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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 27/06/2025, n. 328 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 328 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2105/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò,
a scioglimento della riserva assunta in data 19/6/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2105/2024 promossa da:
(C.F. ), sito in 26026 Pizzighettone (CR) Largo Vittoria Parte_1 P.IVA_1
nn. 1,2,3 e Piazza Cavour n. 2 (c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore, , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO COGROSSI del Foro di Cremona (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Cremona Via C.F._1
Ponchielli n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
26026 Pizzighettone (CR) in largo Vittoria n. 1/A;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/6/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 218 decies c.p.c., il in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così Provvedere: A) Preso atto del crescente debito accumulato e accumulando, anno dopo anno, dalla IG.ra , al fine di tutelare gli altri CP_1
pagina 1 di 3 condomini incolpevoli e visto l'art. 63,3 disp. att. c.c, Ordinare alla IG.ra nata a [...]_1
(MI) il 28.05.1936 (c.f. e residente in 26026 Pizzighettone (CR) Largo Vittoria C.F._2
n. 1 – all'interno del - di chiudere immediatamente le valvole poste all'ingresso Parte_1
di ogni termosifone posto a servizio del proprio appartamento come in narrativa meglio individuato,
Autorizzando altresì l'Amministratore p.t. del ' e i tecnici di sua fiducia, ad Parte_1 Parte_1
accedere allo stesso appartamento, onde procedere alla formale IGillatura di ogni singolo termosifone
e ciò fino al completo soddisfacimento del debito che grava in capo alla IG.ra , a titolo CP_1
'spese condominiali'. B) Autorizzare inoltre l'Amministratore p.t. del e i tecnici Controparte_2
di sua fiducia, ad eseguire annualmente la verifica della permanenza della citata IGillatura, tramite accesso diretto all'appartamento della IG.ra – previo congruo e formale preavviso - e CP_1
ciò fino al completo soddisfacimento del debito che grava in capo alla IG.ra , a titolo CP_1
'spese condominiali'. C) Con vittoria di spese e competenze di causa
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza appare perfezionatasi nei termini assegnati nei confronti della parte resistente, non costituitasi in giudizio, per cui ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
All'udienza del 19/6/2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale della causa, il
Giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento.
Il Condominio ricorrente ha dedotto e dimostrato: a) di essere creditore nei confronti della resistente
(proprietaria di uno degli appartamenti inseriti nel complesso B da cui è composto il Parte_1
ricorrente) a titolo spese condominiali, riferite sia a gestioni arretrate sia alla corrente gestione 2024 (v. doc. 2-3), come anche ed in parte accertate in sede di decreto ingiuntivo n. 740/2019 emesso dal
Tribunale di Cremona (doc. 5); b) di aver sollecitato la resistente al pagamento con trasmissione del verbale dell'assemblea del 18/4/2023 (doc. 3-4); c) che dunque la morosità della IG.ra si protrae CP_1
abbondantemente da oltre un semestre ex art. 63 disp. att. c.c.
Parte resistente, non costituitasi, non ha invece dimostrato, come suo onere, di aver estinto il debito.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c., invero, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Per soddisfare la richiesta sospensione del riscaldamento tramite la IGillatura dei termosifoni posti all'interno dell'appartamento, occorre accertare il diritto del Condominio, nella persona pagina 2 di 3 dell'amministratore, ad entrare fisicamente nell'appartamento suddetto a tali fini, laddove ciò risulta impedito (come dimostra peraltro il fatto che la resistente non ritira la corrispondenza né si è costituita nel presente giudizio).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2105/2024 R.G., così dispone:
In accoglimento del ricorso proposto dal Parte_1
alla IG.ra nata a [...] il [...] (c.f. ) e Pt_2 CP_1 C.F._2
residente in 26026 Pizzighettone (CR) Largo Vittoria n. 1 – all'interno del - di Parte_1
chiudere immediatamente (ed in ogni caso entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza) le valvole poste all'ingresso di ogni termosifone posto a servizio del proprio appartamento come in narrativa meglio individuato, ed in mancanza di spontanea esecuzione, ACCERTA il diritto del
Condomino, in persona dell'Amministratore pro tempore anche con tecnici di sua fiducia, ad accedere allo stesso appartamento, onde procedere alla formale IGillatura di ogni singolo termosifone e ciò fino al completo soddisfacimento del debito che grava in capo alla IG.ra a titolo 'spese CP_1 condominiali'.
AUTORIZZA inoltre l'Amministratore p.t. del condominio ' e i tecnici di sua fiducia, ad Parte_1
eseguire annualmente la verifica della permanenza della citata IGillatura, tramite accesso diretto all'appartamento della IG.ra – previo congruo e formale preavviso - e ciò fino al CP_1
completo soddisfacimento del debito che grava in capo alla IG.ra a titolo 'spese CP_1 condominiali'.
CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro
264,00 per spese vive ed in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 26 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò,
a scioglimento della riserva assunta in data 19/6/2025, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 2105/2024 promossa da:
(C.F. ), sito in 26026 Pizzighettone (CR) Largo Vittoria Parte_1 P.IVA_1
nn. 1,2,3 e Piazza Cavour n. 2 (c.f. , in persona dell'amministratore pro tempore, , P.IVA_1
rappresentato e difeso dall'Avv. FRANCESCO COGROSSI del Foro di Cremona (c.f.
ed elettivamente domiciliato presso il di lui studio sito in Cremona Via C.F._1
Ponchielli n. 4;
RICORRENTE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a CP_1 C.F._2
26026 Pizzighettone (CR) in largo Vittoria n. 1/A;
RESISTENTE
CONCLUSIONI
All'udienza del 19/6/2025 le parti hanno concluso come da verbale.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 218 decies c.p.c., il in persona dell'amministratore pro Parte_1
tempore, ha convenuto in giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis, così Provvedere: A) Preso atto del crescente debito accumulato e accumulando, anno dopo anno, dalla IG.ra , al fine di tutelare gli altri CP_1
pagina 1 di 3 condomini incolpevoli e visto l'art. 63,3 disp. att. c.c, Ordinare alla IG.ra nata a [...]_1
(MI) il 28.05.1936 (c.f. e residente in 26026 Pizzighettone (CR) Largo Vittoria C.F._2
n. 1 – all'interno del - di chiudere immediatamente le valvole poste all'ingresso Parte_1
di ogni termosifone posto a servizio del proprio appartamento come in narrativa meglio individuato,
Autorizzando altresì l'Amministratore p.t. del ' e i tecnici di sua fiducia, ad Parte_1 Parte_1
accedere allo stesso appartamento, onde procedere alla formale IGillatura di ogni singolo termosifone
e ciò fino al completo soddisfacimento del debito che grava in capo alla IG.ra , a titolo CP_1
'spese condominiali'. B) Autorizzare inoltre l'Amministratore p.t. del e i tecnici Controparte_2
di sua fiducia, ad eseguire annualmente la verifica della permanenza della citata IGillatura, tramite accesso diretto all'appartamento della IG.ra – previo congruo e formale preavviso - e CP_1
ciò fino al completo soddisfacimento del debito che grava in capo alla IG.ra , a titolo CP_1
'spese condominiali'. C) Con vittoria di spese e competenze di causa
La notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza appare perfezionatasi nei termini assegnati nei confronti della parte resistente, non costituitasi in giudizio, per cui ne va dichiarata in questa sede la contumacia.
All'udienza del 19/6/2025, fatte precisare le conclusioni e ordinata la discussione orale della causa, il
Giudice ha riservato il deposito della sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Il ricorso merita accoglimento.
Il Condominio ricorrente ha dedotto e dimostrato: a) di essere creditore nei confronti della resistente
(proprietaria di uno degli appartamenti inseriti nel complesso B da cui è composto il Parte_1
ricorrente) a titolo spese condominiali, riferite sia a gestioni arretrate sia alla corrente gestione 2024 (v. doc. 2-3), come anche ed in parte accertate in sede di decreto ingiuntivo n. 740/2019 emesso dal
Tribunale di Cremona (doc. 5); b) di aver sollecitato la resistente al pagamento con trasmissione del verbale dell'assemblea del 18/4/2023 (doc. 3-4); c) che dunque la morosità della IG.ra si protrae CP_1
abbondantemente da oltre un semestre ex art. 63 disp. att. c.c.
Parte resistente, non costituitasi, non ha invece dimostrato, come suo onere, di aver estinto il debito.
Ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.p.c., invero, in caso di mora nel pagamento dei contributi che si sia protratta per un semestre, l'amministratore può sospendere il condomino moroso dalla fruizione dei servizi comuni suscettibili di godimento separato.
Per soddisfare la richiesta sospensione del riscaldamento tramite la IGillatura dei termosifoni posti all'interno dell'appartamento, occorre accertare il diritto del Condominio, nella persona pagina 2 di 3 dell'amministratore, ad entrare fisicamente nell'appartamento suddetto a tali fini, laddove ciò risulta impedito (come dimostra peraltro il fatto che la resistente non ritira la corrispondenza né si è costituita nel presente giudizio).
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalle parti nel giudizio, e tenendo conto dei parametri di cui al D.M. 55/2014, come modificati dal D.M. 37/2018.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 2105/2024 R.G., così dispone:
In accoglimento del ricorso proposto dal Parte_1
alla IG.ra nata a [...] il [...] (c.f. ) e Pt_2 CP_1 C.F._2
residente in 26026 Pizzighettone (CR) Largo Vittoria n. 1 – all'interno del - di Parte_1
chiudere immediatamente (ed in ogni caso entro 30 giorni dalla notifica della presente sentenza) le valvole poste all'ingresso di ogni termosifone posto a servizio del proprio appartamento come in narrativa meglio individuato, ed in mancanza di spontanea esecuzione, ACCERTA il diritto del
Condomino, in persona dell'Amministratore pro tempore anche con tecnici di sua fiducia, ad accedere allo stesso appartamento, onde procedere alla formale IGillatura di ogni singolo termosifone e ciò fino al completo soddisfacimento del debito che grava in capo alla IG.ra a titolo 'spese CP_1 condominiali'.
AUTORIZZA inoltre l'Amministratore p.t. del condominio ' e i tecnici di sua fiducia, ad Parte_1
eseguire annualmente la verifica della permanenza della citata IGillatura, tramite accesso diretto all'appartamento della IG.ra – previo congruo e formale preavviso - e ciò fino al CP_1
completo soddisfacimento del debito che grava in capo alla IG.ra a titolo 'spese CP_1 condominiali'.
CONDANNA la resistente a rifondere al ricorrente le spese del giudizio, che si liquidano in euro
264,00 per spese vive ed in euro 2.906,00 per compensi, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Così deciso in Cremona, il 26 giugno 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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