previgente art. 7 L.F. che stabiliva che il Pubblico Ministero potesse presentare la richiesta di cui al primo comma dell'art. 6 L.F. “1) quando l'insolvenza risulta nel corso di un procedimento penale, ovvero dalla fuga, dalla irreperibilità o dalla latitanza dell'imprenditore, dalla chiusura dei locali dell'impresa, dal trafugamento, dalla sostituzione o dalla diminuzione fraudolenta dell'attivo da parte dell'imprenditore; 2) quando l'insolvenza risulta dalla segnalazione proveniente dal giudice che l'abbia rilevata nel corso di un procedimento civile”. Ora, ferma l'esplicita riproposizione dell'ipotesi n. 2, contenuta nel co. 2 dell'art. 38 C.C.I., occorre rilevare, come detto, che il procedente limite di cui al n.
1. dell'art. 6 L.F., che aveva dato luogo ad un ampio dibattito sulla esatta misura di tale legittimazione, è scomparso dal nuovo corpus normativo che, con amplissima formulazione, prevede al co. 1 che il Pubblico Ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza.
L'estrema genericità della formulazione letterale impone tuttavia di individuare in via interpretativa il novero delle fonti della notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza in grado di fondare la legittimazione del P.M. Certamente questi è legittimato a presentare domanda di apertura della liquidazione giudiziale anzitutto nel caso in cui – sulla scorta di quanto già stabilito dall'art. 7 n. 1 L.F. – qualora apprenda dell'esistenza di uno stato di insolvenza all'interno di un procedimento penale, in senso ampio comprensivo della fase delle indagini preliminari o comunque in tutti i pagina2 di 6 casi in cui avesse “istituzionalmente” appreso la notitia decoctionis (Cass.
31999/2022, Cass. 27670/2022, Cass. 17511/2020, Cass. 6997/2019, Cass. 646/2019,
Cass. 20400/2017), senza necessità di previa notitia criminis nel registro degli indagati a carico del debitore (Cass. 2306/2021, Cass. 12537/2017, Cass. 20400/2017) e finanche quando la notitia decoctionis sia stata appresa nel corso di indagini svolte nei confronti di soggetti diversi dal debitore medesimo (Cass. 9089/2018) o quando la decozione emerga dalle condotte specificamente indicate dalla legge, le quali non presuppongono indefettibilmente la pendenza di un procedimento penale e possono emergere anche da un procedimento iscritto negli atti non costituenti reato (c.d. modello 45), In ogni caso, considerata l'ampiezza della formula letterale, la legittimazione del P.M. può ben fondarsi sul riscontro di una delle figure sintomatiche dello stato di insolvenza diverse dal procedimento penale che venivano menzionate dall'art. 7 n. 1 L.F. Da ultimo possono considerarsi fonti idonee a fondare la legittimazione del P.M. la notizia dell'insolvenza appresa in seguito all'operare di meccanismi procedimentali previsti dallo stesso C.C.I., la denuncia proveniente da pubblico ufficiale o altro soggetto nominato dall'autorità giudiziaria e la segnalazione proveniente dall'amministratore revocato o dall'amministratore non legittimato dall'assemblea dei soci (così in dottrina); rilevato che, nel caso di specie, la notitia decoctionis è emersa nel corso del procedimento n. 1025/2024 Mod. 45; ritenuto che la mancata presenza del pubblico ministero all'udienza per l'apertura della liquidazione giudiziale fissata in seguito a ricorso da lui presentato non comporta rinuncia o desistenza dalla domanda in quanto, nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, ove l'iniziativa sia stata assunta dal Pubblico Ministero, affinché il giudice possa pronunciarsi nel merito è sufficiente che il ricorso sia stato ritualmente notificato all'imprenditore, sicché è irrilevante la mancata partecipazione della parte pubblica all'udienza prefallimentare, non potendosi trarre da una simile condotta alcuna volontà, anche solo implicita, di rinunciare o desistere all'istanza presentata
(Cass. 12537/2017, Cass. 643/2019); ciò in coerenza con il generale principio secondo cui, ove la parte non si presenti all'udienza conclusiva del procedimento al fine di rappresentare al giudice le proprie istanze finali, vale la presunzione che la stessa abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Cass. n.
22360/2013, Cass. 11222/2018);
pagina3 di 6 ritenuto che versi effettivamente in stato di insolvenza non Controparte_1
essendo più in grado di adempiere regolarmente le obbligazioni assunte, come desumibile dai seguenti elementi:
a) non risulta dimostrato dal resistente il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art.
2. lett. d) C.C.I. ed anzi dall'ultimo bilancio depositato nel 2015 risultano
€2.552.403,00 quale attivo patrimoniale, €1.384.040,00 come ricavi e €1.199.108,00 come debiti;
b) risulta, altresì, provato lo stato di insolvenza della debitrice, tenuto conto del mancato deposito dei bilanci successivi al 2015, dell'ingente esposizione debitoria, per
€1.925.876,43, nei confronti dell'Agenzia delle Entrate Riscossione (cfr. informativa dell'ente, aggiornata al 21.1.2025), della mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed I.V.A. dal 2015, della persistenza dell'inadempimento; rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art.49, co.5,
C.C.I.; ritenuto pertanto che ricorra la fattispecie prevista per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto nella nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358
C.C.I.; visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 C.C.I., dichiara
l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di (C.F.: Controparte_1
), corrente in Isola di Capo Rizzuto, piazza Bari s.n.civ.; P.IVA_1
nomina il dott. Emmanuele Agostini Giudice Delegato per la procedura nomina il rag. , noto all'ufficio, Curatore, che alla luce dell'organizzazione Persona_1
dello studio e sulla base delle risultanze dei rapporti riepilogativi ex art. 130 u.c. C.C.I. risulta allo stato in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 C.C.I., con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
precisa al Curatore che l'informativa prescritta ai sensi dell'art. 130 co. 1 C.C.I. dovrà essere redatta, nel rigoroso rispetto del termine di gg. 30, in forma schematica secondo il modello di cui all'allegato n. 4 alla Delibera del C.S.M. del 20 luglio
2022 sulle Buone prassi nel settore delle procedure concorsuali (reperibile nella pagina4 di 6 sezione Relazioni e rendiconto del portale Fallco;
cfr. anche Circolare 8.9.2022 Trib.
Crotone), mentre la relazione ex art. 130 co. 4 e co. 5 C.C.I. dovrà essere redatta seguendo pedissequamente, anche con riguardo alla intitolazione e alla numerazione dei paragrafi, il modello di cui all'allegato n. 5 della ridetta Delibera;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 C.C.I.; stabilisce il giorno 25/06/2025 ad ore 10:00, per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui pagina5 di 6 all'art. 201 C.C.I. mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa
i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, C.C.I.; segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese
l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze ai sensi dell'art. 146 DPR
30.05.02 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, C.C.I..
Così deciso in Crotone nella camera di consiglio, addì 26/02/2025
Il Presidente rel. est.
dott. Emmanuele Agostini
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