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Sentenza 15 aprile 2025
Sentenza 15 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 15/04/2025, n. 379 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 379 |
| Data del deposito : | 15 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione Prima civile
Settore Lavoro e Previdenza
VERBALE DI UDIENZA della causa n. 1166/2023 R.G.
Tra
Parte_1
E
Parte_2
All'udienza del 15/04/2025 avanti al Giudice onorario dott.ssa Giovanna Pedalino, sono comparsi per la parte ricorrente l'avv. Marco Nocera, in sostituzione dell'avv. FLORIDDIA
GIANLUCA per l'avv. Doriana Alaimo, in Parte_2
sostituzione dell'avv. MALVAGNA ESTER
Per Controparte_1
, nessuno è presente.
[...]
Il Giudice invita le parti a discutere la causa e a precisare le conclusioni.
I procuratori delle parti discutano la causa insistendo in quanto dedotto e richiesto in atti verbali di causa e note conclusive e precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi.
Il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione autorizzando i difensori ad allontanarsi dall'aula
Il Giudice all'esito della camera di consiglio, alle ore 16:30 rientrata in aula decide ex art. 429
c.p.c. con l'allegata sentenza a verbale con motivazione contestuale dandone integrale lettura in pubblica udienza in assenza delle parti che si sono allontanate.
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Giovanna Pedalino
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
Sezione civile - Settore Lavoro e Previdenza
Il Giudice Onorario del Tribunale di Siracusa dott.ssa Giovanna Pedalino, in funzione di
Giudice del Lavoro, ha pronunciato all'udienza di discussione del 15/04/2025 ex art. 429
c.p.c., dandone pubblica e integrale lettura, la seguente
SENTENZA nella causa di previdenza iscritta al n.1166/2023 R.G. vertente
TRA
, (codice fiscale ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Gianluca Floriddia, per procura in calce al ricorso introduttivo,
- ricorrente
E
, rappresentata e difesa dall'Avv. Ester Parte_2
Malvagna, giusta procura in calce alla memoria di costituzione,
- resistente
, Controparte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore,
- contumace
OGGETTO: opposizione a cartella di pagamento
Si dà atto che con provvedimento del 03/05/2023 sono state delegate allo scrivente magistrato onorario tutte le attività processuali relative al presente fascicolo (in materia di previdenza e assistenza obbligatoria), ivi compresa l'emissione della sentenza e
l'adozione dei provvedimenti provvisori.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 17/04/2023 il sig. ha proposto Parte_1 opposizione per l'annullamento della cartella di pagamento n. 298 2022 00045396 31/000 notificata a mezzo posta in data 28.3.2023 da con la Controparte_2
2 quale gli è stato intimato il pagamento del complessivo importo di € 8.048,48 in forza dell'iscrizione a ruolo n. 2022/000830 che trova origine in una molteplicità di ordinanze- ingiunzioni mediante le quali l'ispettorato territoriale del lavoro di avrebbe CP_1
irrogato al Sig. sanzioni amministrative ex legge n. 689/81 relativamente Pt_1 all'annualità 2019. A sostegno della opposizione ha eccepito la nullità della cartella per omessa notifica delle ordinanza-ingiunzioni presupposte.
Costituitosi ritualmente , rilevato che il ricorrente non Controparte_2 ha mosso alcuna censura al Concessionario e che ha esclusivamente eccepito l'omessa notifica degli atti presupposti emessi dall'Assessorato Reg. Lavoro Dipartimento Lavoro di , ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva indicando quale unico CP_1 legittimato passivo l'Ente impositore.
L' , nonostante la regolare notifica del ricorso Controparte_1
e del decreto di fissazione udienza non si è costituito e all'udienza del 1/10/2024 il giudice ha dichiarato la sua contumacia.
Dopo il deposito di note autorizzate, la causa all'udienza odierna all'esito della discussione viene decisa con la presente sentenza a verbale dando lettura integrale del dispositivo e della motivazione.
L'opposizione è fondata e deve essere accolta.
Dai documenti depositati dalle parti non risulta prova della notifica al ricorrente delle ordinanze ingiunzione richiamate nella cartella di pagamento notificata al ricorrente e che su quelle trova il suo presupposto e la sua legittimazione. Ne deriva la illegittimità della cartella che deve esser annullata.
La prova della regolarità della notifica degli atti presupposti incombeva sull'ente impositore, rimasto nel giudizio contumace.
Le spese di lite seguono la soccombenza e devono essere poste a carico dell'ente impositore e liquidate Controparte_3
come in dispositivo. Infatti, come anche di recente affermato dalla Suprema Corte con la recente ordinanza n.8273/24 “L'art. 92, co. 2, cod. proc. civ., testo vigente, consente la compensazione delle spese se vi è reciproca soccombenza e nelle ipotesi specificamente individuate di assoluta novità della questione trattata o mutamento di giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti;
ad essi va aggiunta quella introdotta dalla Corte costituzionale (sentenza n. 132/2014) di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni. Come appare evidente, la contumacia costituisce condotta processualmente neutra, che giammai può integrare alcuna delle ipotesi sopra riportate” Conforme Cass. ord. n. 373/2015.
3 Quanto al concessionario resistente, considerato da un lato che l'annullamento della cartella non è determinato da un vizio specifico della procedura esecutiva di riscossione e che dall'altro lato al concessionario può essere al più imputata la negligenza di non avere verificato la sussistenza di documenti atti a provare la notifica degli atti presupposti e su cui la cartella notificata si fonda, le spese devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, così statuisce:
- accoglie il ricorso e per l'effetto annulla la cartella di pagamento n.
29820220004539631/000 .
- condanna l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione delle CP_4
spese processuali sostenute da parte opponente, che liquida in complessivi Euro 2697,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA se dovute per legge, da distrarsi ex art 93 c.c. in favore dell'avv. FLORIDDIA GIANLUCA, dichiaratasi antistatario.
- compensa integralmente le spese di lite tra Controparte_2
e le altre parti.
[...]
Sentenza resa ex art. 429 c.p.c. pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Siracusa, 15/04/2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Giovanna Pedalino
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